LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 1995, n. 42

Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/11/1995
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 (Interventi per il diritto allo studio universitario ai
sensi dell'articolo 5, commi 14 e 15, della legge
24 dicembre 1993, n. 537)
1. Le quote delle tasse universitarie riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono destinate, in base ad apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le Università ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 537/1993, ad interventi che possono essere attuati anche attraverso gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.
2. Le convenzioni, stipulate su conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione, cultura e formazione professionale, fissano gli obiettivi da raggiungere e gli interventi da realizzare nonché le modalità di attuazione degli stessi; disciplinano altresì i criteri per la rilevazione periodica dell'entità delle quote di competenza regionale, riscosse da ciascuna Università e definiscono le modalità ed i termini entro i quali le Università provvedono a versare direttamente agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario competenti per territorio le somme ad essi spettanti nell'ipotesi prevista dal comma 1.
Art. 2
 (Modifica dell'articolo 110 della legge regionale 24 giugno
1980, n. 19)
1. Nel testo del quarto comma dell'articolo 110 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19, come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 42, dopo le parole << ricerche di mercato >> le parole << a carattere nazionale >> sono soppresse.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 4
 (Modifica dell'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre
1986, n. 41)
Art. 5
1. Gli Enti locali beneficiari dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 2 maggio 1988, n. 23, concernenti gli interventi connessi con la realizzazione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, che non abbiano provveduto o non possano provvedere alla rendicontazione del finanziamento entro il termine stabilito, possono richiedere, in presenza di motivate ragioni, la fissazione di un nuovo termine perentorio entro cui presentare detta rendicontazione, pena la decadenza dei finanziamenti stessi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate.
2. La richiesta di fissazione del nuovo termine deve essere presentata entro il termine precedentemente stabilito ovvero, per gli interventi i cui termini siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni da tale data.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 23/2012
Art. 7
 (Modifica dell'articolo 72 della legge regionale
1 febbraio 1991, n. 4)
1.
All'articolo 72 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
<< 3. I contributi possono essere corrisposti direttamente ai Comuni indicati ai commi 1 e 2 oppure agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento ed alle scadenze previste nei relativi contratti, nei quali deve risultare esplicitata la finalizzazione dell'intervento.
3 bis. La corresponsione all' istituto mutuante dei contributi di cui al comma 1 avviene qualora il medesimo lo richieda espressamente come condizione per la stipula del contratto di mutuo. >>.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 9
 (Modifica dell'articolo 37 della legge regionale
5 febbraio 1992, n. 4)
1.
All'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il testo del comma 3, come sostituito dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 7 luglio 1992, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< 3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate dall'atto di adesione dell'istituto mutuante e, alternativamente, dal piano di ammortamento del mutuo predisposto dall'istituto medesimo, ovvero dall'eventuale deliberazione esecutiva con cui l'Ente locale dispone l'assunzione del mutuo. L'erogazione della prima annualità dei contributi è comunque disposta successivamente alla presentazione della deliberazione esecutiva di assunzione del mutuo e del contratto di mutuo definitivo. >>.

2. La modifica di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
 (Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale
25 giugno 1993, n. 50)
Art. 11
 (Modifica dell'articolo 33 della legge regionale
14 febbraio 1995, n. 8)
1.
Nel testo dell'articolo 33 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 30 settembre 1995, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dal relativo preventivo di spesa. >>.

Art. 12
 (Interventi nel settore zootecnico)
1. Il programma di lotta contro l'infertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli, indicato negli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è esteso dall'1 gennaio 1995 anche alla lotta contro l'ipofecondità e la mortalità neo e postnatale, sia bovina che delle specie bufalina, suina, ovina, caprina ed equina.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 6798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 13
1. Nel comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 8/1995 le parole: << per finanziare gli interventi di adeguamento degli impianti relativi agli immobili di sua proprietà alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 >> sono sostituite dalle parole << per finanziare gli interventi di adeguamento degli impianti e delle strutture del comprensorio fieristico. >>.
Art. 14

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 31/1996
2Articolo abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 7/1999 con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' articolo 47 della medesima L.R. 7/99, come stabilito dallo stesso articolo 49.
3Comma 1 abrogato da art. 49, comma 2, L. R. 7/1999
Art. 15
 (Utilizzo dei fondi della gestione separata del FRIE)
1. I fondi della gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE) istituito dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8 possono essere utilizzati per promuovere l'incentivazione ed il rilancio di attività economiche localizzate anche in territori delle province di Udine e Pordenone purché gli investimenti risultino effettuati successivamente all'1 gennaio 1995.
Art. 16
 (Procedure per gli appalti)
1. Per gli appalti della Segreteria generale straordinaria relativi agli edifici catalogati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 si applicano le procedure ordinarie e la normativa vigente.
Art. 17
 (Liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo
8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65)
1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a liquidare ai Consorzi volontari agro-silvo-pastorali privati i contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1991, n. 36, per le spese sostenute negli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, ancorché i relativi pagamenti siano stati effettuati negli esercizi successivi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 24/2006
Art. 18
 (Utilizzo delle assegnazioni)
1. Le assegnazioni disposte per le finalità di cui all'articolo 45, commi 1, lettera b), e 2 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, limitatamente agli esercizi finanziari 1994 e 1995, possono essere altresì utilizzate per iniziative dirette ad interventi per l'adeguamento, il miglioramento e la riconversione di strutture destinate alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e che rivestano interesse esclusivamente locale.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 34, L. R. 13/2002
2Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 20
 (Proroga del termine)
1. La disposizione dell'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, trova applicazione anche per l'anno 1994.
2. Per effetto del comma 1 è ammessa la presentazione di motivata istanza da parte del richiedente ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, il cui accoglimento comporta annullamento di eventuali provvedimenti di revoca già adottati per il medesimo contributo.