CAPO II
          
       INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA
          
          
          
            Art.  74
            
       Strutture socio-assistenziali
(programma 2.2.2.)
            
            
            
            
            
            
              2.   Le  annualità relative sono iscritte nello  stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal  1996 al 2015.
            
            
            
              3.    L'onere   complessivo  di  lire   200   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 4838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
            
            
            
              4.  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998  al 2015  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
            
            
            
              5.   Per le finalità previste dagli articoli 2,  comma 3,  e 3 della 
legge regionale n.  44/1987, relativamente agli interventi   in   favore  di  persone  non  autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è  autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100  milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno  1995  e lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
 
            
            
            
              6.   Il  predetto  onere  complessivo  di  lire  1.100 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
            
            
            
              7.   Per le finalità previste dagli articoli 2,  comma 3,  e 3 della 
legge regionale n.  44/1987, relativamente alle strutture   destinate  all'assistenza  degli   anziani,   è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  5.100  milioni, suddivisa in ragione di lire 1.100 milioni per l'anno 1995 e lire 4.000 milioni per l'anno 1997.
 
            
            
            
              8.   Il  predetto  onere  complessivo  di  lire  5.100 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
            
            
            
           
          
          
          
            Art.  75
            
       Strutture socio-assistenziali
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.2.2.)
            
            
            
              1.   Per le finalità previste dagli articoli 2,  comma 3,  e  3  della  
legge regionale 14 dicembre  1987,  n.  44, relativamente alle strutture destinate all'assistenza  degli anziani,  è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni  per l'anno 1996.
 
            
            
            
              2.   Il  predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al  capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
           
          
          
          
            Art.  76
            
       Servizi socio-educativi per la prima infanzia
(programma 2.2.3.)
            
            
            
              1.   La  spesa  di  lire  150 milioni  autorizzata  per l'anno 1995 dall'
articolo 85 della legge regionale 28 aprile 1994,  n.  5, si intende autorizzata per l'anno 1997,  fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4925  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
 
           
          
          
          
            Art.  77
            
       Sovvenzioni ad Enti locali e loro Consorzi
per l'assistenza alle persone handicappate
(programma 2.2.4.)
            
            
            
              1.   In  attesa della revisione organica della  vigente normativa  regionale in materia di handicap e  limitatamente all'anno  1995,  le sovvenzioni regionali  che,  nell'ambito delle previsioni di cui al 
Capo III della legge regionale 27 dicembre   1986,  n.  59,  e  successive  modificazioni   ed integrazioni, sono destinate al sostegno dei servizi gestiti dai   Consorzi   fra  Enti  locali  per  l'assistenza   agli handicappati delle province di Gorizia, Pordenone  e  Udine, nonché  dagli  Enti  locali  della  provincia  di  Trieste, possono riferirsi esclusivamente alle seguenti attività:
a)   gestione     di     centri    socio-educativi, occupazionali e di formazione permanente;
b)   gestione  di  comunità  alloggio   e   centri residenziali per gravi;
c) servizi di integrazione scolastica, formativi  e di inserimento lavorativo.
 
            
            
            
            
            
            
              3.   La copertura dell'onere finanziario relativo  alle prestazioni di rilievo sanitario connesse alle attività  di cui  al  comma  1  è  assicurata  sulla  base  di  apposite convenzioni  fra  gli Enti interessati e le  Aziende  per  i servizi sanitari.
            
            
            
              4.   La  sovvenzione da attribuire a  ciascun  ente  è determinata  tenendo  conto della spesa sostenuta  nell'anno precedente  e in misura comunque non inferiore al contributo concesso   nel   precedente   esercizio   finanziario;    la sovvenzione   stessa  è  concessa  ed  erogata   all'inizio dell'anno,  in  percentuale non superiore al  50  per  cento dell'importo  assegnato per le medesime finalità  nell'anno precedente  ed è soggetta a conguaglio in base  all'importo globale destinato all'ente in via definitiva.
            
            
            
              5.    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1   è autorizzata la spesa di lire 13.500 milioni per l'anno 1995.
            
            
            
              6.   Il predetto onere di lire 13.500 milioni fa carico al  capitolo 4968 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1995-1997 e del  bilancio per l'anno 1995.
           
         
        
          CAPO III
          
       INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA CULTURA, DELLA RICERCA SCIENTIFICA,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLO SPORT
          
          
          
            Art.  78
            
            
            ( ABROGATO )
            
            
            Note:
            
            
            
              1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 2, L. R. 29/1995
 
            
            
            
              2Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, L. R. 29/1995
 
            
            
            
              3Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera hh), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
 
           
          
          
          
            Art.  79
            
       Inserimento nella scuola materna e dell'obbligo
ed attività di sostegno a favore dei Rom
(programma 2.3.1.)
            
            
            
            
            
            
              2.   Il  predetto onere complessivo di lire 90  milioni fa  carico al capitolo 5040 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e  del bilancio per l'anno 1995.
           
          
          
          
            Art.  80
            
       Edilizia scolastica ed universitaria
(programmi 2.3.1. e 2.3.2.)
            
            
            
              1.  È  revocata  la spesa complessiva  di  lire  2.000 milioni,  suddivisa  in ragione di lire  1.000  milioni  per ciascuno  degli anni 1995 e 1996, autorizzata  dall'
articolo 92,  comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n.  5, a carico  del  capitolo corrispondente al capitolo 5065  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
 
            
            
            
            
            
            
              3. Le annualità relative sono iscritte nello stato  di previsione  della spesa del bilancio regionale nella  misura di  lire  1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995  al 2009.
            
            
            
              4.   L'onere   complessivo  di  lire  3.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1995  al  1997,  fa carico al capitolo 5096 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
            
            
            
              5.  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998  al 2009  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
           
          
          
          
            Art.  81
            
       Collegio del mondo unito
(programma 2.3.2.)
            
            
            
              1.   La  spesa  di  lire 2.500 milioni autorizzata  per l'anno 1996 dall'
articolo 93 della legge regionale 28 aprile 1994,  n.  5,  è  rideterminata in ragione  di  lire  1.000 milioni  per  l'anno  1996 e lire 1.500 milioni  per  l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1430  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
 
           
          
          
          
            Art.  82
            
       Macchina di luce di sincrotrone
(programma 2.3.3.)
            
            
            
              1.   Il  limite  di  impegno  di  lire  1.800  milioni, autorizzato nell'anno 1994 dall'
articolo 29 , comma 9, della legge  regionale  1  febbraio  1993,  n.  1, è  ridotto  di lire 354.999.710 per ciascuno degli anni dal 1995  al  2003, fermo restando il residuo onere a carico del  capitolo  1461 dello   stato   di   previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
 
           
          
          
          
            Art.  83
            
       Istituzioni ed attività culturali e scientifiche
(programma 2.3.3.)
            
            
            
            
            
            
              2.   Il  predetto  onere  complessivo  di  lire  5.300 milioni fa carico al capitolo 5130 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
            
            
            
              3.   La  spesa  complessiva  di  lire  2.000  milioni, suddivisa  in  ragione  di lire 1.000 milioni  per  ciascuno degli  anni  1995 e 1996, così rideterminata  dall'
articolo 95, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1994, n.  5, è ridotta  di  complessive  lire  200  milioni,  suddivisi  in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni  1995  e 1996,  fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5131  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
 
            
            
            
            
            
            
              5.  Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico  al capitolo  5131  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997.
            
            
            
            
            
            
              7.  Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico  al capitolo  5132  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
           
          
          
          
            Art.  84
            
       Tutela dei beni artistici, culturali,
storici e archivistici
(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)
            
            
            
              1.   Per le finalità previste dall'articolo 37,  primo comma  e secondo comma, numero 1), della 
legge regionale  18 novembre 1976, n.  60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
 
            
            
            
              2.   Il  predetto  onere  complessivo  di  lire  1.200 milioni fa carico al capitolo 5176 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
            
            
            
            
            
            
              4.   Il  predetto  onere  complessivo  di  lire  1.200 milioni fa carico al capitolo 5177 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
            
            
            
            
            
            
              6.   Le  annualità relative sono iscritte nello  stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal  1996 al 2015.
            
            
            
              7.    L'onere   complessivo  di  lire   500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 5178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
            
            
            
              8.  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998  al 2015  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
            
            
            
            
            
            
              10.  Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico  al capitolo  5227  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
            
            
            
            
            
            
              12.  Il  predetto onere complessivo di lire 550 milioni fa  carico al capitolo 5239 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e  del bilancio per l'anno 1995.
            
            
            
            
            
            
            
            
            
              15. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico  al capitolo  5254  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1995-1997 e del  bilancio per l'anno 1995.
           
          
          
          
            Art.  85
            
            
            ( ABROGATO )
            
            
            Note:
            
            
            
              1Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
 
            
            
            
              2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
           
          
          
          
            Art.  86
            
       Interventi a sostegno di attività culturali e teatrali
(programma 2.4.3.)
            
            
            
            
            
            
              2.   Il  predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa  carico al capitolo 5352 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
            
            
            
              3.    È   revocata  la  spesa  di  lire  80   milioni autorizzata   per   ciascuno  degli   anni   1995   e   1996 dall'
articolo 98, comma 1, della legge regionale  28  aprile 1994, n.  5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5357  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
 
            
            
            
            
            
            
              5.   Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico  al capitolo  5359  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
           
          
          
          
            Art.  87
            
       Contributo a sostegno di attività teatrali
di particolare rilevanza
(programma 2.4.3.)
            
            
            
              1.   Nell'ambito delle previsioni di cui al  
Titolo  II della   legge  regionale  8  settembre  1981,   n.   68,   e nell'esercizio delle funzioni di competenza regionale di cui all'
articolo 36, comma 1, lettera b), della legge  regionale 9   marzo  1988,  n.  10,  l'Amministrazione  regionale   è autorizzata   a   concedere  al  Comune  di  Monfalcone   un contributo  annuo a sostegno dell'attività  teatrale  e  in particolare   musicale  del  Teatro   comunale,   anche   in considerazione della rilevanza riconosciuta all'ente,  quale Comune di supporto comprensoriale, ai sensi del 
comma 3  ter dell'articolo  66 della citata legge regionale  n.  10/1988, come   aggiunto  dall'
articolo  3,  comma  2,  della   legge regionale 1 febbraio 1993, n.  1.
 
            
            
            
              2.    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1   è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire  300  milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno  degli anni dal 1995 al 1997.
            
            
            
              3.   Il  predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa  carico al capitolo 5350 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e  del bilancio per l'anno 1997.
            
            
            
           
          
          
          
            Art.  88
            
       Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
            
            
            
            
            
            
              2.  Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico  al capitolo  5390  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1995-1997 e del  bilancio per l'anno 1995.
            
            
            
            
            
            
              4.   Il  limite  di  impegno  di  lire  2.000  milioni, autorizzato  per l'anno 1995 dall'
articolo  44  della  legge regionale  17 giugno 1993, n.  47, è ridotto di lire  1.000 milioni  per  ciascuno degli anni dal 1995  al  2004,  fermo restando  il residuo onere a carico del capitolo 5392  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
 
            
            
            
              5.   È  revocato il limite di impegno  di  lire  3.000 milioni,  autorizzato per ciascuno degli anni  dal  1995  al 2004  dall'articolo  99, comma 3, della legge  regionale  n. 5/1994,  a  carico del capitolo corrispondente  al  capitolo 5392  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
            
            
            
            
            
            
              7.   Le  annualità relative sono iscritte nello  stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura  di  lire 4.000 milioni per ciascuno degli  anni  dal 1996 al 2005.
            
            
            
              8.    L'onere  complessivo  di  lire  8.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
            
            
            
              9.  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998  al 2005  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
           
          
          
          
            Art.  89
            
       Edilizia teatrale
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.4.3.)
            
            
            
            
            
            
              2.   Il  predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al  capitolo 5391 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
           
          
          
          
            Art.  90
            
       Attività culturali
(programma 2.4.3.)
            
            
            
              1.   L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere    all'Istituto   << Mons.   F.    Tomadini >>    un finanziamento  straordinario per i lavori di sistemazione  e riadattamento  degli impianti tecnologici e delle  opere  di finitura, ivi comprese le dotazioni d'arredo, della porzione di  fabbricato interessante l'Aula Magna e le sue pertinenze funzionali e tecnologiche, per l'ottenimento dell'agibilità per locali di pubblico spettacolo.
            
            
            
              2.   Il finanziamento di cui al comma 1 è condizionato alla stipulazione, da parte del soggetto di cui al comma  1, di  una  convenzione  con  l'Amministrazione  regionale  che preveda l'utilizzo gratuito dell'Aula Magna in occasione  di convegni,  congressi e manifestazioni di interesse regionale da  parte  di enti, istituzioni ed associazioni pubbliche  e private.
            
            
            
              3.   La  convenzione di cui al comma  2,  in  cui  sono fissati  i  termini,  le  modalità  d'individuazione  e  le condizioni  per  l'utilizzo dell'Aula  Magna  da  parte  dei soggetti  ivi previsti, compreso il rimborso degli oneri  di funzionamento   relativi   all'apertura   della   sala,   è stipulata,   previa  conforme  deliberazione  della   Giunta regionale, dall'Assessore all'istruzione ed alla cultura.
            
            
            
              4.   Il  finanziamento di cui al comma  1  può  essere concesso  ed  erogato  in  via  anticipata  ed  in  un'unica soluzione,  una  volta stipulata la convenzione  di  cui  al comma  2,  previa  presentazione  alla  Direzione  regionale dell'istruzione  e  della cultura di una relazione  tecnico- illustrativa e da un preventivo sommario di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento predetto sono fissati dalla deliberazione della Giunta regionale  che dispone la concessione del finanziamento.
            
            
            
              5.    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1   è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1995.
            
            
            
              6.  Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico  al capitolo  5404  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1995-1997 e del  bilancio per l'anno 1995.
           
          
          
          
            Art.  91
            
       Contributi per la realizzazione di programmi televisivi
in lingua friulana
(programma 2.4.3.)
            
            
            
              1.   Per  la  realizzazione di programmi televisivi  in lingua  friulana, da inserirsi nel palinsesto  della  quarta rete  regionale contestualmente all'avvio delle trasmissioni televisive  in lingua slovena, è autorizzata  la  spesa  di lire 500 milioni per l'anno 1995.
            
            
            
              2.  Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico  al capitolo  5305  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1995-1997 e del  bilancio per l'anno 1995.
           
          
          
          
            Art.  92
            
       Centri di formazione professionale
(programma 2.5.2.)
            
            
            
            
            
            
              2.   Il  predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al  capitolo 5920 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1995-1997 e del  bilancio per l'anno 1995.
            
            
            
           
          
          
          
            Art.  93
            
       Interventi a tutela del talento atletico
(programma 2.4.4.)
            
            
            
            
            
            
              2.  Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico  al capitolo  6057  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997.
           
          
          
          
            Art.  94
            
       Opere pubbliche di primario interesse
sportivo cittadino del comune di Trieste
(programma 2.4.4.)
            
            
            
              1.   L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  al  Comune di Trieste un contributo  pluriennale, nella  misura massima prevista dal comma 5, per  una  durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale  e interessi, relativi all'ammortamento  del  mutuo che  l'Ente  stipula  per la realizzazione  di  nuove  opere pubbliche di primario interesse sportivo cittadino.
            
            
            
              2.  La Giunta regionale, con propria deliberazione,  su proposta  dell'Assessore  alle  finanze,  determina  in  via preventiva  le condizioni relative al mutuo da stipulare  ai sensi del comma 1.
            
            
            
              3.   La  domanda per la concessione del  contributo  di cui  al  comma  1 è presentata al Servizio delle  attività ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione con cui il  Comune  dispone l'assunzione del mutuo  e  dall'atto  di adesione   dell'Istituto  mutuante,  nonché  dal   progetto esecutivo  dell'opera  e dal relativo preventivo  di  spesa. L'erogazione  della  prima  annualità  del  contributo   è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo,  dal quale risulti il piano di ammortamento,  in linea capitale e interessi.
            
            
            
              4.    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1   è autorizzato nell'anno 1996 il limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
            
            
            
              5.   Le  annualità relative sono iscritte nello  stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura  di  lire 1.000 milioni per ciascuno degli  anni  dal 1996 al 2005.
            
            
            
              6.    L'onere  complessivo  di  lire  2.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e  1997 fa carico al capitolo 6134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
            
            
            
              7.  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998  al 2005  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
           
          
          
          
            Art.  95
            
       Impianti sportivi di interesse
regionale ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
            
            
            
              1.   È  revocato  il limite d'impegno  di  lire  1.500 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003 dall'
articolo 36, comma 1, della legge regionale 25  ottobre 1994,  n.  14,  a  carico  del  capitolo  corrispondente  al capitolo  6137  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1995-1997 e del  bilancio per l'anno 1995.
 
            
            
            
              2.   Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in  materia  di  infrastrutture sportive,  come  individuate dall'
articolo  37,  comma 1, della legge regionale  9  marzo 1988,  n.  10,  come modificato dall'
articolo 25,  comma  4, della  legge  regionale 9 luglio 1990, n.  29, è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 500 milioni  per le  finalità previste dall'
articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge regionale 18 agosto 1980, n.  43, come da ultimo sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale  18  maggio 1993, n.  23.
 
            
            
            
              3.   Le  annualità relative sono iscritte nello  stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal  1995 al 2004.
            
            
            
              4.    L'onere  complessivo  di  lire  1.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1995  al  1997,  fa carico al capitolo 6137 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
            
            
            
              5.  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998  al 2004  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
            
            
            
              6.   Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in  materia  di  infrastrutture sportive,  come  individuate dall'
articolo  37,  comma 1, della legge regionale  9  marzo 1988,  n.  10, così come modificato dall'
articolo 25, comma 4,   della  legge  regionale  9  luglio  1990,  n.  29,   è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 per le  finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e  3,  della 
legge regionale 18 agosto 1980, n.  43, come da ultimo  sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale  18 maggio 1993, n.  23.
 
            
            
            
              7.  Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico  al capitolo   6139  dello  stato  di  previsione  del  bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
           
          
          
          
            Art.  96
            
       Impianto di biathlon a Forni Avoltri
(programma 2.4.4.)
            
            
            
              1.   L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere   al   Comune  di  Forni  Avoltri  un   contributo straordinario  di  lire  1.500  milioni  per  i  lavori   di costruzione  di un impianto fisso di biathlon  in  località Piani di Luzza, ivi compresa la dotazione delle attrezzature e delle apparecchiature.
            
            
            
            
            
            
              3.    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1   è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.
            
            
            
              4.   Il  predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al  capitolo 6146 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1995-1997 e del  bilancio per l'anno 1995.