Art. 32
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, trovano applicazione per gli interventi di edilizia convenzionata per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata disposta l'archiviazione delle domande ne sia divenuto esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva dell'agevolazione e, se previsto, il relativo frazionamento.
2. I nuovi limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia convenzionata ed agevolata, di cui all'articolo 2, comma 2, trovano applicazione con decorrenza dai redditi percepiti nell'anno 1992, dichiarati nell'anno 1993.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3 trovano applicazione per tutti gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese i cui lavori non siano ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.