LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 (Disposizioni in materia di garanzie fideiussorie)
1. Qualora a fronte di mutui assistiti da contributi regionali sia prevista la garanzia fideiussoria della Regione, tale garanzia può essere rilasciata solo dopo l'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi medesimi.
2. In deroga agli articoli 10 e 14 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, i contributi a sollievo di mutui da contrarsi per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, per i quali venga richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria della Regione, sono concessi sulla base della lettera di adesione dell'istituto mutuante ed erogati ad avvenuta presentazione del contratto definitivo di mutuo.
Art. 2
 (Istruttoria delle banche convenzionate)
1. Alle banche convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, ai sensi degli articoli 130 e 164, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, è affidata l'istruttoria tecnico- amministrativa delle domande di agevolazione, ivi compresi il controllo e l'obliterazione della documentazione di spesa, nonché l'accertamento della realizzazione delle iniziative.
2. Sono fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.
Art. 3
 (Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni
detenute dalla Regione in società per azioni)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474, i criteri e le procedure per la dismissione delle partecipazioni detenute dalla Regione in società per azioni sono individuate con apposito regolamento, in conformità con le norme vigenti in materia di dismissioni di partecipazioni dello Stato.
Art. 4
 (Ampliamento dell'operatività del fondo rischi di cui
all'articolo 4, primo comma, lettera d), della
legge regionale 45/1986)
1. Il fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere utilizzato per la concessione di ogni tipo di garanzie riferite ad iniziative economiche sia nuove che esistenti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, localizzate nell'intero territorio regionale, nei settori dell'industria, dell'artigianato, dei servizi, nonché nel settore turistico-alberghiero.
Art. 5
 (Accordi di programma)
1. Gli oneri relativi agli stanziamenti regionali disposti per il finanziamento degli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come modificata dall'articolo 16 della legge regionale 30/1992, dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37, e dall'articolo 16 della legge regionale 5/1994, possono essere posti a carico del bilancio della Regione entro il limite massimo di cinque anni a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale tali accordi sono divenuti esecutivi, a prescindere da eventuali modifiche dei medesimi.
2. Decorso tale termine senza che sia stata data attuazione agli accordi medesimi, l'eventuale realizzazione degli interventi previsti non può essere posta a carico del bilancio regionale.
Art. 6
 (Modificazioni dell'articolo 5 della
legge regionale 9/1996)
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, la parola << contributi >> è sostituita dalle parole << assegnazioni straordinarie >>.
2. All'articolo 5, commi 2 e 4, della legge regionale 9/1996, le parole << dei contributi >> sono sostituite dalle parole << delle assegnazioni straordinarie >>.
3. All'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 9/1996, le parole << del contributo >> sono sostituite dalle parole << dell'assegnazione straordinaria >>.
4. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 9/1996, le parole << i contributi devono essere commisurati >> sono sostituite dalle parole << le assegnazioni straordinarie devono essere commisurate >>.
6. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 9/1996, le parole << entro il 31 luglio 1996 >> sono sostituite dalle parole << entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2 >>.
7.
All'articolo 5 della legge regionale 9/1996 il comma 5 è sostituito dal seguente:
<< 5. Non sono ritenute ammissibili le domande di concessione delle assegnazioni straordinarie, limitatamente alla parte in cui si riferiscono a convenzioni non ancora stipulate alla data di presentazione delle domande stesse ovvero in relazione alle quali i Comuni fruiscano di altre forme di finanziamento pubblico. >>.

Art. 7
 (Modifiche alla legge regionale 26/1993)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 72 della legge regionale 9/1996, le parole << su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura, l'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi e l'Assessore alle finanze >> sono sostituite dalle parole << su proposta dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi >>.
2. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 26/1993, le parole << 30 giugno 1996 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1996 >>.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 26/1993, le parole << su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e l'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi >> sono sostituite dalle parole << su proposta dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi >>.
4. I capitoli 1755, 1756 e 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono trasferiti dalla Rubrica n. 10 alla Rubrica n. 15 nel programma 0.6.1.
5. Tutti gli adempimenti regionali previsti dalla legge regionale 26/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono curati dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi.
Art. 8
 (Primo recepimento dei principi della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni)
1. In attesa del recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, gli enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia hanno facoltà di procedere all'affidamento degli appalti di opere pubbliche, mediante trattativa privata, nei seguenti casi:
a) qualora si proceda ad affidare appalti di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, nei casi in cui è ammessa la procedura negoziata dall'articolo 7 della direttiva del Consiglio 93/97/CEE del 14 giugno 1993 e con l'osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva;
b) qualora si proceda ad affidare appalti di importo non superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa:
1) nei casi previsti dall'articolo 41 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
2) nei casi in cui si tratti di appalti di importo non superiore a 500.000 ECU.

2. L'affidamento degli appalti di cui al comma 1, lettera b), avviene a seguito di gara informale alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, ai sensi della vigente normativa, per i lavori oggetto dell'appalto.
Art. 9
 (Modifica dell'articolo 7 della
legge regionale 16/1996)
1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, la parola << procedimenti >> è sostituita dalla parola << provvedimenti >>.
Art. 10
 (Abrogazione)
Art. 11
 (Integrazione alla legge regionale 65/1976
ed alla legge regionale 22/1982)
1.
All'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
<< L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, ad assumere a totale carico il costo per la stipula di convenzioni, realizzate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, per il monitoraggio degli agenti patogeni e per la gestione dell'inventario fitopatologico. >>.

2.
All'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
<< L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, ad assumere a totale carico il costo per la stipula di convenzioni, realizzate ai sensi dell'articolo 5 per il monitoraggio degli agenti patogeni e per la gestione dell'inventario fitopatologico. >>.

3. All'articolo 30, quarto comma, della legge regionale 22/1982, dopo le parole << mezzi tecnici e mano d'opera >> sono aggiunte le seguenti: << nonché la stipula di convenzioni per il monitoraggio degli agenti patogeni e per la gestione dell'inventario fitopatologico. >>.
Art. 12
 (Interpretazione autentica del combinato disposto degli
articoli 8 e 24 della legge regionale 46/1986)
1. In via di interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 8, come modificato dall'articolo 130 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e 24 della legge regionale 46/1986, per le opere pubbliche regionali, di competenza della Direzione regionale delle foreste e dei parchi, realizzate ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 29 della legge regionale 22/1982, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, e dell'articolo 26 bis della medesima legge regionale 22/1982, come introdotto dall'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, le espropriazioni comprendono altresì le spese per rilievi, frazionamenti, accatastamenti, rogiti notarili nonché imposte e tasse per volture che vengono liquidate a consuntivo. A queste spese non vengono applicate le aliquote per oneri di progettazione generali e di collaudo.
Art. 14
 (Acquisto di alloggi nell'ambito
di procedure fallimentari)
1. I contributi e le anticipazioni assegnati o concessi alle imprese di costruzione per la realizzazione di interventi edilizi in regime di edilizia convenzionata ai sensi degli articoli 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni - fermo restando il disposto dell'articolo 120 bis della medesima legge regionale 75/1982, come inserito dall'articolo 40 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 - possono essere trasferiti ed erogati direttamente a favore degli acquirenti degli alloggi in possesso dei requisiti soggettivi prescritti nel caso in cui la proprietà venga acquisita dagli stessi nell'ambito di procedura fallimentare.
2. L'erogazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione del contratto di compravendita, di apposita dichiarazione del curatore fallimentare circa l'inesistenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli, nonché della restante documentazione afferente la forma contributiva in atto.
Art. 15
 (Disposizioni transitorie per l'edilizia agevolata)
1. In via transitoria, in occasione del primo bando da emanarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi del Titolo IV della legge regionale 45/1993, possono essere assegnati i relativi mutui agevolati anche a coloro che hanno presentato istanza sul primo bando emanato ai sensi del suddetto Titolo IV e, ancorché non utilmente inseriti in graduatoria per carenza di finanziamenti, hanno proceduto all'acquisto dell'alloggio o hanno dato inizio ai lavori di costruzione o recupero.
2. Ai soli fini del rispetto del comma 5 dell'articolo 92 della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 45/1993, si fa riferimento all'originaria domanda presentata prima dell'attivazione dell'intervento.
3. La documentazione prodotta in sede di presentazione dell'originaria domanda è restituita ai soggetti interessati al fine del suo eventuale riutilizzo per l'ottenimento dei benefici.
4. In deroga all'articolo 106 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per la formazione della graduatoria tra le domande relative al primo bando da emanarsi ai sensi del Titolo IV della legge regionale 45/1993 dopo l'entrata in vigore della presente legge, non viene data priorità alle domande presentate dai soggetti specificati nell'articolo 106 medesimo.
Art. 16
 (Modifiche al Capo II della
legge regionale 14/1993)
1. Nella rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14, e nei commi 1 e 2 del medesimo articolo, è abrogata la parola << sperimentali >>.
2.
Nell'articolo 7 della legge regionale 14/1993 dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<< 6 bis. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il 31 marzo di ciascun anno. >>.

3.
Nell'articolo 10 della legge regionale 14/1993 i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:
<< 2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il 31 marzo di ciascuno anno. >>.

Art. 17
 (Modifiche all'articolo 26, comma 3,
della legge regionale 9/1996)
1. Nell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 9/1996, le parole << con le altre Regioni adriatiche compartecipanti >> sono sostituite dalle parole << con le Regioni adriatiche capofila nell'ambito del predetto programma >>.
Art. 18
 (Proroga del termine di cui all'articolo 8 della legge
regionale 12/1995)
1. Limitatamente al 1996, il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come integrato dall'articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, è prorogato al 30 settembre.
Art. 19
 (Modifica della legge regionale 49/1993)
1.
Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< 2. Per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1 gli Enti devono far pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale apposite istanze entro il 31 marzo di ogni anno. >>.

2. Per l'anno 1996 le domande di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 1, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20
 (Modifica dell'articolo 1 della
legge regionale 1/1996)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 1996, n. 1, sono inseriti i seguenti:
<< 1 bis. Nella prima applicazione della presente legge e comunque fino al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, la Regione è autorizzata ad assegnare il finanziamento straordinario di cui al comma 1 al << Comitato Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo per i bambini vittime della guerra >>, con l'obbligo per il Comitato medesimo di versare i fondi regionali alla Fondazione all'avvenuto suo riconoscimento.
1 ter. Il Comitato è autorizzato ad utilizzare per gli stessi fini della Fondazione il finanziamento regionale erogato con le modalità previste dall'articolo 3. >>.

Art. 21
1.
L'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 16/1996, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 (Compensazione delle altezze)
1. Per gli edifici di nuova costruzione, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 2,00 nei vani abitabili e a metri 1,70 in quelli accessori, e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore ai limiti stabiliti nell'articolo 2.
2. Per il recupero o la ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,40 nei vani accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20.
3. Con la compensazione delle altezze il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2.
4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico- sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi. >>.

Art. 22
 (Sostituzione dell'articolo 3 bis della legge regionale
44/1985, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale
37/1991 e come modificato dall'articolo 2 della legge
regionale 16/1996)
1.
L'articolo 3 bis della legge regionale 44/1985, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1991, n. 37 e come modificato dell'articolo 2 della legge regionale 16/1996, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3 bis
 (Compensazione delle altezze in zone montane)
1. Per gli edifici di nuova costruzione impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, nel caso di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,40 in quelli accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,30.
2. Nei casi di recupero o ristrutturazione edilizia di edifici esistenti impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, in presenza di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse, riferite sia ai vani abitabili che accessori, possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,00 e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore a metri 2,00.
3. Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2.
4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico- sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazioni, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi. >>.

Art. 23
1. All'articolo 5, primo comma, della legge regionale 44/1985, dopo la parola << ristrutturazione >> è aggiunta la parola << edilizia >>, le parole << metri 2,00 >> del primo punto sono sostituite dalle parole << metri 1,50 >> e le parole << metri 1,70 >> del secondo punto sono sostituite dalle parole << metri 1,40 >>.
Art. 24
 (Automazione bibliotecaria)
1. All'articolo 11, ultimo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 e come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, le parole << 10 per cento dello stanziamento annuale >> sono sostituite dalle parole << 20 per cento dello stanziamento annuale >>.
Art. 25
2.
L'articolo 4 della legge regionale 46/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 14 della legge 19/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale relativamente agli interventi concernenti gli edifici di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena nei seguenti settori:
a) per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituiti dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, relativamente agli interventi concernenti gli edifici scolastici con lingua d'insegnamento slovena, ivi compresi quelli destinati a case dello studente, a collegi ed istituzioni educative;
b) per le strutture teatrali, le sale polifunzionali e le sedi per lo svolgimento delle rispettive attività culturali, educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena; i contributi possono essere concessi nella misura massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; per le modalità di determinazione della spesa ammissibile e quelle relative alla presentazione delle domande ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 11 e 12 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 e le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 208 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
c) per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, a favore di Province, Comuni, Consorzi di Comuni ed altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni operanti nel settore delle biblioteche o musei d'interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 la denominazione del capitolo n. 5462 è sostituita dalla seguente: << Contributi in conto capitale ad enti, istituzioni, associazioni e cooperative per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, le attrezzature e l'arredamento di sedi per lo svolgimento di attività culturali, educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena - fondi statali >>.
3. I contributi assegnati ai sensi dell'articolo 5, per gli anni 1991, 1992 e 1993 per importi inferiori al 75 per cento della spesa considerata ammissibile possono essere confermati, a domanda dei beneficiari, a condizione che in fase di commisurazione definitiva del contributo, come previsto dal quinto comma dell'articolo 13, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, venga documentata una spesa almeno superiore al 25 per cento rispetto al contributo assegnato.
4. La domanda di cui al comma 3, è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
5. Il Direttore regionale dell'istruzione e della cultura, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, che determina la nuova spesa ammissibile, è autorizzato a riconfermare il contributo assegnato. >>.

3. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 46/1991 sono abrogati.
4.
I commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 46/1991, sono sostituiti dai seguenti:
<< 1. Per assicurare le consultazioni delle istituzioni della minoranza slovena, in attuazione del comma 1 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è istituita una Commissione denominata << Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena >>, di seguito denominata Commissione, con il compito di esprimere il proprio parere in merito ai criteri di priorità nella concessione dei contributi previsti dalla presente legge e di svolgere funzioni consultive e propositive fornendo indicazioni sugli indirizzi generali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali, artistiche ed educative della minoranza slovena. La Commissione formula inoltre proposte e giudizi sui problemi generali e particolari che le vengono sottoposti in relazione agli scopi della presente legge e sui quali, di propria iniziativa, ritenga di dover richiamare l'attenzione.
2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale all'istruzione ed alla cultura o da un suo delegato, ed è composta da otto membri, nominati dalla Giunta regionale, di cui quattro su designazione delle più rappresentative associazioni culturali o unioni di organizzazioni e circoli promotori di iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena. >>.

5.
L'articolo 9 della legge regionale 46/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
1. Le domande di contributo ai sensi della presente legge devono essere inviate entro il mese di gennaio di ciascun anno e fa fede la data del timbro postale.
2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire entro il mese di marzo dell'anno successivo la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione. >>.

6. Le domande per l'esercizio 1996 relative agli interventi per garantire alla minoranza slovena pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua, di cui al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 9/1996, vanno inoltrate alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura da Comuni, Consorzi di Comuni, Istituzioni educative e Associazioni di genitori, Case dello studente e collegi interessati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli esercizi successivi le domande devono essere inviate entro il mese di gennaio e fa fede la data del timbro postale.
Art. 26
 (Modifica ed integrazione della legge regionale 15/1996)
1.
Il comma 4 dell'articolo 30, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, è sostituito dal seguente:
<< 4. Le domande per l'anno scolastico 1996/1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge, vanno presentate entro il 15 novembre 1996. >>.

Art. 27
 (Concessione di garanzia fideiussoria all'impresa editrice
del Primorski dnevnik)
1. Ai sensi della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fideiussorie fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni e per la durata massima di 12 mesi, sulle anticipazioni concesse da Istituti di credito all'impresa editrice del Primorski dnevnik, unico giornale quotidiano in lingua slovena in Italia, nelle more dell'erogazione dei finanziamenti di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 250, 9 gennaio 1991, n. 19 e 14 agosto 1991, n. 278.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze previa verifica dello stato di attuazione delle condizioni previste dalla normativa statale per la concessione dei contributi di cui alle leggi citate al comma 1.
3. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dell'atto esecutivo con cui l'Impresa editrice del Primorski dnevnik dispone il ricorso all'anticipazione e nel quale è dichiarata motivatamente l'impossibilità della stessa Impresa a presentare propria idonea garanzia, e dell'atto di adesione dell'Istituto concedente le anticipazioni.
4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del Bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del Bilancio 1996, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 28
 (Integrazioni all'articolo 5 della
legge regionale 45/1988)
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 16/1996, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima, al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale, competono le stesse indennità previste dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, così come aggiornate secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge regionale 45/1988.
Art. 29
 (Interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma,
lettera a) della legge regionale 56/1978)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, tra i Consorzi ivi previsti devono intendersi ricompresi i Consorzi ai quali partecipano come soci, oltre alle Cooperative, in misura minoritaria anche singoli imprenditori.
Art. 30
 (Modificazioni agli articoli 3 e 4 della
legge regionale 80/1982)
1. Al primo e al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 4, le parole << alla Giunta regionale >> sono sostituite dalle parole << all'Assessore regionale all'agricoltura >>.
3. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 80/1982, sono altresì abrogate le parole << l'Assessore regionale all'agricoltura ed in caso di sua assenza o impedimento, >>.
Art. 31
 (Modificazioni della legge regionale 6/1996)
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, è aggiunto il seguente periodo: << Il regolamento disciplina, tra l'altro, le modalità di coordinamento tra il Registro e il registro delle imprese di cui al Capo II della legge 29 dicembre 1993, n. 580. >>.
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6/1996 è aggiunto il seguente periodo: << L'articolo 8 della legge regionale medesima continua a produrre effetti sino alla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5. >>.
Art. 32
 (Proroga dei termini di presentazione delle domande ai sensi
dell'articolo 4 della legge regionale 46/1988)
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, i termini di presentazione per l'anno 1996 delle domande di contributo previste dagli articoli 2 e 3 della medesima legge sono prorogati per la durata di 30 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 33
 (Modificazione dell'articolo 9 della
legge regionale 32/1985)
1. All'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, le parole << di concessione dei contributi >> sono sostituite dalle parole << di inserimento lavorativo >>.
2. L'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 32/1985, come modificato dal comma 1, si applica anche per i contributi che devono essere ancora concessi dall'Agenzia regionale del lavoro, ancorché la relativa domanda sia stata presentata precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 34
 (Modificazione dell'articolo 16 della
legge regionale 32/1985)
1. Le lettere b) e c), come modificate dall'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 50, del secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 32/1985 sono sostituite dalle seguenti:
<< b) da tre dipendenti regionali nominati dalla Giunta regionale;
c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui uno in rappresentanza delle associazioni delle imprese a partecipazione statale e da due rappresentanti delle associazioni regionali delle cooperative, designati dalle organizzazioni interessate; >>.

Art. 35
 (Disposizioni in materia di artigianato)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con il Fondo Europeo per gli investimenti (FEI) una convenzione allo scopo di regolamentare la concessione da parte di tale organismo di garanzie a sostegno di finanziamenti contratti da imprese artigiane per la realizzazione di investimenti.
2. La concessione delle garanzie avviene tramite i Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 30 sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale.
3. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, è sostituita dalla seguente:
<< d) cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei titolari di imprese artigiane e dei familiari collaboratori di imprese artigiane individuali di cui all'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, anche mediante corsi e raccolte tecnologiche; >>

4. In attesa dell'effettuazione delle revisioni straordinarie di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 22/1992 sono ricostituite con le procedura di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale 22/1992.
5.
Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 22/1992, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5, è sostituito dal seguente:
<< 3. Le elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato devono indirsi entro un anno dal completamento delle revisioni straordinarie e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. >>.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 12, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 riferite al capo II della legge regionale 30/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle domande presentate alle società di leasing entro il 31 dicembre 1995.
Art. 37
 (Modificazioni alla legge regionale 32/1995)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 32, la congiunzione << o >> è sostituita dalla congiunzione << e >>.
2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 32/1995 sono aggiunte, in fine, le parole << o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della presente legge da parte della Commissione europea. >>.
3. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 32/1995 dopo le parole << dall'entrata in vigore della presente legge >> sono inserite le parole << o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della presente legge da parte della Commissione europea >>.
4. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 32/1995 sono aggiunte, in fine, le parole << o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della presente legge da parte della Commissione europea. >>.
5. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 32/1995 dopo le parole: << della legge regionale n. 59/90, >> sono inserite le parole << ovvero quelle da presentare per il completamento del periodo quinquennale per le spese reali di funzionamento amministrativo delle Associazioni dei produttori biologici riconosciute >>.
6. Al comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale 32/1995 le parole << fino al 31 dicembre 1995 >> sono sostituite dalle parole:<< fino alla data del provvedimento ministeriale di riconoscimento degli organismi di controllo di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 >>.
Art. 38
1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, sono abrogate le parole << degli obiettivi >>.
Art. 39
 (Modifica degli articoli 51, 52 e 78 della
legge regionale 18/1996)
1. All'articolo 51, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, dopo le parole << legge regionale 7/1988 >> sono aggiunte le parole << fatto salvo, relativamente all'articolo 245, il disposto dell'articolo 78 >>.
2. All'articolo 52, comma 1, della legge regionale 18/1996, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
<< h) provvedono alla liquidazione ed all'emissione dei titoli di pagamento; >>.

3.
All'articolo 52 della legge regionale 18/1996, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
<< 3. I Direttori dei Servizi autonomi adottano le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio regionale; ai medesimi spettano altresì le competenze, previste dall'articolo 51, comma 1, lettere a), b) e c). In attesa della ridefinizione strutturale complessiva dei Servizi autonomi, i contratti stipulati dal Direttore del Servizio del Libro fondiario, del Servizio della statistica, del Servizio della caccia e della pesca e del Servizio delle attività ricreative e sportive, sono approvati, rispettivamente, dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, dal Direttore regionale della programmazione, dal Direttore regionale delle foreste e dei parchi e dal Direttore regionale dell'istruzione e della cultura.
3 bis. Ai Direttori dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni e del Servizio del volontariato si applicano le disposizioni di cui al comma 3, facendo riferimento, per quanto riguarda l'approvazione dei contratti dai medesimi stipulati, rispettivamente al Segretario generale della Presidenza della giunta e al Direttore regionale dell'assistenza sociale. >>.

4. All'articolo 52, comma 4, della legge regionale 18/1996, dopo le parole << legge regionale 7/1988 >> sono aggiunte le parole << fatto salvo il disposto dell'articolo 78 >>.
5. All'articolo 78, comma 1, della legge regionale 18/1996, la parola << Tutti >> è sostituita dalle parole << Sino al 31 dicembre 1996, tutti. >>.
Art. 40
1.
All'articolo 21 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Ai componenti delle commissioni giudicatrici esterni all'Amministrazione regionale compete per ciascuna seduta, un gettone di presenza da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 200.000, da fissarsi nel bando di concorso. >>.

Art. 41
 (Modifica dell'articolo 54 bis della
legge regionale 53/1981)
1. All'articolo 54 bis, comma 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, le parole << del Presidente della Giunta regionale >> sono sostituite dalle parole << del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale >>.
Art. 42
 (Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 155
della legge regionale 53/1981)
1. Il punto 3) del primo comma dell'articolo 155 della legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, è sostituito dal seguente:
<< 3) da quattro rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali. >>.

2.
All'articolo 155 della legge regionale 53/1981, dopo il primo comma è inserito il seguente:
<< Qualora non si provveda alla designazione congiunta di cui al primo comma entro quindici giorni dalla data della richiesta, l'Amministrazione regionale provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle rappresentanze sindacali, sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe conferite alle stesse dai dipendenti dell'Amministrazione medesima per la ritenuta dei contributi sindacali. >>.

Art. 43
 (Deroga al comma 9 dell'articolo 33 della
legge regionale 9/1996)
1. In deroga a quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale 9/1996, esclusivamente per l'anno 1996, le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 8 dell'articolo 33 della medesima legge regionale 9/1996 possono essere presentate entro il 31 ottobre 1996.
Art. 44
 (Riapertura dei termini di cui all'articolo 30, comma 2,
della legge regionale 31/1995)
1. Il termine di cui all'articolo 30, comma 2 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 è ulteriormente fissato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 45
 (Modifica dell'articolo 62 della
legge regionale 44/1988)
1. All'articolo 62, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 la parola << febbraio >> è sostituita dalla parola << settembre >>.
Art. 46
 (Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale
11/1996)
1.
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11/1996 è sostituito dal seguente:
<< 3. Le economie corrispondenti alle annualità di cui al comma 1 e relative agli esercizi finanziari sino al 1995, non utilizzabili ai sensi del comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 3/1990, costituiscono nuova disponibilità per le Province da utilizzare ad integrazione dei fondi ad esse attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9. >>.

Art. 47
1. All'articolo 7, comma 9, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, è aggiunto il seguente periodo: << Trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 31/1988 e successivi provvedimenti esecutivi per il personale assunto con contratto di lavoro a termine. >>.
Art. 48
 (Ulteriore modificazione dell'articolo 23 della
legge regionale 49/1993)
1. Al comma 11 dell'articolo 23 della legge regionale 49/1993, come da ultimo sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 16/1996, le parole << entro il 31 gennaio di ciascun anno >> sono abrogate.
Art. 49
 (Modifica dell'articolo 14 della
legge regionale 20/1996)
1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 20/1996, la data << 31 dicembre 1996 >> è sostituita dalla data << 31 dicembre 1997 >>.
Art. 50
 (Interpretazione autentica dell'articolo 18 della
legge regionale 16/1996)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge regionale 16/1996, la nuova misura dell'indennità di presenza attribuita al Difensore Civico dall'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, come sostituito dal predetto articolo 18, trova applicazione a decorrere dall'effettiva entrata in funzione dell'Ufficio di tutore dei minori conseguente alla nomina del titolare dell'Ufficio medesimo.
2. Gli oneri previsti dal comma 1 fanno carico al capitolo 1 del bilancio per l'anno 1996, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 51
2.
All'articolo 93 della legge regionale 75/1982, dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente comma:
<< I termini di cui al secondo e al quarto comma possono essere prorogati o nuovamente fissati dal Direttore provinciale dei servizi tecnici, su motivata istanza del richiedente e per ragioni obiettive indipendenti dalla volontà del richiedente. >>.

3. Relativamente ai rapporti contributivi per interventi di acquisto revocati nel corso del 1996 per mancato rispetto del termine di cui al secondo comma dell'articolo 93 della legge regionale 75/82, è consentito procedere all'annullamento dei relativi provvedimenti, su motivata istanza degli interessati, intesa ad ottenere la fissazione di nuovi termini da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 52
 (Norme integrative della legge regionale 25/1992)
1. Per le cave di pietra ornamentale sottoposte a regime transitorio di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, ad esclusione di quelle a valenza storica, la garanzia finanziaria di cui all'articolo 12 ter, comma 5, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, può, a richiesta dell'interessato, essere fissata con riferimento alla risistemazione della superficie effettivamente interessata dalle escavazioni e non ancora recuperata in modo definitivo dal punto di vista ambientale.
2. L'istanza di cui al comma 1, da presentarsi alla Direzione regionale dell'ambiente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve riportare:
a) il riferimento specifico al decreto autorizzativo sottoposto al regime di cui all'articolo 4 della legge regionale 25/1992;
b) gli estremi dell'eventuale decreto di riconferma, se già emesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25/1992;
c) l'indicazione quantitativa in metri quadrati della superficie massima interessata o che si intende interessare dalle escavazioni e non ancora recuperata dal punto di vista ambientale in modo definitivo, cui fare riferimento per la determinazione della garanzia finanziaria.

3. Non sono ammesse attività, siano esse estrattive siano di recupero ambientale, se non quelle legate all'ordinaria manutenzione, su superfici che eccedono la quantificazione fissata dall'atto autorizzativo a seguito dell'istanza di cui al comma 2.
4. Ogni attività, anche se ricompresa all'interno del limite autorizzato ma che coinvolga una superficie maggiore di quella richiesta e autorizzata ai sensi del presente articolo, è da considerarsi come eseguita al di fuori dei limiti autorizzati e sottoposta quindi al regime sanzionatorio di cui all'articolo 20 della legge regionale 35/1986 come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 25/1992.
Art. 53
 (Assunzioni temporanee di personale per esigenze
di carattere straordinario)
1. Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo connesse con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e con particolare riferimento alle attività di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di pesca, nonché alle attività di gestione degli impianti ittici e di ripopolamento dei corsi d'acqua, l'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia può procedere ad assunzioni di personale amministrativo e tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Alla spesa per le assunzioni di cui al comma 1, l'Ente Tutela Pesca provvede con le proprie dotazioni di bilancio.
Art. 54
 (Integrazione alla legge regionale 47/1991)
1. Gli enti beneficiari possono utilizzare entro il 31 dicembre 1996 i contributi di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 59 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 e relativi alle annualità 1992/93 e 1994/95.
Art. 55
 (Acquisizione di dividendi da partecipazioni azionarie)
1. I dividendi relativi alla partecipazione azionaria dell'Amministrazione regionale alla società << Autovie Venete SpA >>, previsti nella misura di lire 2.000 milioni per l'anno 1996, affluiscono al capitolo 770 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 il cui stanziamento, sia in termini di competenza che di cassa, è conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
Art. 56
 (Impinguamento Fondo di riserva
per le spese impreviste)
1. Lo stanziamento del << Fondo di riserva per le spese impreviste >> di cui al capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.000 per l'anno 1996.
2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte con l'entrata di pari importo prevista dall'articolo 55.
Art. 57
 (Spese per i referendum regionali)
1. Al fine di sovvenire alle spese sostenute dai Comuni a seguito del rinvio al 30 giugno 1996 della consultazione referendaria indetta per il giorno 23 giugno 1996, l'importo dell'assegnazione forfettaria di cui all'articolo 31 bis, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, come aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 1991, n. 19, è maggiorato del venti per cento.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 1705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 58
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.