LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1995, n. 21

Costituzione di una società per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1995
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
430.04 - Aeroporti

Art. 1
 Oggetto
1. In considerazione della rilevante importanza che l'aeroporto di Ronchi dei Legionari assume per il Friuli- Venezia Giulia nei campi dell'economia e delle comunicazioni, l'Amministrazione regionale promuove, in concorso con il Consorzio per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia, la costituzione di una società per azioni, ai sensi e per le finalità dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed assume partecipazioni in più riprese fino alla concorrenza di lire 2.950 milioni nel triennio 1995-1997.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 8/2010
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 10/2012
Art. 2
 Finalità
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la società, nei modi e nei tempi previsti dalla legge n. 537/1993, provvede in particolare:
a) all'acquisizione in regime di concessione dei beni appartenenti al demanio dello Stato e costituenti l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, quale aeroporto civile, commerciale e turistico della regione Friuli-Venezia Giulia;
b) alla gestione, all'ammodernamento ed al potenziamento dello stesso aeroporto;
c) all'esercizio delle attività e dei servizi connessi e complementari al traffico aereo di qualunque tipo e specie, comprese le attività di coordinamento con le gestioni di altri servizi di pubblico interesse;
d) alla ricerca di possibili accordi di coordinamento dei traffici con gli aeroporti delle Regioni limitrofe.

Art. 3
 Partecipazione societaria della Regione
1. La partecipazione della Regione alla costituzione della società di cui all'art. 1 può avvenire a condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto prevedano:
a) un capitale iniziale non superiore a lire 500 milioni, con quota di maggioranza riservata alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, la quale si riserva in seguito la cessione, totale o parziale, della sua partecipazione a terzi operatori privati o ad enti pubblici;
b) la possibilità per il Consorzio per l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia di partecipare a futuri aumenti di capitale, anche mediante conferimento del complesso aziendale o rami dello stesso;
c) un sistema di elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione da parte dell'Assemblea impostato su criteri volti a tutelare la rappresentatività dei soci minori;
d) la nomina di due sindaci effettivi da parte, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 11/1996
Art. 4
 Norme finanziarie
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.950 milioni, suddivisa in ragione di lire 950 milioni per l'anno 1995 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 viene istituito alla Rubrica n. 8 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5 - Sezione IX - il capitolo 1619 (2.1.254.3.09.21) con la denominazione << Sottoscrizione di azioni della società per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.950 milioni, suddiviso in ragione di lire 950 milioni per l'anno 1995 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Al predetto onere complessivo di lire 2.950 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - Partita n. 40 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
3. Sul precitato capitolo 1619 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 950 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 5
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.