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       Contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli
impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza di cui
alla 
legge 5 marzo 1990, n.  46(programma 0.6.2.)
1.   L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  a  Comuni e Province contributi pluriennali,  per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista  dai  commi 10 e 14, a totale o  parziale  sollievo degli  oneri,  in  linea  capitale  ed  interessi,  relativi all'ammortamento  dei  mutui che  i  Comuni  e  le  Province stipulano   per   finanziare  l'esecuzione   di   opere   di adeguamento  degli impianti di immobili di  loro  proprietà alle prescrizioni di cui alla 
legge 5 marzo 1990, n.  46.
 2.  La Giunta regionale, con propria deliberazione,  su proposta  dell'Assessore  alle  finanze,  determina  in  via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare  ai sensi del comma 1.
3.   Le  domande per la concessione dei  contributi  di cui  al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale per le  autonomie  locali, entro il termine di 90  giorni  dalla data  di  entrata in vigore della presente legge,  corredate da:
a)   la   deliberazione   con   cui   si   dispone l'assunzione del mutuo;
b)   copia  dell'atto  di  adesione  dell'istituto mutuante;
c)  una dichiarazione del Sindaco del Comune ovvero del Presidente della Provincia ove si dia atto che le opere, che  si  intende finanziare con il mutuo da stipulare,  sono preordinate   all'esclusivo  scopo  dell'adeguamento   degli impianti  alle  norme  di sicurezza di  cui  alla  legge  n. 46/1990.
 4.   L'erogazione  del contributo  è  disposta  previa presentazione del contratto di mutuo corredato dal  relativo piano di ammortamento.
5.   I  contributi a favore dei Comuni  sono  concessi, per  una  quota  pari  all'ottanta  per  cento  dell'importo previsto dal comma 9, agli enti aventi popolazione superiore a  cinquemila abitanti nonché agli enti nel cui  territorio ha sede una scuola media inferiore.
6.   I  contributi di cui al comma 1 sono concessi  con priorità per gli interventi relativi a edifici destinati ad uso  scolastico,  ivi compresi gli asili nido  e  le  scuole materne, e per quelli relativi a edifici destinati a sede di uffici delle Amministrazioni locali.
7.    L'alienazione  degli  immobili,  oggetto   degli interventi  finanziati con i contributi di cui al  comma  1, prima che siano decorsi dieci anni dalla data di concessione del  contributo,  comporta la revoca dei benefici  concessi, con  l'obbligo  per  i  soggetti beneficiari  di  rimborsare all'Amministrazione  regionale le somme riscosse  maggiorate degli interessi.
8.   Ad avvenuta estinzione del mutuo e decorrenza  del termine  di  dieci  anni  dalla  data  di  concessione   del contributo, il Sindaco del Comune ovvero il Presidente della Provincia  ne  danno comunicazione alla Direzione  regionale per   le  autonomie  locali  mediante  inoltro  di  apposita dichiarazione   che  attesti  altresì  l'osservanza   delle prescrizioni di cui al comma 7.
9.    Per   le   finalità  previste  dal   comma   1, relativamente  agli  interventi in  favore  dei  Comuni,  è autorizzato  nell'anno 1996 un limite  di  impegno  di  lire 2.000 milioni.
10.  Le  annualità relative sono iscritte nello  stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura  di  lire 2.000 milioni per ciascuno degli  anni  dal 1996 al 2005.
11.   L'onere  complessivo  di  lire  4.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998  al 2005  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
13.   Per   le   finalità  previste  dal   comma   1, relativamente agli interventi in favore delle  Province,  è autorizzato  nell'anno 1996 un limite  di  impegno  di  lire 2.000 milioni.
14.  Le  annualità relative sono iscritte nello  stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura  di  lire 2.000 milioni per ciascuno degli  anni  dal 1996 al 2005.
15.   L'onere  complessivo  di  lire  4.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998  al 2005  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi. >>.