LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1996
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 6 bis aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 6/2008
2Articolo 21 bis aggiunto da art. 45, comma 3, L. R. 6/2008
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 2
 
1. Fermo restando quanto previsto per la caccia di selezione agli ungulati dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, nel Friuli-Venezia Giulia la caccia è consentita durante i periodi indicati nella presente legge da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.
1 bis. La caccia alla posta per gli acquatici è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto.
2. Entro il 15 maggio di ciascun anno il Direttore del Servizio della caccia e della pesca provvede con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, a fissare l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria secondo medie quindicinali. In fase di prima applicazione il termine del 15 maggio si intende fissato a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le norme contenute nel presente articolo e negli articoli dal 3 al 7 costituiscono per il Friuli-Venezia Giulia il calendario venatorio regionale di cui all'articolo 18 della legge 157/1992.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 10/2003
Art. 3
1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e nelle zone di mare di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/1993, la caccia alla fauna selvatica è consentita nei confronti delle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur);
b) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 gennaio: alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), colombaccio (Columba palumbus), marzaiola (Anas querquedula);
c) specie cacciabile dalla seconda domenica di settembre al 5 novembre: capriolo (Capreolus capreolus);
d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: allodola (Alauda arvensis), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus), merlo (Turdus merula), minilepre (Silvilagus floridamus), pernice rossa (Alectoris rufa), starna (Perdix perdix);
e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: beccaccia (Scolopax rusticula), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas acuta), germano reale (Anas platyrhyncos), combattente (Philomachus pugnax), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), cornacchia nera (Corvus corone), fagiano (Phasianus colchicus), fischione (Anas penelope), folaga (Fulica atra), frullino (Lymnocryptes minimus), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), porciglione (Rallus aquaticus), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), volpe (Vulpes vulpes);
f) specie cacciabili dall'1 ottobre al 30 novembre: cervo (Cervus elaphus), coturnice (Alectoris graeca), fagiano di monte maschio (Tetrao tetrix), lepre bianca (Lepus timidus), pernice bianca (Lagopus mutus);
g) la specie cinghiale (Sus scrofa) e_ cacciabile per un massimo di novanta giorni, nel periodo che intercorre dall_1 settembre al 31 dicembre, a scelta del Distretto venatorio;
h) specie cacciabile dal 15 ottobre al 15 dicembre: camoscio alpino (Rupicapra rupicapra).

2. Per le specie di fauna selvatica incluse nell' elenco di cui all' articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 e non comprese negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e nell'allegato II/2 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il Presidente della Giunta regionale o l' Assesore da lui delegato può provvedere, con le modalità di cui all'articolo 8, a fissare ai sensi e per i motivi di cui all' articolo 9 della direttiva medesima, specifiche forme di prelievo, indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 3 bis, L. R. 14/1987
2Abrogate parole al comma 1 dall'art. 1, comma 2 del Decreto dell'Assessore all'agricoltura, alla caccia ed alla pesca 28 agosto 1997, n. 189, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, della presente legge.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 20/2001
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 2, L. R. 10/2003
5Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 2, L. R. 10/2003
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1 quinquies, L. R. 14/2007
Art. 4
 
1. Nei confronti del daino (Dama dama) e del muflone (Ovis musimon) è ammessa esclusivamente la caccia di selezione per la quale valgono le norme di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993.
2. A decorrere dall'annata venatoria 1998-1999 anche nei confronti del camoscio alpino (Rupicapra rupicapra) è ammessa esclusivamente la caccia di selezione di cui al comma 1.
Art. 5
 
1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, provvede all'adeguamento delle specie faunistiche cacciabili di cui agli articoli 3 e 4 in presenza di eventuali variazioni introdotte all' elenco delle specie cacciabili di cui all' articolo 18 della legge 157/1992, in conformità alle vigenti direttive comunitarie ed alle convenzioni internazionali.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 43, comma 26, L. R. 30/1999
Art. 6
 
1. Per ogni giornata di caccia alla fauna selvatica migratoria non possono essere abbattuti complessivamente da parte di un cacciatore più di venticinque capi, dei quali non più di sette caradriformi, di cui non più di cinque beccacce.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3.  
( ABROGATO )
(2)
4.  
( ABROGATO )
(3)
5.  
( ABROGATO )
(4)
6.  
( ABROGATO )
(5)
7.  
( ABROGATO )
(6)
8.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
2Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
3Comma 4 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
4Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
5Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
6Comma 7 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
7Comma 8 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
8Parole soppresse al comma 1 da art. 71, comma 1, L. R. 28/2017
9Parole soppresse al comma 1 da art. 45, comma 2, L. R. 10/2023
Art. 6 bis
 (Utilizzo del contrassegno inamovibile)
1. Subito dopo l'annotazione sul tesserino regionale di caccia dell'abbattimento di esemplari appartenenti a specie di ungulati, il cacciatore applica l'apposito contrassegno inamovibile fornito dalla Riserva di caccia o dall'azienda faunistico-venatoria secondo le modalità indicate con regolamento regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 6/2008
Art. 7
 
1. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e quanto previsto dal comma 2, il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre con l'integrazione, esclusivamente nel periodo che va dall'1 ottobre al 30 novembre, di due giornate per la sola caccia alla fauna selvativa migratoria da appostamento.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita al massimo per tre giorni alla settimana.
3. In applicazione dell' articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 157/1992 , è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) in tutto il territorio regionale: è consentita la caccia di selezione agli ungulati;
b) nella Zona faunistica delle Alpi: è consentita la caccia agli ungulati comunque svolta, alla lepre dopo quarantotto ore dall'ultima nevicata, ai tetraonidi, ai palmipedi, ai trampolieri e alla cesena.
(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 3, L. R. 10/2003
2Comma 3 sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 8
 
1. Per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, può disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia a una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 27, L. R. 30/1999
Art. 9
 
1. Per le specie di fauna selvatica escluse dall'elenco di cui all'articolo 18 della legge 157/1992 in forza dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato con le modalità di cui all'articolo 8 può autorizzare, ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, specifiche forme di prelievo indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni.
Art. 10
 
1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a tutela delle coltivazioni e delle attività agricole tradizionali, è vietato il ripopolamento con il cinghiale, nonché, a salvaguardia degli ecotipi autoctoni, quello con la coturnice ed i tetraonidi, fatti salvi progetti specifici autorizzati dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato, sentito l'Istituto faunistico regionale.
2. Sono inoltre vietati i ripopolamenti con la minilepre e il colino della Virginia, ai fini della salvaguardia degli habitat e delle specie autoctone.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 28, L. R. 30/1999
Art. 11
 
1. Nel Friuli-Venezia Giulia costituiscono prima attuazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 157/1992, le zone precluse all'attività venatoria costituite in forza della normativa vigente lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nonché le altre misure di protezione ambientale adottate in applicazione della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, lungo le rotte medesime.
2. Al fine di dare piena attuazione alle norme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 157/1992, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento ai principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sulla base di una ricognizione delle zone precluse all'attività venatoria costituite a qualsiasi titolo lungo le rotte di migrazione di cui al comma 1, individua con proprio decreto, sentiti gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984 e l'Organo gestore riserve, eventuali ulteriori zone di protezione da realizzarsi tramite la costituzione di oasi di protezione con le modalità previste dalla legge regionale 46/1984, ovvero tramite la costituzione di altre zone di divieto di attività venatoria previste dalla normativa vigente.
Art. 12
 
1. Nel Friuli-Venezia Giulia l'addestramento e l'allenamento dei falchi, anche per uso di caccia, sono consentiti durante l'intero periodo dell'anno nelle zone destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia.
2. Per l'effettuazione delle gare cinofile di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/1993, è consentito anche l'uso di falchi.
3. All'articolo 7, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, le parole << tutto il periodo dell'anno >> sono sostituite con le parole << tutti i giorni dell'anno >>.
4. Le norme di cui all'articolo 7 della legge regionale 56/1986 concernenti l'addestramento, l'allenamento e l'effettuazione di gare cinofile dei cani da seguita trovano applicazione anche nei confronti della specie capriolo.
5. A scopo di censimento della fauna selvatica presente, in periodo di chiusura della caccia a quella stanziale, fatta eccezione per i giorni in cui è consentita la sola caccia selettiva, di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, nelle zone di rifugio delle riserve di caccia di diritto, su autorizzazione dei Distretti venatori, previo consenso dei direttori delle Riserve interessate, si possono effettuare gare cinofile con cani da ferma o da seguita, con divieto di abbattimento o cattura di selvaggina.
6. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21/1993 le parole << durante tutto l'anno >> sono sostituite dalle parole << tutti i giorni dell'anno >>.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 29, L. R. 30/1999
2Parole sostituite al comma 5 da art. 43, comma 30, L. R. 30/1999
Art. 13
 
1. Per le attività di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 56/1986, il Distretto venatorio competente, previo consenso del direttore della riserva interessata e sentito il consiglio direttivo, può autorizzare i titolari di allevamento cinofilo riconosciuto, ovvero addestratori professionali iscritti, limitatamente alle riserve di diritto del Comune di residenza o di sede dell'allevamento, ad addestrare i cani con le modalità previste dal citato articolo 7 della legge regionale 56/1986.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 31, L. R. 30/1999
Art. 15
 
1. Per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all' articolo 27, comma 4, della legge 157/1992, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso l'Amministrazione regionale, davanti alla Commissione prevista dall'articolo 17.
2. Il richiedente l'attestato di cui al comma 1 deve presentare domanda alla suddetta Amministrazione regionale corredata del certificato di residenza e del certificato medico di idoneità fisica all'attività di guardia venatoria volontaria rilasciati in data non anteriore a due mesi dal giorno di presentazione della domanda.
3. Contestualmente alla presentazione della domanda il richiedente deve presentare, altresì, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in sede regionale di una delle associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 157/1992, dalla quale risulti la volontà dell'associazione medesima di avvalersi dell'operato del richiedente quale guardia venatoria volontaria.
4.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 16
 
1. L'esame di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 157/1992 consiste in una prova orale che riguarda:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e delle specie protette;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.

2. Il programma di esame della prova orale per le singole materie si identifica con quello fissato per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.
3. L'idoneità è concessa se il giudizio della Commissione di cui all'articolo 17 è favorevole in tutte e cinque le materie elencate al comma 1.
4. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve superare una prova scritta consistente nella predisposizione di un verbale di cui all'articolo 28, comma 5, della legge 157/1992.
Art. 17
 
1. L'Assessore regionale competente in materia di caccia nomina la Commissione di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all' articolo 27, comma 4, della legge 157/1992 .
2. La Commissione è composta da un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di caccia in qualità di presidente della Commissione, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni venatorie, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni agricole e da due esperti designati d'intesa dalle associazioni ambientaliste. Le designazioni spettano ai rappresentanti regionali delle predette associazioni presenti e operanti in regione. Se le designazioni non vengono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
3. Funge da segretario della Commissione un dipendente dell'Amministrazione regionale.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno cinque dei sette componenti la Commissione.
5. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano d'età.
6. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
7. Ai componenti la Commissione compete, a carico dell’'Amministrazione regionale, un gettone di presenza pari a quello previsto per la Commissione di cui all'articolo 4 della legge regionale 56/1986, come modificato dall'articolo 27 della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 32, L. R. 30/1999
2Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 32, L. R. 30/1999
3Comma 1 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Parole sostituite al comma 7 da art. 18, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 18
 
1. L'attestato di idoneità di cui all'articolo 15 non necessita per i cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19
 
1. Nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia, il cui territorio è classificato zona faunistica delle Alpi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21/1993, in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso.
2. Gli appostamenti sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura od altra solida materia o comunque con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.
3. Per gli appostamenti fissi è necessario il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni.
4. All'interno delle riserve di caccia di diritto l'esercizio venatorio da appostamento fisso è consentito nell'annata venatoria previa comunicazione dell'attivazione dell'appostamento medesimo al direttore della riserva.
5. Per la caccia da appostamento fisso e temporaneo valgono i limiti di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 157/1992 fissati per l'esercizio dell'attività venatoria con le modalità specificate dall'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge medesima.
6. Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati prevalentemente in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati. Non sono, altresì, soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 4, L. R. 10/2003
2Comma 6 interpretato da art. 24, comma 1, L. R. 25/2005
3Comma 6 sostituito da art. 45, comma 2, L. R. 6/2008
4Parole aggiunte al comma 6 da art. 149, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 20
 
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. Nell'utilizzazione dei fondi per l'esercizio venatorio all'interno delle riserve di caccia di diritto si applicano i limiti di accesso agli stessi stabiliti dall'articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 157/1992.
3. Nel territorio regionale trovano altresì applicazione i commi 7 e 8 dell' articolo 15 della legge 157/1992.
4. Il termine previsto dall' articolo 15, comma 3, della legge 157/1992 è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Piano faunistico regionale e degli aggiornamenti del Piano medesimo. La domanda va inoltrata al Servizio competente in materia di caccia.
5. Sul sito internet della Regione viene dato avviso della scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al comma 4.
6. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, il Direttore del Servizio competente in materia di caccia decide motivatamente con proprio decreto in ordine alla domanda medesima in conformità ai criteri generali fissati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
7.  
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
2Comma 4 sostituito da art. 18, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
3Comma 5 sostituito da art. 18, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
4Parole sostituite al comma 6 da art. 18, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
5Comma 7 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
6Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 48, comma 1, L. R. 3/2016
Art. 21
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 6, della legge 157/1992, la Regione istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà.
2. Ai fini di cui al comma 1 l’Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con centri gestiti da enti scientifici o da associazioni venatorie o protezionistiche o agricole, ovvero da medici veterinari, da agricoltori o da altri soggetti privati, disciplinandone l'attività relativa al ricevimento, al mantenimento ed alla liberazione degli esemplari recuperati.
3. Per centro di recupero si intende una struttura destinata alla cura, alla riabilitazione ed al reinserimento nell'ambiente naturale della fauna selvatica in difficoltà, dotata di attrezzature tali da garantire con efficacia l'espletamento delle tre fasi suddette.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 33, L. R. 30/1999
2Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 34, L. R. 30/1999
3Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 37/2017
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 17, L. R. 37/2017 . Dall'1/1/2018 gli importi delle convenzioni in essere sono aggiornati secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.R. 37/2017.
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 18, L. R. 37/2017
Art. 21 bis
 (Fauna selvatica morta)
1. Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle carcasse di animali affetti da malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali, la Regione provvede alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento della fauna selvatica abbattuta in attuazione di provvedimenti di deroga di cui alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della fauna morta per caso fortuito o di forza maggiore.
2. Per smaltimento della fauna selvatica morta si intende:
a) il conferimento presso idonei impianti;
b) il conferimento presso strutture destinate alla riproduzione, reintroduzione, studio, riabilitazione di animali selvatici minacciati di estinzione o protetti;
c) il conferimento presso istituti scientifici;
d) il conferimento presso istituti, enti o soggetti privati autorizzati a effettuare il trattamento tassidermico;
e) l'eliminazione mediante sotterramento;
f) il conferimento presso strutture autorizzate alla macellazione.
(6)
3. Qualora la fauna di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme sanitarie, possa essere destinata al consumo umano, o qualora dalle spoglie dell'animale sia possibile preparare trofei di caccia, ne è autorizzata la loro alienazione.
4. La Regione cura le operazioni di cui al presente articolo e la raccolta dei relativi dati. Per l'espletamento di tutte o parte delle operazioni possono, altresì, essere stipulate convenzioni con enti scientifici, associazioni venatorie, agricole o di protezione ambientale, ovvero altri soggetti pubblici o privati.
5.  
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 45, comma 3, L. R. 6/2008
2Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Comma 5 abrogato da art. 18, comma 1, lettera e), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 73, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
7Parole sostituite al comma 4 da art. 73, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
Art. 22
 
1. La caccia all' avifauna selvatica migratrice è vietata nel raggio di mille metri, su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione.
2. I valichi montani di cui al comma 1 vengono individuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore da lui delegato, sentiti i Comitati provinciali della caccia, previa acquisizione da parte di questi ultimi del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 24
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'ottenimento dell'attestato di frequenza con profitto al corso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14/1987, come interpretato autenticamente dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21/1993, è necessario il superamento di una prova scritta a risposta sintetica a quesiti plurimi sul programma oggetto del corso medesimo.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 43, comma 35, L. R. 30/1999
Art. 25
 
1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14/1987, come aggiunto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 21/1993, è sostituito dal seguente: << Qualora in una riserva di caccia di diritto un numero di soci in possesso dei requisiti richiesti per poter esercitare la caccia di selezione pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia di selezione ad una o più delle specie cacciabili, l'assemblea dei soci deve destinare a tale attività per almeno un triennio un'unica zona della riserva idonea morfologicamente e funzionalmente e di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti relativamente alle singole specie, calcolate al netto della zona di rifugio. Ad avvenuto decorso del triennio la zona può essere modificata dall'assemblea della riserva solo per ragioni di carattere tecnico. >>.
2. La norma di cui al presente articolo trova applicazione a partire dalla stagione venatoria 1997-1998.
Art. 26
 
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 21/1993, è aggiunto il seguente comma:
<< 2 bis. Qualora in una riserva di caccia di diritto dove si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati un numero di soci pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia tradizionale ad una o più delle specie cacciabili, l'assemblea dei soci deve destinare a tale attività un'unica zona idonea della riserva di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti relativamente alle singole specie, calcolate al netto della zona di rifugio. >>.

2. La norma di cui al presente articolo trova applicazione a partire dalla stagione venatoria 1997-1998.
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 1 bis, L.R. 32/1993.
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 37
 
1. Con successiva legge regionale si provvederà, in adeguamento ai principi della legge 157/1992, in ordine alla costituzione del fondo per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, alla disciplina relativa ai contributi di cui all'articolo 15 della legge 157/1992 ed alla normativa concernente l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agrituristico-venatorie previste dall'articolo 16 della medesima legge 157/1992.
2. Con la legge regionale di cui al comma 1 si provvederà anche ad un riordino delle funzioni svolte nel settore venatorio ed a una nuova disciplina per la gestione delle riserve di caccia di diritto e dei relativi consorzi.
3. Agli adempimenti legislativi di cui al presente articolo si provvederà entro il termine del 31 dicembre 1996.
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 77, comma 8, L. R. 42/1996
Art. 39
 
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge; in particolare sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, e la legge regionale 20 febbraio 1984, n. 7.
Art. 40
 
1. In via di interpretazione autentica le disposizioni impeditive di cui all'articolo 16 della legge regionale 21/1993 trovano applicazione anche qualora i compiti di vigilanza esercitati riguardino solo una parte delle riserve di caccia di diritto.
Art. 41
 
1. Esclusivamente per l'annata venatoria 1996-1997, l'Organo gestore riserve può disporre, in deroga al numero massimo dei soci fissato per ciascuna riserva di caccia di diritto dalla Commissione di cui all'articolo 3 del regolamento regionale approvato con DPGR 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., la collocazione in riserva dei cacciatori richiedenti che risultino residenti da almeno tre anni nel territorio della riserva stessa, non siano soci di altre riserve ed abbiano presentato regolare domanda di ammissione per la riserva medesima, previo parere favorevole da parte dell'assemblea dei soci della riserva, nel rispetto delle graduatorie fissate per la riserva dall'Organo gestore riserve.
2. Le norme di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti delle riserve di caccia di diritto di cui all'articolo 12, comma 6, della legge regionale 11/1983, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 53/1991, limitatamente al raggiungimento di un numero di soci pari a quello determinato dalla Commissione di cui all'articolo 13 del regolamento regionale approvato con DPGR 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., aumentato del 10 per cento.
3. Il requisito della residenza di cui al comma 1 è considerato con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dall'annata venatoria successiva all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione della legge 394/1991, nelle riserve di caccia di diritto il cui territorio sarà interessato da parchi regionali o da riserve naturali, potranno essere collocati quali soci esclusivamente i cacciatori residenti nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale, ovvero nei Comuni confinanti con i perimetri del parco o della riserva naturale medesimi.
Art. 42
 
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1996.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 1.3.4. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4270 (2.1.233.3.08.29) con la denominazione "Contributi alle Amministrazioni provinciali per la redazione dei piani faunistici provinciali" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1996.
3. Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 (partita n. 37 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione dei bilanci medesimi).
4. Sul precitato capitolo 4270 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 "Fondo di riserva di cassa" dello stato di previsione precitato.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 31 affluiscono al capitolo 952 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi futuri.