Art. 11
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13
(Funzioni dei Presidenti dei gruppi consiliari)
1. I Presidenti dei gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni politico- istituzionali relative all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari e dirigono l'attività dei gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal Regolamento.
2. Essi esercitano tutte le incombenze assegnate dal Regolamento consiliare e dalle leggi regionali. In particolare:
a) provvedono alla gestione dei fondi erogati ai gruppi consiliari per il loro funzionamento ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e successive modificazioni e presentano ogni anno ai sensi dell'articolo 15 della medesima legge e del relativo regolamento di esecuzione una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati al gruppo nell'anno precedente;
b) gestiscono il personale assegnato al gruppo consiliare ed esercitano le altre competenze loro assegnate in materia di personale dei gruppi dalla legge regionale 52/1980 e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1 del Bilancio regionale di previsione della spesa per gli anni 1996-1998 e del Bilancio regionale per l'anno 1996.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 44/1996 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 35/96, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
2Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013
3Comma 3 bis abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013
Art. 16
( ABROGATO )
Note:
1Articolo interpretato da art. 4, comma 1, L. R. 44/1996
2Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 18
1. Alla Tabella A, riferita all'
articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, le equiparazioni:
I.A.C.P. - Udine | VII qualifica funzionale | SEGRETARIO |
Azienda Servizi Sanitari Bassa Friulana | operatore professionale II Categoria | AGENTE TECNICO |
sono sostituite dalle seguenti:
I.A.C.P. - Udine | VII qualifica funzionale | consigliere |
Azienda Servizi Sanitari Bassa Friulana | V livello | coadiutore |
2. In esito al disposto di cui al comma 1 ed ai fini delle relative procedure di inquadramento, il termine di presentazione della domanda di cui all'
articolo 6, comma 3, della legge regionale 20/1996, decorre, per il personale interessato alla suddetta equiparazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 24
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.