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Indice:
L.R. n. 8/1994
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Leggi regionali
Legge regionale
19 maggio 1994
, n.
8
Ulteriori norme in materia di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 20/05/1994, N. 028
Data di entrata in vigore:
04/06/1994
Materia:
410.01
-
Urbanistica
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
1.
Il
comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27
, è sostituito dal seguente:
<< 1. I Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 11 sono tenuti a verificare la compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico in vigore con le condizioni geologiche del territorio. Nei casi in cui la predetta compatibilità non sussista, i Comuni devono adeguare lo strumento urbanistico vigente. >>.
2.
Il
comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27
, è abrogato.
3.
La verifica di cui al
comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27
, come sostituito dal comma 1, non è necessaria nel caso di strumenti urbanistici generali vigenti adottati dopo l'entrata in vigore della medesima
legge regionale n. 27 del 1988
e dotati del parere geologico di cui all'
articolo 11 della stessa legge regionale n. 27 del 1988
.
Art. 2
1.
Il
comma 2 dell'articolo 12 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27
, come introdotto dall'
articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15
, è sostituito dal seguente:
<< 2. L'adozione di eventuali varianti allo strumento urbanistico vigente necessarie ai fini dell'adeguamento segue la procedura prevista dall'
articolo 32 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52
, ovvero dall'
articolo 2, comma 7, della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19
. In tal caso si prescinde dal parere geologico di cui all'articolo 11. >>.
2.
I commi 3 e 4 dell'
articolo 12 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27
, come introdotto dall'
articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15
, sono abrogati.
Art. 3
1.
La delibera del Consiglio comunale e le conseguenti varianti allo strumento urbanistico vigente, eventualmente necessarie, di cui all'
articolo 12 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27
, come introdotto dall'
articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15
, e modificato dall'articolo 2 della presente legge, devono essere adottate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 e fino agli adempimenti ivi previsti, sempreché non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, è fatto divieto di procedere all'adozione di varianti allo strumento urbanistico vigente, con esclusione di quelle adottate ai sensi dell'
articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1
, ferma restando la facoltà di procedere all'adozione di piani particolareggiati regolatori comunali.
3.
Il divieto di cui al comma 2 è esteso ai Comuni situati in zona dichiarata sismica, non dotati di strumento urbanistico generale totalmente adeguato al piano urbanistico regionale, limitatamente alle varianti relative alle parti non adeguate.
4.
È abrogato l'
articolo 6 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15
.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative