LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
4Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 1 quater, L. R. 35/1986
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali e sostiene l'istituzione di parchi comunali e intercomunali, nonché individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento.
2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali, nazionali e internazionali.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) parco naturale regionale: un sistema territoriale che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, è organizzato in modo unitario con le seguenti finalità:
1) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;
2) perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità residenti, attraverso attività produttive compatibili con le finalità di cui al numero 1), anche sperimentali, nonché la riconversione e la valorizzazione delle attività tradizionali esistenti proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali;
3) promuovere l' incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare;
b) riserva naturale regionale: un territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali ed in cui le finalità di conservazione dei predetti contenuti sono prevalenti rispetto alle altre finalità indicate alla lettera a);
c) area contigua: un territorio contiguo al parco o alla riserva naturale ove, in armonia con quanto disposto dall'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono disciplinate le attività compatibili con la tutela dei valori naturali presenti;
d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa.

Art. 3
 (Parchi e riserve naturali regionali)
1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, di seguito denominati rispettivamente parchi e riserve, sono aree naturali protette ai sensi della legge 394/ 1991 e sono individuati in coerenza con le previsioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale generale, al fine di tutelare i più elevati valori naturalistici delle diverse componenti ambientali del territorio regionale, con particolare riguardo al mantenimento della diversità biologica.
2. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale utilizzerà prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti di importanza naturalistica comunitaria individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.
3. L'Amministrazione regionale verifica, sentite le Comunità montane ed i Comuni interessati, ogni tre anni, mediante apposite indagini, nei territori interessati dall'istituzione dei parchi e delle riserve, i risultati socioeconomici delle azioni di conservazione e sviluppo ottenuti a seguito dell'istituzione e della gestione delle aree naturali protette.
Art. 4
 (Biotopi naturali)
1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi e alle riserve, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi. Il decreto medesimo precisa il perimetro dei biotopi e le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati. Con lo stesso decreto si individuano le eventuali modalità di gestione dei biotopi, che di norma avviene mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale ed il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale ed istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 può essere altresì formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste di cui al medesimo comma 1.
Art. 5
 (Aree di rilevante interesse ambientale)
1. L'Amministrazione regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, compie una ricognizione dello stato di attuazione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale previsti dal Piano urbanistico regionale generale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., al fine di delimitare le aree di rilevante interesse ambientale da assoggettare a pianificazione particolareggiata ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
2. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale particolareggiata di cui al comma 1, nelle aree di rilevante interesse ambientale individuate a seguito della ricognizione di cui al medesimo comma 1, rimangono in vigore, laddove approvati o adottati, i piani di conservazione e sviluppo ed i piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale redatti ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7.
3. Eventuali limitazioni alla attività agricola, previste dalle normative dei piani di cui al comma 2, possono essere modificate con apposita variante da adottarsi da parte dei Comuni interessati.
4. Nelle aree di cui al comma 2 prive dei piani di conservazione e sviluppo e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale si applicano le previsioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettera b).
5. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 è effettuata avuto riguardo alla presenza di vincoli di carattere idrogeologico ed ambientale, nonché di siti di importanza comunitaria o nazionale e non può includere territori di parchi, riserve o aree di reperimento.
6. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore regionale ai parchi, d'intesa con i Comuni interessati. I Comuni devono esprimersi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine l'intesa si intende raggiunta.
7. I territori già individuati dagli strumenti urbanistici comunali quali parco naturale od ambito di tutela ambientale che a seguito della delimitazione di cui al comma 6 non siano riconosciuti quali aree di rilevante interesse ambientale e che non ricadano in parchi, riserve o aree di reperimento sono oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico comunale che mantiene tra gli obiettivi la tutela, il recupero e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, da adottarsi entro sei mesi dalla data del decreto di cui al comma 6.
8. Ai fini della redazione, adozione ed approvazione dei piani particolareggiati di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 52/1991.
9. I piani di conservazione e sviluppo dei parchi ed i piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale già approvati ovvero adottati vengono utilizzati, in quanto compatibili, ai fini della redazione dei piani di cui al comma 8 ovvero delle varianti di cui al comma 7.
10. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino beneficiari di un finanziamento per la formazione di un piano di conservazione e sviluppo o di un piano particolareggiato di un ambito di tutela ambientale non ancora adottati ai sensi della legge regionale 11/1983 utilizzano tale finanziamento per la predisposizione della variante prevista al comma 7, la cui adozione deve avvenire, a modifica dei termini fissati ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, lettera b), della legge regionale 11/1983, ed eventualmente già scaduti, entro il termine stabilito dal medesimo comma 7.
11. Ai Comuni già beneficiari di contributo regionale ai sensi della legge regionale 11/1983, ad avvenuta approvazione della variante di cui al comma 7, viene erogato il saldo del contributo concesso.
12. Qualora il termine fissato per gli adempimenti attuativi previsti dal comma 7 decorra inutilmente, la Giunta regionale, sentito l'Ente inadempiente, fissa immediatamente un nuovo termine, che non può essere superiore a centoventi giorni, trascorso il quale si surroga, anche mediante Commissario, all'Ente stesso.
Art. 6
 (Parchi comunali ed intercomunali)
1. I Comuni singoli o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono istituire parchi comunali ed intercomunali.
2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.
3. I Comuni adottano con apposita deliberazione il progetto di istituzione del parco comunale o intercomunale, che costituisce variante al piano regolatore generale comunale e deve essere costituito da:
a) la perimetrazione provvisoria del parco comunale o intercomunale e l'eventuale zonizzazione interna redatta sulla cartografia alla scala di 1:5.000;
b) il progetto di attuazione del parco comunale o intercomunale comprendente le analisi territoriali, gli obiettivi da raggiungere, i programmi di gestione e le norme di attuazione;
c) il programma finanziario suddiviso per priorità di intervento e per settori operativi.

4. Per la redazione degli elaborati di cui al comma 3 possono essere utilizzati quelli già redatti per eventuali piani di conservazione e sviluppo ovvero piani particolareggiati di ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983.
5. Il progetto del parco comunale ed intercomunale è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.
6. Il parco comunale o intercomunale è gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del sessanta per cento delle spese ammissibili. A tale fine i Comuni devono presentare richiesta entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Le modalità di concessione, rendicontazione e eventuale modificazione dei preventivi di spesa sono stabilite dal decreto di concessione del contributo.
7. All'interno dei parchi comunali ed intercomunali l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.
Art. 7
 (Competenze regionali)
1. Le competenze regionali previste dalla presente legge sono esercitate, ove non diversamente stabilito, dalla Azienda dei parchi e delle foreste regionali di cui al capo VII, salve le competenze previste dagli articoli 5 e 56, che sono attribuite alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.
Art. 8
 (Comitato tecnico-scientifico
per i parchi e le riserve)
1. È istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale, con la finalità di esprimere pareri obbligatori nelle seguenti materie:
a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;
b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;
c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi o delle riserve;
d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale delle aree protette.

2. Il Comitato tecnico-scientifico esprime altresì parere su qualsiasi altro argomento che riguardi i parchi e le riserve, su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli Enti parco o degli Organi gestori delle riserve.
3. I componenti del Comitato tecnico-scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, e sono così individuati:
a) l'Assessore regionale ai parchi o suo delegato;
b) il Direttore dell' Azienda dei parchi e delle foreste regionali o suo delegato;
c) il Direttore regionale delle foreste o suo delegato;
d) il Direttore regionale della pianificazione territoriale o suo delegato;
e) il Direttore regionale dell'agricoltura o suo delegato;
f) il Direttore del Servizio della caccia e della pesca o suo delegato;
g) il Direttore dell'Ente tutela pesca del Friuli- Venezia Giulia o suo delegato;
h) undici esperti, anche non iscritti ai rispettivi ordini professionali, nominati rispettivamente per la durata di cinque anni, che abbiano maturato vasta esperienza nel settore dei parchi naturali e scelti fra una terna di nominativi indicati dai seguenti soggetti:
1) in scienze geologiche, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
2) in botanica, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
3) in scienze agrarie, indicato dall' Università degli studi di Udine;
4) in scienze forestali, indicato dall'Università degli studi di Padova;
5) in scienze naturali nella materia dell'avifauna, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
6) in scienze naturali nella materia della fauna terrestre, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
7) in scienze naturali nella materia della fauna acquatica, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
8) in veterinaria, indicato dall'Università degli studi di Bologna;
9) in scienze biologiche, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
10) in economia agraria, indicato dall'Università degli studi di Udine;
11) in discipline giuridiche e regolamentazione edilizio-urbanistica, indicato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia del Friuli-Venezia Giulia.

4. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dall'Assessore regionale ai parchi ovvero, in sua assenza, dal Direttore regionale dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
5. Qualora gli esperti di cui al comma 3, lettera h), non vengano designati entro il termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito con formale richiesta, l'organo competente alla nomina provvede direttamente alla loro individuazione.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Azienda dei parchi e delle foreste regionali, con qualifica non inferiore a quella di segretario.
7. Tutti i pareri del Comitato tecnico-scientifico devono essere espressi entro sessanta giorni. Trascorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso.
8. Il Comitato tecnico-scientifico, entro tre mesi dalla nomina dei suoi componenti, adotta un regolamento interno che viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.
9. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza pari a quello percepito dai membri del Comitato tecnico regionale.
10. Ai medesimi componenti si applicano altresì le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PARCHI E RISERVE
SEZIONE I
 Istituzione
Art. 9
 (Legge istitutiva)
1. I parchi e le riserve sono istituiti con legge regionale che, in particolare, ne definisce il perimetro provvisorio e, limitatamente ai parchi, istituisce il relativo Ente gestore.
2. La legge istitutiva contiene altresì le norme di salvaguardia vigenti fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 11, all'interno del perimetro di cui al comma 1.
3. Successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva, un Comune, il cui territorio non sia compreso nel perimetro del parco o della riserva, può promuovere l'inserimento di tutto o parte del proprio territorio nel perimetro del parco o della riserva, con istanza rivolta alla Giunta regionale ai fini dell'avvio del procedimento legislativo diretto all'integrazione della legge istitutiva.
SEZIONE II
 Strumenti di attuazione
Art. 10
 (Accordo di programma)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva di ciascun parco o riserva, il Presidente della Giunta regionale promuove, con l'intervento delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni territorialmente interessati, una conferenza per la redazione di un documento di indirizzo relativo, in particolare, all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla sua definitiva perimetrazione, all'individuazione degli obiettivi da perseguire e alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio.
2. Avuto riguardo al documento di indirizzo di cui al comma 1, preliminarmente alla redazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 17 e comunque entro trenta giorni dall'indizione della conferenza di cui al presente articolo, la Regione propone ai Comuni interessati un apposito accordo di programma contenente, tra l'altro:
a) i tempi di redazione ed attuazione della pianificazione particolareggiata ovvero di aggiornamento di quella esistente;
b) le risorse finanziarie destinabili per il successivo triennio all'attuazione e gestione del parco o riserva e le modalità di reperimento delle restanti risorse eventualmente necessarie;
c) le unità di personale della Regione messe a disposizione dell'Ente gestore per l'esplicazione delle attività di cui agli articoli 38 e 57;
d) le indicazioni programmatiche relative ai contenuti del piano di conservazione e sviluppo;
e) le unità di personale della Regione e degli Enti locali messi a disposizione in attesa delle assunzioni di personale di cui all'articolo 30, comma 1;
f) le modalità di gestione della riserva, ai sensi dell'articolo 31.

3. L'adesione all'accordo di programma di cui al comma 2 è deliberata da ciascun Consiglio dei Comuni interessati. L'adesione è formulata entro sessanta giorni dalla richiesta. L'eventuale dissenso espresso sull'accordo di programma deve essere motivato e recare, pena l'inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche richieste. Il silenzio serbato sull'accordo nel termine sopra indicato equivale ad adesione allo stesso.
4. Qualora nei successivi sessanta giorni la maggioranza dei contraenti non convenga sulle modifiche richieste, l'adesione all'accordo è considerata positivamente espressa.
5. Eventuali modificazioni all'accordo di cui al comma 2 possono essere promosse dai sottoscrittori, ovvero proposte da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva, con le procedure di cui al presente articolo.
Art. 11
 (Piano di conservazione e sviluppo)
1. Per ogni singolo parco o riserva istituito, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalità di cui all'articolo 17.
2. I Comuni il cui territorio sia in tutto o in parte compreso nel perimetro del parco o riserva partecipano alla formazione del PCS secondo la procedura prevista all'articolo 17.
Art. 12
 (Contenuti del PCS)
1. Il PCS contiene:
a) la perimetrazione del territorio del parco o della riserva, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva;
b) la suddivisione del territorio del parco o della riserva nelle seguenti zone:
1) zona RN di tutela naturalistica: dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrità e nella quale sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico;
2) zona RG di tutela generale: nella quale è perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed economico attraverso attività compatibili con la conservazione della natura;
3) zona RP: destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al parco o alla riserva;
c) la perimetrazione provvisoria delle eventuali aree contigue al parco o riserva, denominate AC, avuto riguardo alle connessioni con i valori naturalistici presenti nel parco o nella riserva;
d) gli interventi proposti per lo sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono per la realizzazione del parco, da individuarsi in un programma suddiviso in fasi;
e) l'individuazione dei beni immobili da acquisire alla proprietà pubblica, necessari al conseguimento degli obiettivi del PCS;
f) i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva;
g) l' individuazione delle attività oggetto di incentivazione da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva.

2. Per i territori destinati a parco la zonizzazione deve prevedere tutte le suddivisioni territoriali di cui al comma 1, lettera b); per i territori destinati a riserva la zonizzazione può essere limitata alla sola zona RN.
Art. 13
 (Elementi del PCS)
1. Il PCS è costituito da:
a) una relazione illustrativa delle caratteristiche naturalistiche, sociali, economiche e culturali delle aree oggetto del piano, degli interventi proposti per la tutela, la conservazione della natura e dello sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono con la realizzazione del parco o riserva, che contenga la previsione di massima degli oneri finanziari per l'esecuzione del programma degli interventi, ivi compreso l'onere per l'istituzione e la gestione delle aree protette;
b) le norme di attuazione urbanistico-edilizie, con riferimento alle varie zone e parti del piano;
c) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuna, ivi compresi gli elaborati necessari a rappresentare gli elementi territoriali delle aree oggetto del piano e la loro organizzazione in rapporto al sistema delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione;
d) gli elementi catastali degli immobili da acquisire per l'esecuzione del piano.

Art. 14
 (Effetti del PCS)
1. Successivamente all'adozione del PCS, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi in contrasto con il PCS.
2. L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore dell'Ente parco o, nel caso di riserve, del soggetto gestore pubblico ovvero del Comune territorialmente competente, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica proprietà, nonché la loro occupazione temporanea o d'urgenza.
3. Il PCS ha valore di piano paesistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e di piano urbanistico e sostituisce, ovvero attua, i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
4. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, devono essere predisposti conformemente alle previsioni del PCS.
5. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, in vigore alla data di approvazione del PCS, rimangono efficaci fino alla loro scadenza, salvo quanto stabilito al comma 6.
6. I piani di settore eventualmente in contrasto con le previsioni del PCS sono adeguati entro un anno dagli organi competenti. In caso di inadempimento vi provvede l'Amministrazione regionale.
Art. 15
 (Criteri di redazione dei PCS)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, sono approvati i criteri metodologici per la redazione dei PCS. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In attesa di tale adempimento, vigono, in quanto compatibili con la presente legge, i criteri metodologici per la redazione dei piani di conservazione e sviluppo dei parchi e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale, approvati con deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 1984, n. 741.
Art. 16
 (Attività agricole e silvo-pastorali)
1. Le attività agricole e silvo-pastoriali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2.
2. I PCS, al fine di consentire la continuità delle attività di cui al comma 1, devono tener conto prioritariamente:
a) per le attività agricole:
1) delle colture e degli allevamenti esercitati al momento dell'istituzione dell'area protetta per i quali deve essere garantita l'economicità aziendale;
2) della possibilità di aprire o ampliare le strade finalizzate alle attività agricole;
3) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche;
b) per le attività silvo-pastorali:
1) delle zone destinate a pascolo e delle zone forestate al momento dell'istituzione dell'area protetta;
2) della gestione dei pascoli e dei boschi, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia;
3) della possibilità di aprire o ampliare le strade finalizzate alle attività silvo-pastorali;
4) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 17, comma 1, limitatamente alle zone RG e RP dei PCS dei parchi e sino alla prima verifica di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 17
 (Procedure di formazione del PCS)
1. In attuazione delle indicazioni dell'accordo di programma di cui all'articolo 10, l'Amministrazione regionale provvede, in sede di prima applicazione della legge istitutiva, alla redazione del PCS, ovvero all'adeguamento del PCS esistente ai contenuti della presente legge. Il PCS è adottato, con apposita deliberazione, entro e non oltre sessanta giorni dall'invio, dall'Ente parco di cui all'articolo 19 o dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 31, di seguito denominati Organo gestore.
2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.
3. Per la redazione delle parti specialistiche del PCS o relative varianti, l'Amministrazione regionale o l'Organo gestore, qualora non dispongano di specifiche professionalità, possono, in via eccezionale, ricorrere ad incarichi di consulenza esterni.
4. Nel caso di un parco o di una riserva già dotati di piano finanziato ai sensi della legge regionale 11/1983, l'Amministrazione regionale utilizza gli elaborati esistenti per le finalità del presente articolo.
5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni.
6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e con l'annuncio su almeno due quotidiani maggiormente diffusi nell'area territoriale del parco o riserva.
7. Nei sessanta giorni successivi al termine di deposito, i Consigli comunali esprimono le proprie valutazioni sul PCS e sulle osservazioni ed opposizioni presentate e le trasmettono all'Organo gestore che si esprime in merito. In sede di prima applicazione, l'Amministrazione regionale, d'intesa con l'Organo gestore, apporta al PCS le modificazioni ritenute accoglibili. Per quanto previsto al comma 2, l'Organo gestore provvede direttamente ad apportare le modificazioni al PCS ritenute accoglibili.
8. Il PCS è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi e previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.
9. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è depositato presso la segreteria dei Comuni compresi nel perimetro del parco o della riserva, disponibile alla libera visione del pubblico, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 18
 (Regolamento)
1. Il regolamento del parco o della riserva disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il loro ambito territoriale e, in particolare, contiene le norme per:
a) l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
b) la gestione della flora e della fauna selvatica;
c) le attività scientifiche, didattiche, educative e di promozione;
d) le attività sportive, ricreative e turistiche compatibili con la tutela dell'ambiente;
e) la circolazione dei veicoli a motore.

2. Il regolamento inoltre:
a) individua le attività che l'Organo gestore può disciplinare con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo dei Comuni interessati dal parco o dalla riserva;
b) stabilisce le attività vietate all'interno del territorio del parco o della riserva e disciplina le eventuali deroghe ai divieti;
c) disciplina i criteri e le modalità di corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 33;
d) individua le attività, i prodotti e i servizi sui quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva.

3. In sede di prima applicazione della legge istitutiva, l'Amministrazione regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, predispone il regolamento da inviare all'Organo gestore, che viene adottato dallo stesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, con le eventuali modificazioni necessarie alla specifica realtà del parco o riserva.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, sentito, limitatamente alle modificazioni introdotte, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.
5. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza l'adempimento da parte dell'Organo gestore, il regolamento viene adottato e successivamente approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.
6. Successive modifiche del regolamento sono adottate dall'Organo gestore ed approvate con la procedura di cui al comma 4.
SEZIONE III
 Gestione del parco
Art. 19
 (Ente gestore del parco)
1. La gestione del parco è affidata ad un apposito ente, di seguito denominato Ente parco, sottoposto alla vigilanza della Regione.
2. L'Ente parco persegue le finalità indicate nella presente legge e svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento del parco.
3. L'Ente parco esprime, limitatamente al territorio compreso nel perimetro del parco, parere vincolante sui seguenti atti:
a) progetti dei piani di assestamento delle proprietà silvo-pastorali;
b) progetti delle attività estrattive di minerali ed inerti;
c) progetti di sistemazione idraulica, idraulico- forestale e idraulico-agraria;
d) progetti di opere soggette a concessione edilizia o accertamento di compatibilità urbanistica.

4. I pareri di cui al comma 3 sono resi nel termine di trenta giorni, durante il quale sono sospesi i termini dei procedimenti ai quali essi afferiscono.
5. I pareri di competenza della Regione su opere ed interventi d'iniziativa dello Stato e di enti od organismi statali, che interessino il territorio di parchi, sono resi previo parere vincolante dei rispettivi Enti parco.
6. L'Ente parco, per l'attuazione dei propri servizi od attività, esclusa la vigilanza, può stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.
Art. 20
 (Organi)
1. Gli organi dell'Ente parco sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei conti;
d) la Consulta.

Art. 21
 (Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio direttivo, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo.
2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un componente del Consiglio direttivo designato dal Presidente medesimo.
Art. 22
 (Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è composto:
a) dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco, o loro delegati;
b) da un ulteriore rappresentante, per ogni Comune la cui superficie inclusa nelle aree protette di cui alla lettera a) superi il trenta per cento del territorio complessivo gestito dall'Ente parco;
c) da esperti, in numero da uno a tre, in materia di parchi naturali, designati dalla Regione e scelti secondo i criteri indicati nella legge istitutiva;
d) da rappresentanti, in numero da uno a due, delle categorie economiche relative alle attività maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva.

2. Del Consiglio direttivo fanno altresì parte a tutti gli effetti i Sindaci dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle riserve delle quali l'Ente parco assume la gestione, con le modalità di cui agli articoli 10 e 31. La partecipazione al Consiglio direttivo consegue all'avvenuta assunzione della gestione, anche successivamente alla formale costituzione della stessa.
3. Il Consiglio direttivo, adotta, con le procedure di cui agli articoli 17 e 18, il PCS e il regolamento del parco.
4. Il Consiglio direttivo delibera:
a) la nomina del Presidente scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1;
b) il piano annuale e pluriennale di gestione della fauna;
c) il piano annuale e pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale;
d) il piano annuale e pluriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Ente parco;
e) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
f) la disciplina delle attività individuate dal regolamento, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a);
g) il regolamento per il funzionamento degli organi collegiali;
h) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione, comprensivo della determinazione della dotazione organica dell'Ente parco;
i) l' acquisto, l' alienazione e la locazione ultranovennale di beni immobili;
l) la partecipazione a società e associazioni;
m) i pareri di cui all'articolo 19, commi 3 e 5.

5. Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.
6. I componenti di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 restano in carica fino alla durata del rispettivo mandato; quelli di cui al comma 1, lettera b), fino alla successiva elezione degli organi del Comune rispettivamente rappresentato.
7. I nominativi del Presidente e del suo sostituto sono comunicati alla Giunta regionale, tramite la Azienda dei parchi e delle foreste regionali, entro quindici giorni dalla data della nomina.
Art. 23
 (Collegio dei Revisori dei conti)
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il Collegio dura in carica quattro anni.
3. Il Collegio esercita il controllo amministrativo- contabile sull'Ente parco e in particolare provvede:
a) alla redazione, prima dell' approvazione dei conti consuntivi e del patrimonio, di una relazione sulla gestione e sui relativi risultati economici e finanziari;
b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'amministrazione, nonché alla formulazione degli eventuali rilievi e suggerimenti.

4. I Revisori dei conti partecipano di diritto alle sedute del Consiglio direttivo delle quali devono ricevere comunicazione.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli e possono richiedere la documentazione delle entrate e delle spese dell'Ente parco.
Art. 24
 (Consulta)
1. Presso ogni Ente parco è istituita una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio del parco.
2. La Consulta esprime parere su programmi ed interventi riguardanti l'attività dell'Ente parco e può presentare proposte di iniziative.
3. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco, sono disciplinate le modalità di costituzione ed il funzionamento della Consulta.
Art. 25
 (Amministrazione del patrimonio e contabilità)
1. L'esercizio finanziario dell'Ente parco coincide con quello della Regione.
2. Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 15 novembre dell'esercizio finanziario precedente; il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti strumentali della Regione.
Art. 26
 (Entrate)
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:
a) i contributi della Regione e di altri enti pubblici;
b) i contributi ed i finanziamenti di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera h), all'articolo 110 bis e all'articolo 114, comma 2 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;
d) gli eventuali redditi patrimoniali;
e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d' ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
f) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
g) i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 39;
h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.

Art. 27
 (Vigilanza e controllo sugli atti)
1. L'Ente parco è sottoposto, tramite l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, alla vigilanza della Giunta regionale.
2. Sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Ente parco concernenti:
a) il bilancio preventivo, e relative variazioni, e il conto consuntivo;
b) i piani annuali e pluriennali di attività;
c) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 diventano esecutive dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti, decorso il quale le deliberazioni diventano comunque esecutive.
4. Le deliberazioni di cui alla lettera a) del comma 2 devono essere altresì trasmesse alla Ragioneria generale per il parere di competenza.
5. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali può chiedere all'Ente parco, entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 2, elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di effettivo ricevimento degli elementi integrativi.
6. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'Ente parco non ottemperi, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, alla richiesta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
7. Entro i termini di cui ai commi 3 e 5 le deliberazioni possono essere annullate per vizi di legittimità ovvero rinviate a nuovo esame per ragioni di merito, con deliberazione della Giunta regionale.
8. In sede di riesame dell'atto, la conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate può essere disposta soltanto mediante deliberazione presa con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante dell'Ente parco.
9. La deliberazione di conferma, integrale o parziale, e la deliberazione di riforma dell'atto, in conformità dei rilievi formulati, quando non contengano altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimità.
10. Le deliberazioni del Consiglio direttivo che non rientrano nella previsione del comma 2 diventano esecutive al termine della loro pubblicazione all'albo dell'Ente parco da effettuarsi entro otto giorni dalla rispettiva adozione e per la durata di dieci giorni.
Art. 28
 (Controllo sostitutivo)
1. La Giunta regionale può disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per l'adozione dell'atto medesimo.
2. Gli organi dell'Ente parco possono essere sciolti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, per grave violazione di legge e regolamento, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, ovvero per altre gravi irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento.
3. Gli organi dell'Ente parco sono inoltre sciolti, con le modalità di cui al comma 2, qualora il conto consuntivo annuale presenti un disavanzo di amministrazione.
4. Nel caso di scioglimento la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, provvede alla nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi disciolti.
5. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine per la ricostituzione degli organi dell'Ente parco che comunque deve avere luogo entro il termine di sei mesi dalla data del relativo scioglimento.
Art. 29
 (Direttore)
1. Il Direttore esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo ed esercita tutte le attività necessarie alla gestione dell'Ente parco.
2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo.
3. L'accesso alla qualifica di Direttore avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di laurea in scienze naturali o forestali o biologiche o agrarie e che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore della gestione del territorio o della tutela dell'ambiente naturale.
4. Al concorso di cui al comma 3 possono partecipare anche coloro che sono in possesso del titolo di studio di cui al comma 3 medesimo e che hanno esercitato per almeno cinque anni la libera professione nel settore della gestione del territorio o della tutela dell'ambiente naturale.
5. In via provvisoria, fino all'assunzione mediante il pubblico concorso di cui al comma 3, da bandire entro e non oltre un anno dall'avvenuta costituzione del Consiglio direttivo dell'Ente parco, le funzioni di Direttore possono essere assegnate a un dipendente regionale con qualifica funzionale non inferiore a quella di funzionario, in possesso del titolo di studio di cui al comma 3, assegnato in posizione di comando, e ciò anche in deroga ai limiti di tempo e di numero previsti dalle vigenti leggi regionali in materia di stato giuridico e trattamento economico dei dipendenti della Regione.
Art. 30
 (Personale)
1. L'Ente parco determina il proprio fabbisogno organico provvedendo direttamente alle assunzioni di personale.
2. Al fine di garantire, in sede di prima applicazione, la necessaria funzionalità ed operatività in attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali assegnano agli Enti parco personale in posizione di comando nei limiti della dotazione organica provvisoria determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e).
3. Le funzioni di tutela di cui all'articolo 57, comma 2, nonché quelle di vigilanza ai sensi dell'articolo 38 sono comunque svolte da personale del Corpo forestale regionale con posizione di lavoro parco che, a tale fine, può essere assegnato in posizione di comando presso gli Enti parco secondo i contingenti numerici stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c).
4. I comandi di personale regionale possono essere disposti anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui al capo II del titolo III della parte II della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
5. Al personale assunto direttamente dall'Ente parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione, nonché le procedure di contrattazione di cui alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.
SEZIONE IV
 Gestione delle riserve
Art. 31
 (Modalità di gestione)
1. In attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 10, alla gestione delle riserve si provvede mediante:
a) stipula di convenzioni con idonei soggetti pubblici o privati aventi finalità compatibili con la presente legge, eccetto che per le funzioni di cui agli articoli 38, 39, 40 e 57, comma 2, verificando preliminarmente la disponibilità ad assumere le funzioni da parte dei Comuni interessati, in forma singola o associata;
b) affidamento agli Enti parco di cui all'articolo 19 con competenza su aree protette con caratteristiche similari;
c) assunzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Per Organo gestore della riserva, ai fini della presente legge, si intende:
a) il soggetto pubblico o privato convenzionato ai sensi della lettera a) del comma 1;
b) l' Ente parco cui è affidata la gestione ai sensi della lettera b) del comma 1;
c) l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, nel caso di cui alla lettera c) del comma 1.

3. La gestione in particolare comprende:
a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento.
b) la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Organo gestore della riserva;
c) la redazione dei piani e progetti necessari nonché la formulazione dei pareri di cui all'articolo 19.

4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) stipulare apposite convenzioni con soggetti esterni per assicurare l'adempimento delle funzioni di cui al comma 3, qualora non disponga delle professionalità necessarie;
b) effettuare le spese afferenti la gestione delle riserve, in via ordinaria e generale, mediante apertura di credito disposta a favore del Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

Art. 32
 (Consulta)
1. Presso ogni riserva ovvero più riserve limitrofe è istituita una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio interessato.
2. La Consulta esprime parere su programmi ed interventi riguardanti l'attività della riserva e può presentare proposte di iniziative.
3. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, sono disciplinate le modalità di costituzione ed il funzionamento della Consulta.
SEZIONE V
 Disposizioni comuni per la gestione di parchi e riserve
Art. 33
 (Indennizzi e incentivi)
1. L'Organo gestore è tenuto ad indennizzare i danni arrecati alla proprietà privata in conseguenza di attività gestionali o le limitazioni, comportanti modificazioni all'esercizio dell'attività agricola in atto, conseguenti alla imposizione di vincoli e divieti, secondo le modalità stabilite dal regolamento del parco o della riserva.
2. I PCS dei parchi o delle riserve prevedono le attività incentivabili anche economicamente per il raggiungimento di speciali obiettivi di gestione territoriale, mantenimento, conservazione e ripristino ambientale. Tali attività possono essere individuate anche se ubicate nelle aree contigue; in tal caso gli incentivi sono graduati in relazione alla qualità del regime vincolistico.
3. Ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti regionali, statali e comunitari per opere ed attività comprese entro i confini del parco o della riserva o direttamente connesse con la gestione degli stessi, in materia di:
a) restauro dei centri storici primari e di edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igienico - sanitarie ed idropotabili, di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché di sistemazione di dissesti idrogeologici;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, anche nell'ambito delle attività agricole e forestali;
e) attività culturali e di formazione, aventi le finalità della presente legge, ivi compresi gli studi e le ricerche in materia di aree protette, attuate da istituzioni scientifiche e scolastiche convenzionate con l'Organo gestore;
f) agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
i) attività artigianali tradizionali.

4. Limitatamente ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, è attribuita priorità per la concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive.
5. La medesima priorità è attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4.
6. Al fine di assicurare la priorità di cui ai commi 3, 4 e 5, la Regione, le Province e le Comunità montane, annualmente in sede di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione, individuano nell'ambito delle funzioni di competenza quelle in cui sono ricomprese le materie di cui ai commi 3 e 4 e determinano la quota parte di stanziamento ad esse riservate.
7. La Regione, nell'ambito della legislazione di settore, promuove e sostiene, assicurando priorità nella erogazione delle agevolazioni, cooperative tra i residenti nei Comuni i cui territori siano ricompresi in aree protette, che esercitino le attività di cui ai commi 3 e 4.
8. L'Organo gestore può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità, da utilizzarsi nella commercializzazione di prodotti agricoli e loro derivati, nonché di prodotti e servizi artigianali provenienti dal territorio del parco o della riserva che presentino i requisiti di qualità disciplinati nella convenzione e che siano compatibili con le finalità del parco o della riserva.
9. L'Organo gestore può stipulare apposite convenzioni con le guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, al fine di incentivare la conoscenza e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.
10. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle vicinie, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Organo gestore.
Art. 34
 (Agevolazioni)
1. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Organo gestore non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio, fermo restando il rispetto della vigente legislazione fiscale.
Art. 35
 (Formazione ed aggiornamento professionale)
1. Nella predisposizione dei piani regionali di formazione professionale, di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, sono previsti corsi specifici e periodici di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione dei parchi e delle riserve.
2. La Giunta regionale stipula altresì convenzioni con Università, istituti o enti specializzati per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per i corsi previsti dal presente articolo.
Art. 36
 (Disciplina della gestione della fauna)
1. L'Organo gestore provvede alla gestione della fauna selvatica, compresa l'ittiofauna, all'interno del territorio di competenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, è predisposto il piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico.
3. La fauna selvatica non può essere oggetto di prelievo venatorio all'interno del territorio del parco e della riserva, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.
4. Fatta salva l'attività di pesca professionale e sportiva, nel territorio del parco o della riserva è vietata qualsiasi forma di cattura della fauna, tenuto conto di quanto previsto ai commi 5 e 6.
5. L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici, può comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia di diritto ricadenti nei Comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo.
6. Nel territorio del parco o della riserva la gestione dell'ittiofauna e l'attività della pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede, in conformità al piano di cui al comma 2, di intesa con l'Organo gestore. Per le acque del demanio marittimo interno l'intesa non è richiesta.
7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'Organo gestore può dotarsi di strutture per il soccorso e la detenzione temporanea finalizzata alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
8. Al fine di salvaguardare il patrimonio biologico della fauna selvatica autoctona non possono essere costituite aziende agri-turistico-venatorie, previste dall'articolo 16 della legge 157/1992, ad una distanza dal perimetro dell'area protetta inferiore a due chilometri nelle zone classificate montane ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e a tre chilometri nelle rimanenti zone.
Art. 37
 (Disciplina delle aree contigue)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Organo gestore, successivamente all'approvazione del PCS ed entro centottanta giorni dall'approvazione stessa, può essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrate in via provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), relative a ciascun parco o riserva.
2. Col medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale è approvata la perimetrazione definitiva delle aree contigue al parco o alla riserva.
3. La disciplina di cui al comma 1 e la perimetrazione di cui al comma 2 sono approvate previe intese con gli Enti locali interessati. Ove l'intesa non si realizzi entro sessanta giorni, l'Amministrazione regionale procede motivatamente agli adempimenti di cui al comma 1.
4. All'interno delle aree contigue l'attività venatoria è esercitata dai soci delle riserve di caccia di diritto il cui territorio è stato, in tutto o in parte, ricompreso nell'area protetta, che assicurano la gestione dell'attività, d'intesa con l'Organo gestore dell'area protetta.
Art. 38
 (Vigilanza)
1. Al personale del Corpo forestale regionale con posizione di lavoro parco sono attribuiti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e delle riserve e dagli strumenti ad essi subordinati.
2. Le funzioni di vigilanza di cui al comma 1 sono esercitate altresì dal restante personale del Corpo forestale regionale, dalle guardie e marescialli dipendenti dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, dagli agenti ittico-venatori delle Amministrazioni provinciali e dal personale di vigilanza comunale.
3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'Organo gestore promuove l'adozione di misure di coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue, concordate con le amministrazioni di appartenenza del personale di cui al comma 2.
Art. 39
 (Sanzioni)
1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge 394/ 1991 la violazione delle disposizioni della presente legge che prevedono misure di salvaguardia in vista dell'istituzione dei parchi e delle riserve e la violazione delle norme dei regolamenti dei parchi sono punite con le sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della medesima legge 394/1991.
2. Fatte salve le altre sanzioni penali, al di fuori ed in aggiunta delle fattispecie di cui al comma 1, chiunque violi prescrizioni e divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento della riserva soggiace alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
3. Chiunque violi le disposizioni emanate dall'Organo gestore ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), soggiace alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
4. Chiunque violi le norme di cui all'articolo 4, comma 1, soggiace alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge ovvero del regolamento del parco o della riserva o chi, in violazione delle norme medesime, arrechi danno alla flora o alla fauna del parco o della riserva, ovvero in qualsiasi modo manometta, alteri o deturpi le località o le cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dal Direttore dall'Ente parco ovvero, per le riserve, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
6. Il Direttore dell'Ente parco ovvero, per le riserve, il Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate al comma 5, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.
7. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 5 è eseguita d'ufficio e le spese relative sono a carico del trasgressore e sono riscosse nei modi stabiliti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
8. Qualora la riduzione in pristino di cui al comma 5 non sia possibile, si applica, in sostituzione della sanzione di cui al comma 2, una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Nel caso di violazioni che comportino danni ambientali di minima entità si applica la sola sanzione di cui al comma 2.
9. Per le violazioni delle norme di attuazione urbanistico-edilizie del PCS del parco o della riserva, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo VII della legge regionale 52/1991.
Art. 40
 (Determinazione ed irrogazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 39 sono determinate ed irrogate dal Direttore dell'Ente parco. Le medesime sanzioni amministrative, qualora riguardino le riserve, nonché la sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'articolo 39 sono determinate ed irrogate dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Nelle more dell'assegnazione dell'incarico di Direttore dell'Ente parco, tale competenza è esercitata, anche per i parchi, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
2. Per le procedure di determinazione e di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nonché per quanto in essa non previsto, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I proventi delle sanzioni sono introitati dall'Organo gestore.
CAPO III
 DISPOSIZIONI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE
Art. 41
 (Istituzione del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)
1. È istituito il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.
2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 1).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento del Parco di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 42
 (Istituzione del Parco naturale delle Prealpi Giulie)
1. È istituito il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.
2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 2).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento del Parco di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 43
 (Istituzione della Riserva naturale del Lago di Cornino)
1. È istituita la Riserva naturale regionale del Lago di Cornino.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 3).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 44
 (Istituzione della Riserva naturale
della Valle Canal Novo)
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 4).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 45
 (Istituzione della Riserva naturale
delle Foci dello Stella)
1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 5).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 46
 (Istituzione della Riserva naturale
della Valle Cavanata)
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 6).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
4. I beni di proprietà regionale ricadenti all'interno della Riserva di cui al comma 1 sono affidati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, e dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83, alla gestione diretta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
Art. 47
 (Istituzione della Riserva naturale
della Foce dell'Isonzo)
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 7).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 48
 (Istituzione della Riserva naturale
dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa)
1. È istituita la Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 8).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 49
 (Istituzione della Riserva naturale
delle Falesie di Duino)
1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 9).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 50
 (Istituzione della Riserva naturale
del Monte Lanaro)
1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Lanaro.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 10).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 51
 (Istituzione della Riserva naturale
del Monte Orsario)
1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Orsario.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 11).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
Art. 52
 (Istituzione della Riserva naturale
della Val Rosandra)
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Rosandra.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 12).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
CAPO IV
 ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO
Art. 53
 (Ente gestore del Parco naturale
delle Dolomiti Friulane)
1. È istituito l'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane con sede in Cimolais.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto:
a) il Sindaco del Comune di Andreis o suo delegato;
b) il Sindaco del Comune di Cimolais o suo delegato;
c) il Sindaco del Comune di Claut o suo delegato;
d) il Sindaco del Comune di Erto e Casso o suo delegato;
e) il Sindaco del Comune di Forni di Sopra o suo delegato;
f) il Sindaco del Comune di Forni di Sotto o suo delegato;
g) il Sindaco del Comune di Frisanco o suo delegato;
h) il Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra o suo delegato;
i) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;
l) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi;
m) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;
n) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
o) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei decreti di costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Ente convoca il Consiglio direttivo che provvede alla nomina del Presidente.
4. Entro centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo si provvede all'istituzione della Consulta ai sensi dell'articolo 24.
Art. 54
 (Ente gestore del Parco naturale
delle Prealpi Giulie)
1. È istituito l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto:
a) il Sindaco del Comune di Chiusaforte o suo delegato;
b) il Sindaco del Comune di Lusevera o suo delegato;
c) il Sindaco del Comune di Moggio Udinese o suo delegato;
d) il Sindaco del Comune di Resia o suo delegato;
e) il Sindaco del Comune di Resiutta o suo delegato;
f) il Sindaco del Comune di Venzone o suo delegato;
g) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;
h) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi;
i) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;
l) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
m) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei decreti di costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Ente convoca il Consiglio direttivo che provvede alla nomina del Presidente.
4. Entro centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo si provvede all'istituzione della Consulta ai sensi dell'articolo 24.
CAPO V
 DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CARSO
E PER L'AREA DEL TARVISIANO
Art. 55
 (Area protetta del Carso)
1. La Regione promuove la costituzione di un'area naturale protetta di valenza nazionale ed internazionale nel Carso.
2. La Regione promuove altresì, con le procedure di cui all'articolo 10, con le Province di Gorizia e Trieste, la Comunità montana del Carso e i Comuni interessati, un apposito accordo di programma per la perimetrazione delle aree protette ai sensi degli articoli 3 e 6 all'interno della perimetrazione del parco naturale prevista dal Piano urbanistico regionale generale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres.
3. Il perimetro delle aree protette di cui al comma 2 deve comprendere almeno le aree definite ai sensi della legge 1 giugno 1971, n. 442, e non già perimetrate ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, assicurando continuità territoriale fra le stesse lungo la fascia di confine.
4. All'interno del perimetro di cui al comma 3, la conferenza di cui all'articolo 10 fra gli Enti di cui al comma 2 del presente articolo definisce le zone da destinare ad aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e a parco intercomunale, formulando altresì conseguenti proposte istitutive.
5. In attesa della costituzione di cui al comma 1, considerata la omogeneità territoriale e la speciale situazione socioeconomica, le riserve naturali regionali istituite ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, nonché le aree di cui al comma 3, sono affidate alla gestione della Comunità montana del Carso.
6. Nelle aree già previste dalla legge 442/1971 non istituite quali riserve ai sensi della presente legge vigono, fino alla definizione delle aree protette di cui ai commi 2, 3 e 4, le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b).
7. La Comunità montana del Carso provvede a svolgere le funzioni affidate dalla presente legge all'Organo gestore della riserva, esclusa la funzione di vigilanza di cui agli articoli 38, 39 e 40.
8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunità montana del Carso adegua la propria dotazione organica di personale in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, prevedendo, in particolare, le specifiche figure professionali nel settore naturalistico, forestale e della gestione territoriale.
9. Fino all'adeguamento di cui al comma 8, la gestione delle riserve del Carso è affidata all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
Art. 56
 (Area del Tarvisiano)
1. La Regione, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge regionale 52/1991, promuove, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la formazione di un piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano comprendente il territorio dei Comuni di Dogna, Chiusaforte, Pontebba, Malborghetto- Valbruna e Tarvisio, al fine di rendere congruente e complementare il processo di pianificazione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PERSONALE REGIONALE
Art. 57
 (Istituzione della posizione di lavoro parco nell'ambito del
Corpo forestale regionale)
1. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi e riserve di cui alla presente legge, sono istituite rispettivamente le posizioni di lavoro di guardia-parco, capo guardia-parco e ispettore di parco nell'ambito dei profili professionali di guardia del Corpo forestale regionale (CFR), maresciallo del CFR, consigliere ispettore forestale, funzionario ispettore forestale.
2. Al personale individuato nel comma 1 sono in particolare attribuite le funzioni di tutela dei beni naturali nei parchi e nelle riserve.
3. In sede di prima applicazione della presente legge le posizioni di lavoro guardia-parco, capo guardia-parco e ispettore di parco possono essere attribuite, su domanda e previo superamento di un corso di formazione professionale di durata non inferiore a un mese, al personale del CFR già in servizio.
4. In relazione alle disposizioni del presente articolo vengono apportate le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione dell'articolo 10 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, approvato con DPGR 29 settembre 1983, n. 0565/Pres., nonché al regolamento dei concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali di guardia del CFR, approvato con DPGR 6 novembre 1990, n. 0558/Pres.
Art. 58
 (Organico del ruolo unico regionale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 57, nonché in relazione all'esercizio delle più articolate funzioni di tutela e vigilanza in materia di parchi e riserve, l'organico del ruolo unico regionale è aumentato di 68 unità, di cui 50 nella qualifica di coadiutore-guardia, 10 nella qualifica di segretario-maresciallo e 8 in quella di consigliere-ispettore.
2. Con successivo provvedimento l'Amministrazione regionale provvederà, nell'ambito della ridefinizione dell'organico del personale regionale, all'adeguamento della pianta organica del Corpo forestale regionale in attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale relative all'attuazione della presente legge.
4. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<< d) per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia; >>.

CAPO VII
 ISTITUZIONE DELL'AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE
REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
7/1988
Art. 59
1.
L'articolo 100 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 100
 
1. Il Dipartimento per il territorio e l'ambiente comprende:
a) Direzione regionale della pianificazione territoriale;
b) Direzione regionale dell'ambiente;
c) Direzione regionale delle foreste;
d) Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici;
e) Direzione regionale della viabilità e trasporti;
f) Direzione regionale della protezione civile;
g) Azienda dei parchi e delle foreste regionali;
h) Servizio della caccia e della pesca. >>.


Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 60
1. La rubrica del capo III del titolo V della parte III della legge regionale 7/1988 è sostituita dalla seguente: << Direzione regionale delle foreste >>.
2.
L'articolo 114, comma 1, della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< 1. La Direzione regionale delle foreste, avente sede nella città di Udine, attende alla difesa e all'incremento del patrimonio forestale nonché alla tutela dell'ambiente montano. >>.

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 61
1.
L'articolo 115, comma 1, della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< 1. La Direzione regionale delle foreste si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della selvicoltura;
b) Servizio della tutela del suolo montano;
c) Servizio del Corpo forestale regionale;
d) Servizio delle manutenzioni;
e) Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso. >>.


Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 62
 (Abrogazione dell'articolo 116 della legge regionale
7/1988)
Art. 63
1.
L'articolo 118 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 118
 
1. Il Servizio della tutela del suolo montano:
a) cura e coordina la progettazione e l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale;
b) provvede alla redazione, tenuta ed aggiornamento del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale;
c) cura la rilevazione della neve e la tenuta del catasto delle valanghe, ai fini della prevenzione del pericolo causato dalle valanghe;
d) cura gli adempimenti relativi all'applicazione della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) cura gli adempimenti in materia di vincolo idrogeologico e le relative autorizzazioni in deroga;
f) cura gli studi e le ricerche nel settore di competenza. >>.


Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 64
1.
L'articolo 120 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 120
 
1. Il Servizio del Corpo forestale regionale:
a) provvede alla trattazione degli affari riguardanti l'attività del Corpo forestale regionale, anche in collaborazione con la Direzione regionale della protezione civile in presenza di stato di emergenza dovuto a calamità naturali, nonché esercita funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo sull'attività del Corpo forestale regionale;
b) cura la trattazione degli affari giuridici e del contenzioso nelle materie attribuite al Corpo forestale regionale per la parte di competenza della Direzione;
c) cura in collaborazione con le competenti strutture dell'Amministrazione regionale la formulazione e l'attuazione dei programmi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale forestale, anche ai fini di tutela ambientale;
d) assicura in materia di vigilanza forestale ed ambientale il necessario coordinamento degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché quello con altri organi, uffici o enti cui spettano analoghe funzioni sul territorio regionale;
e) cura la gestione del magazzino uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale;
f) provvede all'istruttoria delle pratiche relative alla istituzione, modificazione e soppressione delle Stazioni forestali e all'assegnazione e trasferimento del personale del Corpo forestale regionale;
g) attende all'attività di prevenzione e vigilanza per la difesa dei boschi dagli incendi ed attende, anche in collaborazione con la Direzione regionale della protezione civile, all'attività di spegnimento degli incendi boschivi, nonché cura l'addestramento dei volontari che collaborano allo spegnimento degli incendi medesimi. >>.


Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 65
 (Azienda dei parchi e delle foreste regionali)
1.
Dopo il capo VI del titolo V della parte III della legge regionale 7/1988, è inserito il seguente capo:
<< CAPO VI bis
 Azienda dei parchi e delle foreste regionali
Art. 139 bis
 
1. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, avente sede nella città di Udine:
a) provvede all' esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di parchi e riserve naturali;
b) provvede alla vigilanza e gestione del patrimonio forestale regionale e dei beni immobili anche d'interesse ambientalistico, ad essa attribuiti;
c) promuove e cura il recupero, il miglioramento e l'acquisizione delle aree di particolare interesse naturalistico e forestale;
d) cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi nelle materie di competenza o ad essa demandati dalla Giunta regionale.

2. L'esercizio dei compiti attribuiti all'Azienda può essere affidato ad appositi uffici periferici, con specifica competenza territoriale, istituiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4.
Art. 139 ter
 
1. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della conservazione della natura;
b) Servizio delle foreste regionali;
c) Servizio affari amministrativi e contabili.

Art. 139 quater
 
1. Il Servizio della conservazione della natura:
a) promuove ed attua gli interventi in materia di parchi e riserve naturali attribuiti all'Amministrazione regionale;
b) cura gli interventi per la conoscenza, l'inventario, la tutela e la gestione della flora spontanea e della fauna selvatica;
c) promuove la conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale.

Art. 139 quinquies
 
1. Il Servizio delle foreste regionali gestisce le foreste, i boschi, i pascoli, i terreni e le loro pertinenze, nonché gli immobili, anche d'interesse ambientalistico, attribuiti all'Azienda, appartenenti al patrimonio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
2. L'attività di vigilanza e di gestione dei beni forestali è esercitata anche per il tramite del personale del Corpo forestale regionale.
Art. 139 sexies
 
1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:
a) cura gli affari generali e del personale;
b) cura la trattazione degli affari giuridico - amministrativi e finanziario-contabili di competenza dell'Azienda;
c) cura la trattazione del contenzioso e delle sanzioni amministrative. >>.


Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 66
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 67
 (Abrogazione del capo II del titolo I della
parte IV della legge regionale 7/1988)
Art. 68
 (Rinvio normativo)
1. Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del demanio forestale di Stato e le disposizioni della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia conservano vigore in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge e sino a che non si sarà diversamente provveduto dalla Regione.
CAPO VIII
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 69
 (Salvaguardia)
1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nei parchi e nelle riserve istituiti dal capo III vigono, entro i perimetri definiti nelle cartografie allegate, fino all'approvazione dei relativi PCS, di cui all'articolo 11, le seguenti norme di salvaguardia transitorie:
a) al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine l'opera si intende assentita;
b) non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche;
c) è vietato l'esercizio della caccia e lo svolgimento di gare di pesca sportiva.

2. Nei parchi e nelle riserve il cui territorio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricada all'interno del perimetro definito da un piano di conservazione e sviluppo ovvero da un piano particolareggiato di ambito di tutela ambientale approvati ai sensi della legge regionale 11/1983, vigono quali norme di salvaguardia transitorie quelle stabilite dalle norme di attuazione dei piani suddetti.
Art. 70
 (Aree di reperimento)
1. In attesa della definizione, da parte del Piano territoriale regionale generale di cui alla legge regionale 52/1991, del nuovo sistema delle aree protette regionali, si considerano aree di reperimento prioritario ai sensi della presente legge le seguenti:
a) Monte Auernig;
b) Alpi Carniche;
c) Jof di Montasio e Jof Fuart;
d) Laghi di Fusine;
e) Monte Mia;
f) Monte Matajur;
g) Forra del Torrente Cellina;
h) Foresta del Cansiglio;
i) Sorgive di Bars;
l) Fiume Livenza;
m) Magredi del Cellina;
n) Risorgive del Vinchiaruzzo;
o) Palude Moretto;
p) Risorgive dello Stella;
q) Palude Selvote;
r) Bosco Baredi;
s) Bosco Coda di Manin;
t) Valle Pantani;
u) Isola di S. Andrea;
v) Banco d'Orio;
z) Landa Carsica.

2. Il territorio interessato dalle aree di reperimento di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con linea rossa nelle cartografie alla scala 1:50.000, per le aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), l), p), u) e v) del comma 1, e alla scala 1:25.000, per le aree di cui alle lettere g), i), m), n), o), q), r), s), t) e z) del medesimo comma 1, allegate alla presente legge (Allegati da 13 a 33 riferiti nell'ordine alle lettere da a) a z) del comma 1).
3. Entro i perimetri di cui al comma 2, vigono le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. L'attività venatoria è disciplinata dalle vigenti norme in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.
Art. 71
 (Riserve di caccia)
1. I territori compresi entro il perimetro dei parchi e delle riserve istituiti dal capo III cessano di far parte delle riserve di caccia di diritto di cui alla legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le riserve di caccia il cui territorio è riperimetrato ai sensi del comma 1 non hanno l'obbligo di costituire le zone di rifugio di cui all'articolo 48 del DPGR 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per particolari esigenze tecniche ed organizzative concernenti la funzionalità delle riserve di caccia di diritto conseguenti all'istituzione dei parchi e delle riserve di cui al capo III, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato può provvedere con proprio decreto, sentiti l'Organo gestore riserve e su richiesta delle riserve di caccia interessate, all'accorpamento delle riserve di caccia di diritto, tra loro ed anche con riserve confinanti, riperimetrate ai sensi del comma 1.
4. In caso di accorpamento di cui al comma 3, l'assemblea dei soci della riserva di nuova costituzione provvede all'elezione dei nuovi organi secondo le direttive emanate dall'Organo gestore riserve.
5. Ai fini di procedere ad una ordinata distribuzione dei soci nelle riserve di caccia di diritto a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui all'articolo 3 del DPGR 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., provvede alla rideterminazione del numero massimo di soci per ciascuna riserva di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia, comprese quelle costituite ai sensi del comma 3, avuto riguardo alla consistenza della fauna selvatica. Le nuove risultanze vengono rese pubbliche dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato tramite apposito decreto da adottarsi entro l'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
6. Nell'annata venatoria successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'Organo gestore riserve provvede a trasferire, da ciascuna delle riserve di caccia di diritto di cui ai commi 1 e 3 che, a seguito della rideterminazione prevista dal comma 5, risulti in situazione di soprannumero, tutti i soci non residenti, salvo quelli con anzianità nella qualifica di socio della riserva di almeno cinque anni, collocati per ultimi in ordine di tempo nella riserva stessa, fino al raggiungimento di un numero di soci pari a quello rideterminato ai sensi del comma 5.
7. I soci di cui al comma 6 vengono trasferiti dall'Organo gestore riserve in altre riserve di diritto con disponibilità di posti, con le modalità e secondo i criteri fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore da lui delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. I soci di ciascuna delle riserve di cui ai commi 1 e 3 residenti nel territorio della riserva e quelli non residenti ma con un'anzianità associativa nella riserva di almeno cinque anni possono mantenere la qualifica di soci anche qualora la riserva stessa risulti in situazione di soprannumero a seguito della rideterminazione di cui al comma 5.
9. Il requisito della residenza o dell'anzianità associativa di cui al comma 6 è considerato con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Per i trasferimenti di cui al comma 6 non trova applicazione la norma di cui all'articolo 5, secondo comma, del DPGR 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., concernente la duplicazione della quota.
11. Per le collocazioni nelle riserve di caccia di diritto di cui ai commi 1 e 3 trova applicazione, a decorrere dalla prima annata venatoria successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 41, comma 4, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24.
12. Qualora all'interno dei parchi o delle riserve istituiti dal capo III siano comprese aree oggetto di concessione di riserva privata o consorziale di caccia, le concessioni stesse, dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono ovvero si intendono riferite solo all'area esterna ai parchi o alle riserve naturali.
Art. 72
 (Finanziamenti ai Comuni interessati da parchi)
1. In via transitoria, fino alla costituzione degli organi dell'Ente parco, al fine di assicurare la continuità con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai Comuni compresi nel parco.
2. L'Amministrazione regionale valuta le domande di concessione del finanziamento presentate dal singolo Comune avendo riguardo alla coerenza delle iniziative proposte con gli obiettivi di cui alla presente legge.
3. Le domande devono pervenire alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali entro l'1 marzo di ciascun anno.
4. Per il primo anno di applicazione le domande di cui al comma 3 devono pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Il provvedimento di concessione del finanziamento deve indicare la spesa ammessa a finanziamento, le modalità di erogazione dello stesso e i termini di attuazione e rendicontazione.
Art. 73
 (Definizione dei procedimenti relativi ai finanziamenti
erogati ai sensi della legge regionale 11/1983)
1. Gli enti già beneficiari di finanziamenti per la gestione di parchi o ambiti di tutela ambientale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora presentato la documentazione giustificativa delle spese sostenute a fronte dei finanziamenti concessi, possono farla pervenire alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali entro diciotto mesi dalla medesima data. Entro lo stesso termine i suddetti enti possono procedere al completamento delle iniziative finanziate.
2. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, sulla base della documentazione pervenuta definisce con specifico provvedimento la spesa finale da ritenersi ammessa a contributo; la eventuale restituzione delle somme non ammesse a contributo o non documentate entro il termine di cui al comma 1 deve avvenire entro due mesi dalla notifica del suddetto provvedimento.
3. Qualora gli enti beneficiari abbiano apportato delle variazioni ai preventivi della spesa inizialmente ammessa a contributo, con il provvedimento di cui al comma 2, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, accertato il rispetto delle finalità delle iniziative già finanziate, approva dette variazioni e le ammette a contributo.
Art. 74
 (Destinazione dei beni immobili realizzati dai Comuni con i
benefici della legge regionale 11/1983)
1. I Comuni beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, numero 2, della legge regionale 11/1983, impiegati per l'esecuzione di opere, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del contributo medesimo per un periodo di venti anni dalla data di concessione del contributo. Qualora i predetti beni ricadano nei territori di parchi e riserve istituiti ai sensi dalla presente legge i Comuni medesimi hanno l'obbligo di metterli a disposizione - a titolo non oneroso - dell'Ente parco o dell'Organo gestore della riserva.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo già concesso e l'obbligo della sua restituzione all'Amministrazione regionale, maggiorato dell'interesse del dieci per cento decorrente dalla data di erogazione.
Art. 75
 (Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 15/1991)
1.
L'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
1. È vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore, come individuati dall'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
2. Tra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti delle nevi, gli hovercrafts, i caravan ed i rimorchi di qualsiasi genere.
3. Nell'ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere.
4. La presente legge non trova applicazione nei territori di cui al comma 1, ricadenti nei perimetri di parchi o riserve naturali per i quali sia in vigore il relativo regolamento. >>.

2. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 39/1992 e modificato dall'articolo 119 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<< d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza; >>.

3. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, la lettera d) del comma 2 è abrogata.
4.
All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. Possono essere ammessi, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2, i mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attività socialmente utili, nonché i mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia. Il Comune, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati, su modello approvato dal Direttore regionale delle foreste ed è tenuto altresì a far pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa. >>.

5.
All'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, vengono rilasciate, su richiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. >>.

6.
All'articolo 6 della legge regionale 15/1991, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 39/1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste rilasciano d'ufficio, contestualmente all'autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3. >>.

7. In via transitoria, nei perimetri dei parchi e delle riserve istituiti dalla presente legge, continua a trovare applicazione, fino all'entrata in vigore delle rispettive disposizioni regolamentari di cui all'articolo 18, la disciplina della legge regionale 15/1991, già prevista per i territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, nel testo antecedentemente vigente.
8. Nei territori istituiti quali parchi e riserve naturali ovvero previsti quali aree di reperimento ai sensi della presente legge, non trovano applicazione i disposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come aggiunti dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992.
Art. 76
 (Modifica dell'articolo 2
della legge regionale 29/1988)
1. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, la lettera a bis) è sostituita dalle seguenti lettere:
<< a bis) dal Direttore della Direzione regionale delle foreste;
a ter) dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali; >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 nel testo modificato da art. 14, comma 7, L. R. 7/2001
Art. 78
 (Cessazione dell'Azienda regionale delle foreste)
1. L'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, istituita con legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è soppressa con il 31 dicembre 1996.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono gli organi di amministrazione dell'Azienda previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7/1966, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, e nelle loro competenze subentra il commissario liquidatore di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene nominato un commissario liquidatore scelto fra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore alla qualifica funzionale di consigliere, con il compito di liquidare al 31 dicembre 1996 l'Azienda delle foreste, secondo le direttive che saranno impartite dalla Giunta regionale.
4. Al commissario liquidatore spetta un'indennità mensile lorda di carica pari a lire 2.508.275.
5. Il commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'Azienda delle foreste ed invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:
a) entro il 31 ottobre 1996:
1) lo stato di consistenza dei beni immobili gestiti dall'Azienda delle foreste;
2) lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprietà dell'Azienda delle foreste che saranno attribuiti alla Amministrazione regionale;
3) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;
4) l' elenco del personale operaio dipendente dall'Azienda delle foreste con l'individuazione del relativo stato giuridico ed economico;
b) entro il 31 marzo 1997:
1) il bilancio di liquidazione dell'Ente al 31 dicembre 1996;
2) lo stato ricognitivo delle opere e delle attività in corso al 31 dicembre 1996.

6. La Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 5, lettera b), e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi non cessati e la conclusione dell'attività di gestione e finanziaria dell'Azienda delle foreste.
7. Intervenuta l'approvazione, il commissario liquidatore provvede alla conclusione dell'attività di liquidazione dell'Ente con l'attribuzione delle attività finanziarie all'Amministrazione regionale entro il 30 giugno 1997.
8. Gli Uffici periferici dell'Azienda delle foreste continuano l'attività con il personale del Corpo forestale regionale attualmente in servizio fino alla conclusione degli adempimenti del commissario liquidatore.
9. Il commissario liquidatore si avvale per lo svolgimento dei propri compiti del personale del ruolo unico regionale in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
Art. 79
 (Attribuzione all'Azienda dei parchi e delle foreste
regionali dei beni immobili e di personale operaio)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali a decorrere dall'1 gennaio 1997.
2. Per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio forestale regionale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali è autorizzata ad acquistare aree di interesse forestale.
3. Il personale operaio in servizio al 31 dicembre 1996 presso l'Azienda delle foreste, assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 8, con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, è assegnato, in costanza di rapporto di lavoro, a decorrere dall'1 gennaio 1997, all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero alla Direzione regionale delle foreste, che subentrano nei rapporti di lavoro vigenti, secondo le necessità operative delle stesse.
4. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali applica al personale operaio in servizio il trattamento giuridico ed economico e le disposizioni previste dalla legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9. Le competenze e le funzioni che la legge regionale 9/1990 attribuisce alla Direzione regionale delle foreste e dei parchi ed agli Ispettorati ripartimentali delle foreste sono esercitate, per il suddetto personale operaio, dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e dai Servizi dipendenti.
Art. 80
1. All'articolo 12, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo le parole << gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, >> sono inserite le parole << fatta eccezione per quelli individuati dall'articolo 16 della medesima legge regionale 22/1982, >>.
Art. 81
 (Attuazione della legge 442/1971)
1. La presente legge costituisce attuazione della legge 442/1971.
Art. 82
 (Definizione dei parchi e riserve regionali di cui
all'articolo 82 del DPR 616/1977)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 del decreto legge 312/1985, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 431/1985, i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 ed i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati, provvisoriamente, dalla legge istitutiva, ovvero quelli perimetrati in via definitiva dal PCS di cui all'articolo 11.
Art. 83
 (Integrazioni alla legge regionale 45/1988)
1. Al titolo della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, e all'articolo 1 della medesima legge regionale 45/1988, come modificati dall'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, dopo le parole << Aziende di promozione turistica >> sono inserite le parole << , dagli Enti gestori di parchi naturali regionali >>.
2. Alla rubrica del capo II del titolo II della legge regionale 45/1988, come modificata dall'articolo 33 della legge regionale 10/1991, dopo le parole << Aziende di promozione turistica >> sono inserite le parole << , Enti gestori di parchi naturali regionali. >>.
3.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale 45/1988, è inserito il seguente:
<< Art. 10 bis
 (Enti gestori di parchi naturali regionali)
1. Ai Presidenti degli Enti gestori dei parchi naturali regionali compete una indennità mensile di carica di lire 2.508.275.
2. Ai componenti del Consiglio direttivo è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 100.331.
3. Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ed ai Revisori compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di lire 4.299.900 e di lire 3.583.250. >>.

Art. 84
 (Norme finanziarie)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge relativamente alla stipula di accordi di programma, alla formazione dei PCS ed alla gestione delle riserve naturali, all'acquisizione di aree naturali protette e di biotopi, ivi compresi gli oneri per la concessione degli indennizzi e degli incentivi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 di nuova istituzione con la denominazione << Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 3086 (2.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1998 e lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;
b) capitolo 3087 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi - Fondi statali >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali contributi annui per le spese di funzionamento ed il perseguimento dei fini istituzionali, nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1996, di lire 3.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, così ripartita a favore degli Enti parco istituiti con gli articoli 41 e 42:
a) complessive lire 5.100 milioni a favore dell'Ente parco delle Dolomiti Friulane, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;
b) complessive lire 3.600 milioni a favore dell'Ente parco delle Prealpi Giulie, suddivise in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996, lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 900 milioni per l'anno 1998.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) per la spesa di cui alla lettera a) del comma 5:
1) capitolo 3088 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.000 milioni;
2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3089 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;
b) per la spesa di cui alla lettera b) del comma 5:
1) capitolo 3090 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 900 milioni per l'anno 1998 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;
2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3091 (2.1.235.3.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.

7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 3089 e 3090 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
8. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituita alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la denominazione << Contributi ai Comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed intercomunali >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
12. Per le finalità previste dall'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.
13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito a decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3092 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la formazione del piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.
14. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997.
15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3094 (2.1.232.5.08.29) con la denominazione << Finanziamenti in via transitoria ai Comuni interessati da parchi per assicurare la continuità con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983 >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 503 milioni.
16. Per le finalità previste dall'articolo 78, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 3077 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione << Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 20 milioni, suddivisi in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni.
18. Per gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla gestione dei beni di cui all'articolo 79, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 990 milioni, suddivisa in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3096 (1.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili del patrimonio regionale >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 990 milioni, suddivisi in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
20. Per gli oneri relativi al personale operaio di cui all'articolo 79, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 3081 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Spese per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonché relativi oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
22. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge 394/ 1991, per la realizzazione degli interventi regionali in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette di cui all'articolo 4 della citata legge 394/1991, è autorizzata la spesa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3093 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Interventi in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
24. Al predetto onere di lire 774 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 marzo 1996, n. 24.
25. Al residuo onere complessivo in termini di competenza di lire 19.560 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.010 milioni per l'anno 1996, di lire 7.750 milioni per l'anno 1997 e di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 si fa fronte mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a) per lire 6.010 milioni relativi all'anno 1996:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.060 milioni, di cui lire 60 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 18 del 28 febbraio 1996;
3) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 2.000 milioni;
b) per lire 7.750 milioni relativi all'anno 1997:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
2) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 5.000 milioni;
3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni;
c) per lire 5.800 milioni relativi all'anno 1998:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 1.000 milioni;
2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.000 milioni;
3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni.

26. All'onere complessivo di lire 6.784 milioni in termini di cassa, derivante dai commi 3, lettera a), 6, lettere a) e b), 9, 15, 17 e 23, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dai seguenti capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) lire 2.834 milioni dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >>;
b) lire 950 milioni dal capitolo 3000;
c) lire 3.000 milioni dal capitolo 3002.