Art. 1
(Oggetto, finalità e ordinamento)
1. La presente legge detta disposizioni per l'istituzione dell'Agenzia regionale della sanità e ne disciplina l'assetto istituzionale, l'ordinamento, i compiti, nonché le modalità organizzative e di finanziamento, in attuazione dell'
articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, e dell'articolo 7, comma 1, della
legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.
2. L'Agenzia è azienda della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con finalità di supporto e coordinamento delle Aziende sanitarie regionali, e, nell'osservanza delle rispettive prerogative istituzionali, degli altri organismi che concorrono al funzionamento del Servizio Sanitario Regionale, nonché di supporto tecnico alla Regione per i compiti alla stessa attribuiti in materia sanitaria.
3. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, in analogia a quanto previsto, per le Aziende unità sanitarie locali, dall'
articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'Agenzia è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con il quale sono anche fissate le determinazioni occorrenti per il primo impianto, tenuto conto del programma di attività e di spesa predisposto dalla struttura di coordinamento di cui all'
articolo 29, comma 2, della legge regionale 12/1994.
5. L'Agenzia regionale della sanità ha sede in Udine.
Art. 3
(Compiti)
1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) osservazione epidemiologica a supporto dell'attività di pianificazione e valutazione dei risultati conseguiti;
b) attuazione della programmazione sanitaria nell'ambito della pianificazione strategica regionale;
c) attività negoziale nell' ambito della contrattazione collettiva in sede regionale;
d) determinazione delle risorse finanziarie da attribuire alle Aziende sanitarie sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale e con l'applicazione dei meccanismi di finanziamento previsti dalla legislazione vigente;
e) supporto all' Amministrazione regionale per l'accreditamento delle strutture sanitarie nella regione, di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 502/ 1992 e successive modificazioni e integrazioni e per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;
f) verifica e controllo dei bilanci delle Aziende sanitarie;
g) controllo di gestione;
h) promozione di modelli organizzativi e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, alla competitività ed all'efficacia;
i) controllo e valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale;
l) supporto tecnico nella pianificazione degli investimenti; coordinamento e supporto tecnico nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;
m) gestire centralmente, per conto delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, particolari segmenti di attività, previa delega da parte dei Direttori generali delle Aziende.
2. L'Agenzia può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate ad enti pubblici, aziende ed organizzazioni private.
Art. 4
(Direzione e organizzazione)
1. L'Agenzia è retta da un Direttore generale, nominato dalla Giunta regionale. Il Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari in possesso di un diploma di laurea e con esperienza dirigenziale acquisita per almeno 5 anni in enti o strutture pubbliche o private; il rapporto di impiego è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4, è nominato il primo Direttore generale dell'Agenzia.
2. Il Direttore generale organizza la struttura interna dell'Agenzia articolandola in strutture operative e servizi di supporto alla direzione. Il Direttore generale può articolare le strutture operative e i servizi di supporto in uffici. Le strutture operative sono individuate con riferimento alle seguenti aree:
a) osservazione epidemiologica, prevenzione e sanità pubblica, controllo sulla qualità;
b) programmazione attuativa e monitoraggio dei livelli di assistenza;
c) verifica e controllo dei bilanci delle Aziende sanitarie e controllo di gestione;
d) supporto tecnico gestionale alle Aziende e politica degli investimenti. I servizi di supporto svolgono le attività inerenti al sistema informativo, alle risorse umane ed alla formazione, nonché al controllo di gestione interna e all'amministrazione dell'Agenzia. Possono altresì essere istituite altre strutture operative per la gestione diretta delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m).
3. Ad ogni struttura operativa e servizio di supporto è preposto un responsabile, nominato dal Direttore generale fra persone di provata esperienza nella materia di competenza della specifica struttura o servizio e assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile. Al Direttore generale e ai Direttori delle strutture operative e dei servizi di supporto dell'Agenzia, assunti con contratti di diritto privato, si applicano le disposizioni previste dall'
articolo 3 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per il Direttore generale e i Direttori amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie.
4. Le strutture operative e i servizi di supporto non possono essere complessivamente superiori a otto.
5. Il Direttore generale, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 3 e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, riunisce in conferenza almeno ogni tre mesi, i Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali al fine di verificare:
a) lo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione sanitaria;
b) l'andamento della spesa sanitaria regionale.
Art. 6
(Finanziamento e bilancio)
1. L'Agenzia dispone di una propria dotazione finanziaria, fissata annualmente dalla Giunta regionale, integrata dalle risorse che la medesima acquisisce a seguito dei servizi e delle consulenze fornite ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. L'Agenzia redige il proprio bilancio secondo le modalità e i criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle Aziende sanitarie.
Art. 9
(Riordino della Direzione regionale della sanità)
2. Contestualmente all'emanazione delle suddette norme, con apposita legge regionale sono disciplinate l'istituzione, l'assetto organizzativo e le competenze della Direzione regionale di cui al comma 1.
3.
L'
articolo 143 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come integrato dall'
articolo 34 della legge regionale 12/1994, è sostituito dal seguente:
<< Art. 143
1. La Direzione regionale della sanità si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della pianificazione sanitaria;
b) Servizio dell'assistenza sanitaria;
c) Servizio del controllo e della vigilanza sulle Aziende sanitarie regionali;
d) Servizio dell'igiene e tutela ambientale;
e) Servizio veterinario;
f) Servizio degli affari istituzionali e di specifiche attività amministrative;
g) Servizio economico-finanziario. >>.
4.
L'
articolo 146 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 146
1. Il Servizio di controllo e della vigilanza sulle Aziende sanitarie regionali assolve le funzioni di controllo sugli atti delle Aziende sanitarie regionali e di vigilanza sulle medesime. >>.
5.
L'
articolo 149 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 149
1. Il Servizio degli affari istituzionali e di specifiche attività amministrative:
a) tratta gli affari, di carattere istituzionale, di competenza della Direzione regionale della sanità;
b) cura gli adempimenti, inerenti allo stato giuridico del personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale, che, in base alla vigente normativa, competono alla Direzione regionale della sanità, comprese la formazione e la modifica dei ruoli nominativi regionali;
c) cura le funzioni amministrative in materia farmaceutica riservate, dalla vigente normativa, alla Regione, con particolare riguardo alla revisione della pianta organica delle farmacie ed al conferimento delle sedi farmaceutiche. >>.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 hanno effetto dal trentesimo giorno successivo alla costituzione dell'Agenzia regionale della sanità.
Art. 15
(Norme speciali per le verifiche tecnico - edilizie su
edifici destinati a sedi ospedaliere, a residenze
sanitarie assistenziali ed a servizi sanitari e
socio-assistenziali)
1. Al fine di garantire una completa e rapida attuazione dei processi necessari alla riconversione della rete ospedaliera regionale, nonché ad uniformare, il più possibile, su tutto il territorio della regione il livello tecnologico e di albergaggio delle strutture destinate ai servizi sanitari e socio-assistenziali, è costituito, con effetto dall'1 gennaio 1996, presso l'Agenzia regionale della sanità, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, il Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio- assistenziale. I procedimenti in corso alla predetta data presso il Nucleo di cui all'
articolo 18 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della presente legge, trovano prosecuzione nell'ambito del Nucleo di cui al presente articolo.
2. Il Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale è composto:
a) dal Direttore generale dell'Agenzia o da un dirigente dallo stesso indicato;
b) dal Direttore regionale della sanità o da un dirigente dallo stesso indicato;
c) dal Direttore regionale dell'assistenza o da un dirigente dallo stesso indicato;
d) da un esperto, anche esterno all'Amministrazione regionale, nominato dalla Giunta regionale, su designazione dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici;
e) da un esperto, anche esterno all'Amministrazione regionale, nominato dalla Giunta regionale su designazione dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale;
f) da quattro esperti, anche esterni all'Amministrazione regionale, di cui uno in economia sanitaria e analisi costi/benefici, uno in edilizia sanitaria e socio-assistenziale, uno in impiantistica e tecnologia sanitaria ed uno in organizzazione sanitaria, nominati dalla Giunta regionale su designazione dell'Assessore regionale alla sanità. Le funzioni del Presidente sono svolte da uno dei componenti di cui alle lettere a), b) e c) individuato dalla Giunta regionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Agenzia con qualifica non inferiore a segretario. I membri di cui alle lettere a), b) e c) possono essere sostituiti da un loro delegato.
3. I componenti del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale durano in carica per quattro anni. Ai componenti il Nucleo di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2, non dipendenti dall'Amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza ed un rimborso spese, se dovuto, pari a quello dei componenti il Comitato tecnico regionale.
4. Sono sottoposti all'esame tecnico-economico del Nucleo di valutazione dell' edilizia sanitaria e socio assistenziale i progetti esecutivi generali o di singolo lotto funzionale, nonché le loro varianti sostanziali di competenza ovvero d'iniziativa di soggetti pubblici e di soggetti privati, che beneficiano anche parzialmente di contributo pubblico per la realizzazione dell'opera progettata, relativi a:
a) opere ospedaliere;
b) residenze sanitarie assistenziali;
c) altre strutture sanitarie;
d) strutture socio - assistenziali per anziani e disabili fisici e psichici. Il parere espresso dal Nucleo a seguito dell' esame tecnico economico è comprensivo della determinazione della spesa ammissibile al fine della concessione del finanziamento.
5. I progetti di opere concernenti interventi di manutenzione straordinaria, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo, di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 della
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, ivi compresi gli interventi di adeguamento alla normativa vigente che non comportino ristrutturazione edilizia, di competenza ovvero di iniziativa dei soggetti di cui al comma 4, sono sottoposti all'esame del Nucleo di valutazione ai soli fini del parere sull'ammontare della spesa ammissibile a finanziamento.
6. Le Direzioni regionali competenti per materia possono richiedere il parere consultivo del Nucleo sugli studi di fattibilità e sui progetti preliminari e generali di massima relativi agli interventi di cui al comma 4.
7. I pareri di cui ai commi 4 e 5 sono comunicati al soggetto interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione delle notizie o degli atti richiesti.
8. Trascorsi senza comunicazione i termini di cui al comma 7, il parere di cui al comma 4 si intende positivamente espresso e la spesa ammissibile a contributo si intende determinata in conformità al quadro economico di progetto.
9. Gli oneri relativi all'applicazione di quanto disposto dal comma 3 fanno carico al capitolo 150 del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
10. A far data dall'1 gennaio 1996, l'articolo 18 della
legge regionale 13/1995, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della presente legge, è abrogato.