LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1994, n. 8

Ulteriori norme in materia di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/06/1994
Materia:
410.01 - Urbanistica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
1.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è sostituito dal seguente:
<< 1. I Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 11 sono tenuti a verificare la compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico in vigore con le condizioni geologiche del territorio. Nei casi in cui la predetta compatibilità non sussista, i Comuni devono adeguare lo strumento urbanistico vigente. >>.

3. La verifica di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come sostituito dal comma 1, non è necessaria nel caso di strumenti urbanistici generali vigenti adottati dopo l'entrata in vigore della medesima legge regionale n. 27 del 1988 e dotati del parere geologico di cui all'articolo 11 della stessa legge regionale n. 27 del 1988.
Art. 2
 
1.
Il comma 2 dell'articolo 12 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è sostituito dal seguente:
<< 2. L'adozione di eventuali varianti allo strumento urbanistico vigente necessarie ai fini dell'adeguamento segue la procedura prevista dall'articolo 32 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, ovvero dall'articolo 2, comma 7, della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19. In tal caso si prescinde dal parere geologico di cui all'articolo 11. >>.

Art. 3
 
1. La delibera del Consiglio comunale e le conseguenti varianti allo strumento urbanistico vigente, eventualmente necessarie, di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, e modificato dall'articolo 2 della presente legge, devono essere adottate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 e fino agli adempimenti ivi previsti, sempreché non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, è fatto divieto di procedere all'adozione di varianti allo strumento urbanistico vigente, con esclusione di quelle adottate ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ferma restando la facoltà di procedere all'adozione di piani particolareggiati regolatori comunali.
3. Il divieto di cui al comma 2 è esteso ai Comuni situati in zona dichiarata sismica, non dotati di strumento urbanistico generale totalmente adeguato al piano urbanistico regionale, limitatamente alle varianti relative alle parti non adeguate.