Art. 1
(Ulteriore acconto contrattuale per
il biennio 1994-1995)
1. In attesa di procedere alla definizione, secondo le nuove procedure previste dalla normativa regionale di adeguamento ai principi di riforma desumibili dalla
legge 23 ottobre 1992, n. 421, degli aspetti economici e giuridici riferiti rispettivamente al biennio contrattuale 1994-1995 ed al quadriennio contrattuale 1994-1997, sono attribuiti ai dipendenti regionali i seguenti benefici, a titolo di ulteriore anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio 1994-1995.
2. Al personale regionale in servizio alla data dell'1 gennaio 1994 e successiva è corrisposto, a decorrere dalla medesima data, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti dalla seguente tabella:
Qualifiche | importo mensile lordo dall'1 gennaio 1994 | ulteriore importo mensile lordo dall'1 gennaio 1995 |
Commesso | 90.000 | 46.500 |
Agente tecnico | 97.000 | 52.250 |
Coadiutore-guardia | 112.000 | 59.500 |
Segretario-maresciallo | 130.000 | 71.917 |
Consigliere | 144.000 | 86.167 |
Funzionario | 158.000 | 104.250 |
Dirigente | 169.000 | 136.917 |
3. Gli importi di cui al comma 2, che assorbono l'assegno lordo mensile di cui all'
articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, sono corrisposti sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e rientrano nella base imponibile per la determinazione delle misure delle indennità calcolate ai sensi degli articoli 21, primo comma, e 25, quarto comma, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificati rispettivamente dagli articoli 28 della
legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 e 2 della
legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2 e per il calcolo del compenso per lavoro straordinario di cui all'
articolo 114 della medesima legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dalla
legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
4. I medesimi importi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.
6. Al personale regionale in servizio all'1 gennaio 1995 spetta, a decorrere dalla stessa data, il salario individuale di anzianità per il servizio prestato nel biennio 1993-1994 nelle misure annue lorde di seguito riportate:
Qualifiche | Importi annui lordi |
Commesso | 297.000 |
Agente tecnico | 343.700 |
Coadiutore-guardia | 396.300 |
Segretario-maresciallo | 494.000 |
Consigliere | 620.000 |
Funzionario | 795.800 |
Dirigente | 1.168.400 |
Note:
1Integrata la disciplina del comma 6 da art. 31, comma 5, L. R. 31/1997
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 fanno carico ai capitoli 550, 590, 8800 e 8801 del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.