<< Art. 4
1. È costituito, presso la Direzione regionale dell'agricoltura, un Comitato consultivo così composto:
a) dall'Assessore regionale all'agricoltura;
b) dal Direttore regionale dell'agricoltura;
c) da cinque esperti nominati dalla Giunta regionale, di cui tre scelti fra terne di nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
2. Presiede il Comitato l'Assessore regionale all'agricoltura ed, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore regionale dell'agricoltura.
3. Il Presidente del Comitato può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni, enti od associazioni interessate ai problemi del settore, dirigenti regionali e loro sostituti ed esperti.
4. Con riferimento alle funzioni della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 3, il Comitato esprime parere preventivo sugli interventi da attuare tra quelli previsti dall'articolo 5, sui programmi di intervento e sui piani di riparto.
5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e dura in carica cinque anni.
6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la Direzione regionale dell'agricoltura.
8. Ai componenti del Comitato, estranei all'Amministrazione regionale, spetta, per ogni giornata di seduta, una medaglia di presenza di lire 90.000, nonché il trattamento di missione previsto dall'
articolo 135 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni. >>.