LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 agosto 1996, n. 36

Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1996
Materia:
220.02 - Commercio

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 50 dell' 11 dicembre 1996.
CAPO I
 INTERVENTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO
Art. 1
 (Norma programmatica)
1. L'Amministrazione regionale favorisce gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali e di servizio, facilitandone l'accesso al credito a condizioni agevolate nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione Europea e dalle leggi statali vigenti in materia.
Art. 2
 (Sottoscrizioni di prestiti obbligazionari per agevolare
il finanziamento delle piccole e medie imprese
commerciali e di servizi)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari non aventi caratteristiche di mercato emessi dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.
2. Le emissioni obbligazionarie, sottoscrivibili ai sensi del comma 1 da parte dell'Amministrazione regionale, devono essere costituite in serie speciale, remunerate a tassi di interesse non superiori al tre per cento e con scadenza massima decennale.
3. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al commercio e al turismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con il Mediocredito per il Friuli-Venezia Giulia SpA per la disciplina dei rapporti inerenti alle sottoscrizioni dei prestiti obbligazionari di cui ai commi 1 e 2 ed all'utilizzo della relativa provvista.
4. I mezzi finanziari assicurati dalle sottoscrizioni obbligazionarie dell'Amministrazione regionale devono essere integrati per un ammontare non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale, con ulteriore provvista dalla istituzione creditizia emittente i prestiti obbligazionari o da istituzioni creditizie convenzionate con la stessa per l'attivazione degli interventi di cui al comma 5.
5. La provvista globale di cui al comma 4, nel rispetto dei commi 1 e 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 può essere utilizzata dalle banche operanti nel Friuli-Venezia Giulia a ciò interessate, per l'erogazione di finanziamenti a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali e di servizio.
6. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 5, le banche interessate sono tenute a stipulare apposite convenzioni con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA al fine di assicurare modalità, condizioni e procedure uniformi nell'impiego della provvista globale disponibile. Nell'erogazione dei finanziamenti le banche partecipanti alla formazione della provvista integrativa di cui al comma 4, sono tenute ad assumere a proprio carico il rischio delle operazioni per il loro ammontare globale.
7. L'Amministrazione regionale provvede all'emanazione di appositi bandi per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti agevolati nonché all'approvazione delle relative graduatorie.
8. La ripartizione fra le banche convenzionate ai sensi del comma 6 della provvista agevolata è effettuata su base proporzionale in relazione all'ammontare dei finanziamenti da attivare da parte di ciascuna banca e con riferimento alle graduatorie approvate fino alla concorrenza dei fondi disponibili.
Art. 3
 Interventi straordinari per la sanatoria delle istanze di
intervento agevolato ai sensi della legge
regionale 36/1988)
1. Al fine di provvedere alla sanatoria delle domande di contributo avanzate da piccole imprese commerciali e di servizi ai sensi della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, pendenti al 31 dicembre 1995, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) sottoscrivere un prestito obbligazionario per un ammontare di lire 10.000 milioni, secondo il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, che il Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia SpA emetterà al fine di utilizzare la disponibilità di provvista globale per l'attivazione di finanziamenti agevolati a sanatoria delle operazioni dallo stesso poste in essere e per le quali le imprese interessate hanno pendenti domande di contributo;
b) erogare alla stessa società, per la successiva retrocessione alle imprese mutuatarie, un contributo straordinario per la liquidazione di un'agevolazione forfettaria atta a ridurre di 4 punti percentuali gli interessi sui finanziamenti oggetto di richiesta di benefici ai sensi della legge regionale 36/1988.

2. L'agevolazione decorre dalla data di stipula dei finanziamenti al 30 giugno 1996 per le imprese che possono accedere agli interventi di cui al punto a) e dalla data di stipula alla data di estinzione dei finanziamenti stessi per le altre imprese.
3. Il contributo straordinario di cui al punto b) viene calcolato in forma attualizzata al 30 giugno 1996 per le agevolazioni da corrispondere alle imprese sulle rate dei finanziamenti in essere scadenti dopo tale data.
Art. 4
 (Documentazione e controlli)
1. Per la concessione e liquidazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 deve essere acquisita dall'istituto mutuante la seguente documentazione:
a) copia dei contratto di mutuo;
b) prospetto dell'istituto mutuante contenente il calcolo del contributo, sviluppato su quote annuali;
c) dichiarazione dell'istituto mutuante di avvenuto accertamento dell'utilizzazione del mutuo per le finalità previste dalla legge regionale 36/1988, contenente anche l'indicazione dettagliata delle spese di investimento effettuate, a fronte delle quali è stato contratto il mutuo, comunque non superiore all'80 per cento delle spese stesse;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritto dal titolare dell'impresa mutuataria, attestante:
1) la persistenza della destinazione commerciale dei beni oggetto dell'investimento a fronte del quale è stato concesso il mutuo;
2) il numero dei dipendenti dell'impresa.

2. Il controllo documentale e l'obliterazione delle fatture sono effettuati dall'istituto mutuante, al quale spetta il controllo sulla persistenza dell'iniziativa ammessa per tutto il periodo del finanziamento.
Art. 5
 (Ammissibilità alle agevolazioni e rendicontazioni)
1. L'organo competente ad esprimere il parere sull'ammissibilità ai finanziamenti previsti dalla presente legge è la Direzione regionale del commercio e del turismo, che può effettuare controlli a campione sulle iniziative ammesse.
2. Gli istituti di credito sono tenuti alla rendicontazione dei fondi utilizzati con comunicazioni trimestrali alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio e alla Direzione regionale del commercio e del turismo.
Art. 6
 (Finanziamenti agevolati alle imprese commerciali per
l'ammodernamento degli esercizi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a rimborso quinquennale, per assicurare disponibilità finanziarie per l'attivazione di finanziamenti, anche con operazioni di locazione finanziaria, a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali o di servizi per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici ed all'acquisto di attrezzature funzionali all'attività esercitata, nonché al rafforzamento delle strutture aziendali.
2. I prestiti attivabili con le disponibilità finanziarie, derivanti del disposto di cui al comma 1, possono essere erogati anche per il tramite di istituzioni bancarie e da società di locazione finanziaria all'uopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.
3. La Giunta regionale definisce con apposite direttive la procedura e le modalità, ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto legislativo 385/1993.
4. Per le operazioni di locazione finanziaria l'intervento agevolativo è attivato con l'erogazione di un contributo in conto canoni, determinato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione di finanziamento effettuata ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Su conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo e dell'Assessore alle finanze, l'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, nel rispetto della procedura e delle modalità di cui al comma 3, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione.
6. Per detti finanziamenti trova applicazione quanto previsto negli articoli 4 e 5.
Art. 7
 (Reimpiego dei fondi)
1. I rientri della provvista utilizzata per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) sono reimpiegati per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Le eventuali somme che dovessero residuare a fronte degli stanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) possono essere utilizzati, previa deliberazione della Giunta regionale, per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1.
Art. 8
 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 6, i finanziamenti sono concessi a favore delle imprese che hanno presentato domanda di contributo entro la data di entrata in vigore della presente legge, accoglibile ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, nei limiti di finanziamento previsti dalla stessa legge regionale e fino alla concorrenza del limite del 50 per cento delle risorse finanziarie globali disponibili sul relativo capitolo di spesa e ciò fino ad esaurimento delle domande presentate sulla stessa legge regionale 63/1976.
CAPO II
 MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI
6 DICEMBRE 1976, N. 63 E 8 APRILE 1982, N. 25
Art. 9
 (Modifiche alla legge regionale 63/1976)
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 63/1976 sono abrogate le parole << e delle imprese commerciali >>.
Art. 10
 (Norma transitoria)
1. Nei casi di procedure concorsuali a carico delle società di locazione finanziaria, i contributi concessi a favore delle imprese commerciali di cui al Capo I della legge regionale 63/1976 sono versati in un'unica soluzione direttamente alle imprese beneficiarie ad avvenuto riscatto dei beni oggetto del contributo.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica altresì in tutti i casi nei quali le società di locazione finanziaria si trovino nell'impossibilità, per qualsiasi altra ragione non imputabile alle imprese beneficiarie del contributo, di procedere al trasferimento del contributo alle stesse imprese.
Art. 11
 (Modifiche alla legge regionale 25/1982)
1. Nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 le parole << contributi annui costanti per un periodo non superiore agli anni 10, nella misura massima del 9 per cento >> sono sostituite dalle parole: << contributi nella misura massima del 15 per cento, elevata al 20 per cento per le imprese ubicate in territori classificati montani ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché nei territori compresi nei programmi comunitari 2 e 5 b >>.
2.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 25/1982 viene così sostituito:
<< Sono considerate ammissibili le spese per i seguenti programmi:
a) acquisto di immobili per sede di impresa, unità locale o magazzino;
b) costruzione o ristrutturazione dell' esercizio autorizzata con concessione edilizia;
c) arredo completo dell'esercizio;
d) acquisto di mezzi destinati al solo trasporto delle merci. >>.


3.
Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 25/1982, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 36/1988 è ulteriormente sostituito dal seguente:
<< La spesa ammissibile non può essere inferiore a lire 40 milioni e non può superare lire 150 milioni. >>.

4.
L'articolo 7 della legge regionale 25/1982 come da ultimo integrato e modificato dall'articolo 223 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 
L'obbligo della destinazione commerciale dei beni oggetto del contributo, come previsto dalle norme di contabilità pubblica, viene determinato con il provvedimento di concessione del contributo stesso. >>.

5.
L'articolo 7 bis della legge regionale 25/1982, come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 51 e modificato dall'articolo 223, comma 2 della legge regionale 5/1994, è sostituito dal seguente:
<< Art. 7 bis
 
Non si dà luogo a revoca del contributo con restituzione di quanto percepito con l'aggravio degli interessi legali nei casi di perimento o furto del bene oggetto del contributo e nei casi di forza maggiore che impediscono la persistenza della destinazione commerciale dei beni oggetto del contributo o la continuazione dell'attività commerciale da parte dell'impresa beneficiaria. >>.

Art. 12
 (Applicazione)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 non si applicano alle domande presentate precedentemente alla data del 31 dicembre 1995.
CAPO III
 SOPPRESSIONE DEL CAPO I DELLA
LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 1988, N. 36
Art. 13
 (Soppressione del Capo I della
legge regionale 36/1988)
Art. 14
 (Norma transitoria)
1. Le norme di cui al Capo I della legge regionale 36/1988, abrogato dall'articolo 13, continuano ad applicarsi per i provvedimenti emessi dalla Direzione regionale del commercio e del turismo e perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO IV
 NORME FINALI
Art. 15
 (Criteri di priorità)
1. In sede di ammissione a finanziamento sono prioritariamente esaminate ed accolte le istanze presentate, ai sensi di tutte le leggi regionali agevolative del settore commerciale, da imprese che risultano operanti o che intendono insediarsi - con il proposto programma di investimento - nei centri storici o nei territori compresi nella giurisdizione delle Comunità montane della regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 16
 (Consorzi garanzia fidi)
1. I consorzi garanzia fidi del Friuli-Venezia Giulia operanti nel settore del commercio, per poter ottenere finanziamenti e contributi da parte dell'Amministrazione regionale, devono provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche statutarie al fine di prevedere la costituzione di un collegio dei revisori dei Conti, composto da tre revisori dei Conti iscritti all'albo dei revisori, di cui uno nominato dall'Amministrazione regionale.
2. I fondi rischi di garanzia dei Consorzi garanzia fidi del Friuli-Venezia Giulia possono essere costituiti da titoli obbligazionari sottoscritti dalle banche convenzionate ed emessi alle condizioni di cui all'articolo 1.
3. La tipologia delle imprese che possono aderire ai Consorzi garanzia fidi di cui ai commi 1 e 2 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 17
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 9 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1596 (2.1.263.3.10.25) con la denominazione "Acquisito di obbligazioni dell'Istituto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli- Venezia Giulia al fine di favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali e di servizi" e con lo stanziamento complessivo di lire 15.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito, alla Rubrica n. 9 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1598 (2.1.263.3.10.25) con la denominazione "Acquisto straordinario di obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia finalizzato alla sanatoria delle domande di finanziamento ai sensi della legge regionale 36/1988 pendenti su operazioni attivate dall'istituto medesimo" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.000 milioni per l'anno 1996.
6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito, alla Rubrica n. 9 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1599 (2.l.263.3.10.25) con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli- Venezia Giulia per la liquidazione di una agevolazione forfettaria sugli interessi dei finanziamenti richiesti dalle imprese ai sensi della legge regionale 36/1988" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 11.000 milioni per l'anno 1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.520 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.020 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.
8. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito, alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 8285 (2.1.263.3.10.25) con la denominazione "Contributi in conto interessi in forma attualizzata all'Istituto del Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia SpA per l'attivazione di finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese commerciali o di servizi per l'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici, per l'acquisto di attrezzature nonché per il rafforzamento delle strutture aziendali", e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.520 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.020 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.
9. Sul precitato capitolo 8285 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.020 milioni.
10. Per le finalità previste dall'articolo 11, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997.
11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8306 (2.1.243.3.10.25) con la denominazione "Contributi in conto capitale a favore degli operatori commerciali al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo" e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1997.
12. Le disponibilità finanziarie relative al rientro anticipato della provvista di cui all'articolo 17 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, nell'importo complessivo di lire 13.000 milioni, affluiscono al capitolo 770 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento è elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 13.000 milioni per l'anno 1996.
13. All'onere complessivo di lire 39.520 milioni, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 22.020 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998, derivante dai commi 1,3,5,7 e 10, si fa fronte come segue:
a) per complessive lire 26.520 milioni, suddivisi in ragione di lire 9.020 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 60 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti);
b) per complessive lire 13.000 milioni per l'anno 1996, con la maggiore entrata prevista dal comma 12.

14. All'onere complessivo di lire 22.020 milioni, in termini di cassa, derivante dai commi 4, 6 e 9 si fa fronte come di seguito indicato:
a) per lire 13.000 milioni con la maggiore entrata prevista dal comma 12;
b) per lire 9.020 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 "Fondo di riserva di cassa" dello stato di previsione precitato.