LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 1995, n. 46

Modificazioni della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, concernente << Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/11/1995
Materia:
220.01 - Industria

Art. 1
 (Limiti dimensionali di aiuto)
1.
L'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
1. Gli interventi previsti a favore delle imprese industriali sono riferiti alle imprese:
a) aventi non più di 250 dipendenti e 20 milioni di ECU di fatturato o un totale dell'attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti, non superiore a 10 milioni di ECU;
b) che facciano capo per non più del 25 per cento ad imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli indicati nel presente comma, salvo che non si tratti di società finanziarie pubbliche, di società a capitale di rischio o, purché non esercitino il controllo, di investitori istituzionali;
c) che facciano capo per non più del 25 per cento a società finanziarie private o fiduciarie private.

2. Gli interventi previsti a favore delle imprese di servizio alla produzione industriale sono riferiti alle imprese:
a) aventi non più di 95 dipendenti e 7,5 milioni di ECU di fatturato o un totale dell'attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti, non superiore a 3,75 milioni di ECU;
b) che facciano capo per non più del 25 per cento ad imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli indicati nel presente comma, salvo che non si tratti di società finanziarie pubbliche, di società a capitale di rischio o, purché non esercitino il controllo, di investitori istituzionali;
c) che facciano capo per non più del 25 per cento a società finanziarie private o fiduciarie private.

3. Gli aiuti agli investimenti a favore di imprese che non soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono limitati alle imprese localizzate nelle sole zone individuate dalla Giunta regionale in conformità agli indirizzi comunitari.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, fissa i limiti di aiuto concedibili nella varie zone del territorio regionale avendo a riferimento gli indirizzi comunitari in materia di politica industriale e di strumenti finanziari a favore delle piccole e medie imprese.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, aggiorna, conformemente agli indirizzi comunitari, i parametri dimensionali di cui ai commi 1 e 2.
6. Ai fini dei commi 1 e 2 per fatturato si intende l'ammontare dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché dalle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
7. Gli interventi a favore delle imprese sotto forma di contributi in conto interessi, credito agevolato, ivi compresi i finanziamenti della Friulia SpA ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e contributi in conto capitale non possono superare cumulativamente, a fronte di un medesimo investimento, i limiti d' aiuto fissati ai sensi del comma 4. >>.

Art. 2
 (Interventi Friulia-Lis)
1.
L' articolo 7 della legge regionale 12/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 
1. Gli interventi della Friulia-Lis SpA devono comunque rispettare, per le operazioni di locazione finanziaria, quanto disposto dall'articolo 1. >>.

Art. 3
 (Abrogazione di norme)
Art. 4
 (Norma transitoria)
1. Sino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione con la quale la Giunta regionale fissa il limite di aiuti concedibile nelle varie zone del territorio regionale, vanno applicate le misure di aiuti di cui alla legge regionale 12/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.