Art.   1
        
       (Finalità)
        
        
        
          1.    In  attesa  di  provvedere,  secondo  le  nuove procedure   previste  dalla  legge  regionale   di   riforma dell'impiego   regionale,  alla  definizione   del   rinnovo contrattuale  per  il biennio 1994-1995, relativamente  alla parte    economica   e   per   il   quadriennio   1994-1997, relativamente alla parte giuridica, con la presente legge si dettano disposizioni atte a dare opportuna soluzione,  anche per   ricondurre  alla  necessaria  omogeneità   situazioni pregresse  sperequanti, a problemi  urgenti  in  materia  di personale ed organizzazione degli Uffici, operando  altresì taluni  necessari adeguamenti normativi volti a  consentire, nell'ambito  di  una corretta sistematica  legislativa,  una successiva più agevole definizione degli istituti  in  sede amministrativa.
       
      
      
      
        Art.   2
        
       (Modificazione delle modalità di attribuzione
dell'indennità relativa al servizio mensa al personale
regionale in relazione all'articolo 6 del decreto legge 11
luglio 1992, n.  333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n.  359)
 
        
        
        
          1.
          
          
             Dopo l'
articolo 54 della legge regionale 31 agosto 1981, n.  53, è aggiunto il seguente:
<<  Art.  54 bis
       
1.   A tutto il personale in servizio presso la Regione spetta,  per  le giornate di effettiva presenza in  servizio sia  nelle  ore  antimeridiane che  in  quelle  pomeridiane, un'indennità  di  mensa  pari  a  lire  19.000  lorde,   da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente  della Giunta  regionale  sulla  base della  variazione,  accertata dall'ISTAT,  dell'indice dei prezzi al consumo  verificatasi nell'anno precedente.
2.   Le modalità di attribuzione dell'indennità sono stabilite  con  apposito regolamento  in  attesa  della  cui emanazione   trovano  applicazione  le  disposizioni   della deliberazione della Giunta regionale n.  6838 del 22 dicembre 1992 e successivi atti di modifica.
3.    Per  il  pagamento dell'indennità di  mensa  il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di autorizzare aperture  di  credito  a favore di dipendenti  regionali  in qualità di funzionari delegati. >>.
  
          
         
        
        
        
          2.   In via di interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 152, secondo comma, 153 e 154, terzo comma,  della 
legge regionale 53/1981, con riferimento  agli anni  dal  1982 al 1993, le disponibilità risultanti  dalla gestione relativa alle prestazioni di cui ai punti 6)  e  7) del  primo comma dell'articolo 153 alla chiusura dei diversi esercizi  devono  intendersi utilizzabili  per  l'erogazione delle   medesime   prestazioni  nel  corso  degli   esercizi successivi;  per  gli  anni 1994 e  1995,  in  relazione  al disposto  di  cui all'
articolo 9, comma 1,  della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537, le disponibilità risultanti  alla chiusura   dell'esercizio   precedente   devono   intendersi utilizzabili  unicamente per l'erogazione delle  prestazioni di  cui al punto 6) del 
primo comma dell'articolo 153  della legge regionale 53/1981.
 
        
        
        
          3.    Per l'anno 1996, con riferimento alle erogazioni da  effettuarsi nel corso del medesimo esercizio,  anche  in relazione a prestazioni riferentesi agli esercizi pregressi, l'organo  gestore  del  Fondo  sociale  è  autorizzato   ad utilizzare  le  disponibilità  risultanti  dalla   gestione relativa alle prestazioni di cui al punto 6) del 
primo comma dell'articolo  153  della  legge  regionale   53/1981   alla chiusura  dell'esercizio 1995, comprensive  degli  interessi relativi   al  secondo  semestre  dell'anno  ed  accreditati successivamente, per l'erogazione delle prestazioni  di  cui al  punto  6) del 
primo comma dell'articolo 153 della  legge regionale 53/1981.
 
        
        
        
          4.    All'
articolo  153 della legge regionale  53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   al primo comma, come modificato dall'articolo  15 della legge regionale 26 ottobre 1987, n.  33, i punti 6)  e 7) sono abrogati;
b)   al  secondo comma le parole << ai punti 3) e  7) >> sono sostituite dalle parole << al punto 3) >>;
c)   il terzo comma è abrogato.
 
        
        
        
        
        
        
          6.    Le disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 trovano applicazione con effetto dall'1 luglio 1996, con riferimento alle indennità da erogarsi a partire dal mese di agosto del medesimo anno anche in relazione alle quote maturate  e  non liquidate entro il 31 luglio 1996.
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          9.    In  relazione  al disposto di  cui  al  presente articolo  e  dell'articolo  154, terzo  comma,  della  
legge regionale 53/1981, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996:
a)    il  capitolo 569 è eliminato dall'elenco  n.  2 allegato ai bilanci predetti;
b)    per le finalità previste dall'articolo  54  bis della  legge regionale 53/1981, come inserito dal  comma  1, relativamente   agli  oneri  relativi  alla   corresponsione dell'indennità, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.650  milioni, suddivisa in ragione di lire  1.350  milioni per l'anno 1996 e lire 4.150 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; a tal fine è istituito - alla rubrica n.  5  - programma 0.1.2. - spese correnti - categoria 1.2. - Sezione I  -  il capitolo 561 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Oneri  relativi all'erogazione dell'indennità di mensa >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire  9.650 milioni, suddiviso in ragione di lire  1.350 milioni  per  l'anno 1996 e lire 4.150 milioni per  ciascuno degli anni 1997 e 1998; sul medesimo capitolo viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 1.350 milioni in termini di cassa per l'anno 1996;
c)   il precitato capitolo 561 è inserito nell'elenco n. 2 allegato ai bilanci predetti;
d)    per le finalità previste dall'articolo  54  bis della  legge regionale 53/1981, come inserito dal  comma  1, relativamente  agli  oneri  previdenziali  ed  assistenziali relativi alla corresponsione dell'indennità, è autorizzata la  spesa  complessiva di lire 2.100 milioni,  suddivisa  in ragione  di  lire  300 milioni per l'anno 1996  e  lire  900 milioni  per  ciascuno degli anni 1997 e 1998;  il  predetto onere  complessivo  di  lire 2.100  milioni  fa  carico  sul capitolo  8800  dello stato di previsione precitato  il  cui stanziamento  complessivo,  in  termini  di  competenza,  è elevato  di pari importo, suddiviso in ragione di  lire  300 milioni  per  l'anno  1996 e lire 900 milioni  per  ciascuno degli anni 1997 e 1998; lo stanziamento iscritto, in termini di cassa, sul precitato capitolo 8800 è altresì elevato di lire 300 milioni per l'anno 1996;
e)    per le finalità previste dall'articolo  54  bis della  legge regionale 53/1981, come inserito dal  comma  1, relativamente  alle  imposte ed  alle  tasse  relative  alla corresponsione  dell'indennità,  è  autorizzata  la  spesa complessiva di lire 5.700 milioni, suddivisa in  ragione  di lire  800  milioni per l'anno 1996 e lire 2.450 milioni  per ciascuno   degli  anni  1997  e  1998;  il  predetto   onere complessivo  di  lire 5.700 milioni fa carico  sul  capitolo 8801 dello stato di previsione precitato il cui stanziamento complessivo  in  termini di competenza è  elevato  di  pari importo, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per l'anno 1996 e di lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1997  e 1998;  lo  stanziamento iscritto, in termini di  cassa,  sul precitato  capitolo  8801 è altresì elevato  di  lire  800 milioni per l'anno 1996.
 
        
        
        
          10.   In  relazione al disposto di cui al comma  8  lo stanziamento  complessivo del capitolo 1050 dello  stato  di previsione  delle entrate del bilancio pluriennale  per  gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è elevato, in termini  sia  di  competenza che di  cassa,  di  lire  2.450 milioni per l'anno 1996.
        
        
        
          11.   All'onere complessivo di lire 17.450 milioni  in termini  di  competenza, suddiviso in ragione di lire  2.450 milioni  per  l'anno 1996 e lire 7.500 milioni per  ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede:
a)    per  lire  2.450  milioni per  l'anno  1996  con l'utilizzo della maggiore entrata di cui al comma 10;
b)   per complessive lire 15.000 milioni, suddivise in ragione di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998   mediante  storno,  di  pari  importo,  dal  precitato capitolo  569: corrispondentemente deve intendersi  revocata per   pari  importo  la  relativa  autorizzazione  di  spesa disposta dalla legge regionale 6 febbraio 1996, n.  10.
 
        
        
        
          12.   All'onere complessivo di lire 2.450 milioni  per l'anno  1996  in  termini di cassa  si  provvede,  per  pari importo,  con l'utilizzo della maggiore entrata  di  cui  al comma 10.
        
        
        
          13.  In relazione al disposto del presente articolo gli stanziamenti iscritti, in termini sia di competenza  che  di cassa, dei sottonotati capitoli del bilancio pluriennale per gli  anni  1996-1998  e del bilancio per  l'anno  1996  sono ridotti  degli  importi  a  fianco  dei  medesimi  indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte, per quanto attiene ai   capitoli   di   cui  alla  lettera  b),   le   relative autorizzazioni  di  spesa, disposte  dalla  
legge  regionale 10/1996:
a)   stato di previsione dell'entrata:
1)   capitolo 1167: lire 300 milioni;
2)   capitolo 1168: lire 800 milioni;
b)   stato di previsione della spesa:
1)   capitolo 8802: lire 300 milioni;
2)   capitolo 8803: lire 800 milioni.
 
       
      
      
      
        Art.   3
        
       (Modificazione dell'articolo 56 della legge regionale
44/1988)
        
        
        
       
      
      
      
        Art.   4
        
       (Inquadramenti nel ruolo unico regionale)
        
        
        
          1.   Il personale in servizio alla data di entrata  in vigore della presente legge con contratto di lavoro a  tempo determinato  ai sensi delle leggi regionali 18 maggio  1988, n.  31,  28 agosto 1989, n.  20, 27 dicembre 1991, n.  63, 27 agosto 1992, n.  25, come modificata dalla 
legge regionale 18 dicembre  1992, n.  38, e 17 giugno 1993, n.  47, può essere inquadrato   nel  ruolo  unico  regionale  nella   qualifica funzionale e profilo professionale corrispondenti  a  quelli di  assunzione.  Per  il personale assunto  nella  qualifica funzionale di segretario ai sensi dell'
articolo 1, comma  3, della  legge  regionale  31/1988, per profilo  professionale corrispondente    si    intende   quello    di    segretario amministrativo;  per  il personale assunto  nella  qualifica funzionale di consigliere ai sensi dell'
articolo  110  della legge   regionale   47/1993,   per   profilo   professionale corrispondente  si  intende quello di consigliere  giuridico amministrativo legale.
 
        
        
        
          2.   Gli inquadramenti possono essere disposti per  un massimo  di  20 unità di cui sei nella qualifica funzionale di  consigliere, tredici in quella di segretario  e  uno  in quella di coadiutore, in relazione al sussistere, alla  data di  entrata in vigore della presente legge, della necessaria disponibilità  di  posti  nell'organico  del  ruolo   unico regionale  e  al  progressivo  verificarsi  della   medesima successivamente a tale data.
        
        
        
          3.    Il  contratto di lavoro del personale che,  alla data  di  entrata in vigore della presente legge,  non  può essere  inquadrato  per  mancanza  del  relativo  posto   in organico,  è  prorogato, nelle more del  verificarsi  della necessaria  disponibilità, sino alla data  di  esecutività del provvedimento di inquadramento.
        
        
        
          4.    Qualora  il  numero  dei  posti  disponibili  in organico   sia  inferiore  a  quello  degli  aventi   titolo all'inquadramento,  si  procede  all'inquadramento  medesimo secondo   l'ordine  di  collocazione  del  personale   nelle rispettive  graduatorie di merito delle selezioni  pubbliche in base alle quali sono avvenute le assunzioni.
        
        
        
          5.     L'inquadramento   è   disposto   a   domanda dell'interessato  da presentarsi entro trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dal  primo  giorno successivo alla data di esecutività  del provvedimento di inquadramento.
        
        
        
        
        
        
          7.    Ai  fini  dell'inquadramento il  personale  deve essere  in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli  impieghi  regionali, ad esclusione del limite  massimo d'età.
        
        
        
          8.   Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica d'inquadramento.
       
      
      
      
        Art.   5
        
       (Inquadramento di dipendente in servizio con contratto di
lavoro a tempo indeterminato)
        
        
        
        
        
        
          2.    L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge ed è disposto  a  domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni  dalla  data medesima.
        
        
        
          3.    Ai  fini  dell'inquadramento il dipendente  deve essere  in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi regionali.
        
        
        
          4.    Al  dipendente  inquadrato  è  corrisposto  il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica  di inquadramento.   Qualora   l'ammontare   complessivo   dello stipendio  e  dell'assegno di cui all'
articolo 1,  comma  2, della  legge regionale 1 aprile 1996, n.  19 sia inferiore a quello   in   godimento  alla  data  di  inquadramento,   è attribuito  un  assegno  personale  pensionabile  pari  alla differenza  tra  lo  stipendio in  godimento  e  l'ammontare suddetto,   riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti economici.
 
        
        
        
          5.   Trovano applicazione, nei confronti del dipendente inquadrato,   gli   articoli  145   e   199   e   successive modificazioni   ed  integrazioni,  della   
legge   regionale 53/1981, previa presentazione, entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore della presente legge,  delle  istanze  e della documentazione ivi previste.
 
       
      
      
      
        Art.   6
        
       (Inquadramento di personale comandato)
        
        
        
        
        
        
          2.    L'inquadramento può essere disposto, nel limite massimo  di 9 unità, in relazione al sussistere, alla  data di  entrata in vigore della presente legge, della necessaria disponibilità  di  posti  nell'organico  del  ruolo   unico regionale.  Qualora  il  numero  dei  posti  disponibili  in organico   sia  inferiore  a  quello  degli  aventi   titolo all'inquadramento,  si  procede  all'inquadramento  medesimo secondo l'ordine cronologico dei provvedimenti con cui si è disposto il comando.
        
        
        
          3.    L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge ed è disposto  a  domanda dell'interessato  da presentarsi entro trenta  giorni  dalla data medesima.
        
        
        
          4.   Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva  l'anzianità giuridica maturata nel corrispondente livello    o    qualifica   funzionale   rivestito    presso l'Amministrazione di provenienza e negli eventuali livelli o qualifiche inferiori.
        
        
        
          5.    Al personale di cui al presente articolo spetta, alla  data  dell'inquadramento,  uno  stipendio  determinato sommando i seguenti elementi:
a)    stipendio in godimento alla medesima data presso l'Ente  di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici, nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b)    la  quota  di salario di riallineamento  di  cui all'articolo  23,  sesto  comma, della  legge  regionale  19 ottobre 1984, n.  49.
 
        
        
        
          6.   Si applicano i commi 2 e 3 dell'
articolo 22 della legge  regionale  26  ottobre 1987, n.  33. Dal  trattamento economico di cui alla lettera a) del comma 5, è detratto il beneficio  contrattuale conseguito alla data d'inquadramento presso  l'Ente  di provenienza riferibile al  biennio  1996- 1997,  con  esclusione degli importi attribuiti a titolo  di riequilibrio   tra   anzianità   economica   e   anzianità giuridica. Ai fini dell'applicazione dell'
articolo 22, comma 3,  della  legge  regionale 33/1987, lo  stipendio  iniziale previsto   dall'
articolo  26,  primo  comma,   della   legge regionale 49/1984, è individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla 
legge regionale 2 febbraio 1991, n.  8.
 
        
        
        
          7.     Al   personale  inquadrato  si  applicano   le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 9.
       
      
      
      
        Art. 7
        
       (Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato)
        
        
        
          1. Ai fini della realizzazione degli specifici ed urgenti progetti obiettivo di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale.
        
        
        
          2. Le assunzioni sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti progetti obiettivo:
a) attuazione della riforma dell'impiego regionale con particolare riferimento al riordino delle procedure nell'ottica della semplificazione delle medesime e del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'Amministrazione regionale;
b) nuova rilevazione dei carichi di lavoro e rideterminazione della pianta organica del personale del ruolo unico regionale;
c) prima attivazione del Servizio per il controllo di gestione;
d) completa attuazione degli adempimenti connessi e conseguenti all'applicazione del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626;
e) piena attivazione degli uffici regionali di informazione ai cittadini in applicazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita per la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.
f) riordino della legislazione regionale e definizione di un progetto di delegificazione.
 
        
        
        
          3. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile, per particolari esigenze, per un ulteriore biennio.
        
        
        
          4. Le assunzioni avvengono mediante concorso per titoli cui possono partecipare esclusivamente candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con un punteggio non inferiore a punti 100; i candidati devono altresì possedere tutti i requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi regionali.
        
        
        
          5. Ai fini della partecipazione al concorso i candidati devono presentare domanda entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando secondo le modalità ivi definite.
        
        
        
          6. La valutazione dei titoli è effettuata da una apposita Commissione nominata con delibera della Giunta regionale, previa informativa alle Organizzazioni sindacali. Per la composizione della Commissione trova applicazione il disposto di cui all'
articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.
 
        
        
        
          7. Costituiscono titoli valutabili:
a) punteggio conseguito nel diploma di laurea:
100: punti 0,20
101: punti 0,40
102: punti 0,60
103: punti 0,80
104: punti 1
105: punti 1,20
106: punti 1,40
107: punti 1,60
108: punti 1,80
109: punti 2
110: punti 2,20
110 e lode: punti 2,40;
b) superamento di esami professionali di stato e di corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo);
c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni).
 
        
        
        
          8. La Commissione predispone la graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ai sensi del comma 7; a parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia conseguito il diploma di laurea con un punteggio superiore. In caso di ulteriore parità ha la preferenza il candidato di età superiore.
        
        
        
          9. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione.
       
      
      
      
        Art.   8
        
       (Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato mediante prova selettiva)
        
        
        
          1.    Per  l'attuazione  della  riforma  dell'assetto organizzativo delle strutture e del rapporto di  lavoro  dei dipendenti   regionali   nonché  per   fare   fronte   agli adempimenti  derivanti da accresciute  e  nuove  competenze, l'Amministrazione  regionale è  autorizzata  ad  effettuare assunzioni  di  personale con rapporto  di  lavoro  a  tempo determinato  per  un  numero massimo  di  58  unità,  nella qualifica  funzionale di consigliere, di cui 10 nel  profilo professionale    di   consigliere   finanziario    contabile economico,   5  nel  profilo  professionale  di  consigliere programmatico  statistico, 10 nel profilo  professionale  di conservatore   del   Libro   fondiario,   5   nel    profilo professionale  di  consigliere ispettore  forestale,  2  nel profilo professionale di consigliere geologo, 20 nel profilo professionale  di  consigliere  ingegnere,  6  nel   profilo professionale  di  consigliere  urbanista.  Il  rapporto  di lavoro  ha  durata  biennale,  prorogabile  per  particolari esigenze per un ulteriore biennio.
        
        
        
          2.     L'assunzione  del  personale  avviene   previo superamento di una prova vertente sui seguenti argomenti:
a)    per  il  profilo  professionale  di  consigliere finanziario contabile economico: risoluzione di  quesiti  in materia   di  contabilità  pubblica,  amministrazione   del patrimonio, scienza delle finanze;
b)    per  il  profilo  professionale  di  consigliere programmatico statistico: risoluzione di quesiti in  materia di   economia   politica,  politica  economica,   statistica metodologica ed economica;
c)    per il profilo professionale di conservatore del Libro  fondiario:  risoluzione  di  quesiti  in  materia  di pubblicità  immobiliare e diritto privato  con  particolare riguardo  ai  Libri  II,  III, IV e VI  del  Codice  civile, diritto tavolare;
d)    per  il  profilo  professionale  di  consigliere ispettore  forestale: risoluzione di quesiti in  materia  di selvicoltura, sistemazioni idraulico forestali,  costruzioni forestali;
e)    per  il  profilo  professionale  di  consigliere geologo:  risoluzione  di quesiti  in  materia  di  geologia generale  ed  applicata,  geografia fisica  con  particolare riguardo al Friuli-Venezia Giulia, legislazione fondamentale in materia geologica;
f)    per  il  profilo  professionale  di  consigliere ingegnere:  risoluzione di quesiti in  materia  di  edilizia pubblica e privata, viabilità, idraulica;
g)    per  il  profilo  professionale  di  consigliere urbanista:   risoluzione   di   quesiti   in   materia    di pianificazione  urbana e territoriale, edilizia  pubblica  e privata.
 
        
        
        
          3.    Ai  fini  dell'assunzione  i  candidati  devono possedere  i requisiti previsti per l'accesso agli  impieghi regionali dalla normativa vigente.
        
        
        
          4.    Le  Commissioni giudicatrici sono  nominate  con deliberazione della Giunta regionale e sono composte  da  un dipendente regionale con qualifica di dirigente e anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima, con funzioni di presidente, e da due esperti estranei all'Amministrazione regionale.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  assolte   da dipendenti regionali di qualifica non inferiore a quella  di segretario.
        
        
        
          5.     Non   possono  far  parte  delle   Commissioni giudicatrici  coloro che siano componenti  degli  organi  di direzione  politica dell'Amministrazione regionale  e  degli Enti  regionali e strumentali della Regione,  che  ricoprano cariche  politiche elettive e che siano membri di  organismi direttivi  sindacali  o  designati dalle  confederazioni  ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
        
        
        
          6.    Le  graduatorie  di merito  sono  approvate  con deliberazione  della Giunta regionale.  Le  assunzioni  sono disposte sulla base delle graduatorie  di merito con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.
        
        
        
          7.    Al  personale  assunto  ai  sensi  del  presente articolo   si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le disposizioni  previste  dalla  
legge  regionale  31/1988   e successivi provvedimenti esecutivi per il personale  assunto con contratto di lavoro a termine.
 
        
        
        
          8.    Qualora  tra  i  vincitori vi  siano  dipendenti regionali,  i  medesimi vengono inquadrati in  relazione  al sussistere,  alla data di approvazione delle graduatorie  di merito,    della   necessaria   disponibilità   di    posti nell'organico  del ruolo unico regionale  e  al  progressivo verificarsi,  successivamente a tale  data  e  comunque  non oltre  la  durata  massima del rapporto di  lavoro  a  tempo determinato, della disponibilità medesima.
       
      
      
      
        Art.   9
        
       (Quota salario di riallineamento)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          4.    Al  maturato di anzianità determinato ai  sensi dell'
articolo 33, comma 4, lettera b), della legge regionale 7 marzo 1990, n.  11, dell'articolo 165, comma 2, lettera b), della  
legge regionale 18 ottobre 1990, n.  50, dell'articolo 4,  comma  5, lettera b), della 
legge regionale  2  febbraio 1991, n.  7, dell'articolo 34, comma 1, della 
legge regionale 8/1991,  dell'articolo 19, comma 4, lettera b), della  
legge regionale  17/1992 e dell'articolo 2, comma 5,  lettera  b), della 
legge regionale 8 giugno 1993, n.  33 si applicano, con effetto  dalle rispettive date d'inquadramento od assunzione in  ruolo  se successive al 31 dicembre 1988 e comunque  con decorrenza  non anteriore all'1 luglio 1989, le disposizioni di cui all'
articolo 71 della legge regionale 44/1988.
 
        
        
        
          5.   Al personale riammesso in servizio successivamente al  31 dicembre 1988, ai sensi dell'
articolo 132 del DPR  10 gennaio  1957, n.  3, il maturato di anzianità, determinato alla  data di riassunzione ai sensi dell'
articolo 57,  comma 1,  della  legge regionale 44/1988, viene rideterminato  con effetto  dalla data sopraindicata e comunque con  decorrenza non  anteriore all'1 luglio 1989 mediante applicazione delle disposizioni  di  cui all'articolo 71 della  medesima  legge regionale.
 
        
        
        
       
      
      
      
      
      
      
        Art.  11
        
       (Riconoscimento economico di servizi effettivi di ruolo)
        
        
        
          1.   Al personale del ruolo unico regionale assunto od inquadrato  nel periodo tra l'1 gennaio 1983 e  la  data  di entrata  in  vigore  della presente  legge,  ai  fini  della determinazione   della  quota  salario   di   riallineamento attribuita  da  leggi regionali ai sensi  dell'
articolo  23, sesto  comma, della legge regionale 49/1984, nell'anzianità effettiva  di servizio di ruolo di cui al secondo comma  del medesimo articolo vanno ricompresi anche i servizi effettivi di  ruolo prestati presso lo Stato e gli altri enti pubblici non economici.
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          5.    Dalla  data di entrata in vigore della  presente legge  non trovano più applicazione le disposizioni di  cui all'
articolo 40 della legge regionale 8/1991. Sono  comunque valutate,   ai  fini  del  riconoscimento  delle  anzianità economiche  ivi  previste, le domande  già  presentate  dai dipendenti regionali entro la suddetta data.
 
       
      
      
      
        Art.  12
        
       (Rinnovo delle procedure di cui all'articolo 172 della legge
regionale 53/1981)
        
        
        
        
        
        
          2.    Ai fini di una più tempestiva rinnovazione  dei concorsi  interni di cui al comma 1, possono essere nominate più Commissioni giudicatrici.
       
      
      
      
        Art.  13
        
       (Procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge
regionale 11/1990)
        
        
        
          1.     L'ultimazione  delle  procedure  di  mobilità verticale  interna  di  cui  alla 
legge  regionale  11/1990, riferite   alla   decorrenza  1  gennaio  1989,   ha   luogo successivamente alla data di esecutività dei  provvedimenti approvativi  delle  graduatorie del  concorso  di  cui  agli articoli  20  e seguenti della 
legge regionale  54/1983,  da rinnovarsi  a  seguito di pronuncia giurisdizionale  nonché una  volta ultimate le eventuali procedure integrative degli scrutini  per merito comparativo di cui alla medesima  
legge regionale 11/1990, già espletati.
 
        
        
        
          2.   Con riferimento a quanto disposto al comma 1,  in deroga alle disposizioni del 
comma 1 dell'articolo 18  della legge  regionale  12  settembre 1990,  n.  47,  è  comunque ammesso  agli scrutini per merito comparativo riferiti  alla decorrenza 1 gennaio 1989 il personale che ne abbia maturato il  diritto  e che sia in servizio alla data di  entrata  in vigore della presente legge.
 
       
      
      
      
        Art.  14
        
        
        
        
          1.   I provvedimenti di inquadramento adottati ai sensi dell'
articolo 25 della legge regionale 11/1990 continuano  a spiegare   i   loro   effetti  anche  successivamente   alla definizione delle procedure di rinnovazione del procedimento attuativo  dell'
articolo 172 della legge regionale  53/1981, fino a quando non trovi definizione legislativa la posizione giuridica  di  coloro  che,  già  vincitori  del   concorso annullato,  non  risultino rientrare tra i  vincitori  della procedura  rinnovata  e comunque non oltre  il  31  dicembre 1996.
 
        
        
        
          2.    A  tal fine la Giunta regionale presenta,  entro trenta giorni dall'approvazione delle graduatorie rinnovate, un  disegno  di legge che preveda l'inquadramento  anche  in soprannumero  del  personale  di  cui  al  comma   1   nelle qualifiche   conferite   con  i  provvedimenti   concorsuali annullati  con decorrenza dalla data prevista  dai  medesimi provvedimenti.
       
      
      
      
        Art.  15
        
       (Integrazioni delle procedure di scrutinio della legge
regionale 11/1990)
        
        
        
          1.   Il personale che risulti utilmente collocato nella graduatoria  dei  concorsi interni di cui  all'articolo  12, rinnovati a seguito di pronuncia giurisdizionale e che,  non essendo  risultato  vincitore del  procedimento  concorsuale annullato,  non sia stato ammesso agli scrutini  per  merito comparativo   di  cui  alla  
legge  regionale  11/1990   per l'accesso alla qualifica superiore a quella cui è pervenuto con il rinnovo delle procedure, è scrutinato ora per allora e,  se utilmente collocato in graduatoria, è inquadrato  in soprannumero.
 
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  16
        
       (Soppressione del parere del Consiglio organizzativo)
        
        
        
          1.    Con riferimento al disposto di cui agli articoli 60,  comma  3, e 78 della 
legge regionale 18/1996,  la  fase procedimentale  del parere del Consiglio organizzativo  deve intendersi soppressa - ove non ancora esperita -  anche  con riguardo  ai procedimenti già avviati alla data di  entrata in vigore della legge medesima.
 
       
      
      
      
        Art.  17
        
       (Erogazione dell'indennità di buonuscita e relativa
anticipazione)
        
        
        
          1.   In attesa della nuova disciplina da definirsi  in sede  di  contrattazione sulla base degli indirizzi  di  cui all'articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, la Regione è autorizzata ad erogare l'indennità di buonuscita  e  la  relativa anticipazione  limitatamente  al maturato al 31 dicembre 1995, in forza delle disposizioni di legge in vigore alla predetta data.
 
       
      
      
      
        Art.  18
        
       (Integrazione dell'articolo 48 della legge regionale
18/1996)
        
        
        
          1.
          
          
              All'
articolo  48 della legge regionale  18/1996, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2  bis.   Qualora,  alla  scadenza  di  un  incarico conferito  ai sensi dell'articolo 47, comma 2,  lettera  b), non  sia  divenuto efficace il provvedimento di  nomina  del nuovo titolare o di rinnovo dell'incarico medesimo e per  lo stesso   non   risultino  affidati  funzioni  di  sostituto, l'incarico medesimo è prorogato di diritto sino al  momento dell'intervenuta  efficacia e comunque  per  non  oltre  120 giorni. >>.
 
          
         
       
      
      
      
        Art.  19
        
       (Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale
37/1995)
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  20
        
       (Norma finanziaria)
        
        
        
          1.    Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, relativamente al trattamento economico del personale regionale, fanno carico ai  capitoli 550,  551, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1996-1998  e  del bilancio per l'anno 1996.
        
        
        
          2.      Gli    oneri   derivanti   dall'applicazione dell'articolo  7,  comma  6,  dell'articolo  8,  comma  4  e dell'articolo 12 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
        
        
        
          3.      Gli    oneri   derivanti   dall'applicazione dell'articolo 17 fanno carico ai capitoli 590  e  591  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.