LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, 1 marzo 1988, n. 7, 17 dicembre 1990, n. 55 e 12 febbraio 1990, n. 5.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1995
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

CAPO I
 Modificazioni alla legge regionale
31 agosto 1981, n. 53
Art. 1
 Modifica dell'articolo 24, primo comma,
della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
1. All'articolo 24, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 37 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, le parole << e Vice Segretario Generale del Consiglio regionale >> sono sostituite dalle parole << , Vice Segretario Generale del Consiglio regionale e Vice Ragioniere Generale >>.
Art. 2
 Modifica dell'articolo 25, quarto comma,
della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
1. All'articolo 25, quarto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 29 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, le parole << ed al Vice Segretario Generale del Consiglio regionale >> sono sostituite dalle parole << , al Vice Segretario Generale del Consiglio regionale ed al Vice Ragioniere Generale >>.
CAPO II
 Modificazioni alla legge regionale
17 dicembre 1990, n. 55
Art. 3
 
1.
All'articolo 13 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<< 6. Al dipendente regionale comandato presso l'Ente ai sensi del comma 5 è corrisposta, per tutto il periodo di durata del comando, l'indennità di cui all'articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 36 della legge regionale n. 39/1993, prevista per i direttori di Servizio autonomo. >>.

CAPO III
 Modificazioni alla legge regionale
1 marzo 1988, n. 7
Art. 4
 Modifica dell'articolo 22 della legge regionale
1 marzo 1988, n. 7
1.
L'articolo 22 della legge regionale 1 marzo 1988, n.7, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1992, n. 42, è sostituito dal seguente:
<< Art. 22
 
1. La preposizione degli Assessori effettivi alle Direzioni regionali avviene secondo i seguenti criteri:
a) nel Dipartimento per gli affari istituzionali, almeno un Assessore effettivo;
b) nel Dipartimento per il territorio e l'ambiente, almeno due Assessori effettivi;
c) nel Dipartimento per i servizi sociali, almeno due Assessori effettivi;
d) nel Dipartimento per le attività economico-produttive, almeno tre Assessori effettivi.

2. Oltre alla preposizione alle Direzioni regionali, da effettuare secondo i criteri di cui al comma 1, gli Assessori effettivi possono essere altresì preposti ai Servizi autonomi. >>.

Art. 5
 Modifica dell'articolo 77, comma 1, lettera b)
della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1. All'articolo 77, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<< b) provvede, in posizione di piena autonomia e senza vincoli gerarchici, al riscontro amministrativo contabile dei provvedimenti di spesa ed al controllo sulla legittimità degli stessi e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto speciale di autonomia, nonché al riscontro amministrativo contabile sui rendiconti dei funzionari delegati, realizzando così il controllo interno di ragioneria; >>.

Art. 6
 Modifica dell'articolo 128 della
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1.
L'articolo 128 della legge regionale 1 marzo 1988, n.7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 128
 
1. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti cura gli adempimenti in materia di viabilità ed infrastrutture di trasporto, di strutture ed attività portuali, di trasporti pubblici locali, di trasporto delle merci e di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. >>.

Art. 7
 Modifica dell'articolo 131 della
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1.
L'articolo 131 della legge regionale 1 marzo 1988, n.7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 131
 
1. Il Servizio dei porti e della navigazione interna:
a) cura lo studio e l'elaborazione di piani e programmi in materia di portualità e navigazione interna;
b) promuove e coordina la realizzazione di opere ed impianti finalizzati al miglioramento della funzionalità dei porti commerciali;
c) cura la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche nei porti, negli approdi e nelle vie d'acqua di competenza regionale;
d) attende agli adempimenti concernenti la navigazione interna;
e) provvede al rilascio di concessioni per le occupazioni e gli usi di aree o di altri beni del demanio marittimo, fluviale e lacuale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistico-ricreative, sentita la Direzione regionale della pianificazione territoriale;
f) predispone, in collaborazione con il competente Servizio della Direzione regionale del commercio e del turismo, un piano regionale di utilizzazione per finalità turistico- ricreative delle aree del demanio marittimo, di concerto con la Direzione regionale della pianificazione territoriale. >>.


Art. 8
 Modifica dell'articolo 243, comma 2, della
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
1.
All'articolo 243 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il comma 2 è sostituito dai seguenti commi:
<< 2. Assicura la predisposizione tecnica del bilancio pluriennale, di quello annuale di competenza e di cassa, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione; risponde della corretta predisposizione delle norme finanziarie degli schemi dei provvedimenti legislativi; assicura altresì la regolare tenuta delle scritture contabili e della gestione finanziaria dei fondi regionali; vigila affinché sia assicurata la regolarità della gestione del patrimonio e del bilancio della Regione; assicura, inoltre, in piena autonomia e senza vincoli gerarchici, l'omogeneità del riscontro amministrativo- contabile dei provvedimenti di spesa, nonché il controllo sulla legittimità degli stessi e degli altri provvedimenti dell'Amministrazione regionale soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto speciale d'autonomia; assicura gli adempimenti cui è tenuta la Regione in qualità di sostituto d'imposta; assicura la regolarità dei rapporti intercorrenti con gli istituti assistenziali e previdenziali.
2 bis. Al fine di assicurare l'omogeneità del riscontro amministrativo-contabile, il Ragioniere Generale è coadiuvato da un Vice Ragioniere Generale che svolge funzioni vicarie di sostituzione in caso di assenza o di impedimento ed al quale, in particolare, è devoluta la funzione del coordinamento del controllo interno di ragioneria. >>.

CAPO IV
 Integrazione alla legge regionale
12 febbraio 1990, n. 5
Art. 9
 
1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono determinati anche per l'anno 1994, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 1994.