LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1995, n. 29

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante << Norme integrative in materia di diritto allo studio >> ed all'articolo 78 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, in materia di diritto allo studio.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  19/07/1995
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 1
 
1. L'Amministrazione regionale si avvale degli uffici delle Amministrazioni provinciali per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
 
1. A partire dall'esercizio 1995, la disponibilità prevista dall'articolo 78, commi 5 e 6, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 e successivi rifinanziamenti, è ripartita tra le Province della regione con decreto del Direttore regionale dell'istruzione e della cultura su conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. Il riparto di cui al comma 1 tiene conto delle domande accolte per gli anni scolastici 1994-95 e successivi ed istruite dalle rispettive Amministrazioni provinciali in conformità al regolamento di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 14/1991 ed all'articolo 78, comma 3, della legge regionale n. 8/1995, nonché della contestuale determinazione della misura massima degli assegni da concedere, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 14/1991.
Art. 3
 
1. Le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a recuperare alle disponibilità di bilancio le somme eventualmente impegnate sul bilancio 1994 per le finalità della legge regionale n. 14/1991, con riferimento all'anno scolastico 1994-95.
2. Le somme di cui al comma 1 sono utilizzabili quali assegnazioni aggiuntive agli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 8/1995 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, destinandole preferibilmente a finalità di istruzione e cultura.
Art. 4
 
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 14/1991 sono aggiunti i seguenti commi:
<< 7. Il limite massimo di reddito complessivo imponibile dichiarato agli effetti dell'IRPEF per la concessione degli assegni di studio è fissato in lire 100 milioni.
8. Ogni due anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione e alla cultura, il limite di reddito di cui al comma 7 viene rideterminato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, arrotondato per eccesso a lire 100 mila. >>.

Art. 5
 
1. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale n. 14/1991 e dall'articolo 78 della legge regionale n. 8/1995, è abrogato l'articolo 4 della legge regionale n. 14/1991, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 6
 
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, nella denominazione del capitolo 5029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono anteposte le parole << Assegnazioni alle Province per la concessione di >> e il codice di finanza regionale del capitolo è così sostituito << (1.1.153.2.06.04) >>.
Art. 7
 
1. Per l'esercizio 1995, con riferimento all'anno scolastico 1994-95, le Amministrazioni provinciali adottano i provvedimenti di propria competenza entro il termine che viene fissato dalla delibera giuntale relativa al riparto di cui al comma 1 dell'articolo 2.
Art. 8
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.