Art. 14
(Acquisizione alla proprietà dell'Istituto autonomo per le
case popolari della provincia di Trieste dei beni immobili
regionali adibiti a civile abitazione siti in comune di
Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore.
Acquisizione in proprietà al Comune di Duino-Aurisina del
patrimonio immobiliare non abitativo)
1. I beni immobili di proprietà regionale destinati a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste.
2. L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste, in deroga a quanto previsto dalla
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, mantiene i rapporti di locazione attualmente in corso tra l'Amministrazione regionale ed i locatari dei beni di cui al comma 1 fino alla loro scadenza, al cui verificarsi gli alloggi vengono gestiti in regime di edilizia sovvenzionata conformemente alla
legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I terreni di proprietà regionale siti in comune di Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore nonché i fabbricati non trasferibili all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste, i fabbricati non adibiti ad uso abitativo, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Duino-Aurisina, il quale mantiene i rapporti di locazione e di affittanza attualmente in corso tra l'Amministrazione regionale ed i locatari e gli affittuari dei beni di cui al presente comma e può procedere alla loro alienazione conformemente alla normativa statale vigente.
Art. 15
(Intavolazione del diritto di proprietà)
1. Ai fini dell'intavolazione dei beni immobili di cui all'articolo 14, è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.