Art.   2
        
       (Modificazione delle modalità di attribuzione
dell'indennità relativa al servizio mensa al personale
regionale in relazione all'articolo 6 del decreto legge 11
luglio 1992, n.  333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n.  359)
 
        
        
        
        
        
        
          2.   In via di interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 152, secondo comma, 153 e 154, terzo comma,  della 
legge regionale 53/1981, con riferimento  agli anni  dal  1982 al 1993, le disponibilità risultanti  dalla gestione relativa alle prestazioni di cui ai punti 6)  e  7) del  primo comma dell'articolo 153 alla chiusura dei diversi esercizi  devono  intendersi utilizzabili  per  l'erogazione delle   medesime   prestazioni  nel  corso  degli   esercizi successivi;  per  gli  anni 1994 e  1995,  in  relazione  al disposto  di  cui all'
articolo 9, comma 1,  della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537, le disponibilità risultanti  alla chiusura   dell'esercizio   precedente   devono   intendersi utilizzabili  unicamente per l'erogazione delle  prestazioni di  cui al punto 6) del 
primo comma dell'articolo 153  della legge regionale 53/1981.
 
        
        
        
          3.    Per l'anno 1996, con riferimento alle erogazioni da  effettuarsi nel corso del medesimo esercizio,  anche  in relazione a prestazioni riferentesi agli esercizi pregressi, l'organo  gestore  del  Fondo  sociale  è  autorizzato   ad utilizzare  le  disponibilità  risultanti  dalla   gestione relativa alle prestazioni di cui al punto 6) del 
primo comma dell'articolo  153  della  legge  regionale   53/1981   alla chiusura  dell'esercizio 1995, comprensive  degli  interessi relativi   al  secondo  semestre  dell'anno  ed  accreditati successivamente, per l'erogazione delle prestazioni  di  cui al  punto  6) del 
primo comma dell'articolo 153 della  legge regionale 53/1981.
 
        
        
        
          4.    All'
articolo  153 della legge regionale  53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   al primo comma, come modificato dall'articolo  15 della legge regionale 26 ottobre 1987, n.  33, i punti 6)  e 7) sono abrogati;
b)   al  secondo comma le parole << ai punti 3) e  7) >> sono sostituite dalle parole << al punto 3) >>;
c)   il terzo comma è abrogato.
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          9.    In  relazione  al disposto di  cui  al  presente articolo  e  dell'articolo  154, terzo  comma,  della  
legge regionale 53/1981, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996:
a)    il  capitolo 569 è eliminato dall'elenco  n.  2 allegato ai bilanci predetti;
b)    per le finalità previste dall'articolo  54  bis della  legge regionale 53/1981, come inserito dal  comma  1, relativamente   agli  oneri  relativi  alla   corresponsione dell'indennità, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.650  milioni, suddivisa in ragione di lire  1.350  milioni per l'anno 1996 e lire 4.150 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; a tal fine è istituito - alla rubrica n.  5  - programma 0.1.2. - spese correnti - categoria 1.2. - Sezione I  -  il capitolo 561 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Oneri  relativi all'erogazione dell'indennità di mensa >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire  9.650 milioni, suddiviso in ragione di lire  1.350 milioni  per  l'anno 1996 e lire 4.150 milioni per  ciascuno degli anni 1997 e 1998; sul medesimo capitolo viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 1.350 milioni in termini di cassa per l'anno 1996;
c)   il precitato capitolo 561 è inserito nell'elenco n. 2 allegato ai bilanci predetti;
d)    per le finalità previste dall'articolo  54  bis della  legge regionale 53/1981, come inserito dal  comma  1, relativamente  agli  oneri  previdenziali  ed  assistenziali relativi alla corresponsione dell'indennità, è autorizzata la  spesa  complessiva di lire 2.100 milioni,  suddivisa  in ragione  di  lire  300 milioni per l'anno 1996  e  lire  900 milioni  per  ciascuno degli anni 1997 e 1998;  il  predetto onere  complessivo  di  lire 2.100  milioni  fa  carico  sul capitolo  8800  dello stato di previsione precitato  il  cui stanziamento  complessivo,  in  termini  di  competenza,  è elevato  di pari importo, suddiviso in ragione di  lire  300 milioni  per  l'anno  1996 e lire 900 milioni  per  ciascuno degli anni 1997 e 1998; lo stanziamento iscritto, in termini di cassa, sul precitato capitolo 8800 è altresì elevato di lire 300 milioni per l'anno 1996;
e)    per le finalità previste dall'articolo  54  bis della  legge regionale 53/1981, come inserito dal  comma  1, relativamente  alle  imposte ed  alle  tasse  relative  alla corresponsione  dell'indennità,  è  autorizzata  la  spesa complessiva di lire 5.700 milioni, suddivisa in  ragione  di lire  800  milioni per l'anno 1996 e lire 2.450 milioni  per ciascuno   degli  anni  1997  e  1998;  il  predetto   onere complessivo  di  lire 5.700 milioni fa carico  sul  capitolo 8801 dello stato di previsione precitato il cui stanziamento complessivo  in  termini di competenza è  elevato  di  pari importo, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per l'anno 1996 e di lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1997  e 1998;  lo  stanziamento iscritto, in termini di  cassa,  sul precitato  capitolo  8801 è altresì elevato  di  lire  800 milioni per l'anno 1996.
 
        
        
        
          10.   In  relazione al disposto di cui al comma  8  lo stanziamento  complessivo del capitolo 1050 dello  stato  di previsione  delle entrate del bilancio pluriennale  per  gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è elevato, in termini  sia  di  competenza che di  cassa,  di  lire  2.450 milioni per l'anno 1996.
        
        
        
          11.   All'onere complessivo di lire 17.450 milioni  in termini  di  competenza, suddiviso in ragione di lire  2.450 milioni  per  l'anno 1996 e lire 7.500 milioni per  ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede:
a)    per  lire  2.450  milioni per  l'anno  1996  con l'utilizzo della maggiore entrata di cui al comma 10;
b)   per complessive lire 15.000 milioni, suddivise in ragione di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998   mediante  storno,  di  pari  importo,  dal  precitato capitolo  569: corrispondentemente deve intendersi  revocata per   pari  importo  la  relativa  autorizzazione  di  spesa disposta dalla legge regionale 6 febbraio 1996, n.  10.
 
        
        
        
          12.   All'onere complessivo di lire 2.450 milioni  per l'anno  1996  in  termini di cassa  si  provvede,  per  pari importo,  con l'utilizzo della maggiore entrata  di  cui  al comma 10.
        
        
        
          13.  In relazione al disposto del presente articolo gli stanziamenti iscritti, in termini sia di competenza  che  di cassa, dei sottonotati capitoli del bilancio pluriennale per gli  anni  1996-1998  e del bilancio per  l'anno  1996  sono ridotti  degli  importi  a  fianco  dei  medesimi  indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte, per quanto attiene ai   capitoli   di   cui  alla  lettera  b),   le   relative autorizzazioni  di  spesa, disposte  dalla  
legge  regionale 10/1996:
a)   stato di previsione dell'entrata:
1)   capitolo 1167: lire 300 milioni;
2)   capitolo 1168: lire 800 milioni;
b)   stato di previsione della spesa:
1)   capitolo 8802: lire 300 milioni;
2)   capitolo 8803: lire 800 milioni.
 
        Note:
        
        
        
          1Comma 5 abrogato da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 25/2016
 
        
        
        
          2Comma 6 abrogato da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 25/2016
 
       
      
        Art.   4
        
       (Inquadramenti nel ruolo unico regionale)
        
        
        
          1.   Il personale in servizio alla data di entrata  in vigore della presente legge con contratto di lavoro a  tempo determinato  ai sensi delle leggi regionali 18 maggio  1988, n.  31,  28 agosto 1989, n.  20, 27 dicembre 1991, n.  63, 27 agosto 1992, n.  25, come modificata dalla 
legge regionale 18 dicembre  1992, n.  38, e 17 giugno 1993, n.  47, può essere inquadrato   nel  ruolo  unico  regionale  nella   qualifica funzionale e profilo professionale corrispondenti  a  quelli di  assunzione.  Per  il personale assunto  nella  qualifica funzionale di segretario ai sensi dell'
articolo 1, comma  3, della  legge  regionale  31/1988, per profilo  professionale corrispondente    si    intende   quello    di    segretario amministrativo;  per  il personale assunto  nella  qualifica funzionale di consigliere ai sensi dell'
articolo  110  della legge   regionale   47/1993,   per   profilo   professionale corrispondente  si  intende quello di consigliere  giuridico amministrativo legale.
 
        
        
        
          2.   Gli inquadramenti possono essere disposti per  un massimo  di  20 unità di cui sei nella qualifica funzionale di  consigliere, tredici in quella di segretario  e  uno  in quella di coadiutore, in relazione al sussistere, alla  data di  entrata in vigore della presente legge, della necessaria disponibilità  di  posti  nell'organico  del  ruolo   unico regionale  e  al  progressivo  verificarsi  della   medesima successivamente a tale data.
        
        
        
          3.    Il  contratto di lavoro del personale che,  alla data  di  entrata in vigore della presente legge,  non  può essere  inquadrato  per  mancanza  del  relativo  posto   in organico,  è  prorogato, nelle more del  verificarsi  della necessaria  disponibilità, sino alla data  di  esecutività del provvedimento di inquadramento.
        
        
        
          4.    Qualora  il  numero  dei  posti  disponibili  in organico   sia  inferiore  a  quello  degli  aventi   titolo all'inquadramento,  si  procede  all'inquadramento  medesimo secondo   l'ordine  di  collocazione  del  personale   nelle rispettive  graduatorie di merito delle selezioni  pubbliche in base alle quali sono avvenute le assunzioni.
        
        
        
          5.     L'inquadramento   è   disposto   a   domanda dell'interessato  da presentarsi entro trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dal  primo  giorno successivo alla data di esecutività  del provvedimento di inquadramento.
        
        
        
        
        
        
          7.    Ai  fini  dell'inquadramento il  personale  deve essere  in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli  impieghi  regionali, ad esclusione del limite  massimo d'età.
        
        
        
          8.   Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica  d'inquadramento. Trova  altresì  applicazione il disposto di cui all'articolo 9, commi 2 e 6.
 
        Note:
        
        
        
          1Parole aggiunte al comma 8 da art. 29, comma 1, L. R. 31/1997
 
       
      
        Art.   5
        
       (Inquadramento di dipendente in servizio con contratto di
lavoro a tempo indeterminato)
        
        
        
        
        
        
          2.    L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge ed è disposto  a  domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni  dalla  data medesima.
        
        
        
          3.    Ai  fini  dell'inquadramento il dipendente  deve essere  in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi regionali.
        
        
        
          4.    Al  dipendente  inquadrato  è  corrisposto  il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica  di inquadramento.   Qualora   l'ammontare   complessivo   dello stipendio  e  dell'assegno di cui all'
articolo 1,  comma  2, della  legge regionale 1 aprile 1996, n.  19 sia inferiore a quello   in   godimento  alla  data  di  inquadramento,   è attribuito  un  assegno  personale  pensionabile  pari  alla differenza  tra  lo  stipendio in  godimento  e  l'ammontare suddetto,   riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti economici.
 
        
        
        
          5.   Trovano applicazione, nei confronti del dipendente inquadrato,   gli   articoli  145   e   199   e   successive modificazioni   ed  integrazioni,  della   
legge   regionale 53/1981, previa presentazione, entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore della presente legge,  delle  istanze  e della documentazione ivi previste.
 
       
      
        Art.   6
        
       (Inquadramento di personale comandato)
        
        
        
        
        
        
          2.    L'inquadramento può essere disposto, nel limite massimo  di 9 unità, in relazione al sussistere, alla  data di  entrata in vigore della presente legge, della necessaria disponibilità  di  posti  nell'organico  del  ruolo   unico regionale.  Qualora  il  numero  dei  posti  disponibili  in organico   sia  inferiore  a  quello  degli  aventi   titolo all'inquadramento,  si  procede  all'inquadramento  medesimo secondo l'ordine cronologico dei provvedimenti con cui si è disposto il comando.
        
        
        
          3.    L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge ed è disposto  a  domanda dell'interessato  da presentarsi entro trenta  giorni  dalla data medesima.
 
        
        
        
          4.   Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva  l'anzianità giuridica maturata nel corrispondente livello    o    qualifica   funzionale   rivestito    presso l'Amministrazione di provenienza e negli eventuali livelli o qualifiche inferiori.
        
        
        
          5.    Al personale di cui al presente articolo spetta, alla  data  dell'inquadramento,  uno  stipendio  determinato sommando i seguenti elementi:
a)    stipendio in godimento alla medesima data presso l'Ente  di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici, nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b)    la  quota  di salario di riallineamento  di  cui all'articolo  23,  sesto  comma, della  legge  regionale  19 ottobre 1984, n.  49.
 
        
        
        
          6.   Si applicano i commi 2 e 3 dell'
articolo 22 della legge  regionale  26  ottobre 1987, n.  33. Dal  trattamento economico di cui alla lettera a) del comma 5, è detratto il beneficio  contrattuale conseguito alla data d'inquadramento presso  l'Ente  di provenienza riferibile al  biennio  1996- 1997,  con  esclusione degli importi attribuiti a titolo  di riequilibrio   tra   anzianità   economica   e   anzianità giuridica. Ai fini dell'applicazione dell'
articolo 22, comma 3,  della  legge  regionale 33/1987, lo  stipendio  iniziale previsto   dall'
articolo  26,  primo  comma,   della   legge regionale 49/1984, è individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla 
legge regionale 2 febbraio 1991, n.  8.
 
        
        
        
          7.     Al   personale  inquadrato  si  applicano   le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 9.
        Note:
        
        
        
          1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 18, comma 2, L. R. 35/1996
 
       
      
        Art. 7
        
       (Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato)
 
        
        
        
          1. Ai fini della realizzazione degli specifici ed urgenti progetti obiettivo di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale.
        
        
        
          2. Le assunzioni sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti progetti obiettivo:
          
a) attuazione della riforma dell'impiego regionale con particolare riferimento al riordino delle procedure nell'ottica della semplificazione delle medesime e del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'Amministrazione regionale;
b) nuova rilevazione dei carichi di lavoro e rideterminazione della pianta organica del personale del ruolo unico regionale;
c) prima attivazione del Servizio per il controllo di gestione;
d) completa attuazione degli adempimenti connessi e conseguenti all'applicazione del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626;
e) piena attivazione degli uffici regionali di informazione ai cittadini in applicazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita per la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.
f) riordino della legislazione regionale e definizione di un progetto di delegificazione.
f  bis)  attuazione degli adempimenti connessi  alle nuove  attribuzioni in materia di riduzione del prezzo  alle pompe delle benzine nel territorio regionale;
f  ter)  risoluzione   di   problematiche  urgenti   in materia di contenzioso ambientale;
 
        
        
        
          3. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile, per particolari esigenze, per un ulteriore biennio.
        
        
        
          4. Le assunzioni avvengono mediante concorso per titoli cui possono partecipare esclusivamente candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con un punteggio non inferiore a punti 100; i candidati devono altresì possedere tutti i requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi regionali.
        
        
        
          5. Ai fini della partecipazione al concorso i candidati devono presentare domanda entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando secondo le modalità ivi definite.
        
        
        
          6. La valutazione dei titoli è effettuata da una apposita Commissione nominata con delibera della Giunta regionale, previa informativa alle Organizzazioni sindacali. Per la composizione della Commissione trova applicazione il disposto di cui all'
articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.
 
        
        
        
          7. Costituiscono titoli valutabili:
a) punteggio conseguito nel diploma di laurea:
100: punti 0,20
101: punti 0,40
102: punti 0,60
103: punti 0,80
104: punti 1
105: punti 1,20
106: punti 1,40
107: punti 1,60
108: punti 1,80
109: punti 2
110: punti 2,20
110 e lode: punti 2,40;
b) superamento di esami professionali di stato e di corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo);
c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni).
 
        
        
        
          8. La Commissione predispone la graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ai sensi del comma 7; a parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia conseguito il diploma di laurea con un punteggio superiore. In caso di ulteriore parità ha la preferenza il candidato di età superiore.
        
        
        
          9. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione. Trovano  altresì applicazione, in quanto compatibili,  le disposizioni  previste  dalla  
legge  regionale  31/1988   e successivi provvedimenti esecutivi per il personale  assunto con contratto di lavoro a termine.
 
        Note:
        
        
        
          1Parole aggiunte al comma 9 da art. 47, comma 1, L. R. 31/1996
 
        
        
        
          2Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 47/1996
 
        
        
        
          3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 3, L. R. 31/1997
 
        
        
        
          4Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 31/1997
 
        
        
        
          5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 10/2001
 
       
      
        Art.   8
        
       (Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato mediante prova selettiva)
 
        
        
        
          1.    Per l'attuazione della riforma dell'assetto organizzativo delle strutture e del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali nonché per fare fronte agli adempimenti derivanti da accresciute e nuove competenze, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 88 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 14 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 18 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 8 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico, 10 nel profilo professionale di conservatore del Libro fondiario, 5 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale, 2 nel profilo professionale di consigliere geologo, 20 nel profilo professionale di consigliere ingegnere, 6 nel profilo professionale di consigliere urbanista. Il rapporto di lavoro ha durata biennale, prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore biennio.
 
        
        
        
          2.     L'assunzione  del  personale  avviene   previo superamento di una prova vertente sui seguenti argomenti:
          
a ante)    per il profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale: risoluzione di quesiti in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
a)    per  il  profilo  professionale  di  consigliere finanziario contabile economico: risoluzione di  quesiti  in materia   di  contabilità  pubblica,  amministrazione   del patrimonio, scienza delle finanze;
b)    per  il  profilo  professionale  di  consigliere programmatico statistico: risoluzione di quesiti in  materia di   economia   politica,  politica  economica,   statistica metodologica ed economica;
c)    per il profilo professionale di conservatore del Libro  fondiario:  risoluzione  di  quesiti  in  materia  di pubblicità  immobiliare e diritto privato  con  particolare riguardo  ai  Libri  II,  III, IV e VI  del  Codice  civile, diritto tavolare;
d)    per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia; 
e)    per  il  profilo  professionale  di  consigliere geologo:  risoluzione  di quesiti  in  materia  di  geologia generale  ed  applicata,  geografia fisica  con  particolare riguardo al Friuli-Venezia Giulia, legislazione fondamentale in materia geologica;
f)    per  il  profilo  professionale  di  consigliere ingegnere:  risoluzione di quesiti in  materia  di  edilizia pubblica e privata, viabilità, idraulica;
g)    per  il  profilo  professionale  di  consigliere urbanista:   risoluzione   di   quesiti   in   materia    di pianificazione  urbana e territoriale, edilizia  pubblica  e privata.
 
        
        
        
          2 bis.I titoli di studio e di abilitazione richiesti per le assunzioni a contratto in ciascun profilo professionale sono i seguenti:
Profilo professionale | Titolo di studio | 
Consigliere giuridico amministrativo legale | Diploma di laurea in | giurisprudenza scienze politiche economia e commercio | 
Consigliere finanziario contabile economico | Diploma di laurea in | giurisprudenza scienze politiche economia e commercio scienze economiche scienze economiche e bancarie scienze statistiche | 
Consigliere programmatico statistico | Diploma di laurea in | giurisprudenza scienze politiche economia e commercio scienze economiche scienze economiche e bancarie scienze statistiche | 
Conservatore del Libro fondiario | Diploma di laurea in | giurisprudenza scienze politiche economia e commercio | 
Consigliere ispettore forestale | Diploma di laurea in | scienze agrarie scienze forestali scienze naturali ingegneria scienze geologiche scienze biologiche | 
| Consigliere geologo | Diploma di laurea in | scienze geologiche ingegneria mineraria scienze forestali | 
Consigliere ingegnere | Diploma di laurea in | ingegneria architettura e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria | 
Consigliere urbanista | Diploma di laurea in | ingegneria architettura urbanistica e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, qualora previsto, o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria | 
 
        
        
        
          3. Fermo restando il disposto di cui al comma 2 bis, ai fini dell'assunzione i candidati devono possedere i requisiti generali richiesti per l'accesso agli impieghi dalla normativa regionale o, in carenza, dalla normativa statale vigente in materia. 
 
        
        
        
          3 bis. Ai fini dell' assunzione, i titoli valutabili di cui al comma 2 sono i seguenti:
punteggio conseguito nel diploma di laurea pari o superiore a punti 100:
| 100: | punti 0,20 | 
| 101: | punti 0,40 | 
| 102: | punti 0,60 | 
| 103: | punti 0,80 | 
| 104: | punti 1 | 
| 105: | punti 1,20 | 
| 106: | punti 1,40 | 
| 107: | punti 1,60 | 
| 108: | punti 1,80 | 
| 109: | punti 2 | 
| 110: | punti 2,20 | 
| 110 e lode: | punti 2,40 | 
b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 1,50); i corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;
c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,20). Il servizio prestato in attività di insegnamento sarà valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orario pieno.
 
        
        
        
          3 ter.Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti, e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia o, in carenza, dal 
Capo I del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
        
        
        
          4.    Le  Commissioni giudicatrici sono  nominate  con deliberazione della Giunta regionale e sono composte  da  un dipendente regionale con qualifica di dirigente e anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima, con funzioni di presidente, e da due esperti estranei all'Amministrazione regionale.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  assolte   da dipendenti regionali di qualifica non inferiore a quella  di segretario.
        
        
        
          5.     Non   possono  far  parte  delle   Commissioni giudicatrici  coloro che siano componenti  degli  organi  di direzione  politica dell'Amministrazione regionale  e  degli Enti  regionali e strumentali della Regione,  che  ricoprano cariche  politiche elettive e che siano membri di  organismi direttivi  sindacali  o  designati dalle  confederazioni  ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
        
        
        
          6.   Per la valutazione della prova la commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli. A parità di punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 3 bis. In quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c) ed alla lettera b) del comma 3 bis.
 
        
        
        
          7.    Al  personale  assunto  ai  sensi  del  presente articolo   si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le disposizioni  previste  dalla  
legge  regionale  31/1988   e successivi provvedimenti esecutivi per il personale  assunto con contratto di lavoro a termine.
 
        
        
        
          8.    Qualora  tra  i  vincitori vi  siano  dipendenti regionali,  i  medesimi vengono inquadrati in  relazione  al sussistere,  alla data di approvazione delle graduatorie  di merito,    della   necessaria   disponibilità   di    posti nell'organico  del ruolo unico regionale  e  al  progressivo verificarsi,  successivamente a tale  data  e  comunque  non oltre  la  durata  massima del rapporto di  lavoro  a  tempo determinato, della disponibilità medesima.
 
        
        
        
          8 bis.In relazione al disposto di cui al comma 8 non sono ricompresi nel numero massimo di unità assumibili  con rapporto   di  lavoro  a  tempo  determinato  i   dipendenti regionali  risultati vincitori, con conseguente  scorrimento della relativa graduatoria sino alla copertura dei posti  in tal modo ancora disponibili.
        Note:
        
        
        
          1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 3, L. R. 42/1996
 
        
        
        
          2Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 4, L. R. 42/1996
 
        
        
        
          3Comma 1 sostituito da art. 21, comma 2, L. R. 47/1996
 
        
        
        
          4Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 3, L. R. 47/1996
 
        
        
        
          5Comma 8 sostituito da art. 21, comma 4, L. R. 47/1996
 
        
        
        
          6Comma 8 bis aggiunto da art. 21, comma 5, L. R. 47/1996
 
        
        
        
          7Parole sostituite al comma 2 da art. 30, comma 1, L. R. 31/1997
 
        
        
        
          8Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 2, L. R. 31/1997
 
        
        
        
          9Comma 3 sostituito da art. 30, comma 3, L. R. 31/1997
 
        
        
        
          10Comma 3 bis aggiunto da art. 30, comma 4, L. R. 31/1997
 
        
        
        
          11Comma 3 ter aggiunto da art. 30, comma 4, L. R. 31/1997
 
        
        
        
          12Comma 6 sostituito da art. 30, comma 5, L. R. 31/1997
 
        
        
        
          13Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, L. R. 13/1998
 
        
        
        
          14Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 2, L. R. 4/2000
 
       
      
        Art.   9
        
       (Quota salario di riallineamento)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          4.    Al  maturato di anzianità determinato ai  sensi dell'
articolo 33, comma 4, lettera b), della legge regionale 7 marzo 1990, n.  11, dell'articolo 165, comma 2, lettera b), della  
legge regionale 18 ottobre 1990, n.  50, dell'articolo 4,  comma  5, lettera b), della 
legge regionale  2  febbraio 1991, n.  7, dell'articolo 34, comma 1, della 
legge regionale 8/1991,  dell'articolo 19, comma 4, lettera b), della  
legge regionale  17/1992 e dell'articolo 2, comma 5,  lettera  b), della 
legge regionale 8 giugno 1993, n.  33 si applicano, con effetto  dalle rispettive date d'inquadramento od assunzione in  ruolo  se successive al 31 dicembre 1988 e comunque  con decorrenza  non anteriore all'1 luglio 1989, le disposizioni di cui all'
articolo 71 della legge regionale 44/1988.
 
        
        
        
          5.   Al personale riammesso in servizio successivamente al  31 dicembre 1988, ai sensi dell'
articolo 132 del DPR  10 gennaio  1957, n.  3, il maturato di anzianità, determinato alla  data di riassunzione ai sensi dell'
articolo 57,  comma 1,  della  legge regionale 44/1988, viene rideterminato  con effetto  dalla data sopraindicata e comunque con  decorrenza non  anteriore all'1 luglio 1989 mediante applicazione delle disposizioni  di  cui all'articolo 71 della  medesima  legge regionale.
 
        
        
        
       
      
        Art.  11
        
       (Riconoscimento economico di servizi effettivi di ruolo)
        
        
        
          1.   Al personale del ruolo unico regionale assunto od inquadrato  nel periodo tra l'1 gennaio 1983 e  la  data  di entrata  in  vigore  della presente  legge,  ai  fini  della determinazione   della  quota  salario   di   riallineamento attribuita  da  leggi regionali ai sensi  dell'
articolo  23, sesto  comma, della legge regionale 49/1984, nell'anzianità effettiva  di servizio di ruolo di cui al secondo comma  del medesimo articolo vanno ricompresi anche i servizi effettivi di  ruolo prestati presso lo Stato e gli altri enti pubblici non economici.
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          5.    Dalla  data di entrata in vigore della  presente legge  non trovano più applicazione le disposizioni di  cui all'
articolo 40 della legge regionale 8/1991. Sono  comunque valutate,   ai  fini  del  riconoscimento  delle  anzianità economiche  ivi  previste, le domande  già  presentate  dai dipendenti regionali entro la suddetta data.
 
        Note:
        
        
        
          1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 31/1997
 
        
        
        
          2Parole sostituite al comma 4 da art. 37, comma 2, L. R. 31/1997
 
       
      
        Art.  20
        
       (Norma finanziaria)
        
        
        
          1.    Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, relativamente al trattamento economico del personale regionale, fanno carico ai  capitoli 550,  551, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1996-1998  e  del bilancio per l'anno 1996.
        
        
        
          2.      Gli    oneri   derivanti   dall'applicazione dell'articolo  7,  comma  6,  dell'articolo  8,  comma  4  e dell'articolo 12 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
        
        
        
          3.      Gli    oneri   derivanti   dall'applicazione dell'articolo 17 fanno carico ai capitoli 590  e  591  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.