Art. 47
(Articolazione della dirigenza)
1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica e su più profili professionali.
2.
Nell'ambito della qualifica di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:
a) direttore generale;
b) direttore centrale;
c) vicedirettore centrale;
d) direttore di Servizio;
e) direttore di staff.
3. Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione ad una struttura organizzativa complessa come definita dal regolamento di organizzazione. L'incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio.
3 bis. L'incarico di Vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, a eccezione degli enti regionali. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore centrale, o equiparato, ed è nominato dal Direttore centrale o equiparato tra i direttori incardinati presso la medesima Direzione centrale o struttura direzionale equiparata.
4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione opera a supporto del Presidente quale responsabile dell’Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione con il Presidente medesimo. L’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è correlato alla durata in carica del Presidente della Regione. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.
4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.
4 quinquies. Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale. Il Direttore di staff può sottoscrivere proposte di deliberazioni della Giunta regionale ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità.
5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale dipendenti delle amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, ovvero di organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, avviene previo collocamento fuori ruolo, in aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo il relativo ordinamento.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 31/1997
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 1/2000
3Articolo sostituito da art. 2, comma 20, L. R. 10/2001
4Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 10/2002
5Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
6Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
7Comma 7 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
8Abrogato il comma 7, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
9Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 4/2004
10Lettera a) del comma 2 abrogata, a decorrere dall'1 settembre 2008, a seguito di quanto disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della presente legge, dall'art. 31, comma 1, lett. a) del DPReg. 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (B.U.R. 20/8/2008, n. 34).
11Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 16/2010
12Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
13Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
14Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
15Comma 4 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
16Comma 3 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 17/2010
17Comma 3 bis sostituito da art. 14, comma 36, lettera a), L. R. 22/2010
18Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 36, lettera b), L. R. 22/2010
19Parole sostituite al comma 4 bis da art. 14, comma 36, lettera c), L. R. 22/2010
20Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 14, comma 36, lettera d), L. R. 22/2010
21Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 12, comma 34, L. R. 11/2011
22Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 10, comma 11 bis, L. R. 11/2011
23Parole soppresse al comma 4 da art. 12, comma 5, L. R. 27/2012
24Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 8/2013
25Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 8/2013
26Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 8/2013
27Comma 3 bis sostituito da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 8/2013
28Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 8/2013
29Parole sostituite al comma 4 bis da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 8/2013
30Comma 4 ter abrogato da art. 7, comma 1, lettera g), L. R. 8/2013
31Comma 4 quater abrogato da art. 7, comma 1, lettera h), L. R. 8/2013
32Parole soppresse al comma 4 quinquies da art. 7, comma 1, lettera i), L. R. 8/2013
33Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 1, L. R. 16/2013
34Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 12, comma 12, L. R. 20/2015
35Parole soppresse al comma 4 da art. 53, comma 2, lettera d), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
36Comma 4 bis sostituito da art. 53, comma 2, lettera e), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
37Comma 6 abrogato da art. 53, comma 2, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
38Parole soppresse al c. 4 da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
39Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
40Parole soppresse al c. 4 da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
41Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
42Parole soppresse al comma 4, da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016 con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
43Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
44Le disposizioni differite, già disposte al comma 4 e al comma 4 bis del presente articolo, rimangono prive di effetto a seguito dell'abrogazione dell'art. 53, c. 2, lett. d) e e), L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 3, c. 1, lett. w), L.R. 26/2018.
45Comma 3 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 11, c. 2, L.R. 26/2018.
46Comma 4 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
47Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 3, L. R. 26/2018
48Parole soppresse al comma 4 da art. 102, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
49Parole sostituite al comma 4 bis da art. 102, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
50Parole soppresse al comma 4 quinquies da art. 102, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg. 27/8/2004, n. 0277/Pres., come disposto dall'art. 102, c. 3 della L.R. 9/2019.
51Le modifiche apportate al comma 4 quinquies del presente articolo hanno effetto dal 2/8/2019, data di entrata in vigore del regolamento di modifica, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali DPReg. 27/8/2004, n. 0277/Pres., emanato con DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31).
52Parole soppresse al comma 3 bis da art. 10, comma 1, L. R. 15/2020 . La disposizione si applica anche nel caso di preposizione a strutture direzionali a livello di Servizio già in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2020.
53Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera a), L. R. 14/2022
54Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 14/2022
55Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 14/2022
56Parole soppresse al comma 4 bis da art. 18, comma 3, lettera c), L. R. 14/2022
57Parole sostituite al comma 3 bis da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 11/2023 , con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 7, c. 1, della medesima L.R. 11/2023.
58Parole sostituite al comma 4 bis da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023 , con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 7, c. 1, della medesima L.R. 11/2023.
59Le modifiche apportate ai commi 3 bis e 4 bis del presente articolo hanno effetto dal 11/7/2023, data di entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con DPReg. 7/7/2023, n. 0119/Pres. (B.U.R. 10/7/2023, S.O. n. 23).
60Parole sostituite al comma 3 da art. 217, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024 . La disposizione si applica dalla data di efficacia delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 221, c. 2, della medesima L.R. 3/2024.
61Comma 5 sostituito da art. 217, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
62Ai sensi di quanto disposto dall'art. 217, c. 2, L.R. 3/2024, gli incarichi di Direttore centrale per l'espletamento di particolari funzioni, in corso alla data di efficacia delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, giungono a scadenza e non possono essere rinnovati o prorogati. I medesimi direttori possono essere preposti a strutture organizzative complesse per l'esecuzione dell'incarico conferito.
63Le modifiche apportate al comma 3 del presente articolo hanno effetto dal 25/7/2024, data di entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con DPReg. 18/7/2024, n. 097/Pres. (B.U.R. 24/7/2024, n. 30).
Art. 48
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 20/1996
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 35/1996
3Comma 2 bis sostituito da art. 10, comma 2, L. R. 35/1996
4Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 35/1996
5Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 1/2000
6Parole soppresse al comma 2 bis da art. 7, comma 2, L. R. 1/2000
7Comma 3 sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 1/2000
8Parole soppresse al comma 3 bis da art. 7, comma 4, L. R. 1/2000
9Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2000
10Articolo sostituito da art. 2, comma 21, L. R. 10/2001
11Articolo sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 10/2002
12Articolo sostituito da art. 9, comma 3, L. R. 20/2002
13Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 15/2003
14Rubrica dell'articolo modificata da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004
15Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004
16Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004
17Parole sostituite al comma 5 da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004
18Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale. Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del presente articolo alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.
19A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 52
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 2, L. R. 31/1996
2Comma 3 sostituito da art. 39, comma 3, L. R. 31/1996
3Comma 3 bis aggiunto da art. 39, comma 3, L. R. 31/1996
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 39, comma 4, L. R. 31/1996
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
6Rinviata l' entrata in vigore della modifica, prevista dall' articolo 5 della L.R. 10/97, all' 11 settembre 1997, come disposto dall' articolo 32 della medesima L.R. 10/97, integrato dall' articolo 35 della L.R. 31/97.
7Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 23/1997
8Parole aggiunte al comma 1 da art. 47, comma 1, L. R. 31/1997
9Comma 3 bis sostituito da art. 8, comma 95, L. R. 2/2000
10Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 45, L. R. 4/2001
11Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 28, L. R. 23/2001
12Comma 3 quater aggiunto da art. 12, comma 3, L. R. 2/2002
13Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 3, L. R. 10/2002 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella operata dall'art. 8, comma 45, L.R. 4/2001 in quanto di identico contenuto.
14Parole aggiunte al comma 3 quater da art. 23, comma 9, L. R. 12/2003
15Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
16Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
17Comma 3 bis abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
18Comma 3 ter abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
19Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
20Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
21Abrogato il comma 2 bis, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 bis continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
22Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 3 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
23Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 4 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
24A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2 bis, 3 e 4 cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
25Articolo abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 33/2015 , per effetto dell'abrogazione del residuo comma 3 quater.