LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 1995, n. 16

Modifica della disciplina del rimborso delle spese di trasporto dei consiglieri regionali (legge regionale 23 aprile 1981, n. 21).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/04/1995
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 1
 
1.
L'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21, come modificato e integrato dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, dall'articolo 23 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, e dall'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 6, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. Ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, viene corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di vitto e di esercizio automezzo sulla base di diciotto giorni di accesso alle sedi in cui operano i vari organi, enti ed uffici regionali.
2. Il rimborso delle spese di vitto è determinato in misura corrispondente a quella prevista per un pasto giornaliero per i dipendenti regionali inviati in missione fuori dal territorio regionale ai sensi dell'art. 119 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche e integrazioni.
3. Il rimborso per l'esercizio automezzo viene stabilito annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con riferimento alle tabelle aggiornate dall'Automobile Club Italiano relative ai costi di esercizio auto per chilometro, riferiti a una percorrenza media annua di trentamila chilometri.
4. Ai predetti fini le percorrenze per ogni singolo viaggio di andata e ritorno vengono stabilite nel seguente chilometraggio: per i consiglieri della Circoscrizione di Trieste, chilometri cinquanta; per i consiglieri della Circoscrizione di Gorizia, chilometri centoquaranta; per i consiglieri della Circoscrizione di Udine, chilometri duecento; per i consiglieri delle Circoscrizioni di Pordenone e di Tolmezzo, chilometri trecento.
5. Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni permanenti con presenza obbligatoria ed indipendentemente dalla causa, viene trattenuto un diciottesimo del rimborso forfettario di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano, ad eccezione del rimborso delle spese di vitto, nei confronti dei consiglieri regionali che hanno a propria disposizione, per lo svolgimento del loro mandato, una autovettura di servizio o di rappresentanza.
7. Nel caso di residenza in un Comune appartenente ad una Circoscrizione diversa da quella di elezione, i consiglieri regionali possono optare, come sede di riferimento chilometrico, per la Circoscrizione nella quale risiedono all'atto dell'accettazione della candidatura.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consiglieri regionali sospesi ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come inserito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. >>.

Art. 2
 
1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 fanno carico al Cap. 1 dello stato di previsione della spesa del Bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità.