CAPO II
INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA
Art. 74
Strutture socio-assistenziali
(programma 2.2.2.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
3. L'onere complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 4838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
legge regionale n. 44/1987, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.100 milioni per l'anno 1995 e lire 4.000 milioni per l'anno 1997.
8. Il predetto onere complessivo di lire 5.100 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 75
Strutture socio-assistenziali
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 76
Servizi socio-educativi per la prima infanzia
(programma 2.2.3.)
1. La spesa di lire 150 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'
articolo 85 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, si intende autorizzata per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 77
Sovvenzioni ad Enti locali e loro Consorzi
per l'assistenza alle persone handicappate
(programma 2.2.4.)
1. In attesa della revisione organica della vigente normativa regionale in materia di handicap e limitatamente all'anno 1995, le sovvenzioni regionali che, nell'ambito delle previsioni di cui al
Capo III della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al sostegno dei servizi gestiti dai Consorzi fra Enti locali per l'assistenza agli handicappati delle province di Gorizia, Pordenone e Udine, nonché dagli Enti locali della provincia di Trieste, possono riferirsi esclusivamente alle seguenti attività:
a) gestione di centri socio-educativi, occupazionali e di formazione permanente;
b) gestione di comunità alloggio e centri residenziali per gravi;
c) servizi di integrazione scolastica, formativi e di inserimento lavorativo.
3. La copertura dell'onere finanziario relativo alle prestazioni di rilievo sanitario connesse alle attività di cui al comma 1 è assicurata sulla base di apposite convenzioni fra gli Enti interessati e le Aziende per i servizi sanitari.
4. La sovvenzione da attribuire a ciascun ente è determinata tenendo conto della spesa sostenuta nell'anno precedente e in misura comunque non inferiore al contributo concesso nel precedente esercizio finanziario; la sovvenzione stessa è concessa ed erogata all'inizio dell'anno, in percentuale non superiore al 50 per cento dell'importo assegnato per le medesime finalità nell'anno precedente ed è soggetta a conguaglio in base all'importo globale destinato all'ente in via definitiva.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 13.500 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 13.500 milioni fa carico al capitolo 4968 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
CAPO III
INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA CULTURA, DELLA RICERCA SCIENTIFICA,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLO SPORT
Art. 78
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 2, L. R. 29/1995
2Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, L. R. 29/1995
3Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera hh), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 79
Inserimento nella scuola materna e dell'obbligo
ed attività di sostegno a favore dei Rom
(programma 2.3.1.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 90 milioni fa carico al capitolo 5040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 80
Edilizia scolastica ed universitaria
(programmi 2.3.1. e 2.3.2.)
1. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'
articolo 92, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5065 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
4. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 81
Collegio del mondo unito
(programma 2.3.2.)
1. La spesa di lire 2.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'
articolo 93 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e lire 1.500 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 82
Macchina di luce di sincrotrone
(programma 2.3.3.)
1. Il limite di impegno di lire 1.800 milioni, autorizzato nell'anno 1994 dall'
articolo 29 , comma 9, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotto di lire 354.999.710 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 83
Istituzioni ed attività culturali e scientifiche
(programma 2.3.3.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 5.300 milioni fa carico al capitolo 5130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, così rideterminata dall'
articolo 95, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di complessive lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5131 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 5131 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997.
7. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 84
Tutela dei beni artistici, culturali,
storici e archivistici
(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 37, primo comma e secondo comma, numero 1), della
legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 5176 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 5177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
7. L'onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 5178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
12. Il predetto onere complessivo di lire 550 milioni fa carico al capitolo 5239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
15. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 85
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 86
Interventi a sostegno di attività culturali e teatrali
(programma 2.4.3.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. È revocata la spesa di lire 80 milioni autorizzata per ciascuno degli anni 1995 e 1996 dall'
articolo 98, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 87
Contributo a sostegno di attività teatrali
di particolare rilevanza
(programma 2.4.3.)
1. Nell'ambito delle previsioni di cui al
Titolo II della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, e nell'esercizio delle funzioni di competenza regionale di cui all'
articolo 36, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un contributo annuo a sostegno dell'attività teatrale e in particolare musicale del Teatro comunale, anche in considerazione della rilevanza riconosciuta all'ente, quale Comune di supporto comprensoriale, ai sensi del
comma 3 ter dell'articolo 66 della citata legge regionale n. 10/1988, come aggiunto dall'
articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
3. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 88
Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato per l'anno 1995 dall'
articolo 44 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è ridotto di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. È revocato il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004 dall'articolo 99, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
8. L'onere complessivo di lire 8.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 89
Edilizia teatrale
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.4.3.)
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 90
Attività culturali
(programma 2.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto << Mons. F. Tomadini >> un finanziamento straordinario per i lavori di sistemazione e riadattamento degli impianti tecnologici e delle opere di finitura, ivi comprese le dotazioni d'arredo, della porzione di fabbricato interessante l'Aula Magna e le sue pertinenze funzionali e tecnologiche, per l'ottenimento dell'agibilità per locali di pubblico spettacolo.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è condizionato alla stipulazione, da parte del soggetto di cui al comma 1, di una convenzione con l'Amministrazione regionale che preveda l'utilizzo gratuito dell'Aula Magna in occasione di convegni, congressi e manifestazioni di interesse regionale da parte di enti, istituzioni ed associazioni pubbliche e private.
3. La convenzione di cui al comma 2, in cui sono fissati i termini, le modalità d'individuazione e le condizioni per l'utilizzo dell'Aula Magna da parte dei soggetti ivi previsti, compreso il rimborso degli oneri di funzionamento relativi all'apertura della sala, è stipulata, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, dall'Assessore all'istruzione ed alla cultura.
4. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione, una volta stipulata la convenzione di cui al comma 2, previa presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura di una relazione tecnico- illustrativa e da un preventivo sommario di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento predetto sono fissati dalla deliberazione della Giunta regionale che dispone la concessione del finanziamento.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 91
Contributi per la realizzazione di programmi televisivi
in lingua friulana
(programma 2.4.3.)
1. Per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana, da inserirsi nel palinsesto della quarta rete regionale contestualmente all'avvio delle trasmissioni televisive in lingua slovena, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 92
Centri di formazione professionale
(programma 2.5.2.)
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 93
Interventi a tutela del talento atletico
(programma 2.4.4.)
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6057 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997.
Art. 94
Opere pubbliche di primario interesse
sportivo cittadino del comune di Trieste
(programma 2.4.4.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo pluriennale, nella misura massima prevista dal comma 5, per una durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che l'Ente stipula per la realizzazione di nuove opere pubbliche di primario interesse sportivo cittadino.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dall'atto di adesione dell'Istituto mutuante, nonché dal progetto esecutivo dell'opera e dal relativo preventivo di spesa. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulti il piano di ammortamento, in linea capitale e interessi.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato nell'anno 1996 il limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
6. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997 fa carico al capitolo 6134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 95
Impianti sportivi di interesse
regionale ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
1. È revocato il limite d'impegno di lire 1.500 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003 dall'
articolo 36, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'
articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'
articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 500 milioni per le finalità previste dall'
articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
4. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'
articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'
articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della
legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
7. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 96
Impianto di biathlon a Forni Avoltri
(programma 2.4.4.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per i lavori di costruzione di un impianto fisso di biathlon in località Piani di Luzza, ivi compresa la dotazione delle attrezzature e delle apparecchiature.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6146 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.