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Indice:
L.R. n. 29/1995
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Leggi regionali
Legge regionale
17 luglio 1995
, n.
29
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante << Norme integrative in materia di diritto allo studio >> ed all'articolo 78 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, in materia di diritto allo studio.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19/07/1995, N. 029
Data di entrata in vigore:
19/07/1995
Materia:
330.02
-
Assistenza scolastica - Diritto allo studio
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
1.
L'Amministrazione regionale si avvale degli uffici delle Amministrazioni provinciali per l'attuazione degli interventi previsti dalla
legge regionale 2 aprile 1991, n. 14
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
1.
A partire dall'esercizio 1995, la disponibilità prevista dall'articolo 78, commi 5 e 6, della
legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8
e successivi rifinanziamenti, è ripartita tra le Province della regione con decreto del Direttore regionale dell'istruzione e della cultura su conforme deliberazione della Giunta regionale.
2.
Il riparto di cui al comma 1 tiene conto delle domande accolte per gli anni scolastici 1994-95 e successivi ed istruite dalle rispettive Amministrazioni provinciali in conformità al regolamento di cui all'
articolo 6 della legge regionale n. 14/1991
ed all'
articolo 78, comma 3, della legge regionale n. 8/1995
, nonché della contestuale determinazione della misura massima degli assegni da concedere, così come previsto dall'
articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 14/1991
.
Art. 3
1.
Le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a recuperare alle disponibilità di bilancio le somme eventualmente impegnate sul bilancio 1994 per le finalità della
legge regionale n. 14/1991
, con riferimento all'anno scolastico 1994-95.
2.
Le somme di cui al comma 1 sono utilizzabili quali assegnazioni aggiuntive agli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 della
legge regionale n. 8/1995
per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
e successive modificazioni ed integrazioni, destinandole preferibilmente a finalità di istruzione e cultura.
Art. 4
1.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 14/1991
sono aggiunti i seguenti commi:
<< 7. Il limite massimo di reddito complessivo imponibile dichiarato agli effetti dell'IRPEF per la concessione degli assegni di studio è fissato in lire 100 milioni.
8.
Ogni due anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione e alla cultura, il limite di reddito di cui al comma 7 viene rideterminato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, arrotondato per eccesso a lire 100 mila. >>.
Art. 5
1.
Fermo restando quanto disposto dalla
legge regionale n. 14/1991
e dall'
articolo 78 della legge regionale n. 8/1995
, è abrogato l'
articolo 4 della legge regionale n. 14/1991
, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 6
1.
In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, nella denominazione del capitolo 5029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono anteposte le parole << Assegnazioni alle Province per la concessione di >> e il codice di finanza regionale del capitolo è così sostituito << (1.1.153.2.06.04) >>.
Art. 7
1.
Per l'esercizio 1995, con riferimento all'anno scolastico 1994-95, le Amministrazioni provinciali adottano i provvedimenti di propria competenza entro il termine che viene fissato dalla delibera giuntale relativa al riparto di cui al comma 1 dell'articolo 2.
Art. 8
1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative