LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 (Disposizioni in materia di garanzie fideiussorie)
1. Qualora a fronte di mutui assistiti da contributi regionali sia prevista la garanzia fideiussoria della Regione, tale garanzia può essere rilasciata solo dopo l'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi medesimi.
2. In deroga agli articoli 10 e 14 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, i contributi a sollievo di mutui da contrarsi per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, per i quali venga richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria della Regione, sono concessi sulla base della lettera di adesione dell'istituto mutuante ed erogati ad avvenuta presentazione del contratto definitivo di mutuo.
Art. 2
 (Istruttoria delle banche convenzionate)
1. Alle banche convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, ai sensi degli articoli 130 e 164, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, è affidata l'istruttoria tecnico- amministrativa delle domande di agevolazione, ivi compresi il controllo e l'obliterazione della documentazione di spesa, nonché l'accertamento della realizzazione delle iniziative.
2. Sono fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera ii), L. R. 10/2012
Art. 4
1. Il fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, può essere utilizzato per la concessione di ogni tipo di garanzia riferita ad iniziative economiche, sia nuove che esistenti, localizzate nel Friuli-Venezia Giulia ovvero, limitatamente a quelle poste in essere da imprese con organizzazione operativa nella regione, anche al di fuori del territorio regionale.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 134, comma 16, L. R. 13/1998
2Articolo sostituito da art. 134, comma 21, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
3Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia della modifica previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.
Art. 5

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 29/1999
2Articolo abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 13/2002
Art. 6
 (Modificazioni dell'articolo 5 della
legge regionale 9/1996)
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, la parola << contributi >> è sostituita dalle parole << assegnazioni straordinarie >>.
2. All'articolo 5, commi 2 e 4, della legge regionale 9/1996, le parole << dei contributi >> sono sostituite dalle parole << delle assegnazioni straordinarie >>.
3. All'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 9/1996, le parole << del contributo >> sono sostituite dalle parole << dell'assegnazione straordinaria >>.
4. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 9/1996, le parole << i contributi devono essere commisurati >> sono sostituite dalle parole << le assegnazioni straordinarie devono essere commisurate >>.
6. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 9/1996, le parole << entro il 31 luglio 1996 >> sono sostituite dalle parole << entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2 >>.
7.
All'articolo 5 della legge regionale 9/1996 il comma 5 è sostituito dal seguente:
<< 5. Non sono ritenute ammissibili le domande di concessione delle assegnazioni straordinarie, limitatamente alla parte in cui si riferiscono a convenzioni non ancora stipulate alla data di presentazione delle domande stesse ovvero in relazione alle quali i Comuni fruiscano di altre forme di finanziamento pubblico. >>.

Art. 7
 (Modifiche alla legge regionale 26/1993)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 72 della legge regionale 9/1996, le parole << su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura, l'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi e l'Assessore alle finanze >> sono sostituite dalle parole << su proposta dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi >>.
2. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 26/1993, le parole << 30 giugno 1996 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1996 >>.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 26/1993, le parole << su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e l'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi >> sono sostituite dalle parole << su proposta dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi >>.
4. I capitoli 1755, 1756 e 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono trasferiti dalla Rubrica n. 10 alla Rubrica n. 15 nel programma 0.6.1.
5. Tutti gli adempimenti regionali previsti dalla legge regionale 26/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono curati dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi.
Art. 8

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 50, comma 1, L. R. 13/1998
2Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 9/1999
3Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 19, L. R. 13/2000
4Articolo abrogato, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera k), L. R. 12/2016
Art. 10
 (Abrogazione)
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 77, comma 5, L. R. 42/1996
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 8/2018 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/1993.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, lettera d), L. R. 23/2012
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 21
1.
L'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 16/1996, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 (Compensazione delle altezze)
1. Per gli edifici di nuova costruzione, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 2,00 nei vani abitabili e a metri 1,70 in quelli accessori, e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore ai limiti stabiliti nell'articolo 2.
2. Per il recupero o la ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,40 nei vani accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20.
3. Con la compensazione delle altezze il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2.
4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico- sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi. >>.

Art. 22
 (Sostituzione dell'articolo 3 bis della legge regionale
44/1985, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale
37/1991 e come modificato dall'articolo 2 della legge
regionale 16/1996)
1.
L'articolo 3 bis della legge regionale 44/1985, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1991, n. 37 e come modificato dell'articolo 2 della legge regionale 16/1996, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3 bis
 (Compensazione delle altezze in zone montane)
1. Per gli edifici di nuova costruzione impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, nel caso di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,40 in quelli accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,30.
2. Nei casi di recupero o ristrutturazione edilizia di edifici esistenti impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, in presenza di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse, riferite sia ai vani abitabili che accessori, possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,00 e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore a metri 2,00.
3. Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2.
4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico- sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazioni, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi. >>.

Art. 23
1. All'articolo 5, primo comma, della legge regionale 44/1985, dopo la parola << ristrutturazione >> è aggiunta la parola << edilizia >>, le parole << metri 2,00 >> del primo punto sono sostituite dalle parole << metri 1,50 >> e le parole << metri 1,70 >> del secondo punto sono sostituite dalle parole << metri 1,40 >>.
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
2Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
Art. 25
2.
L'articolo 4 della legge regionale 46/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 14 della legge 19/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale relativamente agli interventi concernenti gli edifici di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena nei seguenti settori:
a) per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituiti dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, relativamente agli interventi concernenti gli edifici scolastici con lingua d'insegnamento slovena, ivi compresi quelli destinati a case dello studente, a collegi ed istituzioni educative;
b) per le strutture teatrali, le sale polifunzionali e le sedi per lo svolgimento delle rispettive attività culturali, educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena; i contributi possono essere concessi nella misura massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; per le modalità di determinazione della spesa ammissibile e quelle relative alla presentazione delle domande ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 11 e 12 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 e le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 208 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
c) per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, a favore di Province, Comuni, Consorzi di Comuni ed altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni operanti nel settore delle biblioteche o musei d'interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 la denominazione del capitolo n. 5462 è sostituita dalla seguente: << Contributi in conto capitale ad enti, istituzioni, associazioni e cooperative per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, le attrezzature e l'arredamento di sedi per lo svolgimento di attività culturali, educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena - fondi statali >>.
3. I contributi assegnati ai sensi dell'articolo 5, per gli anni 1991, 1992 e 1993 per importi inferiori al 75 per cento della spesa considerata ammissibile possono essere confermati, a domanda dei beneficiari, a condizione che in fase di commisurazione definitiva del contributo, come previsto dal quinto comma dell'articolo 13, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, venga documentata una spesa almeno superiore al 25 per cento rispetto al contributo assegnato.
4. La domanda di cui al comma 3, è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
5. Il Direttore regionale dell'istruzione e della cultura, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, che determina la nuova spesa ammissibile, è autorizzato a riconfermare il contributo assegnato. >>.

3. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 46/1991 sono abrogati.
4. 
( ABROGATO )
(1)
5.
L'articolo 9 della legge regionale 46/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
1. Le domande di contributo ai sensi della presente legge devono essere inviate entro il mese di gennaio di ciascun anno e fa fede la data del timbro postale.
2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire entro il mese di marzo dell'anno successivo la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione. >>.

6. Le domande per l'esercizio 1996 relative agli interventi per garantire alla minoranza slovena pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua, di cui al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 9/1996, vanno inoltrate alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura da Comuni, Consorzi di Comuni, Istituzioni educative e Associazioni di genitori, Case dello studente e collegi interessati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli esercizi successivi le domande devono essere inviate entro il mese di gennaio e fa fede la data del timbro postale.
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007
Art. 26
 (Modifica ed integrazione della legge regionale 15/1996)
1.
Il comma 4 dell'articolo 30, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, è sostituito dal seguente:
<< 4. Le domande per l'anno scolastico 1996/1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge, vanno presentate entro il 15 novembre 1996. >>.

Art. 27
 (Concessione di garanzia fideiussoria all'impresa editrice
del Primorski dnevnik)
1. Ai sensi della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fideiussorie fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni e per la durata massima di 12 mesi, sulle anticipazioni concesse da Istituti di credito all'impresa editrice del Primorski dnevnik, unico giornale quotidiano in lingua slovena in Italia, nelle more dell'erogazione dei finanziamenti di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 250, 9 gennaio 1991, n. 19 e 14 agosto 1991, n. 278.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze previa verifica dello stato di attuazione delle condizioni previste dalla normativa statale per la concessione dei contributi di cui alle leggi citate al comma 1.
3. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dell'atto esecutivo con cui l'Impresa editrice del Primorski dnevnik dispone il ricorso all'anticipazione e nel quale è dichiarata motivatamente l'impossibilità della stessa Impresa a presentare propria idonea garanzia, e dell'atto di adesione dell'Istituto concedente le anticipazioni.
4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del Bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del Bilancio 1996, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 28
 (Integrazioni all'articolo 5 della
legge regionale 45/1988)
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 16/1996, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima, al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale, competono le stesse indennità previste dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, così come aggiornate secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge regionale 45/1988.
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
3Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
Art. 30
 (Modificazioni agli articoli 3 e 4 della
legge regionale 80/1982)
1. Al primo e al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 4, le parole << alla Giunta regionale >> sono sostituite dalle parole << all'Assessore regionale all'agricoltura >>.
3. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 80/1982, sono altresì abrogate le parole << l'Assessore regionale all'agricoltura ed in caso di sua assenza o impedimento, >>.
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 84, comma 9, L. R. 13/1998
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 32, comma 1, L. R. 9/1999
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 35

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 13, comma 5, L. R. 28/1999
2Comma 6 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 28/1999
3Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 37
 (Modificazioni alla legge regionale 32/1995)
1. 
( ABROGATO )
(4)
2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 32/1995 sono aggiunte, in fine, le parole << o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della presente legge da parte della Commissione europea. >>.
3. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 32/1995 dopo le parole << dall'entrata in vigore della presente legge >> sono inserite le parole << o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della presente legge da parte della Commissione europea >>.
4. 
( ABROGATO )
(1)
5. 
( ABROGATO )
(2)
6. 
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
2Comma 5 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
3Comma 6 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
4Comma 1 abrogato da art. 3, comma 8, lettera a), L. R. 25/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, comma 1, lettera c) L. R. 32/1995 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 2, L. R. 7/1999
Art. 39
 (Modifica degli articoli 51, 52 e 78 della
legge regionale 18/1996)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. All'articolo 52, comma 1, della legge regionale 18/1996, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
<< h) provvedono alla liquidazione ed all'emissione dei titoli di pagamento; >>.

3. 
( ABROGATO )
(4)
4. All'articolo 52, comma 4, della legge regionale 18/1996, dopo le parole << legge regionale 7/1988 >> sono aggiunte le parole << fatto salvo il disposto dell'articolo 78 >>.
5. All'articolo 78, comma 1, della legge regionale 18/1996, la parola << Tutti >> è sostituita dalle parole << Sino al 31 dicembre 1996, tutti. >>.
Note:
1Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
2Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
3Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 4 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
4Comma 3 abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
Art. 40

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ee), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 3, L. R. 25/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 54 bis L.R. 53/1981, con effetto dall'1/1/2021.
Art. 42
 (Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 155
della legge regionale 53/1981)
1. Il punto 3) del primo comma dell'articolo 155 della legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, è sostituito dal seguente:
<< 3) da quattro rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali. >>.

2.
All'articolo 155 della legge regionale 53/1981, dopo il primo comma è inserito il seguente:
<< Qualora non si provveda alla designazione congiunta di cui al primo comma entro quindici giorni dalla data della richiesta, l'Amministrazione regionale provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle rappresentanze sindacali, sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe conferite alle stesse dai dipendenti dell'Amministrazione medesima per la ritenuta dei contributi sindacali. >>.

Art. 43
 (Deroga al comma 9 dell'articolo 33 della
legge regionale 9/1996)
1. In deroga a quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale 9/1996, esclusivamente per l'anno 1996, le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 8 dell'articolo 33 della medesima legge regionale 9/1996 possono essere presentate entro il 31 ottobre 1996.
Art. 44
 (Riapertura dei termini di cui all'articolo 30, comma 2,
della legge regionale 31/1995)
1. Il termine di cui all'articolo 30, comma 2 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 è ulteriormente fissato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 45
 (Modifica dell'articolo 62 della
legge regionale 44/1988)
1. All'articolo 62, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 la parola << febbraio >> è sostituita dalla parola << settembre >>.
Art. 46
 (Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale
11/1996)
1.
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11/1996 è sostituito dal seguente:
<< 3. Le economie corrispondenti alle annualità di cui al comma 1 e relative agli esercizi finanziari sino al 1995, non utilizzabili ai sensi del comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 3/1990, costituiscono nuova disponibilità per le Province da utilizzare ad integrazione dei fondi ad esse attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9. >>.

Art. 47
1. All'articolo 7, comma 9, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, è aggiunto il seguente periodo: << Trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 31/1988 e successivi provvedimenti esecutivi per il personale assunto con contratto di lavoro a termine. >>.
Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 10/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
Art. 49
 (Modifica dell'articolo 14 della
legge regionale 20/1996)
1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 20/1996, la data << 31 dicembre 1996 >> è sostituita dalla data << 31 dicembre 1997 >>.
Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 33, lettera d), L. R. 9/2008
Art. 51

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 52

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera k), L. R. 12/2016
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 2, L. R. 17/2006
Art. 54
 (Integrazione alla legge regionale 47/1991)
1. Gli enti beneficiari possono utilizzare entro il 31 dicembre 1996 i contributi di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 59 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 e relativi alle annualità 1992/93 e 1994/95.
Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera ii), L. R. 10/2012
Art. 56
 (Impinguamento Fondo di riserva
per le spese impreviste)
1. Lo stanziamento del << Fondo di riserva per le spese impreviste >> di cui al capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.000 per l'anno 1996.
2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte con l'entrata di pari importo prevista dall'articolo 55.
Art. 57
 (Spese per i referendum regionali)
1. Al fine di sovvenire alle spese sostenute dai Comuni a seguito del rinvio al 30 giugno 1996 della consultazione referendaria indetta per il giorno 23 giugno 1996, l'importo dell'assegnazione forfettaria di cui all'articolo 31 bis, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, come aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 1991, n. 19, è maggiorato del venti per cento.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 1705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 58
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.