Art. 1
(Disposizioni in materia di garanzie fideiussorie)
1. Qualora a fronte di mutui assistiti da contributi regionali sia prevista la garanzia fideiussoria della Regione, tale garanzia può essere rilasciata solo dopo l'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi medesimi.
2. In deroga agli articoli 10 e 14 della
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, i contributi a sollievo di mutui da contrarsi per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, per i quali venga richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria della Regione, sono concessi sulla base della lettera di adesione dell'istituto mutuante ed erogati ad avvenuta presentazione del contratto definitivo di mutuo.
Art. 2
(Istruttoria delle banche convenzionate)
1. Alle banche convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'
articolo 60 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, ai sensi degli articoli 130 e 164, come modificato dall'
articolo 26 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, della
legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed ai sensi degli articoli 3 e 7 della
legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, è affidata l'istruttoria tecnico- amministrativa delle domande di agevolazione, ivi compresi il controllo e l'obliterazione della documentazione di spesa, nonché l'accertamento della realizzazione delle iniziative.
2. Sono fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.
Art. 3
(Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni
detenute dalla Regione in società per azioni)
Art. 4
(Ampliamento dell'operatività del fondo rischi di cui
all'articolo 4, primo comma, lettera d), della
legge regionale 45/1986)
1. Il fondo rischi di cui all'
articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere utilizzato per la concessione di ogni tipo di garanzie riferite ad iniziative economiche sia nuove che esistenti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, localizzate nell'intero territorio regionale, nei settori dell'industria, dell'artigianato, dei servizi, nonché nel settore turistico-alberghiero.
Art. 5
(Accordi di programma)
2. Decorso tale termine senza che sia stata data attuazione agli accordi medesimi, l'eventuale realizzazione degli interventi previsti non può essere posta a carico del bilancio regionale.
Art. 6
2. All'articolo 5, commi 2 e 4, della
legge regionale 9/1996, le parole << dei contributi >> sono sostituite dalle parole << delle assegnazioni straordinarie >>.
7.
All'
articolo 5 della legge regionale 9/1996 il comma 5 è sostituito dal seguente:
<< 5. Non sono ritenute ammissibili le domande di concessione delle assegnazioni straordinarie, limitatamente alla parte in cui si riferiscono a convenzioni non ancora stipulate alla data di presentazione delle domande stesse ovvero in relazione alle quali i Comuni fruiscano di altre forme di finanziamento pubblico. >>.
Art. 7
3. All'
articolo 3, comma 2, della legge regionale 26/1993, le parole << su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e l'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi >> sono sostituite dalle parole << su proposta dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi >>.
4. I capitoli 1755, 1756 e 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono trasferiti dalla Rubrica n. 10 alla Rubrica n. 15 nel programma 0.6.1.
5. Tutti gli adempimenti regionali previsti dalla
legge regionale 26/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono curati dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi.
Art. 8
(Primo recepimento dei principi della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni)
1. In attesa del recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, gli enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia hanno facoltà di procedere all'affidamento degli appalti di opere pubbliche, mediante trattativa privata, nei seguenti casi:
a) qualora si proceda ad affidare appalti di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, nei casi in cui è ammessa la procedura negoziata dall'articolo 7 della direttiva del Consiglio 93/97/CEE del 14 giugno 1993 e con l'osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva;
b) qualora si proceda ad affidare appalti di importo non superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa:
1) nei casi previsti dall'articolo 41 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
2) nei casi in cui si tratti di appalti di importo non superiore a 500.000 ECU.
2. L'affidamento degli appalti di cui al comma 1, lettera b), avviene a seguito di gara informale alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, ai sensi della vigente normativa, per i lavori oggetto dell'appalto.
Art. 11
2.
All'
articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
<< L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, ad assumere a totale carico il costo per la stipula di convenzioni, realizzate ai sensi dell'articolo 5 per il monitoraggio degli agenti patogeni e per la gestione dell'inventario fitopatologico. >>.
Art. 12
1. In via di interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 8, come modificato dall'
articolo 130 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e 24 della
legge regionale 46/1986, per le opere pubbliche regionali, di competenza della Direzione regionale delle foreste e dei parchi, realizzate ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 29 della
legge regionale 22/1982, come modificato dall'
articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, e dell'
articolo 26 bis della medesima legge regionale 22/1982, come introdotto dall'
articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, le espropriazioni comprendono altresì le spese per rilievi, frazionamenti, accatastamenti, rogiti notarili nonché imposte e tasse per volture che vengono liquidate a consuntivo. A queste spese non vengono applicate le aliquote per oneri di progettazione generali e di collaudo.
Art. 14
(Acquisto di alloggi nell'ambito
di procedure fallimentari)
2. L'erogazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione del contratto di compravendita, di apposita dichiarazione del curatore fallimentare circa l'inesistenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli, nonché della restante documentazione afferente la forma contributiva in atto.
Art. 15
(Disposizioni transitorie per l'edilizia agevolata)
1. In via transitoria, in occasione del primo bando da emanarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi del
Titolo IV della legge regionale 45/1993, possono essere assegnati i relativi mutui agevolati anche a coloro che hanno presentato istanza sul primo bando emanato ai sensi del suddetto Titolo IV e, ancorché non utilmente inseriti in graduatoria per carenza di finanziamenti, hanno proceduto all'acquisto dell'alloggio o hanno dato inizio ai lavori di costruzione o recupero.
3. La documentazione prodotta in sede di presentazione dell'originaria domanda è restituita ai soggetti interessati al fine del suo eventuale riutilizzo per l'ottenimento dei benefici.
Art. 16
2.
Nell'
articolo 7 della legge regionale 14/1993 dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<< 6 bis. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il 31 marzo di ciascun anno. >>.
3.
Nell'
articolo 10 della legge regionale 14/1993 i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:
<< 2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il 31 marzo di ciascuno anno. >>.
Art. 18
(Proroga del termine di cui all'articolo 8 della legge
regionale 12/1995)
Art. 20
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 1996, n. 1, sono inseriti i seguenti:
<< 1 bis. Nella prima applicazione della presente legge e comunque fino al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, la Regione è autorizzata ad assegnare il finanziamento straordinario di cui al comma 1 al << Comitato Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo per i bambini vittime della guerra >>, con l'obbligo per il Comitato medesimo di versare i fondi regionali alla Fondazione all'avvenuto suo riconoscimento.
1 ter. Il Comitato è autorizzato ad utilizzare per gli stessi fini della Fondazione il finanziamento regionale erogato con le modalità previste dall'articolo 3. >>.
Art. 21
1.
L'
articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, come sostituito dall'
articolo 2 della legge regionale 16/1996, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
(Compensazione delle altezze)
1. Per gli edifici di nuova costruzione, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 2,00 nei vani abitabili e a metri 1,70 in quelli accessori, e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore ai limiti stabiliti nell'articolo 2.
2. Per il recupero o la ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,40 nei vani accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20.
3. Con la compensazione delle altezze il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2.
4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico- sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi. >>.
Art. 22
(Sostituzione dell'articolo 3 bis della legge regionale
44/1985, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale
37/1991 e come modificato dall'articolo 2 della legge
regionale 16/1996)
1.
L'
articolo 3 bis della legge regionale 44/1985, come introdotto dall'
articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1991, n. 37 e come modificato dell'
articolo 2 della legge regionale 16/1996, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3 bis
(Compensazione delle altezze in zone montane)
1. Per gli edifici di nuova costruzione impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, nel caso di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,40 in quelli accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,30.
2. Nei casi di recupero o ristrutturazione edilizia di edifici esistenti impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, in presenza di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse, riferite sia ai vani abitabili che accessori, possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,00 e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore a metri 2,00.
3. Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2.
4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico- sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazioni, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi. >>.
Art. 23
1. All'
articolo 5, primo comma, della legge regionale 44/1985, dopo la parola << ristrutturazione >> è aggiunta la parola << edilizia >>, le parole << metri 2,00 >> del primo punto sono sostituite dalle parole << metri 1,50 >> e le parole << metri 1,70 >> del secondo punto sono sostituite dalle parole << metri 1,40 >>.
Art. 24
(Automazione bibliotecaria)
Art. 25
2.
L'
articolo 4 della legge regionale 46/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
1. In attuazione del
comma 1 dell'articolo 14 della legge 19/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale relativamente agli interventi concernenti gli edifici di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena nei seguenti settori:
a) per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituiti dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, relativamente agli interventi concernenti gli edifici scolastici con lingua d'insegnamento slovena, ivi compresi quelli destinati a case dello studente, a collegi ed istituzioni educative;
b) per le strutture teatrali, le sale polifunzionali e le sedi per lo svolgimento delle rispettive attività culturali, educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena; i contributi possono essere concessi nella misura massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; per le modalità di determinazione della spesa ammissibile e quelle relative alla presentazione delle domande ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 11 e 12 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 e le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 208 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
c) per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, a favore di Province, Comuni, Consorzi di Comuni ed altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni operanti nel settore delle biblioteche o musei d'interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 la denominazione del capitolo n. 5462 è sostituita dalla seguente: << Contributi in conto capitale ad enti, istituzioni, associazioni e cooperative per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, le attrezzature e l'arredamento di sedi per lo svolgimento di attività culturali, educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena - fondi statali >>.
3. I contributi assegnati ai sensi dell'articolo 5, per gli anni 1991, 1992 e 1993 per importi inferiori al 75 per cento della spesa considerata ammissibile possono essere confermati, a domanda dei beneficiari, a condizione che in fase di commisurazione definitiva del contributo, come previsto dal
quinto comma dell'articolo 13, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, venga documentata una spesa almeno superiore al 25 per cento rispetto al contributo assegnato.
4. La domanda di cui al comma 3, è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
5. Il Direttore regionale dell'istruzione e della cultura, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, che determina la nuova spesa ammissibile, è autorizzato a riconfermare il contributo assegnato. >>.
4.
I commi 1 e 2 dell'
articolo 8 della legge regionale 46/1991, sono sostituiti dai seguenti:
<< 1. Per assicurare le consultazioni delle istituzioni della minoranza slovena, in attuazione del
comma 1 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è istituita una Commissione denominata << Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena >>, di seguito denominata Commissione, con il compito di esprimere il proprio parere in merito ai criteri di priorità nella concessione dei contributi previsti dalla presente legge e di svolgere funzioni consultive e propositive fornendo indicazioni sugli indirizzi generali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali, artistiche ed educative della minoranza slovena. La Commissione formula inoltre proposte e giudizi sui problemi generali e particolari che le vengono sottoposti in relazione agli scopi della presente legge e sui quali, di propria iniziativa, ritenga di dover richiamare l'attenzione.
2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale all'istruzione ed alla cultura o da un suo delegato, ed è composta da otto membri, nominati dalla Giunta regionale, di cui quattro su designazione delle più rappresentative associazioni culturali o unioni di organizzazioni e circoli promotori di iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena. >>.
5.
L'
articolo 9 della legge regionale 46/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
1. Le domande di contributo ai sensi della presente legge devono essere inviate entro il mese di gennaio di ciascun anno e fa fede la data del timbro postale.
2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire entro il mese di marzo dell'anno successivo la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione. >>.
6. Le domande per l'esercizio 1996 relative agli interventi per garantire alla minoranza slovena pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua, di cui al
comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 9/1996, vanno inoltrate alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura da Comuni, Consorzi di Comuni, Istituzioni educative e Associazioni di genitori, Case dello studente e collegi interessati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli esercizi successivi le domande devono essere inviate entro il mese di gennaio e fa fede la data del timbro postale.
Art. 27
(Concessione di garanzia fideiussoria all'impresa editrice
del Primorski dnevnik)
1. Ai sensi della
legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fideiussorie fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni e per la durata massima di 12 mesi, sulle anticipazioni concesse da Istituti di credito all'impresa editrice del Primorski dnevnik, unico giornale quotidiano in lingua slovena in Italia, nelle more dell'erogazione dei finanziamenti di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 250, 9 gennaio 1991, n. 19 e 14 agosto 1991, n. 278.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze previa verifica dello stato di attuazione delle condizioni previste dalla normativa statale per la concessione dei contributi di cui alle leggi citate al comma 1.
3. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dell'atto esecutivo con cui l'Impresa editrice del Primorski dnevnik dispone il ricorso all'anticipazione e nel quale è dichiarata motivatamente l'impossibilità della stessa Impresa a presentare propria idonea garanzia, e dell'atto di adesione dell'Istituto concedente le anticipazioni.
4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del Bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del Bilancio 1996, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 28
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'
articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, come sostituito dall'
articolo 20 della legge regionale 16/1996, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima, al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale, competono le stesse indennità previste dall'
articolo 5, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, così come aggiornate secondo quanto disposto dall'
articolo 17 della legge regionale 45/1988.
Art. 32
1. In deroga a quanto stabilito dall'
articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, i termini di presentazione per l'anno 1996 delle domande di contributo previste dagli articoli 2 e 3 della medesima legge sono prorogati per la durata di 30 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 33
2. L'
articolo 9, secondo comma, della legge regionale 32/1985, come modificato dal comma 1, si applica anche per i contributi che devono essere ancora concessi dall'Agenzia regionale del lavoro, ancorché la relativa domanda sia stata presentata precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 34
1. Le lettere b) e c), come modificate dall'
articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 50, del
secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 32/1985 sono sostituite dalle seguenti:
<< b) da tre dipendenti regionali nominati dalla Giunta regionale;
c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui uno in rappresentanza delle associazioni delle imprese a partecipazione statale e da due rappresentanti delle associazioni regionali delle cooperative, designati dalle organizzazioni interessate; >>.
Art. 35
(Disposizioni in materia di artigianato)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con il Fondo Europeo per gli investimenti (FEI) una convenzione allo scopo di regolamentare la concessione da parte di tale organismo di garanzie a sostegno di finanziamenti contratti da imprese artigiane per la realizzazione di investimenti.
2. La concessione delle garanzie avviene tramite i Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui alla
legge regionale 28 aprile 1978, n. 30 sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale.
Art. 37
2. Al
comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 32/1995 sono aggiunte, in fine, le parole << o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della presente legge da parte della Commissione europea. >>.
3. Al
comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 32/1995 dopo le parole << dall'entrata in vigore della presente legge >> sono inserite le parole << o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della presente legge da parte della Commissione europea >>.
4. Al
comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 32/1995 sono aggiunte, in fine, le parole << o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della presente legge da parte della Commissione europea. >>.
Art. 39
3.
All'
articolo 52 della legge regionale 18/1996, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
<< 3. I Direttori dei Servizi autonomi adottano le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio regionale; ai medesimi spettano altresì le competenze, previste dall'articolo 51, comma 1, lettere a), b) e c). In attesa della ridefinizione strutturale complessiva dei Servizi autonomi, i contratti stipulati dal Direttore del Servizio del Libro fondiario, del Servizio della statistica, del Servizio della caccia e della pesca e del Servizio delle attività ricreative e sportive, sono approvati, rispettivamente, dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, dal Direttore regionale della programmazione, dal Direttore regionale delle foreste e dei parchi e dal Direttore regionale dell'istruzione e della cultura.
3 bis. Ai Direttori dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni e del Servizio del volontariato si applicano le disposizioni di cui al comma 3, facendo riferimento, per quanto riguarda l'approvazione dei contratti dai medesimi stipulati, rispettivamente al Segretario generale della Presidenza della giunta e al Direttore regionale dell'assistenza sociale. >>.
Art. 40
1.
All'
articolo 21 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Ai componenti delle commissioni giudicatrici esterni all'Amministrazione regionale compete per ciascuna seduta, un gettone di presenza da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 200.000, da fissarsi nel bando di concorso. >>.
Art. 42
2.
All'
articolo 155 della legge regionale 53/1981, dopo il primo comma è inserito il seguente:
<< Qualora non si provveda alla designazione congiunta di cui al primo comma entro quindici giorni dalla data della richiesta, l'Amministrazione regionale provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle rappresentanze sindacali, sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe conferite alle stesse dai dipendenti dell'Amministrazione medesima per la ritenuta dei contributi sindacali. >>.
Art. 46
(Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale
11/1996)
Art. 50
2. Gli oneri previsti dal comma 1 fanno carico al capitolo 1 del bilancio per l'anno 1996, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 51
2.
All'
articolo 93 della legge regionale 75/1982, dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente comma:
<< I termini di cui al secondo e al quarto comma possono essere prorogati o nuovamente fissati dal Direttore provinciale dei servizi tecnici, su motivata istanza del richiedente e per ragioni obiettive indipendenti dalla volontà del richiedente. >>.
3. Relativamente ai rapporti contributivi per interventi di acquisto revocati nel corso del 1996 per mancato rispetto del termine di cui al
secondo comma dell'articolo 93 della legge regionale 75/82, è consentito procedere all'annullamento dei relativi provvedimenti, su motivata istanza degli interessati, intesa ad ottenere la fissazione di nuovi termini da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 52
1. Per le cave di pietra ornamentale sottoposte a regime transitorio di cui all'
articolo 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, come modificato dall'
articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, ad esclusione di quelle a valenza storica, la garanzia finanziaria di cui all'
articolo 12 ter, comma 5, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come introdotto dall'
articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, può, a richiesta dell'interessato, essere fissata con riferimento alla risistemazione della superficie effettivamente interessata dalle escavazioni e non ancora recuperata in modo definitivo dal punto di vista ambientale.
2. L'istanza di cui al comma 1, da presentarsi alla Direzione regionale dell'ambiente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve riportare:
a) il riferimento specifico al decreto autorizzativo sottoposto al regime di cui all'articolo 4 della legge regionale 25/1992;
b) gli estremi dell'eventuale decreto di riconferma, se già emesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25/1992;
c) l'indicazione quantitativa in metri quadrati della superficie massima interessata o che si intende interessare dalle escavazioni e non ancora recuperata dal punto di vista ambientale in modo definitivo, cui fare riferimento per la determinazione della garanzia finanziaria.
3. Non sono ammesse attività, siano esse estrattive siano di recupero ambientale, se non quelle legate all'ordinaria manutenzione, su superfici che eccedono la quantificazione fissata dall'atto autorizzativo a seguito dell'istanza di cui al comma 2.
Art. 53
(Assunzioni temporanee di personale per esigenze
di carattere straordinario)
1. Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo connesse con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e con particolare riferimento alle attività di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di pesca, nonché alle attività di gestione degli impianti ittici e di ripopolamento dei corsi d'acqua, l'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia può procedere ad assunzioni di personale amministrativo e tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Alla spesa per le assunzioni di cui al comma 1, l'Ente Tutela Pesca provvede con le proprie dotazioni di bilancio.
Art. 55
(Acquisizione di dividendi da partecipazioni azionarie)
1. I dividendi relativi alla partecipazione azionaria dell'Amministrazione regionale alla società << Autovie Venete SpA >>, previsti nella misura di lire 2.000 milioni per l'anno 1996, affluiscono al capitolo 770 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 il cui stanziamento, sia in termini di competenza che di cassa, è conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
Art. 56
(Impinguamento Fondo di riserva
per le spese impreviste)
1. Lo stanziamento del << Fondo di riserva per le spese impreviste >> di cui al capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.000 per l'anno 1996.
2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte con l'entrata di pari importo prevista dall'articolo 55.
Art. 57
(Spese per i referendum regionali)
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 1705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 58
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.