LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1994, n. 20

Modifiche della legge regionale 10 giugno 1991, n. 22 << Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/01/1995
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

Art. 1
 
1.
All'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. >>.

Art. 2
 
1.
L'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 Funzioni
1. Il Comitato è organo tecnico e di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale in materia radiotelevisiva.
2. Nello svolgimento di tale funzione il Comitato:
a) esprime parere sullo schema di piano di assegnazione delle frequenze trasmesso dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni alla Regione, così come previsto dall'articolo 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e collabora alla proposizione di eventuali ipotesi diverse;
b) collabora con gli organi regionali competenti all'adeguamento o all'adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 19, della legge n. 223/1990;
c) esprime parere sui provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 223/1990;
d) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi o regolamenti in materia radiotelevisiva.

3. Compete, inoltre, al Comitato:
a) assumere ogni opportuna iniziativa, in sede regionale, al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali;
b) esplicare le funzioni demandate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 223/1990 e verificare il rispetto delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonché dal Garante stesso per le campagne elettorali;
c) formulare proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica ed alla sede regionale della medesima, in merito a programmazioni regionali;
d) svolgere ogni altra funzione attribuita da leggi o regolamenti dello Stato;
e) regolare l'accesso radiofonico e televisivo regionale, in relazione alla programmazione definita dalla concessionaria pubblica;
f) definire, in conformità al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 223/1990, i contenuti delle collaborazioni e convenzioni ivi previste e coordinarne l'attuazione per conto della Regione.

4. Il Comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari o di centri di ricerca pubblici o privati.
5. Le convenzioni di cui all'articolo 7, comma 4, disciplinano l'eventuale partecipazione di esperti alle sedute del Comitato. >>.

Art. 3
 
1.
L'articolo 6 della legge regionale n. 22/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 Rapporti con altri Organi
1. Il Comitato, in relazione all'articolo 7, comma 5, della legge n. 223/1990, ed all'articolo 35 del DPR 27 marzo 1992, n. 255, esercita le attività richieste dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria e allo scopo provvede alla tenuta di un registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale con la documentazione relativa agli indici di ascolto.
2. Il Comitato intrattiene, inoltre, rapporti con altri organismi correlati alle attività che è chiamato a svolgere e in particolare con il Consiglio consultivo degli utenti di cui all'articolo 28 della legge n. 223/1990 e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 223/1990.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato intrattiene rapporti per ragioni informative e di coordinamento delle iniziative con i Comitati delle altre Regioni e aderisce al Coordinamento nazionale dei Comitati per i servizi radiotelevisivi. >>.

Art. 4
 
1.
I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 22/1991 sono sostituiti dai seguenti:
<< 3. In attesa del riassetto delle strutture regionali e dei provvedimenti amministrativi di determinazione dei contingenti numerici distinti per profili professionali e strutture di appartenenza, il Comitato si avvale di un dipendente regionale con la qualifica funzionale non inferiore a segretario.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), per l'avvalimento degli apporti di cui all'articolo 4, comma 4, nonché per lo svolgimento di studi e ricerche nella materia della comunicazione radiotelevisiva, la Giunta regionale, può, anche su proposta del Comitato, deliberare la stipulazione di apposite convenzioni con esperti, istituti universitari o centri di ricerca pubblici o privati. >>.

Art. 5
 
1.
L'articolo 9 della legge regionale n. 22/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 Indennità di funzione
1. Al Presidente del Comitato spetta una indennità di funzione pari a lire unmilionecinquecentomila lorde mensili.
2. Ai restanti componenti del Comitato viene corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta, pari a lire centomila, oltre il rimborso delle spese relative alle riunioni.
3. Ai componenti del Comitato che per ragioni del loro ufficio devono recarsi in località diverse da quella ove ha sede il Comitato, compete il trattamento di missione previsto dalla vigente normativa per i consiglieri regionali. >>.

Art. 6
 
1.
L'articolo 10 della legge regionale n. 22/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 10
 Aggiornamento delle indennità e dei gettoni
1. Gli importi dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza previsti dall'articolo 9 sono aggiornati annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro gli indici di maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni. >>.