Art. 1
1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario 1994, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A/1).
Art. 2
1. È approvato in lire 13.724.846.000.000 il totale dei titoli I, II e III della spesa ed in lire 28.628.846.000.000 il totale generale della spesa della Regione per bilancio pluriennale relativo agli anni 1994- 1996 annesso alla presente legge (tabella B).
2. È approvato in lire 5.071.952.000.000, in termini di competenza, ed in lire 7.537.433.549.104, in termini di cassa, il totale dei titoli I, II e III della spesa della Regione per l'anno finanziario 1994.
3. È approvato in lire 7.871.952.000.000, in termini di competenza, ed in lire 13.890.620.000.000, in termini di cassa, il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1994.
4. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione relativo a detto anno (tabella B/1).
5. Sono approvati in lire 10.343.777.000.000 il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1995 ed in lire 10.413.117.000.000 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 1996.
6. È autorizzato l'impegno della spesa della Regione, ai sensi del terzo comma degli articoli 2 e 5 della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, in conformità dell'annesso stato di previsione relativo agli anni 1994- 1996 (tabella B).
Art. 3
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e quello del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994, annesso alla presente legge.
Art. 4
1. Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del
primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 7
1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata, ivi compresi quelli per le entrate rimaste da riscuotere in conto degli anni precedenti.
Art. 8
1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione nello stato di previsione della spesa di nuovi capitoli per le spese rimaste da pagare in conto degli anni precedenti.
Art. 9
1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1750, 1751, 1752 e 1753 dello stato di previsione dell'entrata e, rispettivamente, 9000, 9001, 9002 e 9003 dello stato di previsione della spesa.
Art. 10
1. Ai sensi dell'
articolo 7, n. 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell' articolo 19, primo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, nel triennio 1994- 1996 è autorizzata la stipulazione di mutui, sino alla concorrenza di lire 324,5 miliardi, in ragione di lire 119 miliardi per l'anno 1994, di lire 177,5 miliardi per l'anno 1995 e di lire 28 miliardi per l'anno 1996.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1994 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 324,5 miliardi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 14/1994
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 163, L. R. 8/1995 , con effetto, previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dal 31 dicembre 1994 .
Art. 10 bis
1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria al maggior fabbisogno del Servizio sanitario regionale per l'anno 1994, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1995 un mutuo sino alla concorrenza di lire 50.000 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1994 uno o più contratti preliminari di mutuo sino alla concorrenza di lire 50.000 milioni.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 21/1994
Art. 11
2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all'elenco B/1.
3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui agli articoli 10 e 10 bis verranno determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario dei rispettivi anni di imputazione della spesa.
3 bis. La stipulazione del contratto o dei contratti definitivi di mutuo di cui all'articolo 10 bis è subordinata alle esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale e deve comunque essere effettuata entro il 31 dicembre 1996 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995.
4. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 fanno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
5. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come sostituito con l'
articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 21/1994
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 2, L. R. 21/1994
3Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 21/1994
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 163, L. R. 8/1995 , con effetto, previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dal 31 dicembre 1994 .
Art. 12
1. Le variazioni di bilancio disposte nel periodo di esercizio provvisorio ai sensi dell'
articolo 1, comma 4 della legge regionale 10 gennaio 1994, n. 2, sono confermate e comportano la conseguente modifica degli stati di previsione dell'entrata (tabelle A e A/1) e della spesa (tabelle B e B/1), nonché degli elenchi annessi alla presente legge interessati dalle predette variazioni.
2. La numerazione delle Rubriche di spesa indicate nei decreti con i quali sono disposte le variazioni di bilancio di cui al comma 1, sulla base della numerazione prevista nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, assume la nuova numerazione prevista dal bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 secondo l'elenco di corrispondenza annesso alla presente legge (Elenco C).
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 163, L. R. 8/1995 , con effetto, previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dal 31 dicembre 1994 .
Art. 13
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed ha effetto dall' 1 gennaio 1994.