LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 marzo 1996, n. 16

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/04/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 (Integrazione dell'articolo 181 della
legge regionale 7/1988)
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 181 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è aggiunta la seguente:
<< c bis) cura la trattazione degli adempimenti relativi agli incentivi alle imprese industriali per l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale. >>.

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 2
 (Modificazioni delle altezze minime dei vani abitabili
e degli accessori)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 (Compensazione delle altezze)
1. Per il recupero o la ristrutturazione di edifici esistenti nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,30 nei vani accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20.
2. Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2. >>.

2.
Il comma 1 dell'articolo 3 bis della legge regionale 44/1985, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1991, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< 1. Nei casi di recupero o ristrutturazione di edifici esistenti impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, in presenza di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse, riferite sia ai vani abitabili che accessori, possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,00 e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore a metri 2,00. >>.

Art. 3
 (Norme in materia di edilizia convenzionata)
1. In via di interpretazione autentica degli articoli 8, primo comma, lettera e), 86 e 133 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi per il settore dell'edilizia convenzionata di cui ai Titoli VII e IX della legge stessa, possono essere concessi anche in assenza della convenzione tipo di cui all'articolo 8, primo comma, lettera e) della legge regionale 75/1982 e dell'articolo 96 della legge regionale 19 novembre 199l, n. 52, purché gli interventi oggetto di finanziamento siano disciplinati da apposita convenzione stipulata tra il Comune e l'Operatore, che esplicitamente richiami l'applicazione della disciplina concernente l'edilizia convenzionata.
2. La convenzione tipo di cui all'articolo 96 della legge regionale 52/1991 deve essere approvata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è sostitutiva di quella prevista dall'articolo 8, primo comma, lettera e) della legge regionale 75/1982 ed a tal fine deve, tra l'altro, contenere quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 133 della legge regionale 75/l982 medesima.
3. Fino all'approvazione della convenzione tipo regionale di cui al comma 2, il prezzo di cessione ed il canone di locazione degli alloggi sono determinati in sede di stipula della convenzione tra Comune ed Operatore.
Art. 4
 (Modificazioni degli articoli 7 e 7 ter della legge
regionale 20/1983)
1.
Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:
<< L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti ed istituzioni contributi annui costanti per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere indicate al punto 6) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli edifici adibiti ad uffici o abitazioni dei ministri dei culti religiosi. >>.

2.
Il primo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36 e modificato dall'articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< L'Amministrazione regionale sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed "una tantum" per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione. >>.

Art. 5
 (Modificazione della legge regionale 28/1995)
1.
All'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. L'intervento di recupero è esteso agli edifici realizzati in Monfalcone, di proprietà della Fincantieri, denominati << Lapayowsker >> e << Casa Mazzoli >> aventi le stesse caratteristiche architettoniche di cui al comma 1. >>.

Art. 6
 (Modificazione dell'articolo 128 della legge regionale
52/1991)
1. All'articolo 128, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, sono abrogate le parole << nella medesima data >>.
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 128 della legge regionale 52/1991 è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. L'entrata in vigore del piano regolatore comunale comporta, per il territorio da esso disciplinato, la decadenza del piano regolatore intercomunale. >>.

Art. 7
 (Sospensione del rilascio di autorizzazioni
per attività estrattive)
1. In attesa della definizione quantitativa e qualitativa delle attività estrattive autorizzabili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al settore delle attività estrattive di sabbie e ghiaie, i procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come richiamato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 25/1992, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, sono sospesi fino all'adozione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti autorizzativi ricadenti negli articoli 1 e 4 della legge regionale 25/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8
 (Modificazioni dell'articolo 26 della legge regionale
22/1987)
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, sono inseriti i seguenti:
<< 6 bis. Qualora vi sia una sfasatura temporale tra il momento della disponibilità del bene ed il momento di erogazione del contributo, vengono comunque corrisposte le quote contributive corrispondenti a tutto il periodo in cui il bene è stato utilizzato, entro il limite temporale delle annualità contributive fissato nel provvedimento di concessione del contributo.
6 ter. Qualora i beni acquisiti siano di natura facilmente deperibile e facciano parte di una universalità di fatto, la corresponsione delle quote di contributo può avvenire comunque integralmente, pur in presenza di alienazioni o cambiamenti di destinazione di parte dei beni acquisiti, purché i beni non più disponibili siano sostituiti entro un anno da un numero equivalente di beni di nuova acquisizione. In via transitoria per i beni non più disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro sostituzione deve avvenire entro un anno dalla predetta data di entrata in vigore. >>.

Art. 9
 (Modificazioni degli articoli 160 della legge regionale
5/1994 e 149 della legge regionale 8/1995)
1. Nel testo degli articoli 160, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e 149, comma 9, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, le parole << limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo approvato ai sensi della legge regionale 11/1983 >> sono sostituite dalle parole << limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo o piano particolareggiato dell'ambito di tutela ambientale adottato o approvato ai sensi della citata legge regionale 11/1983 >>.
Art. 10
 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa
delle Amministrazioni provinciali)
1. Il disposto di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, è esteso alle opere pubbliche di iniziativa delle Amministrazioni provinciali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni provinciali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
 (Modificazioni della legge regionale 31/1989)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31, dopo le parole << Università della terza età >> sono aggiunte le parole << comunque denominate e che indirizzano la loro attività a favore degli anziani >>.
2. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31/1989, dopo le parole << Università della terza età >> sono aggiunte le parole << comunque denominate >> e dopo le parole << Associazioni nazionali delle università della terza età >> sono aggiunte le parole << o alle Associazioni delle Università Popolari della terza età e dell'Età libera. >>.
Art. 12
 (Conferma dei contributi di cui all'articolo 3, primo comma,
lettera e), della legge regionale 15/1984)
1. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera e) della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, per gli anni 1994 e 1995 per importi inferiori all'ottanta per cento del contributo richiesto con il preventivo presentato ai sensi del terzo punto del secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 15/1984 possono essere confermati, a domanda dei beneficiari, anche ove gli stessi abbiano svolto minori lavori rispetto al preventivo, ma documentino una spesa almeno superiore del venti per cento a fronte del contributo ottenuto.
2. La domanda è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. Il Direttore regionale dell'istruzione e della cultura, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a riconfermare il contributo concesso, determinando contestualmente la somma da rendicontare e fissando i nuovi termini per la presentazione del rendiconto previsto ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 15/1984.
Art. 13
 (Modificazioni dell'articolo 50 della legge regionale
60/1976)
1. All'articolo 50, secondo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, dopo le parole << opere d'arte di particolare pregio >> sono aggiunte le parole << nonché di beni mobili considerati di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 >>.
2. All'articolo 50, terzo comma, della legge regionale 60/1976, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 57/1979, prima delle parole << Le opere d'arte >> sono inserite le parole << I beni culturali e >>.
Art. 14
 (Modificazioni dell'articolo 15 della legge regionale
33/1988)
1.
Il comma 2 dell'articolo l5 della legge regionale 19 maggio l988, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< 2. L'iscrizione nel registro è disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale alla sanità e all'assistenza sociale, salvo restando l'obbligo dell'adeguamento qualora richiesto ed entro termini di tempo prefissati, ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 3. >>.

Art. 15
 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 49/1993)
1. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, sono abrogate le parole << ed alle prestazioni effettivamente occorrenti >>.
2.
I commi 6, 11 e 12 dell'articolo 23 della legge regionale 49/1993, come sostituiti dall'articolo 7 della legge regionale 20/1995, sono ulteriormente sostituiti dai seguenti:
<< 6. Le incentivazioni sono erogate dall'Ente gestore del servizio sociale di base in presenza delle seguenti condizioni:
a) certificazione dello stato di non autosufficienza dei soggetti indicati al comma 1, rilasciato ai sensi del comma 2;
b) reddito non superiore a quello indicato nei commi 7 e 8. >>.

<< 11. Per l'ottenimento dei contributi i soggetti interessati presentano apposita istanza al Comune di residenza del nucleo familiare entro il 31 gennaio di ciascun anno.
12. Le istanze presentate sono istruite dall'Ente gestore del servizio sociale di base che considera preliminarmente la possibilità di assolvimento delle finalità di cui al comma 1 tramite il potenziamento dei servizi domiciliari. All'onere relativo alle istanze non diversamente soddisfacibili in tutto o in parte, si provvede con i fondi previsti dal presente articolo ripartiti ai sensi del comma 12 bis.
12 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità e all'assistenza sociale, ripartisce tra gli Enti gestori del servizio sociale di base che ne hanno fatto domanda, le disponibilità finanziarie per la quota del cinquanta per cento secondo la popolazione maggiorenne residente in ciascun ambito territoriale, e per la restante quota del cinquanta per cento secondo il numero delle domande presentate e ammesse a contributo nell'anno precedente.
12 ter. Per l'anno 1996 le domande alle quali fare riferimento sono quelle inviate dai Comuni nell'anno 1995.
12 quater. Entro i termini stabiliti con il provvedimento di assegnazione delle risorse, l'Ente gestore deve far pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una relazione analitica sui risultati raggiunti con l'indicazione delle spese sostenute. >>.

3. Per l' anno 1996 le domande dei soggetti interessati di cui al comma 11 dell' articolo 23 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 2, devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
 (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale
49/1993)
1.
L'articolo 20 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Art. 20
 
1. Il tutore dei minori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di designazione del Consiglio regionale.
2. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato ha ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. >>.

Art. 17
 (Integrazione della legge regionale 49/1993)
1.
Dopo l'articolo 20 della legge regionale 49/1993, sono aggiunti i seguenti:
<< Art. 20 bis
 
1. Il tutore dei minori deve essere elettore in un Comune della regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20 e deve essere scelto tra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa in materia minorile, nonché nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e deve dare garanzie d'indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
2. Il tutore dei minori dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.
3. Quando si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del tutore dei minori, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.
4. Il tutore dei minori può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la elezione dall'articolo 20, comma 2.
5. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del tutore dei minori.
6. Il mandato del tutore dei minori viene comunque meno con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto; tuttavia egli rimane in carica fino all'insediamento del suo successore.
7. La dotazione organica dell'Ufficio del tutore dei minori ed i locali sono forniti dal Consiglio regionale con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, valutando l'utilizzazione, nei limiti possibili, della struttura centrale e periferica dell'Ufficio del Difensore civico. L'eventuale assegnazione del personale è effettuata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il tutore dei minori, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale.
8. In sede di prima applicazione, sino all'effettiva entrata in funzione dell'Ufficio del tutore dei minori, le relative competenze vengono esercitate dall'Ufficio del Difensore civico.
Art. 20 ter
 
1. Al tutore dei minori spettano l'indennità di presenza pari al sessanta per cento di quella stabilita per i consiglieri regionali e l'indennità di trasferta qualora non fruisca di autovettura di servizio. >>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20 ter della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1, fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 18
1.
L'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1987, n. 27, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 (Indennità di presenza e di trasferta)
1. Al Difensore civico spettano l'indennità di presenza in misura pari all'ottanta per cento di quella stabilita per i consiglieri regionali e l'indennità di trasferta qualora non fruisca di autovettura di servizio. >>.

Art. 19
 (Modificazioni della legge regionale 42/1978)
1. All'articolo 31, primo comma, della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<< a) dal presidente dell'I.R.Fo.P., che lo presiede; >>.

3.
All'articolo 34 della legge regionale 42/1978, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 76/1982, il primo comma è sostituito dal seguente:
<< Il Presidente dell'I.R.Fo.P. è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale. Al Presidente spetta la responsabilità e la rappresentanza giuridica dell'Istituto. >>.

Art. 20
1.
L'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 (Istituto regionale per la formazione professionale)
1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale competono le stesse indennità previste dall'articolo 4. >>.

Art. 21
 (Conferma di impegni di spesa)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli impegni di spesa già assentiti e gli acconti già erogati, nonché a liquidare i saldi a fronte di lavori dati in concessione al Consorzio di bonifica Pianura Isontina per opere pubbliche a carico della Regione, già collaudate, ancorché carenti di titolo per irrituali variazioni delle opere di progetto intervenute nel corso di esecuzione dei lavori.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a confermare gli impegni di spesa già assentiti e gli acconti già erogati, nonché a liquidare i saldi a fronte di lavori dati in concessione dalla Regione al Consorzio di bonifica Stradalta, ora Ledra-Tagliamento, per la sistemazione fondiaria e costruzione di un impianto pluvirriguo in un comprensorio del Medio Friuli denominato << Basiliano >>, già collaudati, ancorché carenti di titolo per annullamento giurisdizionale, sopravvenuto in corso d'opera, del decreto di concessione originario.
Art. 22
 (Ridefinizione dell'ambito di applicazione della
legge regionale 56/1978)
1. Le sovvenzioni sulle spese riguardanti la gestione ordinaria, previste dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, non sono concesse alle cooperative e loro consorzi, costituiti da imprenditori agricoli e che, operando secondo i propri scopi istituzionali, immettono sul mercato prodotti agricoli di base o prodotti trasformati.
Art. 23
 (Norme modificative ed integrative
nel settore dell'agricoltura)
2. All'articolo 2, primo comma, lettera a) della legge regionale 16/1967, le parole << 50 per cento o del 60 per cento se destinati rispettivamente alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale >> sono sostituite dalle parole << 40 per cento >>.
4. All'articolo 9, primo comma della legge regionale 16/1967, sono aggiunte, in fine, le parole << nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili >>.
5. All'articolo 29, primo comma della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, le parole << fino al massimo del 95 per cento delle spese di funzionamento >> sono sostituite dalle parole << sulle spese di costituzione e di funzionamento, nella misura del 100 per cento per il primo anno, decrescente del 20 per cento per ciascun anno successivo fino al compimento del quinto >>.
6. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, sono abrogate le parole << e l'utilizzazione >>.
7. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 32/1995, sono abrogate le parole << e l'utilizzazione >>.
8. La lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
<< g) mutui per la formazione e l'ampliamento di aziende familiari diretto-coltivatrici, entro il limite di spesa di lire 300 milioni, purché compatibili con un piano di miglioramento aziendale economico e produttivo; >>.

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
Art. 24
 (Modificazioni della legge regionale 44/1983)
1. La disposizione dell'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 43, trova applicazione soltanto alle opere di sistemazione agraria connesse ai piani di riordino fondiario la cui approvazione sia pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25
 (Norme integrative e modificative concernenti il settore
dell'industria)
1. Il termine del 3l dicembre 1996, di cui all'articolo 218, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è differito al 31 dicembre 1998.
2. Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'articolo 218, comma 2 della legge regionale 5/1994, differito al 31 dicembre 1996 dall'articolo 175, comma 2, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è differito al 31 dicembre l998.
Art. 26
 (Integrazione alla legge regionale 5/1994)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 164 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, sono aggiunti i seguenti:
<< 1 bis. Gli interventi a sostegno delle imprese industriali nelle zone montane previsti dal comma 1, possono essere concessi, alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti << de minimis >>, alle piccole imprese industriali per finalità diverse dagli investimenti.
1 ter. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui al comma 1 bis sono stabiliti, nel rispetto della disciplina fissata dall'Unione Europea per gli aiuti << de minimis >>, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria. >>.

Art. 27
 (Definizione di contributi destinati alla realizzazione
di impianti di risalita ed opere connesse. Modificazione
dell'articolo 9 della legge regionale 50/1993)
1. Il contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, si intende finalizzato alla realizzazione di piste, impianti di risalita e opere connesse, nonché di interventi diretti al miglioramento funzionale ed al potenziamento degli impianti sciistici, compresa l'acquisizione di attrezzature e di quant'altro direttamente connesso all'esercizio degli stessi.
2. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 50/1993, le parole << nonché di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e i demani sciabili del Friuli-Venezia Giulia con quelli dei territori confinanti >> sono abrogate.
Art. 28
 (Modificazioni ed integrazioni di normative
nel settore del turismo)
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, sono aggiunte le seguenti parole: << Tali programmi, mediante idonee convenzioni con i consorzi alberghieri, possono assumere anche il carattere di commercializzazione del prodotto turistico. >>.
3. Nell'allegato << A >> di cui agli articoli 2 e 17 della legge regionale 10/1991, nell'Ambito turistico n. 6 sono inseriti i seguenti Comuni: << Frisanco e Sacile >>.
Art. 29
 (Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio)
1. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Piano regionale del commercio, l'ampliamento della superficie di vendita di cui all'articolo 6 del DPGR n. 0130 del 9 aprile 1991 è concesso agli esercizi di superficie inferiore ai 400 mq., purché non superino, con detto ampliamento, i 400 mq., fatti salvi gli esercizi autorizzati con la tabella merceologica VIII.
2. Sono assoggettati al nulla-osta previsto dall'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, gli esercizi, anche se singolarmente dotati di superficie di vendita inferiore a 400 mq., che operino in un unico edificio isolato, a prevalente destinazione commerciale, nel quale la somma delle superfici di vendita superi i 1.500 mq.
3. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 41/1990, sono assimilati ai centri commerciali al dettaglio i complessi commerciali con superficie di vendita globale superiore a mq. 2.500 costituiti da esercizi che, insediati in più edifici, siano funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o facciano parte di un unico piano di lottizzazione.
Note:
4Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
Art. 30
 (Modificazione dell'articolo 10 della legge regionale
62/1988)
1. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<< b) otto esperti designati dalle associazioni professionali degli addetti alla polizia municipale; >>.

Art. 31
 (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale
49/1991)
1.
L'articolo 16 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, è sostituito dal seguente:
<< Art. 16
 (Indennità)
1. Al Presidente del Comitato regionale di controllo compete un'indennità mensile di carica nella misura di lire 4 milioni 500 mila.
2. Al Vicepresidente compete un'indennità di carica nella misura lorda corrispondente al novanta per cento dell'indennità attribuita al comma 1 al Presidente del Comitato regionale di controllo.
3. Ai componenti compete un'indennità mensile di carica nella misura lorda corrispondente all'ottantacinque per cento dell'indennità attribuita al comma 1 al Presidente del Comitato regionale di controllo. >>.

Art. 32
1. All'articolo 2, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 5 le parole << di cui alle lettere c), d) ed f) >> sono sostituite dalle parole << di cui alle lettere c), d), e) ed f) >>.
Art. 33
 (Modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 46/1993)
1.
Dopo l'articolo 1 ter della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 19/1995, è aggiunto il seguente:
<< Art. 1 quater
 (Vincolo di destinazione)
1. Il soggetto beneficiario di contribuzione o sovvenzione regionale ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di dieci anni, ovvero, nel caso di contribuzione o sovvenzione pluriennale ultradecennale, per tutto il periodo previsto per l'erogazione delle medesime.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, della presente legge.
3. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore.
4. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale. >>.

2.
All'articolo 4 della legge regionale 46/1993, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<< 4 bis. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, con la legge 3 aprile 1979, n. 95, la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria. >>.

Art. 34
 (Estensione dell'applicazione dell'articolo 70 della legge
regionale 55/1986)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, trovano altresì applicazione per le opere pubbliche realizzate con finanziamento regionale, nell'ambito delle zone terremotate, dai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, qualora almeno uno dei contratti d'appalto relativi ai lotti delle stesse sia stato finanziato, in tutto o in parte, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'apertura di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti interessati anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.
Art. 35
 (Trasferimento di Rubrica dal capitolo 227 del bilancio)
1. Il capitolo 227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è trasferito dalla Rubrica n. 2 << Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale >> alla Rubrica n. 4 << Ufficio stampa e pubbliche relazioni >> nel programma << 0.6.1. >>.
Art. 36
 (Delega all'Azienda delle Foreste)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare all'Azienda delle Foreste l'attività di gestione e di disposizione del patrimonio immobiliare regionale attribuito ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a) della legge regionale 22 maggio 1966, n. 7, e dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83.
2. All'atto del conferimento della delega, la Giunta regionale individua i beni e specifica il rapporto che l'Azienda delle Foreste è autorizzata a costituire sui beni medesimi.
3. Sono esclusi dalla potestà di delega gli atti di disposizione che comportano una spesa od un introito superiore a lire trecento milioni.
4. Qualora l'utilizzazione di un bene del patrimonio forestale sia attribuita per il perseguimento di finalità di interesse generale da parte di soggetti pubblici o enti che operano senza fine di lucro, il canone può essere meramente ricognitivo e la cauzione può non essere richiesta.