LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1995, n. 37

Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1995
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 1
 (Oggetto, finalità e ordinamento)
1. La presente legge detta disposizioni per l'istituzione dell'Agenzia regionale della sanità e ne disciplina l'assetto istituzionale, l'ordinamento, i compiti, nonché le modalità organizzative e di finanziamento, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, e dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.
2. L'Agenzia è azienda della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con finalità di supporto e coordinamento delle Aziende sanitarie regionali, e, nell'osservanza delle rispettive prerogative istituzionali, degli altri organismi che concorrono al funzionamento del Servizio Sanitario Regionale, nonché di supporto tecnico alla Regione per i compiti alla stessa attribuiti in materia sanitaria.
3. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, in analogia a quanto previsto, per le Aziende unità sanitarie locali, dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'Agenzia è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con il quale sono anche fissate le determinazioni occorrenti per il primo impianto, tenuto conto del programma di attività e di spesa predisposto dalla struttura di coordinamento di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 12/1994.
5. L'Agenzia regionale della sanità ha sede in Udine.
Art. 2
 (Organi dell'Agenzia)
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei Revisori contabili.

Art. 3
 (Compiti)
1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) osservazione epidemiologica a supporto dell'attività di pianificazione e valutazione dei risultati conseguiti;
b) attuazione della programmazione sanitaria nell'ambito della pianificazione strategica regionale;
c) attività negoziale nell' ambito della contrattazione collettiva in sede regionale;
d) determinazione delle risorse finanziarie da attribuire alle Aziende sanitarie sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale e con l'applicazione dei meccanismi di finanziamento previsti dalla legislazione vigente;
e) supporto all' Amministrazione regionale per l'accreditamento delle strutture sanitarie nella regione, di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 502/ 1992 e successive modificazioni e integrazioni e per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;
f) verifica e controllo dei bilanci delle Aziende sanitarie;
g) controllo di gestione;
h) promozione di modelli organizzativi e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, alla competitività ed all'efficacia;
i) controllo e valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale;
l) supporto tecnico nella pianificazione degli investimenti; coordinamento e supporto tecnico nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;
m) gestire centralmente, per conto delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, particolari segmenti di attività, previa delega da parte dei Direttori generali delle Aziende.

2. L'Agenzia può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate ad enti pubblici, aziende ed organizzazioni private.
Art. 4
 (Direzione e organizzazione)
1. L'Agenzia è retta da un Direttore generale, nominato dalla Giunta regionale. Il Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari in possesso di un diploma di laurea e con esperienza dirigenziale acquisita per almeno 5 anni in enti o strutture pubbliche o private; il rapporto di impiego è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4, è nominato il primo Direttore generale dell'Agenzia.
2. Il Direttore generale organizza la struttura interna dell'Agenzia articolandola in strutture operative e servizi di supporto alla direzione. Il Direttore generale può articolare le strutture operative e i servizi di supporto in uffici. Le strutture operative sono individuate con riferimento alle seguenti aree:
a) osservazione epidemiologica, prevenzione e sanità pubblica, controllo sulla qualità;
b) programmazione attuativa e monitoraggio dei livelli di assistenza;
c) verifica e controllo dei bilanci delle Aziende sanitarie e controllo di gestione;
d) supporto tecnico gestionale alle Aziende e politica degli investimenti. I servizi di supporto svolgono le attività inerenti al sistema informativo, alle risorse umane ed alla formazione, nonché al controllo di gestione interna e all'amministrazione dell'Agenzia. Possono altresì essere istituite altre strutture operative per la gestione diretta delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m).

3. Ad ogni struttura operativa e servizio di supporto è preposto un responsabile, nominato dal Direttore generale fra persone di provata esperienza nella materia di competenza della specifica struttura o servizio e assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile. Al Direttore generale e ai Direttori delle strutture operative e dei servizi di supporto dell'Agenzia, assunti con contratti di diritto privato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per il Direttore generale e i Direttori amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie.
4. Le strutture operative e i servizi di supporto non possono essere complessivamente superiori a otto.
5. Il Direttore generale, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 3 e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, riunisce in conferenza almeno ogni tre mesi, i Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali al fine di verificare:
a) lo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione sanitaria;
b) l'andamento della spesa sanitaria regionale.

Art. 5
 (Personale)
1. L'Agenzia si avvale di personale comandato dalle Aziende sanitarie regionali, dalla Regione e dagli Enti locali regionali. Il contingente massimo di personale è fissato dalla Giunta regionale e viene rideterminato alla scadenza dell'incarico del Direttore generale.
2. Il comando di dipendenti regionali presso l'Agenzia regionale della sanità avviene anche in deroga ai limiti temporali e numerici di cui all'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
3. L'Agenzia può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza.
Art. 6
 (Finanziamento e bilancio)
1. L'Agenzia dispone di una propria dotazione finanziaria, fissata annualmente dalla Giunta regionale, integrata dalle risorse che la medesima acquisisce a seguito dei servizi e delle consulenze fornite ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. L'Agenzia redige il proprio bilancio secondo le modalità e i criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle Aziende sanitarie.
Art. 7
 (Collegio dei revisori contabili)
1. Il collegio dei revisori contabili è costituito da tre membri nominati dalla Giunta regionale, fra professionisti iscritti all'apposito albo. I compiti, le modalità di funzionamento del collegio e il trattamento economico dei componenti sono gli stessi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8
 (Controlli)
1. Il controllo sugli atti dell'Agenzia comportanti impegni di spesa è disciplinato con le leggi regionali di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 12/1994.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale, con le stesse modalità previste per gli atti delle Aziende sanitarie regionali, i provvedimenti concernenti:
a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
b) l' assunzione diretta di attività gestionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m).

Art. 9
 (Riordino della Direzione regionale della sanità)
1. L'affidamento ad un'unica Direzione regionale degli adempimenti in materia di sanità e in materia di assistenza sociale, sancito all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 41/1993, è subordinato all'emanazione delle norme di contabilità e gestione del patrimonio previste per le Aziende sanitarie dall'articolo 5 del decreto legislativo 502/ 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Contestualmente all'emanazione delle suddette norme, con apposita legge regionale sono disciplinate l'istituzione, l'assetto organizzativo e le competenze della Direzione regionale di cui al comma 1.
3.
L'articolo 143 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come integrato dall'articolo 34 della legge regionale 12/1994, è sostituito dal seguente:
<< Art. 143
 
1. La Direzione regionale della sanità si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della pianificazione sanitaria;
b) Servizio dell'assistenza sanitaria;
c) Servizio del controllo e della vigilanza sulle Aziende sanitarie regionali;
d) Servizio dell'igiene e tutela ambientale;
e) Servizio veterinario;
f) Servizio degli affari istituzionali e di specifiche attività amministrative;
g) Servizio economico-finanziario. >>.


4.
L'articolo 146 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 146
 
1. Il Servizio di controllo e della vigilanza sulle Aziende sanitarie regionali assolve le funzioni di controllo sugli atti delle Aziende sanitarie regionali e di vigilanza sulle medesime. >>.

5.
L'articolo 149 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 149
 
1. Il Servizio degli affari istituzionali e di specifiche attività amministrative:
a) tratta gli affari, di carattere istituzionale, di competenza della Direzione regionale della sanità;
b) cura gli adempimenti, inerenti allo stato giuridico del personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale, che, in base alla vigente normativa, competono alla Direzione regionale della sanità, comprese la formazione e la modifica dei ruoli nominativi regionali;
c) cura le funzioni amministrative in materia farmaceutica riservate, dalla vigente normativa, alla Regione, con particolare riguardo alla revisione della pianta organica delle farmacie ed al conferimento delle sedi farmaceutiche. >>.


6. Gli articoli 150 e 151 bis, come introdotto dall'articolo 34 della legge regionale 12/1994, della legge regionale 7/1988 sono abrogati.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 hanno effetto dal trentesimo giorno successivo alla costituzione dell'Agenzia regionale della sanità.
Art. 10
 (Norma transitoria)
1. Dalla data di attivazione, l'Agenzia ha compiti di conduzione dell'attività di sperimentazione di cui al comma 1 dell' articolo 29 della legge regionale 12/1994, di controllo, di gestione e di verifica dei risultati delle attività delle Aziende sanitarie, di osservazione epidemiologica e di supporto della Direzione regionale della sanità, nonché di ogni altra attività di cui all'articolo 3 individuata con deliberazione della Giunta regionale. Dall'attuazione delle norme di contabilità e gestione del patrimonio, previste per le Aziende sanitarie dall'articolo 5 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia esercita tutti i compiti di cui all'articolo 3.
2. Fino all'emanazione delle leggi regionali di cui all'articolo 28 della legge regionale 12/1994, il servizio di tesoreria è svolto, alle stesse condizioni, dall'Istituto di credito che assicura il servizio all'Amministrazione regionale.
Art. 11
 (Responsabili degli uffici delle Aziende
sanitarie regionali)
1. I responsabili degli uffici, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 12/1994, sono nominati dal Direttore generale dell'Azienda tra il personale dirigente in servizio presso l'Azienda medesima e durano in carica cinque anni, fatta salva la revoca motivata da parte dello stesso Direttore generale.
Art. 12
 (Modificazione dell'articolo 20, comma 2, della legge
regionale 13/1995)
1.
L'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, è sostituito dal seguente:
<< 2. Gli avanzi di amministrazione conseguiti dalle Aziende possono essere impiegati per ammodernamento tecnologico e strutturale, per aggiornamento professionale e forme di incentivazione al personale da definirsi nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali. >>.

Art. 13
 (Modificazione dell'articolo 18 della legge
regionale 13/1995)
1.
Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, è sostituito dal seguente:
<< 4. Sono sottoposti all'esame tecnico-economico del Nucleo di valutazione dell' edilizia sanitaria e socio assistenziale i progetti esecutivi generali o di singolo lotto funzionale, nonché le loro varianti sostanziali di competenza ovvero d'iniziativa di soggetti pubblici e di soggetti privati, che beneficiano anche parzialmente di contributo pubblico per la realizzazione dell'opera progettata, relativi a:
a) opere ospedaliere;
b) residenze sanitarie assistenziali;
c) altre strutture sanitarie;
d) strutture socio - assistenziali per anziani e disabili fisici e psichici. Il parere espresso dal Nucleo a seguito dell' esame tecnico economico è comprensivo della determinazione della spesa ammissibile al fine della concessione del finanziamento. I progetti di opere concernenti interventi di manutenzione straordinaria, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo, di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, ivi compresi gli interventi di adeguamento alla normativa vigente che non comportino ristrutturazione edilizia, di competenza ovvero di iniziativa dei soggetti di cui al presente comma, sono sottoposti all'esame del Nucleo di valutazione ai soli fini del parere sull'ammontare della spesa ammissibile a finanziamento. >>.


Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 10, L. R. 37/1995 , con effetto dall' 1 gennaio 1996.
Art. 14
 (Ulteriore modificazione dell'articolo 2 della legge
regionale 46/1986)
1. La lettera g) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificata dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 13/1995, è sostituita dalla seguente:
<< g) opere edilizie destinate ad attività di rilevante interesse civile, fatta eccezione per quelle di natura sanitaria e per quelle relative a strutture socio assistenziali per anziani o disabili fisici e psichici, culturale, sportivo o turistico. >>.

Art. 15
 (Norme speciali per le verifiche tecnico - edilizie su
edifici destinati a sedi ospedaliere, a residenze
sanitarie assistenziali ed a servizi sanitari e
socio-assistenziali)
1. Al fine di garantire una completa e rapida attuazione dei processi necessari alla riconversione della rete ospedaliera regionale, nonché ad uniformare, il più possibile, su tutto il territorio della regione il livello tecnologico e di albergaggio delle strutture destinate ai servizi sanitari e socio-assistenziali, è costituito, con effetto dall'1 gennaio 1996, presso l'Agenzia regionale della sanità, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, il Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio- assistenziale. I procedimenti in corso alla predetta data presso il Nucleo di cui all'articolo 18 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della presente legge, trovano prosecuzione nell'ambito del Nucleo di cui al presente articolo.
2. Il Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale è composto:
a) dal Direttore generale dell'Agenzia o da un dirigente dallo stesso indicato;
b) dal Direttore regionale della sanità o da un dirigente dallo stesso indicato;
c) dal Direttore regionale dell'assistenza o da un dirigente dallo stesso indicato;
d) da un esperto, anche esterno all'Amministrazione regionale, nominato dalla Giunta regionale, su designazione dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici;
e) da un esperto, anche esterno all'Amministrazione regionale, nominato dalla Giunta regionale su designazione dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale;
f) da quattro esperti, anche esterni all'Amministrazione regionale, di cui uno in economia sanitaria e analisi costi/benefici, uno in edilizia sanitaria e socio-assistenziale, uno in impiantistica e tecnologia sanitaria ed uno in organizzazione sanitaria, nominati dalla Giunta regionale su designazione dell'Assessore regionale alla sanità. Le funzioni del Presidente sono svolte da uno dei componenti di cui alle lettere a), b) e c) individuato dalla Giunta regionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Agenzia con qualifica non inferiore a segretario. I membri di cui alle lettere a), b) e c) possono essere sostituiti da un loro delegato.

3. I componenti del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale durano in carica per quattro anni. Ai componenti il Nucleo di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2, non dipendenti dall'Amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza ed un rimborso spese, se dovuto, pari a quello dei componenti il Comitato tecnico regionale.
4. Sono sottoposti all'esame tecnico-economico del Nucleo di valutazione dell' edilizia sanitaria e socio assistenziale i progetti esecutivi generali o di singolo lotto funzionale, nonché le loro varianti sostanziali di competenza ovvero d'iniziativa di soggetti pubblici e di soggetti privati, che beneficiano anche parzialmente di contributo pubblico per la realizzazione dell'opera progettata, relativi a:
a) opere ospedaliere;
b) residenze sanitarie assistenziali;
c) altre strutture sanitarie;
d) strutture socio - assistenziali per anziani e disabili fisici e psichici. Il parere espresso dal Nucleo a seguito dell' esame tecnico economico è comprensivo della determinazione della spesa ammissibile al fine della concessione del finanziamento.

5. I progetti di opere concernenti interventi di manutenzione straordinaria, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo, di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, ivi compresi gli interventi di adeguamento alla normativa vigente che non comportino ristrutturazione edilizia, di competenza ovvero di iniziativa dei soggetti di cui al comma 4, sono sottoposti all'esame del Nucleo di valutazione ai soli fini del parere sull'ammontare della spesa ammissibile a finanziamento.
6. Le Direzioni regionali competenti per materia possono richiedere il parere consultivo del Nucleo sugli studi di fattibilità e sui progetti preliminari e generali di massima relativi agli interventi di cui al comma 4.
7. I pareri di cui ai commi 4 e 5 sono comunicati al soggetto interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione delle notizie o degli atti richiesti.
8. Trascorsi senza comunicazione i termini di cui al comma 7, il parere di cui al comma 4 si intende positivamente espresso e la spesa ammissibile a contributo si intende determinata in conformità al quadro economico di progetto.
9. Gli oneri relativi all'applicazione di quanto disposto dal comma 3 fanno carico al capitolo 150 del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
10. A far data dall'1 gennaio 1996, l'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della presente legge, è abrogato.
Art. 16
 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, relativamente alla dotazione finanziaria dell'Agenzia, fanno carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 17
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.