LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1995, n. 28

Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/07/1995
Materia:
130.01 - Comuni e Province
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 4 bis aggiunto da art. 53, comma 3, L. R. 13/1998
2Articolo 4 ter aggiunto da art. 53, comma 3, L. R. 13/1998
Art. 1
 (Finalità)
1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito del perseguimento dei propri obiettivi di tutela e valorizzazione delle peculiarità ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio e di controllo delle dinamiche di trasformazione delle strutture insediative, produttive e relazionali, interviene allo scopo di attuare in maniera unitaria il recupero del quartiere di Panzano di Monfalcone, quale esempio di villaggio industriale del primo novecento, favorendo nel contempo il mantenimento della composizione sociale e la permanenza degli attuali abitanti in tale insediamento.
1 bis. L'intervento di recupero è esteso agli edifici realizzati in Monfalcone, di proprietà della Fincantieri, denominati << Lapayowsker >> aventi le stesse caratteristiche architettoniche di cui al comma 1.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 16/1996
2Parole soppresse al comma 1 bis da art. 6, comma 61, L. R. 2/2006
Art. 2
 (Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone sovvenzioni pluriennali, nella misura massima di lire 2.000 milioni per gli anni 1996 e 2006 e di lire 4000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2005, anche a sollievo del costo, in linea capitale e per interessi, ivi compresi gli oneri di preammortamento, derivanti dai mutui da contrarsi da parte dell'Amministrazione comunale medesima per la realizzazione del piano di recupero del quartiere di Panzano a Monfalcone, nonché degli oneri di prefinanziamento derivanti da prestiti a breve termine con le modalità stabilite dall'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 53, comma 1, L. R. 13/1998
Art. 3
 (Destinazione della sovvenzione)
1. La sovvenzione di cui all'articolo 2 può essere destinata a:
a) opere di urbanizzazione primaria ed interventi edilizi di recupero a cura del Comune compresi nel piano particolareggiato;
b) acquisizione di immobili compresi nel piano particolareggiato;
c) concessione di anticipazioni a privati per:
1) l'acquisto di alloggi messi in vendita dal Comune nell'ambito del piano particolareggiato, anche dopo l'eventuale recupero degli stessi effettuato a cura dell'amministrazione comunale;
2) il recupero degli alloggi nel piano particolareggiato;
3) il recupero di immobili situati nel piano particolareggiato destinati o da destinarsi ad uso non abitativo o l'acquisto di immobili con tale destinazione messi in vendita dal Comune;
4) il risanamento di parti comuni dei fabbricati;
d) prestazioni professionali connesse con l'elaborazione, l'approvazione e l'attuazione del piano particolareggiato e delle relative varianti, ivi compreso l'eventuale potenziamento dell'Ufficio tecnico comunale;
e) sistemazione provvisoria delle famiglie per il periodo di esecuzione dei lavori.
e bis) contributi una tantum dell'importo massimo di 10.000 euro a favore di soggetti privati per interventi di recupero di immobili.
2. Agli effetti della presente legge, gli interventi di recupero considerati sono quelli previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere b), c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Le anticipazioni concedibili ai privati sono commisurate in relazione ai massimali stabiliti dall'articolo 8, primo comma, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e devono essere garantite da iscrizione sull'immobile di ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione concessa.
4. Nel caso di alienazione degli immobili di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 3), il prezzo di ciascuno è dato dal prezzo di acquisizione dell'immobile, o dal valore dello stesso prima dell'intervento edilizio nel caso fosse già di proprietà comunale, e dal costo effettivo dei lavori eseguiti.
5. La restituzione al Comune delle anticipazioni concesse deve avvenire entro il termine massimo di 15 anni al tasso del 3 per cento, a far tempo dal primo anno successivo alla prima erogazione.
6. Con regolamento adottato dal Comune ed approvato con delibera della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di individuazione e gli obblighi dei soggetti beneficiari, che devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata, di erogazione e di restituzione delle anticipazioni e di attuazione degli interventi finanziati.
Note:
1Articolo sostituito da art. 53, comma 2, L. R. 13/1998
2Comma 1 interpretato da art. 8, comma 68, L. R. 4/2001
3Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 13, L. R. 9/2008
Art. 4
 (Locazione degli alloggi)
1. Gli alloggi acquisiti dal Comune ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere assegnati in locazione in regime di edilizia sovvenzionata a soggetti in possesso dei relativi requisiti e gestiti, in deroga all'articolo 47, terzo comma, della legge regionale 75/1982, come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 18/1993, direttamente dal Comune.
2. Con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3 vengono disciplinati i criteri, i punteggi e le modalità delle assegnazioni in locazione, con priorità per i residenti da almeno 5 anni nel Comune di Monfalcone, gli obblighi degli assegnatari, i criteri e le modalità di revoca delle assegnazioni degli alloggi.
3. Il canone di locazione degli alloggi è determinato dal Comune in base al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 65 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 31/1995.
4. Gli alloggi assegnati in locazione, in deroga agli articoli 69 e seguenti della legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari che siano inquilini da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata.
5. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 4 è quantificato con le modalità di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 31/1995.
6. Le modalità di cessione degli alloggi sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3.
Note:
1Articolo sostituito da art. 53, comma 2, L. R. 13/1998
Art. 4 bis
 (Rientri)
1. Le somme ricavate dai rientri delle anticipazioni dai canoni di locazione e dalla cessione in proprietà degli alloggi, al netto delle spese generali e di amministrazione, sono destinate alle finalità della presente legge.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 53, comma 3, L. R. 13/1998
Art. 4 ter
 (Commissione consultiva)
1. Per l'attuazione della presente legge, il Comune si avvale della Commissione consultiva di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 53, comma 3, L. R. 13/1998
Art. 5
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dal 1996 e dal 1997, due limiti di impegno di lire 2.000 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa nella seguente misura:
a) lire 2.000 milioni per l'anno 1996;
b) lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2005;
c) lire 2.000 milioni per l'anno 2006.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, a decorrere dall'anno 1996, alla Rubrica n. 15 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3 - Sezione VII è istituito il capitolo 3366 (2.1.232.4.07.27) con la denominazione "Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano", e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1997.
4. Le annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1998 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. All'onere di lire 6.000 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1997 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 41 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio predetto).
Art. 6
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.