<< Art. 4
Funzioni
1. Il Comitato è organo tecnico e di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale in materia radiotelevisiva.
2. Nello svolgimento di tale funzione il Comitato:
a) esprime parere sullo schema di piano di assegnazione delle frequenze trasmesso dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni alla Regione, così come previsto dall'articolo 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e collabora alla proposizione di eventuali ipotesi diverse;
b) collabora con gli organi regionali competenti all'adeguamento o all'adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 19, della legge n. 223/1990;
c) esprime parere sui provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 223/1990;
d) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi o regolamenti in materia radiotelevisiva.
3. Compete, inoltre, al Comitato:
a) assumere ogni opportuna iniziativa, in sede regionale, al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali;
b) esplicare le funzioni demandate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 223/1990 e verificare il rispetto delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonché dal Garante stesso per le campagne elettorali;
c) formulare proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica ed alla sede regionale della medesima, in merito a programmazioni regionali;
d) svolgere ogni altra funzione attribuita da leggi o regolamenti dello Stato;
e) regolare l'accesso radiofonico e televisivo regionale, in relazione alla programmazione definita dalla concessionaria pubblica;
f) definire, in conformità al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 223/1990, i contenuti delle collaborazioni e convenzioni ivi previste e coordinarne l'attuazione per conto della Regione.
4. Il Comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari o di centri di ricerca pubblici o privati.
5. Le convenzioni di cui all'articolo 7, comma 4, disciplinano l'eventuale partecipazione di esperti alle sedute del Comitato. >>.