Art. 13
Modifiche e integrazioni dell'articolo 95 della legge
regionale 1 settembre 1982, n. 75
1.
L'
articolo 95, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, interpretato autenticamente dall'
articolo 1, primo comma, della legge regionale 29 agosto 1985, n. 46, è sostituito dal seguente:
<< L'erogazione delle anticipazioni è subordinata all'iscrizione in favore dell'Amministrazione regionale, a garanzia della loro restituzione, di ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione concessa a carico dell'area e dell'immobile oggetto dell'intervento. >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 14
Capienza delle ipoteche e postergazione
del grado ipotecario
1. Qualora venga iscritta ipoteca di primo grado, ai sensi degli articoli 83, terzo comma, e 95, secondo comma, della
legge 1 settembre 1982, n. 75, il valore dell'immobile offerto in garanzia si presume capiente rispetto all'anticipazione concessa.
2. Le ipoteche di cui al comma 1, possono essere successivamente postergate al secondo grado previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore alle finanze.
3. Nei casi di prestazione di garanzia ipotecaria di secondo grado previsti dal comma 1, o di postergazione dal primo al secondo grado di cui al comma 2, deve essere data dimostrazione da parte del beneficiario, mediante presentazione di perizia asseverata, della capienza del valore dell'immobile offerto in garanzia rispetto all'anticipazione concessa.
4. Ai fini della determinazione del valore di cui al comma 3 può farsi riferimento anche a quello dei miglioramenti, nonché delle costruzioni e delle altre accessioni da realizzare sull'immobile ipotecato ed oggetto dell'intervento regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 22, comma 2, L. R. 9/1999
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 16
1. Le disposizioni degli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, 14 non si applicano agli interventi la cui domanda di anticipazione alternativa sia stata già ammessa, nonché agli interventi di postergazione di ipoteca la cui domanda sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.