Art.   1
        
       Oggetto
        
        
        
          1.   La  Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con  la presente  legge  disciplina i rapporti  tra  le  istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, in attuazione dei principi delineati dalla 
legge 11 agosto 1991, n. 266.
 
       
      
      
      
        Art.   2
        
       Ufficio regionale del volontariato
        
        
        
          1.   È  istituito,  a decorrere dall'1  gennaio  1995, presso la Presidenza della Giunta regionale il Servizio  del volontariato.
        
        
        
          2.
          
          
             Dopo l'
articolo 46 della legge regionale  1  marzo 1988, n. 7, è pertanto aggiunto il seguente:
<<                    Art.  46 bis
       
1.   Il  Servizio del volontariato espleta la  seguente attività:
a) assicura il raccordo e la consulenza nei confronti  delle    istituzioni  pubbliche relativamente alla  valorizzazione    del volontariato;
b) provvede    all'elaborazione    delle    procedure    che    disciplinano  l'istituzione  e  la  tenuta  del  Registro    generale delle organizzazioni di volontariato;
c) cura l'organizzazione e la gestione della banca dati  del    volontariato;
d) provvede  all'elaborazione del modello di bilancio  delle    organizzazioni  di  volontariato e ne cura  la  materiale    predisposizione;
e) svolge   specifica   attività   di   informazione   alle    organizzazioni   di  volontariato,  anche   mediante   la    redazione  di  un Bollettino periodico in  collaborazione    con   l'Ufficio   stampa  e  pubbliche  relazioni   della    Regione;
f) cura  la  realizzazione  delle  iniziative  proposte  dal    Comitato regionale del volontariato;
g) individua   forme   di   verifica  del   rispetto   delle    prestazioni e di controllo della qualità delle stesse;
h) predispone    un   modello   di   convenzione-tipo    tra    istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato.
 2.   Ai  fini  delle attività di cui  al  comma  1  il Servizio   cura  il  collegamento  con  le  altre  strutture dell'amministrazione regionale competenti in materia e con i Centri di servizio di cui all'articolo 14.
3.   Gli atti di cui alle lettere b) e d) del comma  1, sono adottati con apposito regolamento. >>.
  
          
         
       
      
      
      
        Art.   3
        
       Comitato regionale del volontariato
        
        
        
          1.    È   istituito   il   Comitato   regionale   del volontariato, di seguito denominato Comitato, composto:
a) dal  Presidente della Giunta regionale, o  suo  delegato,    che lo presiede;
b) da   sette   rappresentanti   delle   organizzazioni   di    volontariato operanti nel territorio regionale;
c) dai  Direttori  regionali dell'assistenza sociale,  della    sanità,   del   lavoro,  cooperazione  ed   artigianato,    dell'istruzione  e  cultura e delle  autonomie  locali  o    loro delegati;
d) da  un  rappresentante delle Amministrazioni  provinciali    esperto in materia di volontariato;
e) da   un  rappresentante  delle  Amministrazioni  comunali    esperto in materia di volontariato;
 
        
        
        
          2.   Il  Comitato  dura  in  carica  tre  anni  ed  è costituito   con   decreto  del  Presidente   della   Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
        
        
        
          3.    I   rappresentanti   delle   organizzazioni   di volontariato sono nominati su designazione dell'Assemblea di cui all'articolo 7.
        
        
        
          4.   I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e)  del comma   1  sono  nominati  su  designazione  rispettivamente dell'Unione Province italiane e dell'Associazione  nazionale Comuni d'Italia.
        
        
        
          5.   Il  Vice Presidente è eletto dal Comitato  tra  i componenti espressi dalle organizzazioni di volontariato.
        
        
        
          6.    Il   Dirigente   del  Servizio   regionale   del volontariato  partecipa alle riunioni con  voto  consultivo; funge da Segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella di segretario.
        
        
        
          7.    Per  la  trattazione  di  particolari  questioni possono  partecipare alle riunioni del  Comitato,  con  voto consultivo,  rappresentanti di altri  enti  od  organismi  e funzionari regionali.
        
        
        
       
      
      
      
        Art.   4
        
       Funzioni del Comitato
        
        
        
          1.   Il  Comitato svolge funzioni di impulso e proposta in ordine alle seguenti materie:
a) interventi regionali in materia di volontariato;
b) svolgimento  di  studi e ricerche sul  volontariato,  con    particolare    riferimento   alla    valutazione    degli    interventi e dei loro risultati;
c) iniziative  di educazione alla cultura della solidarietà    e di orientamento al volontariato;
d) iniziative di formazione ed aggiornamento professionale;
e) ogni  altra questione in materia di volontariato proposta    dai componenti il Comitato.
 
        
        
        
          2.    Il   Comitato   esercita   funzioni   consultive formulando pareri:
a) relativamente   alla   definizione   delle    linee    di    programmazione  regionale nei settori in cui  si  esplica    una significativa attività di volontariato;
b) sugli   atti   elaborati  dal  Servizio   regionale   del    volontariato ai sensi dell' articolo 46 bis  della  legge    regionale  1o  marzo  1988,  n.  7, come  inserito  dall'    articolo 2, relativamente ai compiti di cui alle  lettere    b) e d);
c) in  ordine  alle  istituzioni ed alla localizzazione  dei    centri di servizio previsti dall'articolo 14;
d) in  merito  ad  iniziative di formazione ed aggiornamento    professionale,  di  educazione  alla  solidarietà  e  di    orientamento  al volontariato, proposte da organizzazioni    di volontariato;
e) in  merito  a  progetti sperimentali, in particolare  per    favorire   l'attuazione  di  metodologie   e   tecnologie    innovative di intervento;
f) su     richiesta,     per    ogni    altra     questione,    dell'Amministrazione regionale.
 
        
        
        
          3.  Il Comitato svolge infine le seguenti attività:
a) collegamento   con   l'Osservatorio  nazionale   per   il    volontariato;
b) redazione   di  rapporti  annuali  sui  risultati   della    propria attività entro e non oltre il 31 ottobre.
 
       
      
      
      
        Art.   5
        
       Funzionamento del Comitato
        
        
        
          1.   Il  Comitato  ha sede presso la  Presidenza  della Giunta regionale.
        
        
        
          2.   Le  riunioni  del Comitato sono valide  quando  è presente la maggioranza dei suoi componenti.
        
        
        
          3.    Le  deliberazioni  sono  valide  quanto  abbiano ottenuto  il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
       
      
      
      
        Art.   6
        
       Registro generale delle organizzazioni di volontariato
        
        
        
          1.    È   istituito   il  Registro   generale   delle organizzazioni   di   volontariato  di  seguito   denominato Registro, in applicazione ed ai fini dell'
articolo  6  della legge n. 266/1991.
 
        
        
        
          2.  Il Registro è articolato nei seguenti settori:
a) SETTORE SOCIALE:   sanità, assistenza sociale, educazione sportiva;
b) SETTORE CULTURALE:   istruzione,   beni   culturali,   educazione   permanente,   attività culturali;
c) SETTORE AMBIENTALE:   tutela, risanamento e valorizzazione ambientale;
d) SETTORE DEI DIRITTI CIVILI E DELLE ATTIVITÀ INNOVATIVE:   tutela  dei  diritti del consumatore, tutela  dei  diritti   dell'utente di pubblici servizi, attività innovative  non   rientranti nei precedenti settori.
 
        
        
        
          3.   È  ammessa l'iscrizione di una organizzazione  in più settori.
        
        
        
          4.   Sono  iscritte  in settori separati  del  Registro anche  le organizzazioni di volontariato di cui all'
articolo 13  della  legge  n. 266/1991, che perseguono  attività  di cooperazione  internazionale allo  sviluppo,  di  protezione civile  e quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla 
legge 15 dicembre 1972, n. 772. È fatta salva la normativa  di  settore  che  disciplina  l'attività   delle suddette organizzazioni.
 
        
        
        
          5.   Alla tenuta del Registro provvede il Servizio  del volontariato.
        
        
        
          6.   Possono  iscriversi al Registro le  organizzazioni di volontariato liberamente costituite senza scopo di lucro, da  almeno  centottanta  giorni,  al  fine  di  svolgere  le attività  loro proprie e che a tale scopo si  avvalgano  in modo  determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
        
        
        
          7.   Al  fine  di ottenere l'iscrizione al Registro  le Organizzazioni  di  volontariato devono  presentare  domanda alla   Presidenza  della  Giunta  regionale.  Sulla  domanda esprime parere il Servizio regionale del volontariato di cui all'articolo 2.
        
        
        
          8.   La  domanda  d'iscrizione  deve  essere  corredata dalla seguente documentazione:
a) copia  autentica  dell'atto costitutivo o  dello  statuto    ovvero dell'accordo tra gli aderenti;
b) elenco  nominativo  di  coloro che ricoprono  le  diverse    cariche associative;
c) una    relazione    dettagliata   sull'attività    della    organizzazione.
 
        
        
        
          9.   Entro  sessanta  giorni dalla presentazione  della domanda   il  Presidente  della  Giunta  regionale   dispone l'iscrizione  nel Registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa   con  provvedimento  motivato  da  comunicare   alla organizzazione richiedente.
        
        
        
          10.  Ogni  due  anni viene effettuata la revisione  del Registro,  intesa ad accertare la permanenza  dei  requisiti richiesti per l'iscrizione delle associazioni.
       
      
      
      
        Art.   7
        
       Assemblea regionale
        
        
        
          1.    Il  Presidente  della  Giunta  regionale  o  suo delegato  convoca l'Assemblea regionale delle organizzazioni di  volontariato  almeno  ogni  anno  ovvero,  in  ordine  a questioni  specifiche, su richiesta della maggioranza  delle organizzazioni di volontariato o del Comitato regionale  del volontariato.
        
        
        
          2.   Partecipano  all'Assemblea con  voto  deliberativo tutte   le   organizzazioni  e  le  forme  di  coordinamento regionale statuariamente disciplinate iscritte nel Registro. Possono,  altresì,  partecipare senza diritto  di  voto  le organizzazioni non iscritte.
        
        
        
          3.  L'Assemblea:
a) approva,  nella prima seduta, il Regolamento  concernente    il proprio funzionamento;
b) elegge  i  componenti di propria spettanza  nel  Comitato    regionale del volontariato;
c) elegge i componenti di propria spettanza nel Comitato  di    gestione di cui all'articolo 13;
d) esamina  l'andamento delle attività di  volontariato  in    ambito   regionale   e  l'applicazione   della   presente    normativa;
e) valuta  ogni altra questione concernente lo sviluppo  del    volontariato  e la programmazione regionale  nei  settori    di intervento volontario.
 
       
      
      
      
        Art.   8
        
       Rapporti tra l'Amministrazione regionale, gli Enti locali
e le organizzazioni di volontariato
        
        
        
          1.    L'Amministrazione   regionale   può   assumere iniziative  finalizzate alla promozione della cultura  della solidarietà ed all'orientamento dei volontari  e  sostiene, con l'erogazione di contributi, iniziative analoghe ed altre di  formazione ed aggiornamento dei volontari promosse dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di  cui all'articolo  6  o  dalle  forme di coordinamento  regionale statutariamente disciplinate.
        
        
        
          2.   Alla concessione dei contributi di cui al comma  1 si  provvede con decreto del dirigente preposto al  Servizio del   volontariato;  il  decreto  medesimo   stabilisce   le modalità di rendicontazione.
        
        
        
          3.   L'Amministrazione  regionale  e  gli  Enti  locali possono  concedere in uso gratuito immobili o locali  propri alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività delle stesse.
       
      
      
      
        Art.   9
        
       Formazione ed aggiornamento professionale dei volontari
        
        
        
          1.    Le  organizzazioni  di  volontariato  registrate possono richiedere alla Direzione regionale della formazione professionale  l'organizzazione di  corsi  finalizzati  alla formazione ed all'aggiornamento professionale in  ordine  ad attività da svolgere in settori specifici.
        
        
        
          2.    Le   organizzazioni  di   volontariato   possono partecipare   gratuitamente  ai  corsi  di   formazione   ed aggiornamento professionale organizzati dalla Regione.
       
      
      
      
        Art.  10
        
       Convenzioni
        
        
        
        
        
        
          2.   Ai  sensi  dell'
articolo 10, comma 2,  lettera  c) della  legge  n. 266/1991, sono criteri di  priorità  nella scelta   delle   organizzazioni  di  volontariato   per   la stipulazione delle convenzioni:
a) l'esperienza   specifica   nell'attività   oggetto    di    convenzione;
b) una organizzazione operativa stabile sul territorio;
c) la formazione permanente dei volontari.
 
        
        
        
          3.    Le  convenzioni  regolano  le  modalità   della collaborazione tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato  nell'ambito  delle strutture  pubbliche  e  in quelle  private convenzionate o in ambiti esterni  e  devono indicare:
a) le   caratteristiche  dell'attività  in  oggetto  e   le    modalità di svolgimento;
b) l'impegno   a   garantire  le  migliori  condizioni   per    l'espletamento  dell'azione  di  volontariato  e  la  sua    continuità;
c) le  modalità della consultazione delle organizzazioni di    volontariato  sui  programmi elaborati dalle  istituzioni    pubbliche;
d) l'entità  delle  prestazioni  del  personale  volontario    necessarie   per  assicurare  continuità   all'attività    oggetto  di convenzione ed i requisiti minimi di  cui  il    medesimo deve essere in possesso;
e) la durata del rapporto convenzionale;
f) le   modalità   di   definizione   ed   erogazione   del    finanziamento alle organizzazioni, correlato  alle  spese    previste;
g) le   modalità   di   utilizzazione   di   strutture    e    attrezzature    eventualmente   messe   a    disposizione    dell'organizzazione di volontariato  per  lo  svolgimento    dell'attività;
h) l'obbligo    della   copertura   assicurativa    prevista    dall'articolo 4 della legge n. 266/1991;
i) l'obbligo  dell'organizzazione a  svolgere  le  attività    dedotte  in convenzione nel rispetto dei diritti e  della    dignità degli utenti;
l) le  modalità di controllo dell'attività svolta da parte    dell'istituzione   convenzionata  e  di   rendicontazione    delle spese sostenute;
m) le   cause   e   le   modalità  di   risoluzione   della    convenzione;
n) ogni ulteriore elemento richiesto da norme di settore.
 
        
        
        
          4.   Le  istituzioni pubbliche trasmettono copia  delle convenzioni stipulate al Servizio del volontariato  ai  fini dell'aggiornamento della Banca dati del volontariato.
       
      
      
      
        Art.  11
        
       Oneri
        
        
        
          1.    Gli   oneri   relativi   all'attuazione   delle convenzioni   tra   la  Regione  e  le   organizzazioni   di volontariato  fanno carico al capitolo 801  dello  stato  di previsione della spesa; quelli relativi alle convenzioni tra le   organizzazioni  medesime  e  gli  enti  ed  istituzioni destinatari  di  finanziamenti regionali  di  settore  fanno carico ai finanziamenti predetti.
        
        
        
          2.    Sono   fatte  salve  le  diverse  modalità   di finanziamento   e   di  instaurazione   dei   rapporti   tra istituzioni   pubbliche  e  organizzazioni  di  volontariato previsti  dalla normativa regionale vigente  in  materia  di protezione civile.
       
      
      
      
        Art.  12
        
        
        
        
        
        
        
          2.    Al   Fondo   viene  iscritto   annualmente   uno stanziamento corrispondente:
a)  alle  somme  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  del     Ministero del Tesoro 21 novembre 1991;
b)  ad ogni altra entrata eventuale.
 
        
        
        
          3.   Il  Fondo è amministrato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 13.
       
      
      
      
        Art.  13
        
       Comitato di gestione
        
        
        
          1.   Il  Fondo  di cui all'articolo 12 è  gestito  dal Comitato di gestione previsto e disciplinato dall'articolo 2 del decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.
        
        
        
          2.   La  rappresentanza della Regione nel  Comitato  di gestione è assicurata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
        
        
        
          3.    I   rappresentanti   delle   organizzazioni   di volontariato  iscritte nel registro di  cui  all'articolo  6 sono eletti dall'assemblea di cui all'articolo 7 secondo  le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione. A  tal fine ciascuna organizzazione esprime un voto.
       
      
      
      
        Art.  14
        
       Centri di servizio
        
        
        
          1.   L'istituzione, la definizione dei  compiti  ed  il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinati dalle norme   della  
legge  n. 266/1991 e  dal  relativo   decreto ministeriale di attuazione.
 
       
      
      
      
        Art.  15
        
       Modificazione di norme
        
        
        
          1.
          
          
             All'
articolo  13 della legge regionale  23  agosto 1982, n.  57, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<     1.  Le  attività  di  volontariato  nel  campo  della prevenzione  e della riabilitazione dei tossicodipendenti  e degli   alcoolisti,   quale  espressione   dell'impegno   di solidarietà  delle  collettività locali,  sono  esercitate nell'ambito  delle Aziende sanitarie regionali,  secondo  le disposizioni   della  
legge  266/1991  e   della   normativa regionale di attuazione. >>.
 
          
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          7.
          
          
             L'
articolo  19  della legge  regionale  18  luglio 1985, n.  28 è sostituito dal seguente:
<<                    Art.  19
       Volontariato
1.   La  Regione  riconosce la  positiva  funzione  del volontariato  per  il  raggiungimento  delle  finalità  del Servizio  sanitario  regionale ed a  tal  fine  promuove  la valorizzazione  delle relative associazioni  secondo  quando previsto dalla 
legge n.  266/1991. >>.
   
          
         
       
      
      
      
        Art.  16
        
       Disposizioni particolari
concernenti gli interventi nel settore sanitario
        
        
        
          1.   Le  Aziende  sanitarie  regionali  provvedono  con mezzi  ordinari  del proprio bilancio alla  copertura  delle spese  derivanti  dalla stipula delle  convenzioni  previste dall'articolo 10 ed alla concessione di contributi e sussidi finalizzati  al sostegno organizzativo, al funzionamento  ed allo  svolgimento  delle attività delle  organizzazioni  di volontariato  operanti nel settore sanitario,  convenzionato ai sensi della normativa regionale.
        
        
        
          2.   L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  alle  Aziende  sanitarie regionali  finanziamenti integrativi   della  spesa  sanitaria  di   parte   corrente determinando   le  quote  di  risorse  da  attribuire   alle medesime, con vincolo di destinazione agli interventi di cui al   comma   1,   in   conformità  agli   obiettivi   della programmazione  sanitaria  regionale,  valutando   l'apporto delle organizzazioni di volontariato convenzionate.
        
        
        
        
        
        
          4.   La  concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei  finanziamenti  previsti dal  comma  2  avviene  con  le medesime  modalità  prescritte dalla  vigente  legislazione statale  e  regionale  per  le  quote  del  Fondo  sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
       
      
      
      
        Art.  17
        
       Norme transitorie
        
        
        
          1.   Le  associazioni  di  volontariato  iscritte  nel Registro  provvisorio delle organizzazioni  di  volontariato istituito  con  deliberazione della Giunta  regionale  n. 634 dell'11  febbraio 1993, sono iscritte d'ufficio nel Registro generale   delle  organizzazioni  di  volontariato,   previa verifica dei requisiti richiesti dall'
articolo 3 della legge n.266/1991.
 
        
        
        
          2.    Fino  alla  stipula  delle  convenzioni  di  cui all'articolo  10,  restano valide le  convenzioni  stipulate dalle  Associazioni  di volontariato ai  sensi  della  
legge regionale 4 novembre 1981, n. 74.
 
       
      
      
      
        Art.  18
        
       Abrogazione di norme
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  19
        
       Norme finanziarie
        
        
        
        
        
        2      Gli    oneri    derivanti    dall'applicazione dell'articolo 3, comma 8, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1995-1997  e del bilancio per  l'anno  1995,  che presenta sufficiente disponibilità.
        
        
        
          3.   Gli  eventuali  oneri derivanti  dall'applicazione dell'articolo 7 fanno carico al capitolo 221 dello stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997  e  del  bilancio  per l'anno  1995  che  presenta sufficiente disponibilità.
        
        
        
          4.   Per  le finalità previste dall'articolo 8,  comma 1,  è  autorizzata la spesa di lire 800 milioni per  l'anno 1995.
        
        
        
          5.   A  tal fine, nello stato di previsione della spesa del  bilancio pluriennale 1995-97 e del bilancio per  l'anno 1995   sono  istituiti  la  Rubrica  n. 31 -  Servizio   del volontariato  -  e,  nel suo ambito, al programma  0.6.1.  - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 800   (2.1.162.2.08.07)  con  la  denominazione  << Spese   e contributi   per   la   promozione   della   cultura   della solidarietà  e  l'orientamento dei  volontari >>  e  con  lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa,  di lire 800 milioni per l'anno 1995.
        
        
        
          6.     Gli    oneri    derivanti    dall'applicazione dell'articolo 9 fanno carico al capitolo 5949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997  e  del  bilancio per l'anno  1995,  che  presenta sufficiente disponibilità.
        
        
        
          7.   Per le finalità previste dagli articoli 10  e  11 è  autorizzata la spesa di lire 600 milioni,  suddivisa  in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
        
        
        
          8.   A  tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995  è istituito alla Rubrica  n.  31 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 801 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione << Spese derivanti dalle   convenzioni   stipulate  tra   la   Regione   e   le organizzazioni  di  volontariato >>  e  con  lo  stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600  milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno  degli anni dal 1995 al 1997.
        
        
        
          9.   Sul medesimo capitolo 801 è iscritto altresì  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200  milioni  per l'anno 1995.
        
        
        
        
        
        
          11. Per l'introito delle somme di cui all'articolo  12, comma  2, lettera a), nello stato di previsione dell'entrata del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1995-1997  e  del bilancio  per  l'anno 1995 è istituito << per  memoria >>  al Titolo  III - Categoria 3.4. - il capitolo 879 (3.4.7.)  con la   denominazione   << Entrate  derivanti  dall'applicazione dell'
articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n.  266 >>.
 
        
        
        
          12.  Per le finalità previste dall'articolo 12,  comma 2,  lettera a) , nello stato di previsione della  spesa  del bilancio  pluriennale 1995-1997 e del  bilancio  per  l'anno 1995  è  istituito << per memoria >> alla  Rubrica  n.  31  - programma 0.6.1. - spese di investimento - categoria 2.5.  - Sezione  VIII  -  il capitolo 815 (2.1.254.3.08.07)  con  la denominazione  << Conferimenti  al  Fondo  speciale  di   cui all'
articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n.  266 >>.
 
        
        
        
          13.  Ad  integrazione di quanto previsto dall' 
articolo 73,  comma 1, della legge regionale  14 febbraio 1995, n.  8, per   le    finalità  previste   dal   combinato   disposto dall'articolo 79, comma  3.  della 
legge regionale 28 aprile 1994, n.  5, e dell'articolo  16, commi 2 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire  3.000  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno  degli  anni  dal 1995 al 1997.
 
        
        
        
          14.  Il  predetto  onere  complessivo  di  lire  3.000 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  pluriennale  1995-1997  e   del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.
        
        
        
          15.   Lo  stanziamento,  in  termini  di  cassa,   del precitato capitolo 4500, viene elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
        
        
        
          16.   In   via   transitoria,  per  l' anno  1995,  ad integrazione di  quanto  disposto dall'
articolo 73, comma 3, della  legge  regionale  14 febbraio 1995,  n.  8, ai  sensi dell' 
articolo  79,  comma  4,  della  legge   n.  5/1994, e dell'articolo  16, comma 3, la quota di lire  1.000  milioni per l'anno 1995 autorizzata  dal comma 13  è destinata alla concessione di contributi e sussidi  alle  organizzazioni di volontariato   in   applicazione   del   disposto   di   cui all'articolo 16, comma 2.
 
        
        
        
        
        
        
          18.   Il   precitato  capitolo  4540  viene  eliminato dall'elenco n.  1 allegato ai bilanci predetti.
        
        
        
          19.  All'onere  complessivo di lire  4.400  milioni  in termini  di  competenza, suddiviso in ragione di lire  2.000 milioni  per l'anno 1995, e lire 1.200 milioni per  ciascuno degli  anni  1996  e 1997, si provvede mediante  storno  dai sottocitati  capitoli dello stato di previsione della  spesa dei  bilanci predetti, per gli importi a fianco dei medesimi riportati:
a)  capitolo  4540  -  lire 3.000 milioni  complessivi, suddivisi  in  ragione  di lire 1.000 milioni  per  ciascuno degli anni dal 1995 al 1997;
b)  capitolo  8840 - lire 1.400 milioni,  suddivisi  in ragione  di  lire 1.000 milioni per l'anno 1995 e  lire  200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
 
        
        
        
          20.  All'onere  di  lire 2.000 milioni  in  termini  di cassa si provvede mediante storno dai sottoindicati capitoli dello  stato  di  previsione della spesa  del  bilancio  per l'anno   1995,  per  gli  importi  a  fianco  dei   medesimi riportati:
a) capitolo 4540 - lire 1.000 milioni;
b) capitolo 8842 - lire 1.000 milioni.
 
       
      
      
      
        Art.  20
        
       Entrata in vigore
        
        
        
          1.   La presente legge entra in vigore il giorno della  sua  pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.