LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 28

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente << Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
340.01 - Sport
340.03 - Soccorso alpino e speleologico

Art. 1
 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale
19 novembre 1992, n. 34)
1.
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 è sostituito dal seguente:
<< 2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché per una più qualificata tutela, promozione e fruizione delle zone di media ed alta montagna, la Regione riconosce la funzione culturale, sociale e di punto di riferimento svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), in conformità ai principi enunciati dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, come modificata dalla legge 24 dicembre 1985, n. 776 ed individua nella Delegazione regionale del CAI del Friuli-Venezia Giulia il principale organo tecnico di consulenza per gli atti legislativi e normativi inerenti alla fruizione turistica e alla conservazione ambientale della montagna e, in tal senso, di riferimento per l'elaborazione di piani programmatici di sviluppo e per il coordinamento delle attività oggetto di sostegno ai sensi della presente legge. >>.

Art. 2
 (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 2 della legge
regionale 34/1992)
1.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 34/1992 è sostituito dal seguente:
<< 2. Ai fini del l'esercizio coordinato delle funzioni trasferite alle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, gli interventi contributivi per la ristrutturazione e manutenzione di rifugi e bivacchi, nonché per la realizzazione e la manutenzione di sentieri alpini e di vie ferrate, con i relativi impianti fissi di sicurezza, sono decisi dalle Comunità montane sentita la Delegazione regionale del CAI del Friuli-Venezia Giulia, in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle necessità presenti nelle diverse parti del territorio montano. >>.

2.
Dopo il comma 2 della legge regionale 34/1992 è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Limitatamente alle questioni di specifica competenza, viene sentito anche il Collegio delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 44. >>.

Art. 3
1.
L'articolo 3 della legge regionale 34/1992, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 (Programma regionale delle iniziative del CAI e del Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico)
1. Il complesso degli interventi di promozione e di finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), viene definito annualmente nell'ambito di un programma regionale delle iniziative del CAI, predisposto dalla Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, commisurato all'entità dello stanziamento a tal fine autorizzato dal bilancio regionale.
2. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2, comma 1, relativi all'organizzazione del soccorso alpino e speleologico, sono definiti annualmente nell'ambito di un programma regionale delle iniziative del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Sezione speciale del CAI - Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, commisurato all'entità delle risorse poste a tal fine nel bilancio regionale.
3. I programmi, corredati della documentazione illustrativa e dei preventivi di spesa delle singole iniziative previste, sono presentati al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive entro il mese di febbraio di ogni anno, e sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività ricreative e sportive, d'intesa con l'Assessore all'Ufficio di piano e l'Assessore al commercio e turismo. >>.

Art. 4
 (Norme finanziarie)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1992, come modificato dall'articolo 3, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge regionale n. 34/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 34/1992, come modificato dall'articolo 3, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) della medesima legge regionale 34/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-l998 e del bilancio per l'anno 1996 - alla Rubrica n. 24 - programma 2.4.5. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) capitolo 6105 (1.1.162.2.08.32) con la denominazione "Contributi per la realizzazione del programma regionale delle iniziative promosse dal Club Alpino Italiano (CAI)" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998;
b) capitolo 6106 (1.1.162.2.08.32) con la denominazione "Contributi per il sostegno dell'attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Sezione Speciale del Club Alpino Italiano -(CAI) - Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

4. All'onere complessivo di lire 1.500 milioni, in termini di competenza, derivante dai commi 1 e 2, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6107 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
5. Sui precitati capitoli 6105 e 6106 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni e rispettivamente di lire 300 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6107.
6. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 6105 e 6106 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.
7. Il precitato capitolo 6107 è eliminato dall'elenco n. 1, allegato ai bilanci predetti, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982.