LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9

Bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario 1995, giusta lo stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A/1).
Art. 2
 
1. È approvato in lire 13.643.414.000.000 il totale dei titoli I, II e III della spesa ed in lire 31.435.914.000.000 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 1995- 1997 di cui all'annessa tabella B.
2. È approvato in lire 5.125.020.000.000, in termini di competenza, ed in lire 6.659.643.000.000, in termini di cassa, il totale dei titoli I, II e III della spesa della Regione per l'anno finanziario 1995.
3. È approvato in lire 10.813.520.000.000, in termini di competenza, ed in lire 12.979.643.000.000, in termini di cassa, il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1995.
4. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione relativo a detto anno (tabella B/1).
5. Sono approvati in lire 10.286.955.000.000 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 1996 ed in lire 10.335.439.000.000 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 1997.
6. È autorizzato l'impegno della spesa della Regione, ai sensi del terzo comma degli articoli 2 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >> in conformità dell' annesso stato di previsione relativo agli anni 1995 - 1997 (tabella B).
Art. 3
 
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e quello del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995, annesso alla presente legge.
Art. 4
 
1. Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell' elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 5
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'articolo 13, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.
Art. 6
 
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese impreviste quelle indicate nell' elenco n. 6 annesso alla presente legge.
Art. 7
 
1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata, ivi compresi quelli per le entrate rimaste da riscuotere in conto degli anni precedenti.
Art. 8
 
1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione nello stato di previsione della spesa di nuovi capitoli per le spese rimaste da pagare in conto degli anni precedenti.
Art. 9
 
1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti, variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli previsti nello stato di previsione della spesa per l'ammortamento di mutui concernenti il pagamento della quota interessi ed oneri accessori, e rispettivamente, il rimborso della quota capitale.
Art. 10
 
1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di capitoli e l'iscrizione di stanziamenti, nonché la variazione degli stanziamenti di capitoli già previsti, nel titolo VI dello stato di previsione dell'entrata, concernente entrate per partite di giro, e nel corrispondente titolo IV dello stato di previsione della spesa, concernente spese per partite di giro.
Art. 11
 
1. Ai sensi dell'articolo 7, numero 2, dello Statuto speciale e dell'articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, nel triennio 1995 - 1997 è autorizzata la stipulazione di mutui, sino alla concorrenza di lire 245.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 163.350 milioni per l' anno 1995, lire 79.650 milioni per l' anno 1996 e lire 2.500 milioni per l'anno 1997.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1995 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 245.500 milioni.
3. Le somme autorizzate per l'anno 1995 non impegnate al 31 dicembre del medesimo anno, a fronte delle quali sia stato stipulato il contratto preliminare di mutuo, vanno trasferite sui corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale n. 10/1982.
Art. 12
 
1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria al maggior fabbisogno del Servizio sanitario regionale per l'anno 1994, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1995 un mutuo sino alla concorrenza di lire 50 miliardi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1995 uno o più contratti preliminari di mutuo sino alla concorrenza di lire 50 miliardi.
Art. 13
 
1. I mutui previsti dagli articoli 11 e 12, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, possono essere stipulati a tasso fisso o variabile, pari al tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate dagli Enti locali, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144.
2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all'annesso elenco B/1.
3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all'articolo 11 sono determinati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sulla base degli impegni risultanti alla fine dei rispettivi anni di imputazione della spesa.
4. La stipulazione del contratto o dei contratti definitivi di mutuo di cui all'articolo 12 è subordinata alle esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale e deve comunque essere effettuata entro il 31 dicembre 1996 sulla base degli impegni risultanti alla fine dell'esercizio finanziario 1995.
5. Per le somme di cui all'articolo 11, comma 3, la determinazione degli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all'articolo 11 viene effettuata, con le modalità previste al comma 3, in relazione all'impegno delle singole spese e comunque entro l'anno successivo a quello d'impegno.
6. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 fanno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
7. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come sostituito con l'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
Art. 14
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed ha effetto dall'1 gennaio 1995.