Art. 70
(Aree di reperimento)
1. In attesa della definizione, da parte del Piano territoriale regionale generale di cui alla
legge regionale 52/1991, del nuovo sistema delle aree protette regionali, si considerano aree di reperimento prioritario ai sensi della presente legge le seguenti:
a) Monte Auernig;
b) Alpi Carniche;
c) Jof di Montasio e Jof Fuart;
d) Laghi di Fusine;
e) Monte Mia;
f) Monte Matajur;
g) Forra del Torrente Cellina;
h) Foresta del Cansiglio;
i) Sorgive di Bars;
l) Fiume Livenza;
m) Magredi del Cellina;
n) Risorgive del Vinchiaruzzo;
o) Palude Moretto;
p) Risorgive dello Stella;
q) Palude Selvote;
r) Bosco Baredi;
s) Bosco Coda di Manin;
t) Valle Pantani;
u) Isola di S. Andrea;
v) Banco d'Orio;
z) Landa Carsica.
2. Il territorio interessato dalle aree di reperimento di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con linea rossa nelle cartografie alla scala 1:50.000, per le aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), l), p), u) e v) del comma 1, e alla scala 1:25.000, per le aree di cui alle lettere g), i), m), n), o), q), r), s), t) e z) del medesimo comma 1, allegate alla presente legge (Allegati da 13 a 33 riferiti nell'ordine alle lettere da a) a z) del comma 1).
3. Entro i perimetri di cui al comma 2, vigono le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. L'attività venatoria è disciplinata dalle vigenti norme in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.
Art. 71
(Riserve di caccia)
1. I territori compresi entro il perimetro dei parchi e delle riserve istituiti dal capo III cessano di far parte delle riserve di caccia di diritto di cui alla
legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le riserve di caccia il cui territorio è riperimetrato ai sensi del comma 1 non hanno l'obbligo di costituire le zone di rifugio di cui all'articolo 48 del DPGR 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per particolari esigenze tecniche ed organizzative concernenti la funzionalità delle riserve di caccia di diritto conseguenti all'istituzione dei parchi e delle riserve di cui al capo III, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato può provvedere con proprio decreto, sentiti l'Organo gestore riserve e su richiesta delle riserve di caccia interessate, all'accorpamento delle riserve di caccia di diritto, tra loro ed anche con riserve confinanti, riperimetrate ai sensi del comma 1.
4. In caso di accorpamento di cui al comma 3, l'assemblea dei soci della riserva di nuova costituzione provvede all'elezione dei nuovi organi secondo le direttive emanate dall'Organo gestore riserve.
5. Ai fini di procedere ad una ordinata distribuzione dei soci nelle riserve di caccia di diritto a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui all'articolo 3 del DPGR 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., provvede alla rideterminazione del numero massimo di soci per ciascuna riserva di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia, comprese quelle costituite ai sensi del comma 3, avuto riguardo alla consistenza della fauna selvatica. Le nuove risultanze vengono rese pubbliche dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato tramite apposito decreto da adottarsi entro l'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
6. Nell'annata venatoria successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'Organo gestore riserve provvede a trasferire, da ciascuna delle riserve di caccia di diritto di cui ai commi 1 e 3 che, a seguito della rideterminazione prevista dal comma 5, risulti in situazione di soprannumero, tutti i soci non residenti, salvo quelli con anzianità nella qualifica di socio della riserva di almeno cinque anni, collocati per ultimi in ordine di tempo nella riserva stessa, fino al raggiungimento di un numero di soci pari a quello rideterminato ai sensi del comma 5.
7. I soci di cui al comma 6 vengono trasferiti dall'Organo gestore riserve in altre riserve di diritto con disponibilità di posti, con le modalità e secondo i criteri fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore da lui delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. I soci di ciascuna delle riserve di cui ai commi 1 e 3 residenti nel territorio della riserva e quelli non residenti ma con un'anzianità associativa nella riserva di almeno cinque anni possono mantenere la qualifica di soci anche qualora la riserva stessa risulti in situazione di soprannumero a seguito della rideterminazione di cui al comma 5.
9. Il requisito della residenza o dell'anzianità associativa di cui al comma 6 è considerato con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Per i trasferimenti di cui al comma 6 non trova applicazione la norma di cui all'articolo 5, secondo comma, del DPGR 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., concernente la duplicazione della quota.
12. Qualora all'interno dei parchi o delle riserve istituiti dal capo III siano comprese aree oggetto di concessione di riserva privata o consorziale di caccia, le concessioni stesse, dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono ovvero si intendono riferite solo all'area esterna ai parchi o alle riserve naturali.
Art. 78
(Cessazione dell'Azienda regionale delle foreste)
3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene nominato un commissario liquidatore scelto fra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore alla qualifica funzionale di consigliere, con il compito di liquidare al 31 dicembre 1996 l'Azienda delle foreste, secondo le direttive che saranno impartite dalla Giunta regionale.
4. Al commissario liquidatore spetta un'indennità mensile lorda di carica pari a lire 2.508.275.
5. Il commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'Azienda delle foreste ed invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:
a) entro il 31 ottobre 1996:
1) lo stato di consistenza dei beni immobili gestiti dall'Azienda delle foreste;
2) lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprietà dell'Azienda delle foreste che saranno attribuiti alla Amministrazione regionale;
3) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;
4) l' elenco del personale operaio dipendente dall'Azienda delle foreste con l'individuazione del relativo stato giuridico ed economico;
b) entro il 31 marzo 1997:
1) il bilancio di liquidazione dell'Ente al 31 dicembre 1996;
2) lo stato ricognitivo delle opere e delle attività in corso al 31 dicembre 1996.
6. La Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 5, lettera b), e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi non cessati e la conclusione dell'attività di gestione e finanziaria dell'Azienda delle foreste.
7. Intervenuta l'approvazione, il commissario liquidatore provvede alla conclusione dell'attività di liquidazione dell'Ente con l'attribuzione delle attività finanziarie all'Amministrazione regionale entro il 30 giugno 1997.
8. Gli Uffici periferici dell'Azienda delle foreste continuano l'attività con il personale del Corpo forestale regionale attualmente in servizio fino alla conclusione degli adempimenti del commissario liquidatore.
9. Il commissario liquidatore si avvale per lo svolgimento dei propri compiti del personale del ruolo unico regionale in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
Art. 84
(Norme finanziarie)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge relativamente alla stipula di accordi di programma, alla formazione dei PCS ed alla gestione delle riserve naturali, all'acquisizione di aree naturali protette e di biotopi, ivi compresi gli oneri per la concessione degli indennizzi e degli incentivi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 di nuova istituzione con la denominazione << Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 3086 (2.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1998 e lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;
b) capitolo 3087 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi - Fondi statali >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali contributi annui per le spese di funzionamento ed il perseguimento dei fini istituzionali, nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1996, di lire 3.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, così ripartita a favore degli Enti parco istituiti con gli articoli 41 e 42:
a) complessive lire 5.100 milioni a favore dell'Ente parco delle Dolomiti Friulane, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;
b) complessive lire 3.600 milioni a favore dell'Ente parco delle Prealpi Giulie, suddivise in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996, lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 900 milioni per l'anno 1998.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) per la spesa di cui alla lettera a) del comma 5:
1) capitolo 3088 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.000 milioni;
2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3089 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;
b) per la spesa di cui alla lettera b) del comma 5:
1) capitolo 3090 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 900 milioni per l'anno 1998 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;
2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3091 (2.1.235.3.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.
8. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituita alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la denominazione << Contributi ai Comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed intercomunali >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
12. Per le finalità previste dall'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.
13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito a decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3092 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la formazione del piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.
14. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997.
15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3094 (2.1.232.5.08.29) con la denominazione << Finanziamenti in via transitoria ai Comuni interessati da parchi per assicurare la continuità con le iniziative avviate ai sensi della
legge regionale 11/1983 >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 503 milioni.
16. Per le finalità previste dall'articolo 78, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 3077 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione << Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 20 milioni, suddivisi in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni.
18. Per gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla gestione dei beni di cui all'articolo 79, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 990 milioni, suddivisa in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3096 (1.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili del patrimonio regionale >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 990 milioni, suddivisi in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
20. Per gli oneri relativi al personale operaio di cui all'articolo 79, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 3081 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Spese per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonché relativi oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
22. Nell'ambito delle finalità previste dalla
legge 394/ 1991, per la realizzazione degli interventi regionali in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette di cui all'
articolo 4 della citata legge 394/1991, è autorizzata la spesa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3093 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Interventi in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
24. Al predetto onere di lire 774 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della
legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 marzo 1996, n. 24.
25. Al residuo onere complessivo in termini di competenza di lire 19.560 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.010 milioni per l'anno 1996, di lire 7.750 milioni per l'anno 1997 e di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 si fa fronte mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a) per lire 6.010 milioni relativi all'anno 1996:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.060 milioni, di cui lire 60 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 18 del 28 febbraio 1996;
3) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 2.000 milioni;
b) per lire 7.750 milioni relativi all'anno 1997:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
2) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 5.000 milioni;
3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni;
c) per lire 5.800 milioni relativi all'anno 1998:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 1.000 milioni;
2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.000 milioni;
3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni.
26. All'onere complessivo di lire 6.784 milioni in termini di cassa, derivante dai commi 3, lettera a), 6, lettere a) e b), 9, 15, 17 e 23, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dai seguenti capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) lire 2.834 milioni dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >>;
b) lire 950 milioni dal capitolo 3000;
c) lire 3.000 milioni dal capitolo 3002.