Art. 1
Finalità ed obiettivi
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed alle Province il contributo corrisposto dallo Stato ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, al fine di favorire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull' uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.
Art. 2
Definizione di opere pubbliche e servizi sociali
Art. 3
Individuazione dei comuni beneficiari
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con decreto l'elenco dei comuni di cui all'articolo 1, predisposto ed aggiornato annualmente sulla base dei dati forniti dal Comando della Regione Militare Nord-Est e dal Comando della I Regione Aerea.
4. All'aggiornamento dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro il 30 novembre di ogni anno.
Art. 4
Presentazione delle domande
1. Ai fini della concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 6, i Comuni e le Province presentano alla Direzione regionale della pianificazione territoriale apposita domanda di contributo corredata della seguente documentazione:
a) relazione che definisca le opere da realizzarsi, corredata di eventuali elaborati progettuali;
b) previsione di spesa di massima per singola opera.
2. Le richieste di contributo devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno e, in via di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5
Individuazione degli interventi ammessi
a finanziamento o contributo
1. Sulla base delle domande presentate dalle Amministrazioni interessate, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, individua gli interventi ammessi a finanziamento o contributo sulla base delle priorità stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ed in relazione ai fondi erogati dallo Stato.
2. L'Assessore regionale alla pianificazione territoriale provvede a comunicare agli Enti interessati l'ammissione a finanziamento o contributo, fissando i termini per la presentazione dei progetti esecutivi.
Art. 6
Finanziamento
1. Gli interventi previsti dalla presente legge vengono effettuati con finanziamenti o contributi << una tantum >> fino ad un massimo del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere attribuiti anche per opere pubbliche o servizi sociali già assistiti da altro contributo statale o regionale.
Art. 8
Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 16.186.230.000 per l'anno 1995.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 12 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2090 ( 2.1.232.3.08.15. ) con la denominazione << Finanziamenti e contributi a Comuni e Province per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'
articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 16.186.230.000 per l'anno 1995.
3. Al predetto onere di lire 16.186.230.000 in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (partita n. 39 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde per la quota di lire 8.992.350.000 a somme non utilizzate al 31 dicembre 1994 e trasferite, ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 11, ottavo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25.
4. Al predetto onere di lire 16.186.230.000 in termini di cassa si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.