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Indice:
L.R. n. 22/1995
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 5 bis
Art. 6
Art. 7
Leggi regionali
Legge regionale
29 maggio 1995
, n.
22
Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, recante << Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica >>, nonché all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, recante contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 31/05/1995, N. 022
Data di entrata in vigore:
31/05/1995
Materia:
130.01
-
Comuni e Province
420.02
-
Edilizia residenziale e pubblica
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1
Articolo 5 bis aggiunto da art. 75, comma 3, L. R. 13/1998
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 3
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 4
( ABROGATO )
(2)
Note:
1
Comma 4 sostituito da art. 75, comma 1, L. R. 13/1998
2
Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 5
( ABROGATO )
(2)
Note:
1
Parole sostituite al comma 2 da art. 75, comma 2, L. R. 13/1998
2
Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 5 bis
(1)
1.
Per gli interventi di edilizia convenzionata realizzati dalle imprese, ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della
legge regionale 17 giugno 1993, n. 45
, qualora gli alloggi oggetto di contributo siano stati legittimamente venduti a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi individuati in base alla normativa vigente prima dell'emissione del decreto di concessione, è consentito procedere alla concessione del contributo, contestualmente alla liquidazione definitiva ed al frazionamento, direttamente in capo agli acquirenti.
Note:
1
Articolo aggiunto da art. 75, comma 3, L. R. 13/1998
Art. 6
(Modificazione dell'articolo 5 della
legge regionale n. 8/95
)
1.
All'
articolo 5, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8
, come sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17
, le parole << entro il termine di 90 giorni >> sono sostituite dalle parole << entro il termine di 180 giorni >>.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative