Art. 17
1. In via di interpretazione autentica, nelle spese generali e di collaudo di cui all'
articolo 119 della legge regionale n. 75/1982 sono ricomprese le spese per prestazioni professionali, tra cui anche quelle notarili e relativi oneri fiscali per gli interventi di acquisto di immobili di cui all'
articolo 82, secondo comma, della legge regionale n. 75/1982; nelle spese generali e di collaudo non possono peraltro essere comprese le spese derivanti da altri oneri fiscali relativi alla realizzazione degli interventi di acquisto, costruzione o recupero degli immobili oggetto del contributo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 18
(Fissazione di nuovi termini per la richiesta di cessione in
proprietà di abitazioni realizzate con le provvidenze di
cui alla
legge regionale n. 12/1966)
2. La facoltà di cui al comma 1 è prevista, oltre che a favore degli inquilini a suo tempo dimoranti in case minacciate, distrutte o irreparabilmente danneggiate da frane o da altre calamità naturali, anche a favore degli attuali inquilini residenti negli alloggi medesimi, con le modalità ed alle condizioni disciplinate nel primo e
secondo comma dell'articolo 139 della legge regionale n. 75/1982.
3. Gli alloggi, per i quali non venga presentata entro il termine di cui al comma 1 richiesta di cessione in proprietà, vengono trasferiti gratuitamente con tutti gli oneri, i diritti ed i rapporti agli stessi pertinenti, all'Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 19
(Modifica di tipo o località di intervento di edilizia
agevolata)
1. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 54 della legge regionale n. 45/1993, per le domande presentate dopo il 30 giugno 1990, fino alla data del 29 aprile 1994, il Direttore provinciale dei servizi tecnici territorialmente competente è autorizzato a concedere il contributo o l'anticipazione, anche nei casi di variazione di tipo o località d'intervento, purché nell'ambito della stessa provincia, non effettuata in modo conforme alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Per le domande presentate fino al 30 giugno 1990, ancorché archiviate, il Direttore provinciale dei servizi tecnici territorialmente competente è altresì autorizzato a concedere il contributo o l'anticipazione anche in presenza della variazione di cui al comma 1, su istanza degli interessati, da presentare entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 20
(Norma di sanatoria per l'edilizia agevolata)
2. In relazione alle domande presentate dopo il 30 giugno 1990 e già inserite in graduatoria, è consentito a coloro ai quali è stata archiviata la domanda, ovvero che non hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine perentorio per carenza dei requisiti o delle condizioni oggetto di modifica con gli articoli 2 e 19 della presente legge, di produrre apposita richiesta di applicazione in loro favore delle disposizioni più favorevoli contenute nella presente legge, corredata della documentazione necessaria ai fini della concessione dell'agevolazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le domande di cui al comma 2 vengono posizionate in coda alla graduatoria dopo tutte le domande già nella stessa inserite.
4. Ai fini del presente articolo, è fatta salva la documentazione eventualmente già presentata dagli interessati.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 21
(Integrazione dell'articolo 61 della legge regionale
n. 45/1993)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 22
(Sanatoria per le cooperative poste in liquidazione coatta
amministrativa o dichiarate fallite entro
il 31 dicembre 1993)
1. In deroga a quanto stabilito dal
primo comma dell'articolo 83 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'
articolo 31 della legge regionale n. 45/1993, le rate di restituzione delle anticipazioni concesse alle cooperative edilizie poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite entro il 31 dicembre 1993, che vengono revocate in applicazione dell'
articolo 61 della legge regionale n. 45/1993, come modificato dall'
articolo 199, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, o dell'
articolo 61 bis della legge regionale n. 45/1993, come inserito dall'
articolo 199, comma 2, della legge regionale n. 5/1994, sono computate con decorrenza dalla prima rata di restituzione, sulla quota di anticipazione effettivamente erogata.
2. In via di sanatoria, in relazione alla ritardata restituzione rispetto alle scadenze dei piani di ammortamento delle rate di anticipazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale rinuncia al credito derivante dalla morosità.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 23
(Obblighi dei beneficiari)
1. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della
legge regionale n. 37/1988, per le quali non sia stato applicato il disposto del
comma 2 dell'articolo 57 della stessa legge regionale n. 37/1988, il vincolo posto ai beneficiari di residenza, occupazione, non locazione o sublocazione e di non alienazione degli alloggi oggetto di contributo di edilizia convenzionata o agevolata per dieci anni dalla data del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo è ridotto ad anni cinque.
2. L'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici può, per comprovati motivi, autorizzare in via preventiva i beneficiari di cui al comma 1 a derogare agli obblighi suddetti entro il periodo vincolato di cinque anni. In tale caso, l'agevolazione può essere trasferita in capo agli acquirenti che siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data dell'autorizzazione.
3. Dopo la decorrenza dei cinque anni, il trasferimento di residenza, la mancata occupazione, la locazione o sublocazione dell'alloggio oggetto di contributo comportano la revoca del contributo stesso, limitatamente alle quote non più spettanti, ovvero l'anticipata estinzione dell'anticipazione.
3 bis. La revoca di cui al comma 3 è disposta anche a seguito di trasferimento di residenza, mancata occupazione, locazione o sublocazione ed alienazione dell'alloggio oggetto di contributo intervenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3 ter. Al fine di garantire uniformità di trattamento nei confronti dei beneficiari titolari di rapporto contributivo di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di decadenza disposti a seguito di trasferimento di residenza, mancata occupazione, locazione o sublocazione ed alienazione dell'alloggio oggetto di contributo intervenute dopo il periodo vincolato di un quinquennio non comportano la restituzione delle quote di contributo percepite.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 80, comma 1, L. R. 13/1998
2Comma 3 ter aggiunto da art. 80, comma 1, L. R. 13/1998
3Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 24
(Applicabilità dell'articolo 13 della legge regionale
n. 10/95)