LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, 1 marzo 1988, n. 7, 17 dicembre 1990, n. 55 e 12 febbraio 1990, n. 5.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1995
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

CAPO I
 Modificazioni alla legge regionale
31 agosto 1981, n. 53
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.
2A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.
2A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
CAPO II
 Modificazioni alla legge regionale
17 dicembre 1990, n. 55
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005
CAPO III
 Modificazioni alla legge regionale
1 marzo 1988, n. 7
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
CAPO IV
 Integrazione alla legge regionale
12 febbraio 1990, n. 5
Art. 9
 
1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono determinati anche per l'anno 1994, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 1994.