LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 aprile 1996, n. 19

Ulteriore acconto contrattuale al personale regionale per il biennio 1994-1995.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 (Ulteriore acconto contrattuale per
il biennio 1994-1995)
1. In attesa di procedere alla definizione, secondo le nuove procedure previste dalla normativa regionale di adeguamento ai principi di riforma desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, degli aspetti economici e giuridici riferiti rispettivamente al biennio contrattuale 1994-1995 ed al quadriennio contrattuale 1994-1997, sono attribuiti ai dipendenti regionali i seguenti benefici, a titolo di ulteriore anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio 1994-1995.
2. Al personale regionale in servizio alla data dell'1 gennaio 1994 e successiva è corrisposto, a decorrere dalla medesima data, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti dalla seguente tabella:
Qualificheimporto mensile lordo
dall'1 gennaio 1994
ulteriore importo
mensile lordo
dall'1 gennaio 1995
Commesso90.00046.500
Agente tecnico97.00052.250
Coadiutore-guardia112.00059.500
Segretario-maresciallo130.00071.917
Consigliere144.00086.167
Funzionario158.000104.250
Dirigente169.000136.917


3. Gli importi di cui al comma 2, che assorbono l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, sono corrisposti sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e rientrano nella base imponibile per la determinazione delle misure delle indennità calcolate ai sensi degli articoli 21, primo comma, e 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificati rispettivamente dagli articoli 28 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 e 2 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2 e per il calcolo del compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 114 della medesima legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dalla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
4. I medesimi importi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.
5. I ratei del salario individuale di anzianità di cui all'articolo 104, sesto comma, della legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, afferenti il servizio prestato nel biennio 1991-1992 restano attribuiti al personale regionale, a decorrere dall'1 gennaio 1994, nelle misure annue lorde fissate dalla tabella << C >> allegata alla legge regionale 8/1991.
6. Al personale regionale in servizio all'1 gennaio 1995 spetta, a decorrere dalla stessa data, il salario individuale di anzianità per il servizio prestato nel biennio 1993-1994 nelle misure annue lorde di seguito riportate:
QualificheImporti annui lordi
Commesso297.000
Agente tecnico343.700
Coadiutore-guardia396.300
Segretario-maresciallo494.000
Consigliere620.000
Funzionario795.800
Dirigente1.168.400


7. Per la determinazione dei ratei del salario individuale di anzianità di cui al comma 6 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 104, quarto comma, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 33/1987, e quinto comma, come inserito dall'articolo 7 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, della legge regionale 53/1981.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, trova applicazione, nei confronti del personale regionale, il disposto di cui all'articolo 4 del DPR 30 giugno 1972, n. 423.
9. All'articolo 45, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, le parole << per l'anno 1993 >> sono sostituite dalle parole << dall'1 gennaio 1993 >>.
10. Dopo il primo punto del settimo comma dell'articolo 104 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 49/1984 e dall'articolo 6 della legge regionale 33/1987, è aggiunto il seguente punto:
<< - l'istituto di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, nella misura e con le modalità ivi contenute; >>.

Note:
1Integrata la disciplina del comma 6 da art. 31, comma 5, L. R. 31/1997
Art. 2
 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 fanno carico ai capitoli 550, 590, 8800 e 8801 del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 3
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.