LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 6

Determinazione della misura dell'assegno spettante ai consiglieri regionali sospesi dall'incarico ai sensi della legge 12 gennaio 1994, n. 30 (integrazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2 e 23 aprile 1981, n. 21).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/02/1995
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 1
 
1.
All'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Per la corresponsione dell'assegno di cui all'articolo 15, comma 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennità di cui al primo comma è fissata nella misura del 36 per cento.
Al consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, in caso di provvedimento di proscioglimento, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del quarto comma e l'indennità ad esso spettante. >>.

Art. 2
 
1.
All'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente comma:
<< Ai consiglieri sospesi a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, non è corrisposto il rimborso previsto al primo comma. >>.

Art. 3
 
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano pure ai consiglieri sospesi dopo l'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1994, n. 30.