Art. 1
(Concessioni per l'esercizio del
trasporto pubblico locale)
1. Allo scopo di riorganizzare e rendere competitivo con il trasporto privato il sistema del trasporto collettivo su gomma, attraverso l'integrazione con il sistema ferroviario, e nell'ottica di una economizzazione delle risorse e di un assetto concessionale più coerente con un corretto esercizio del sistema di trasporto su gomma, la Regione procede entro il 30 giugno 1996 ad una riforma e revisione delle leggi regionali vigenti in materia, che preveda la rielaborazione del piano regionale per il trasporto pubblico locale, articolato in bacini corrispondenti ai flussi prevalenti del trasporto di persone e costituente piano regionale di settore ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, nonché la devoluzione alle Province delle competenze relative alla gestione e concessione delle linee sulla base del piano regionale e attraverso contratti di servizio definiti con la legge di riforma.
2. Le procedure rispettano modalità e criteri stabiliti dalle direttive comunitarie.
Art. 3
1. Le Province sono autorizzate al reimpiego, nei termini di cui ai commi 2 e 3, delle disponibilità conseguenti al mancato impegno, entro le scadenze fissate dall'articolo 15, commi 1 e 2, della
legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, delle quote del limite di impegno loro assegnate ai sensi degli articoli 6, comma 3, della
legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 e 3, comma 3, della
legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come modificato dall'
articolo 14 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 51.
2. Il nuovo limite di impegno costituitosi in applicazione del comma 1 comprende le annualità conseguentemente disponibili a decorrere dal 1996 e può essere utilizzato per la concessione di contributi in annualità nelle materie e con le modalità precisate dall'
articolo 3, comma 3, della legge regionale 4/1991, con riferimento alle istanze di contributo per investimento comunque pervenute alle Province in attuazione della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, relativamente agli esercizi finanziari dal 1990 al 1996.
4. Per l'utilizzazione delle disponibilità costituite ai sensi dei commi 2 e 3 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della
legge regionale 3/1990.
5. I residui passivi relativi alle somme attribuite alle Province ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e da queste destinate alle materie di cui all'
articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 4/1991, impegnate ai sensi dell'
articolo 14, comma 2, della legge regionale 3/1990 possono essere conservati, in deroga a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 14, per quattro anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce.
Art. 4
(Supporto della Regione all'Iniziativa Centro Europea)
1. Nell'ambito dell'azione promozionale rivolta a valorizzare la vocazione internazionale del Friuli-Venezia Giulia quale regione frontaliera dell'Unione Europea, secondo le finalità indicate dall'
articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere direttamente gli oneri necessari a fornire supporto logistico, organizzativo e tecnico alle attività che gli organismi e i gruppi di lavoro dell'<< Iniziativa Centro Europea >> svolgono nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.
2. Nell'azione di supporto di cui al comma 1 si intendono ricomprese l'assunzione degli oneri necessari ad assicurare la disponibilità e l'uso di locali, beni mobili, attrezzature ed altri materiali di funzionamento, nonché la collaborazione diretta del personale regionale operante nelle strutture della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico ai capitoli delle spese di funzionamento dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 5
(Finanziamenti alle componenti del Friuli-Venezia Giulia
delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali
italiane e delle Regioni contermini)
1. L'Amministrazione regionale riconosce un preminente interesse all'avvio di attività di collaborazione transfrontaliera per la difesa e la promozione degli interessi economici, sociali e culturali dei lavoratori e dei pensionati del Friuli-Venezia Giulia nel quadro più ampio dei nuovi rapporti di cooperazione transfrontaliera nei limiti di competenza e con le modalità previste dalla vigente normativa. A tal fine l'Amministrazione è autorizzata a concedere, limitatamente al triennio 1996-1998, finanziamenti, ivi compresi quelli relativi all'acquisto di attrezzature e quelli inerenti allo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali, alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini e aderenti alla Comunità di Alpe Adria.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi con decreto della competente Direzione regionale previa deliberazione della Giunta regionale e contestualmente erogati, in via anticipata, in un'unica soluzione, previa presentazione del bilancio preventivo e dei programmi di attività per l'anno successivo, conformi a quanto previsto dai rispettivi Statuti depositati ai sensi di legge, che a tal fine ciascuna delle associazioni di cui al comma 1 deve presentare all'Amministrazione regionale entro il mese di ottobre di ciascun anno. Limitatamente all'anno di entrata in vigore della presente legge, la presentazione del bilancio preventivo e dei programmi di attività deve pervenire all'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della legge medesima. È fatto obbligo alle associazioni ammesse al finanziamento di presentare all'Amministrazione regionale entro il mese di maggio il rendiconto delle spese sostenute, nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine all'attività svolta nel corso dell'anno precedente.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 380 milioni, suddivisa in ragione di lire 180 milioni per l'anno 1996 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 742 (1.1.162.2.08.32) con la denominazione << Contributi alle componenti del Friuli- Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini e aderenti alla Comunità di Alpe Adria per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compreso l'acquisto di attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 380 milioni, suddiviso in ragione di lire 180 milioni per l'anno 1996 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5. Al predetto onere complessivo di lire 380 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 18 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).
6. Sul precitato capitolo 742 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 180 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione.
Art. 6
1. Al fine di favorire l'inserimento di operatori privati e di enti pubblici nella gestione aeroportuale, nel testo dell'
articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1995, n. 21:
a) alla lettera a), le parole << con una quota di maggioranza riservata al Consorzio per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia >> sono sostituite dalle parole << con quota di maggioranza riservata alla Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, la quale si riserva in seguito la cessione, totale o parziale, della sua partecipazione a terzi operatori privati o ad enti pubblici >>;
b) alla lettera b), la parola << suddetto >> è sostituita dalle parole << per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia >>.
Art. 8
(Conferma dei contributi per i centri storici)
2. Qualora le speciali sovvenzioni di cui al comma 1 siano destinate alla realizzazione di interventi programmati per i quali sussista la necessità di esproprio, rimangono confermate e possono essere utilizzate a condizione che il Comune interessato provveda alla riapprovazione, anche parziale, del piano particolareggiato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
(Rilascio di alloggi di edilizia sovvenzionata)
1. In deroga al disposto dell'
articolo 61 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'
articolo 197 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, in relazione alla oggettiva difficoltà di reperimento sul mercato di alloggi in locazione è consentito al Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), fino al 31 dicembre 1996, di non disporre il rilascio dell'alloggio da parte dell'inquilino per le motivazioni indicate al primo comma, lettera e), dell'articolo 61 suddetto. In tali casi il canone di locazione da corrispondere è quello derivante dal computo ai sensi della
legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del cento per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti gli inquilini che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano rilasciato l'alloggio.
3. Il Presidente dello IACP è tenuto a trasmettere all'organo di vigilanza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco nominativo di tutti gli inquilini che si trovano nelle condizioni di revoca previste dall'
articolo 61 della legge regionale 75/1982, con indicazione delle relative motivazioni.