LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1996, n. 38

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/1996
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO I
 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO
1993, N. 34
Art. 1
 (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2,
della legge regionale 34/1993)
1. In via di interpretazione autentica l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34 deve interpretarsi nel senso che il trasferimento in proprietà della Regione agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, ove non attuato in data antecedente al 31 dicembre 1994, deve considerarsi avvenuto, anche nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, con decorrenza 1 gennaio 1995.
Art. 2
 (Domande tavolari e volture catastali)
1. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari ai fini dell'intavolazione a nome degli Istituti autonomi per le case popolari della regione dei beni immobili di cui all'articolo 1 è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 34/1993, come interpretato dall'articolo 1 della presente legge, costituiscono titolo valido per l'effettuazione delle pertinenti volture catastali.
Art. 3
 (Beni immobili da acquisire al demanio comunale)
1. Le aree verdi e le strade di accesso, comprese le aree di pertinenza ed i servizi nel sottosuolo e soprassuolo, acquisite in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari della regione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che a norma del codice della strada risultano inserite di fatto nella toponomastica dei Comuni, e che i singoli Consigli comunali, previa individuazione degli anzidetti beni immobili sulle mappe catastali, dichiarano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, essere aree verdi e strade con destinazione pubblica, sono acquisite a titolo gratuito alla proprietà dei Comuni competenti per territorio, con destinazione a bene pubblico.
2. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari la domanda tavolare deve contenere la documentazione necessaria ad assicurare la concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto.
Art. 4
 (Regime transitorio per la vendita di beni immobili
da parte degli Istituti autonomi per le case
popolari della regione)
1. L'alienazione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari della regione dei beni immobili di cui all'articolo 1, prima che siano individuati i beni da acquisire ai Comuni, è subordinata ad una dichiarazione dei Comuni competenti per territorio che nei beni immobili da alienare non sono compresi beni o parte di beni di cui all'articolo 3.
CAPO II
 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO
1993, N. 44
Art. 5
 (Acquisizione alla proprietà dell'Istituto per le case
popolari dell'Alto Friuli dei beni immobili regionali
adibiti a civile abitazione siti in comune di
Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo)
1.
All'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. I beni immobili di proprietà regionale destinati a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà, all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli. >>.

Art. 6
 (Modifica dell'articolo 3 della
legge regionale 44/1993)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo le parole << della presente legge >>, sono aggiunte le parole << o successivamente assegnati dalla Regione, >>.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo le parole << nel territorio regionale >> sono aggiunte le parole << con priorità a tutti coloro che hanno residenza o fissa dimora nelle frazioni di Cave del Predil e Riofreddo del Comune di Tarvisio >>.
3.
All'articolo 3 della legge regionale 44/1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Il canone di locazione relativo agli alloggi di cui al comma 1 viene ridotto del cinquanta per cento conformemente agli indirizzi generali espressi all'articolo 1. >>.

4.
All'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Ai titolari di pensione diretta o di reversibilità della Miniera di Raibl che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuto il diritto all'utilizzo gratuito e vitalizio degli alloggi di cui al comma 1, con eccezione delle spese condominiali e di riscaldamento. >>.

Art. 7
 (Modifica dell'articolo 4, comma 1,
della legge regionale 44/1993)
1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 44/1993, le parole << del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria. >> sono sostituite dalle parole << del proprio nucleo familiare, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni >>.
Art. 8
 (Sostituzione dell'articolo 5 della
legge regionale 44/1993)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 44/1993, è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 (Determinazione del prezzo)
1. Tenuto conto delle finalità sociali e di ripresa economica nelle località di Cave del Predil e Riofreddo, il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi, determinato con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, viene ulteriormente ridotto del 50 per cento.
2. Il prezzo di cessione, determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, può altresì essere corrisposto in venti rate semestrali, senza interessi, in deroga alle disposizioni in materia di cui alla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni. >>.

Art. 9
 (Sostituzione dell'articolo 6 della
legge regionale 44/1993)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 44/1993, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 (Manutenzione ordinaria e straordinaria
del patrimonio edilizio)
1. L'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli assume, nel proprio bilancio, le somme ricavate dalle cessioni effettuate in base agli articoli 4, 5 e 7, destinandole ad iniziative in Cave del Predil e Riofreddo, fino ad esaurimento delle necessità manutentive di carattere ordinario e straordinario del patrimonio edilizio abitativo.
2. L'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli provvede all'esecuzione di un programma di manutenzione straordinaria, preventivamente approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, sentito il parere del competente Organo tecnico regionale, in particolare allo scopo di adeguare il complesso di Cave del Predil e Riofreddo alle condizioni ambientali della zona.
3. Per le finalità indicate nei commi 1 e 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto medesimo uno speciale finanziamento una tantum pari a lire 4 miliardi.
4. Particolari esigenze urgenti di manutenzione ordinaria possono essere imputate al finanziamento previsto dal comma 3.
5. Le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 3 sono stabilite dalla Giunta regionale. >>.

Art. 10
 (Patrimonio immobiliare non abitativo sito in comune
di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo)
1. Gli immobili di proprietà regionale siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo, non adibiti ad uso abitativo, destinati a finalità sociali, sportive, ricreative e culturali, nonché quelli destinati ad uso industriale rimasti disponibili, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Tarvisio.
Art. 11
 (Intavolazione del diritto di proprietà)
1. Ai fini dell'intavolazione dei beni immobili di cui agli articoli 5 e 10 è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.
Art. 12
 (Determinazione del reddito annuo
agli effetti IRPEF)
1. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 44/1993, la lettera e) è così sostituita:
<< e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile, agli effetti dell'IRPEF, inferiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata e agevolata, fissato dalla legge regionale 75/1982 e determinato con le modalità previste dalla stessa legge anche in relazione alla composizione del nucleo familiare. >>.

Art. 13
 (Maggiori oneri per l'Istituto autonomo per
le case popolari dell'Alto Friuli)
1. Per i maggiori oneri che ricadono sull'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli in applicazione delle presenti disposizioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Istituto medesimo la somma di lire 100 milioni per l'esercizio 1996.
2. Agli stanziamenti per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il capitolo 1154 con la denominazione << Finanziamento all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli a fronte di maggiori oneri per la gestione patrimoniale degli alloggi di Cave del Predil e Riofreddo >>.
4. Agli oneri previsti dal presente articolo si provvedere con lo storno di lire 100 milioni dal capitolo 1900 - competenza derivata.
CAPO III
 DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE SITO IN
COMUNE DI DUINO-AURISINA, LOCALITÀ VILLAGGIO DEL PESCATORE
Art. 14
 (Acquisizione alla proprietà dell'Istituto autonomo per le
case popolari della provincia di Trieste dei beni immobili
regionali adibiti a civile abitazione siti in comune di
Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore.
Acquisizione in proprietà al Comune di Duino-Aurisina del
patrimonio immobiliare non abitativo)
1. I beni immobili di proprietà regionale destinati a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste.
2. L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, mantiene i rapporti di locazione attualmente in corso tra l'Amministrazione regionale ed i locatari dei beni di cui al comma 1 fino alla loro scadenza, al cui verificarsi gli alloggi vengono gestiti in regime di edilizia sovvenzionata conformemente alla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I terreni di proprietà regionale siti in comune di Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore nonché i fabbricati non trasferibili all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste, i fabbricati non adibiti ad uso abitativo, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Duino-Aurisina, il quale mantiene i rapporti di locazione e di affittanza attualmente in corso tra l'Amministrazione regionale ed i locatari e gli affittuari dei beni di cui al presente comma e può procedere alla loro alienazione conformemente alla normativa statale vigente.
Art. 15
 (Intavolazione del diritto di proprietà)
1. Ai fini dell'intavolazione dei beni immobili di cui all'articolo 14, è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE SITO IN
COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
Art. 16
 (Acquisizione alla proprietà dell'Istituto autonomo per le
case popolari della provincia di Gorizia dei beni immobili
regionali adibiti a civile abitazione siti in comune di
Gradisca d'Isonzo.
Acquisizione in proprietà al Comune di Gradisca d'Isonzo
del patrimonio immobiliare non abitativo)
1. I beni immobili di proprietà regionale adibiti a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Gradisca d'Isonzo, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia.
2. L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia gestisce gli alloggi di cui al comma 1 in regime di edilizia sovvenzionata, conformemente alla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I terreni di proprietà regionale siti in comune di Gradisca d'Isonzo, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Gradisca d'Isonzo, che ne dispone in conformità alla normativa statale vigente.
Art. 17
 (Intavolazione del diritto di proprietà)
1. Ai fini dell'intavolazione dei beni immobili di cui all'articolo 16, è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.
Art. 18
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.