Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 13, L. R. 13/2000
2Integrata la disciplina della legge da art. 3, comma 7, L. R. 19/2004
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 1, L. R. 22/2010
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Con la presente legge la Regione disciplina in via definitiva l'istituzione del servizio di telesoccorso- telecontrollo, secondo quanto previsto dall'
articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 novembre 1992, n. 35, al fine di favorire la permanenza nell'ambiente di appartenenza delle persone a rischio di istituzionalizzazione socio- sanitaria.
2. Il servizio di cui al comma 1 si realizza con l'attivazione di un sistema di assistenza telematica a domicilio, idoneo a garantire sia la pronta disponibilità a ricevere le segnalazioni dell'utente in caso di emergenze insorgenti, sia un programmato contatto con l'assistito.
Art. 2
(Affidamento del servizio)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale provvede ad individuare il soggetto cui affidare la realizzazione e la gestione del servizio di telesoccorso-telecontrollo, procedendo tramite gara, alla quale partecipino soggetti organizzati in forma di associazione, società cooperativa, impresa o associazione di imprese, con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi.
Art. 3
(Destinatari del servizio)
1.Il servizio è diretto ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali sia riconosciuta da parte dei servizi territoriali competenti la condizione di rischio di istituzionalizzazione socio-sanitaria ed è erogato in forma gratuita.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 8, lettera a), L. R. 16/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 4
(Contesto organizzativo)
1. Il servizio di telesoccorso-telecontrollo afferisce al complesso delle attività integrate rivolte agli anziani di competenza del distretto, che, in quanto sede, di integrazione dei servizi sanitari con quelli socio- assistenziali del territorio, come previsto dall'
articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, garantisce il raccordo con i servizi sociali e favorisce quello con il volontariato.
2. Il servizio di cui al comma 1 opera altresì in raccordo con i servizi dell'emergenza sanitaria.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i rapporti organizzativi tra il soggetto gestore del servizio di telesoccorso-telecontrollo e le Aziende interessate sono regolati da appositi protocolli operativi, da definirsi tenendo conto di specifici indirizzi regionali.
Art. 5
(Attivazione del servizio, modalità di gestione e di
accesso)
1.
Con provvedimento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:
a) determina, in sede di prima applicazione della presente legge, il numero delle utenze complessive attivabili sul territorio regionale, ivi comprese quelle eventualmente attivabili ai sensi del comma 3;
b) individua i criteri di priorità per l'ammissione dell'utenza al servizio;
c)
( ABROGATA )
2. Il numero delle utenze di cui al comma 1, può essere rideterminato, con provvedimento della Giunta regionale, con scadenza annuale.
3. Per le aree montane sono adottati anche presidi telematici sperimentali idonei a consentire la permanenza dei soggetti interessati anche in ambienti di appartenenza a forte isolamento abitativo.
4. La messa a disposizione e l'adozione dei presidi di cui al comma 3 sono disciplinati da apposito atto aggiuntivo tra la Regione e il soggetto di cui all'articolo 2.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per la ripartizione delle utenze tra le Aziende per i servizi sanitari. Le utenze vengono ripartite con decreto del direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale.
6. I beneficiari sono individuati in sede distrettuale dai servizi territoriali competenti fra le persone a rischio d'istituzionalizzazione di cui all'articolo 3 e in base ai criteri di priorità di cui al comma 1, lettera b).
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 19/2006
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 8, lettera b), L. R. 16/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 6
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dalla presente legge, relativamente alla realizzazione in via definitiva del servizio di telesoccorso-telecontrollo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito - a decorrere dall'anno 1997 - alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 4758 (2.1.148.2.08.07) con la denominazione "Spese per la realizzazione del servizio di telesoccorso- telecontrollo" e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
3. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 1, al fine di garantire la continuità del servizio di telesoccorso-telecontrollo istituito con
legge regionale 35/1992, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 500.000.000 fa carico al capitolo 4757 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento in termini di competenza è elevato di pari importo.
5. Sul citato capitolo 4757 è altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 500.000.000, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 "Fondo riserva di cassa" del precitato stato di previsione della spesa.
6. All'onere complessivo di lire 2.500.000.000, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 500.000.000 per l'anno 1996 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, derivante dai commi 1 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 36 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).
Art. 7
(Norma transitoria)
1. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'attività sperimentale svolta ai sensi della
legge regionale 35/1992 nel periodo compreso tra l'1 luglio 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge. La sperimentazione del telesoccorso avrà termine il quindicesimo giorno successivo a quello della data di esecutività della convenzione stipulata con il soggetto di cui all'articolo 2.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.