Art. 1
(Enti pubblici economici)
1. Secondo quanto previsto dall'
articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono enti pubblici economici il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone.
Art. 2
(Adempimenti di adeguamento)
1. I Consorzi di cui all'articolo 1 provvedono, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i loro statuti a quanto previsto dalla medesima normativa e a sottoporli all'esame della Giunta regionale.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione che gli statuti sono stati approvati dalla Giunta regionale i Consorzi provvedono alla nomina dei nuovi organi consortili.
3. Gli organi dei Consorzi in carica all'entrata in vigore della presente legge scadono il giorno in cui avviene l'insediamento dei nuovi organi.
4. La gestione finanziaria e contabile dei Consorzi secondo le modalità previste per gli enti pubblici economici ha inizio con il 1 gennaio 1996.
Art. 3
(Norma contributiva)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi i contributi previsti dalla normativa regionale relativamente agli interventi assentiti dalla Giunta regionale precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
2. In via transitoria per le domande presentate nel corso dell'anno 1995 e dell'anno 1996, può essere autorizzata con deliberazione della Giunta regionale l'assegnazione a favore dei Consorzi dei contributi previsti dall'
articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, dall'
articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, - come da ultimo sostituito dall'
articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, - nonché dall'
articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, - come modificato dall'
articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dall'
articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10.
Art. 4
(Personale consortile)
1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'
articolo 16 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, l'istituto della mobilità esterna è attivato, in via eccezionale e purché vi sia la necessaria disponibilità di posti nell'organico del ruolo unico regionale, nei confronti del personale dichiarato in esubero dai Consorzi di cui all'articolo 1. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati criteri e modalità di attuazione dell'istituto predetto.
2. Il personale di ruolo dei Consorzi di cui all'articolo 1, dichiarato in esubero entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere inquadrato presso gli Enti soci dei Consorzi stessi alla data di approvazione della presente legge, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche.
3. La richiesta di inquadramento presso gli Enti soci di cui al comma 2 deve essere presentata dal personale interessato entro 60 giorni dalla dichiarazione di esubero; gli Enti soci provvedono a deliberare sul suo accoglimento entro i successivi 30 giorni.
Art. 5
(Vigilanza)
1. I Consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, la quale esamina i seguenti atti:
a) statuto e sue modificazioni;
b) programma triennale di attività e di promozione industriale;
c) piano economico e finanziario, contenente il programma di attività e di promozione industriale relativo all'esercizio successivo;
d) bilancio consuntivo.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, alla Direzione regionale dell'industria, per essere sottoposti entro trenta giorni all'esame della Giunta regionale che li approva con apposita deliberazione.
3. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dai Consorzi, ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario, che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.
Art. 6
(EZIT - Controllo)
1. L'Ente per la zona industriale di Trieste - EZIT è sottoposto, per il tramite della Direzione regionale dell'industria, al controllo della Giunta regionale la quale esamina sotto il profilo della legittimità e del merito i seguenti atti:
a) bilanci di previsione;
b) conto consuntivo;
c) programma annuale di attività e di promozione industriale;
d) regolamento giuridico ed economico del personale.
2. Gli atti divengono esecutivi con provvedimento di approvazione della Giunta regionale da adottarsi entro 40 giorni dal loro ricevimento da parte della Direzione regionale dell'industria; decorso tale termine senza che nei loro confronti venga adottato alcun provvedimento, gli atti divengono comunque esecutivi.
3. La Direzione regionale dell'industria può chiedere all'Ente, entro 15 giorni dal ricevimento degli atti, elementi integrativi di giudizio; in tal caso, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di effettivo ricevimento degli elementi integrativi.
4. Gli atti si intendono decaduti qualora l'Ente non ottemperi, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, alla richiesta della Direzione regionale dell'industria.
5. Entro i termini di cui ai commi 2 e 3 gli atti possono essere annullati per vizi di legittimità ovvero rinviati a nuovo esame per ragioni di merito, con deliberazione della Giunta regionale.
6. In sede di riesame dell'atto, la conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate può essere disposta soltanto mediante deliberazione presa con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante dell'Ente.
7. La deliberazione di conferma, integrale o parziale, e la deliberazione di riforma dell'atto, in conformità dei rilievi formulati, quando non contengano altre modificazioni, sono soggette solo al controllo di legittimità.
8. Nei confronti dell'Ente trova applicazione il disposto previsto dal comma 4 del precedente articolo 5.
Art. 7
(Effetti dell'approvazione dei progetti)
1. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei Consorzi e dell'EZIT comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
2. Alle espropriazioni di cui al comma 1 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.
Art. 8
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) legge regionale 9 gennaio 1965, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l'articolo 13 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47;
c) l'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1987, n. 45.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.