LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/02/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 14
agosto 1987, n. 22 e dell'articolo 5 della legge regionale 9
dicembre 1991, n. 57
1.
All'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
<< 2 bis. Per il porto di Porto Nogaro possono rientrare nei programmi di investimento, ed essere pertanto ammesse a finanziamento, le spese relative ai lavori di manutenzione ordinaria di opere, impianti ed attrezzature. >>.

2. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, dopo le parole << programmi di investimento >>, le parole << di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle parole << di cui all'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10. >>.
3. Per ciò che attiene i programmi di investimento di Porto Nogaro, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 22/1987, come integrato dal comma 1, sono ammesse a finanziamento anche le spese sostenute dal 1 gennaio 1994.
4. Gli oneri conseguenti all'applicazione del disposto dell'articolo 5 della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dal comma 2, e del comma 3 del presente articolo fanno carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, a fronte degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dall'articolo 65, comma 9, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8.
Art. 2
 Modificazione dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto
1986, n. 32 e dell'articolo 1 della legge regionale 19
novembre 1990, n. 51
1.
L'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51, è sostituito dal seguente:
<< Il fondo di dotazione può essere impiegato anche a favore di imprese cooperative e loro consorzi iscritti alla categoria << produzione e lavoro >> ed << agricoltura >> del Registro regionale delle cooperative istituito con l'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, per interventi di assistenza finanziaria compatibili con la normativa vigente in materia di cooperazione, ivi compreso l'apporto di capitale in qualità di socio sovventore ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59. >>.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51, sono abrogate le parole << ed agricole >>.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 32/1986, come modificato dal comma 1, con il finanziamento straordinario di lire 2.050 milioni per l'anno 1995, che è destinato ad operazioni di capitalizzazione e consolidamento finanziario di imprese cooperative del settore agricolo.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 2.050 milioni per l'anno 1995.
5. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 3.3.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8112 (2.1.243.3.10.02) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione soc.coop.rl. (FinReCo) per l'integrazione dello speciale fondo di dotazione istituito ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.050 milioni per l'anno 1995.
6. Al predetto onere di lire 2.050 milioni per l'anno 1995 in termini di competenza si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 53 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
7. All'onere di lire 2.050 milioni per l'anno 1995 in termini di cassa si provvede mediante prelievo, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 3
 Modificazione degli articoli 3 e 4
della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50
1.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è sostituito dal seguente:
<< 2. L'Amministrazione regionale cura direttamente, tramite i propri organi ed uffici, l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative previste dal comma 1, ovvero può ricorrere, mediante la stipula di apposite convenzioni, alle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati ed a istituzioni universitarie. >>.

2.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è sostituito dal seguente:
<< 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati e di istituzioni universitarie. >>.

3. Conseguentemente, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, come sostituiti dai commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, a fronte degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 50/1993; la denominazione del precitato capitolo 865 è sostituita dalla seguente: << Spese per le convenzioni con istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati ed istituzioni universitarie per l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative per lo sviluppo dei territori montani e per l'attuazione di progetti specifici che si inquadrano nei programmi di intervento comunitario - fondi statali >>.
Art. 4
 Proroga delle attribuzioni straordinarie del Presidente
della Giunta regionale in materia di ricostruzione
l. Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58 e modificato dall'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, termine da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 1994 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 5, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1995.
2. Tutti i riferimenti riportati nelle leggi regionali connessi alla scadenza della Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli, compreso quello relativo alla rinnovabilità degli incarichi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 5, sono modificati nei termini sopra riportati.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 88O1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 5
2. Tutti i pagamenti non ancora effettuati e conseguenti ad obbligazioni assunte ed in essere vengono ricondotti al regime di pagamento previsto dalle ordinarie norme di contabilità regionale e statale.
3. Tutti i riferimenti, contenuti nelle varie leggi regionali, relativi alla contabilità speciale prevista dall'articolo 8 della legge regionale n. 57/1981 si intendono modificati nel senso indicato al comma 2.
4. Tutti i riferimenti, contenuti nelle varie leggi regionali, relativi ad interventi disposti mediante aperture di credito e ordini di accreditamento a favore del Segretario Generale Straordinario sono modificati prevedendosi, da parte dell'Amministrazione regionale, non più l'obbligatorietà dell'emissione dell'ordine di accreditamento ma solo la facoltà di emetterlo, in alternativa ad altra forma di pagamento.
5. È abrogata ogni disposizione in contrasto con i commi precedenti.
6. In via di interpretazione autentica, il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 32, si intende applicabile soltanto qualora la nomina a Segretario Generale Straordinario venga conferita ad un funzionario in posizione di comando o distacco o per chiamata.
Art. 6
 Autofinanziamento regionale
1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere a reperire risorse per far fronte al disavanzo conseguente all'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Art. 7
 Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale n.
65/1976
1.
Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è sostituito dal seguente:
<< I contributi di cui all'articolo precedente potranno essere concessi per superfici minime di un ettaro in territorio di pianura, oppure di 0,5 ettari in territorio di montagna, anche se formate da appezzamenti non contigui. >>.

Art. 8
 Prosecuzione attività del Consorzio per la Scuola
musaicisti di Spilimbergo
1. In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è autorizzata, ai sensi delle legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, entro e non oltre il 31 dicembre 1995, la prosecuzione nelle forme consortili fra enti locali dell'attività esercitata dal Consorzio per la Scuola musaicisti di Spilimbergo.
2. Rimane confermata, nei limiti temporali di cui al comma 1, la competenza degli enti partecipanti al Consorzio e dell'Amministrazione regionale rispettivamente al versamento delle quote consortili ed al finanziamento degli interventi.
3. Gli attuali organi del Consorzio di cui al comma 1 sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1995.
Art. 9
 Modificazione dell'articolo 23 della
legge regionale n. 60/1976
1.
Il secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come aggiunto dall'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, viene sostituito dal seguente:
<< I finanziamenti possono essere altresì utilizzati, nella misura massima del cinquanta per cento, anche per la corresponsione della retribuzione del personale straordinario destinato a progetti finalizzati di valorizzazione e, limitatamente ai musei privati, del personale necessario a garantire l'apertura al pubblico. >>.

Art. 10
 Modificazione dell'articolo 5 della legge
regionale n. 27/1971
1. Al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 3O, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<< e) assolvere alle funzioni di organo tecnico scientifico della Direzione regionale dell'istruzione, delle attività e beni culturali. >>.

Art. 11
 Contributi alle aziende concessionarie dei servizi
di trasporto pubblico locale
1. Nelle more dell'approvazione da parte del Parlamento delle norme sulla nuova disciplina del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere speciali contributi fino al novanta per cento della spesa ritenuta ammissibile a fronte degli oneri sostenuti dalle aziende private concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale per interventi di ristrutturazione dei servizi e di riorganizzazione aziendale ed in particolare per ristrutturazioni aziendali anche conseguenti ad assorbimenti di servizi per subentro nella concessione, fusione, incorporazione e comportanti eventualmente riduzioni di personale.
2. La ripartizione dei contributi attribuibili per le finalità previste dal comma 1 nonché le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995 - 1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito - alla Rubrica n. 16 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione IX - il capitolo 3991 (1.1.163.2.09.18) con la denominazione: << Contributi speciali alle aziende private concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale sugli oneri sostenuti per interventi di ristrutturazione dei servizi e di riorganizzazione aziendale >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 500 milioni per l'anno 1995.
5. Al predetto onere di lire 500 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 30 - partita n. 57 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
6. All'onere di lire 500 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
Art. 12
 Completamento delle opere di edilizia pubblica
di competenza comunale
1. Al fine di favorire il completamento delle opere di edilizia pubblica di competenza comunale, le Amministrazioni comunali possono, con perizia di variante, proporre la modifica di progetti in essere su opere pubbliche ammesse a contributo regionale e non ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A tale scopo le Amministrazioni comunali interessate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inoltrano istanza all'Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale competente.
3. Le variazioni dei progetti non comportano una riduzione percentuale o una revoca di contributi regionali, purché rientrino nelle tipologie previste dalle leggi regionali ai sensi delle quali l'Amministrazione regionale ha concesso il contributo originario.
4. Il rispetto delle disposizioni del presente articolo ed in particolare la determinazione della percentuale di spesa ammissibile applicabile è accertato con la deliberazione della Giunta regionale che ammette le varianti ai progetti originari.
Art. 13
 Modificazione dell'articolo 93 della
legge regionale n. 75/1982
1. Al quarto comma dell'articolo 93 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come integrato dal comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, le parole << può essere prorogato dal Direttore provinciale dei lavori pubblici nei casi di proroga o rinnovo della concessione edilizia >> sono sostituite dalle parole << può essere prorogato o nuovamente fissato dal Direttore provinciale dei servizi tecnici, su motivata istanza del richiedente e per ragioni obiettive indipendenti dalla volontà del richiedente. >>.
Art. 14
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall' 1 gennaio 1995.