CAPO I
        
       ASSESTAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA
        
        
        
          Art.   1
          
       Assestamento di bilancio
          
          
          
            1.  Ai  sensi  dell'
articolo 10, primo comma,  della legge  regionale  20  gennaio 1982, n.  10, come  sostituito dall'
articolo 3 della legge regionale 11 dicembre  1989,  n. 32,  il  saldo  finanziario  complessivo  presunto  di  lire 448.470.582.492  -  iscritto tra  le  entrate  nel  bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e nel bilancio per l'anno 1994,  in  applicazione dell'articolo 4, terzo comma,  della 
legge regionale n.  10/1982, come modificato dall'
articolo 1 della legge regionale n.  32/1989 - è aggiornato, in base ai risultati  accertati  alla  chiusura  dell'esercizio   1993, nell'importo di lire 510.864.449.791.
 
          
          
          
            2.  Il  saldo  finanziario di  cui  al  comma  1  è determinato   sommando  alla  giacenza  finale   di   cassa, accertata  in lire 221.273.878.111, i residui attivi  al  31 dicembre  1993,  accertati  in  lire  4.168.215.178.044,   e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1993,  accertati in  lire 1.807.702.982.736, nonché i trasferimenti all'anno 1994, accertati in lire 2.070.921.623.628.
          
          
          
            3.   Ai sensi dell'
articolo 10, primo comma, della legge regionale   n.  10/1982,  le  poste  relative  all'ammontare presunto   dei  residui  attivi  e  passivi,   delle   somme trasferite e della giacenza di cassa, iscritte nel  bilancio di   previsione  per  l'anno  1994,  sono  aggiornate  negli ammontari complessivi indicati al comma 2.
 
         
        
        
        
          Art.   2
          
       Approvazione tabella variazioni di competenza
dello stato di previsione dell'entrata
          
          
          
            1.    Nello  stato  di  previsione  dell'entrata  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per l'anno 1994 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella A.
         
        
        
        
          Art.   3
          
       Approvazione tabella variazioni di competenza
dello stato di previsione della spesa
          
          
          
            1.   Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994   sono   introdotte  le  variazioni,  in   termini   di competenza, di cui all'annessa tabella B.
         
        
        
        
          Art.   4
          
       Approvazione tabella variazioni di competenza
relative ad assegnazioni statali
          
          
          
            1.  Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1994-1996  e  del bilancio  per l'anno 1994 sono introdotte le variazioni,  in termini di competenza, di cui all'annessa tabella C.
         
        
        
        
          Art.   5
          
       Approvazione tabella variazioni di cassa
          
          
          
            1.  Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del  bilancio per l'anno 1994 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all'annessa tabella D.
         
        
        
        
          Art.   6
          
       Cambio rubrica
          
          
          
            1.  Il capitolo di spesa 6412 è trasferito dalla Rubrica n.  24 - Direzione regionale dell'agricoltura - alla Rubrica n. 6 - Ufficio di Piano.
          
          
          
            2.  Il capitolo di spesa 3415 è trasferito dalla Rubrica 14 - Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - alla Rubrica n.  12 - Direzione regionale dell'ambiente.
         
        
        
        
          Art.   7
          
          
          
          
            1.
            
            
               L'
articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 6 è sostituito dal seguente:
<<                         Art.  10
       
1.  Ai  sensi  dell' 
articolo  7,  n.  2,   della   legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1, e dell' articolo  19, primo comma, della 
legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10, e successive modificazioni ed integrazioni, nel triennio 1994- 1996 è autorizzata la  stipulazione  di  mutui,  sino  alla concorrenza di lire 324,5 miliardi, in ragione  di lire  119 miliardi per l'anno 1994, di lire 177,5 miliardi per  l'anno 1995 e di lire 28 miliardi per l'anno 1996.
 2.  Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale  è autorizzata a stipulare nell'anno 1994  uno  o più  contratti preliminari di mutuo, sino alla  concorrenza di complessive lire 324,5 miliardi. >>.
  
            
           
         
        
        
        
          Art.   8
          
       Copertura finanziaria
          
          
          
            1.   Alla  copertura  della somma  complessiva  di  lire 64.648.374.885   relativa  all'anno  1994  -  corrispondente all'importo  risultante dalla somma  tra  le  variazioni  in diminuzione  previste dalla tabella A  (articolo  2  -  lire 8.000.000.000), la differenza tra le variazioni  in  aumento ed  in  diminuzione previste dalla tabella B (articolo  3  - lire  25.855.374.885),  e le nuove o  maggiori  spese  (lire 30.793.000.000)  autorizzate per il medesimo  anno,  con  la presente  legge,  con  esclusione di quelle  previste  dagli articoli 14, 15, 16, 21, 31, 37, 39, 40, 41, 47, 52 e 54, si provvede:
a)  per  lire  62.393.867.299, con la disponibilità derivante  dall'aumento  del  saldo  finanziario,   il   cui ammontare    è    aggiornato    nell'importo    specificato dall'articolo 1, comma 1;
b)  per  lire  1.154.507.586,  mediante  storno  dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1994-1996  e  del bilancio  per l'anno 1994 degli importi a fianco di ciascuno specificati:
1) capitolo 5198 - lire 504.507.586, corrispondenti a parte  della  quota  non utilizzata al 31  dicembre  1993  e trasferita  ai sensi dell'articolo 6, secondo  comma,  della legge   regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n.  13;
2) capitolo 5561 - lire 200 milioni;
3) capitolo 7348 - lire 90 milioni corrispondenti  a parte  della  quota  non utilizzata al 31  dicembre  1993  e trasferita  ai sensi dell'articolo 6, secondo  comma,  della legge   regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n.  13;
4)  capitolo 7358 - lire 200 milioni, corrispondenti alla  quota  non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita ai   sensi  dell'articolo  6,  secondo  comma,  della  legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10, con decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n.  13;
5) capitolo 8013 - lire 80 milioni;
6) capitolo 8089 - lire 80 milioni;
c)  per  lire  1.100  milioni, con la  disponibilità derivante  dall'eccedenza delle riduzioni di spesa  rispetto alle  nuove  autorizzazioni previste a carico  del  capitolo 5198, per l'anno 1994, dall'articolo 31.
 
          
          
          
            2.   Alla  copertura delle maggiori spese di lire  2.250 milioni  -  relative  all'anno 1995  -  autorizzate  con  la presente  legge,  con esclusione della  spesa  di  cui  agli articoli 21, 31, 37, e 38, si provvede con le disponibilità derivanti   dal  totale  delle  variazioni  in   diminuzione previste dalla tabella B (articolo 3).
          
          
          
            3.   Alla  copertura delle maggiori spese di lire  2.250 milioni  -  relative  all'anno 1996  -  autorizzate  con  la presente  legge,  con esclusione della  spesa  di  cui  agli articoli 31, 37 e 38,  si  provvede  con  le  disponibilità derivanti   dal  totale  delle  variazioni  in   diminuzione previste dalla tabella B (articolo 3).
         
        
        
        
          Art.   9
          
       Sedi regionali
(programma 0.1.4.)
          
          
          
          
          
          
            2.  Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo  1150  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  è  elevato di lire 1.000  milioni  per  l'anno 1994.
         
        
        
        
        
        
        
          Art.   11
          
          
          ( ABROGATO )
          
          
          Note:
          
          
          
            1Articolo abrogato da art. 10, comma 40, lettera a), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
 
         
       
      
        CAPO IV
        
       INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
        
        
        
          Art.   17
          
       Piano regionale delle risorse idriche destinate al consumo
umano
(Programma 1.1.1.)
          
          
          
          
          
          
            2.   Nello stato di previsione della spesa del  bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994  è istituito, alla rubrica n.  12 - programma 1.1.1. - spese  d'investimento - Categoria 2.2 - Sezione  VIII  -  il capitolo   2269   (2.1.220.3.08.08)  con  la  denominazione: << Spese  per  la  predisposizione e  la  stesura  del  piano regionale delle acque destinate al consumo umano e dei piani provvisori di individuazione delle aree di salvaguardia >>  e con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire  500 milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   18
          
       Depurazione e risanamento delle acque
(programma 1.1.2.)
          
          
          
          
          
          
            2.  Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
          
          
          
            3.   Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico  al capitolo  2296  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   19
          
       Recupero di aree degradate da
attività di smaltimento di rifiuti ed estrattive.
Revoca di interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 1.1.3)
          
          
          
            1.   La  spesa  di  lire 2.500 milioni, autorizzata  per l'anno  1994  con  l'
articolo  78,  comma  3,  della   legge regionale  1 febbraio 1993, n.  1, è ridotta di lire  2.000 milioni,  fermo  restando  il residuo  onere  a  carico  del capitolo  2401  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termine   di competenza,  è  ridotto di lire 2.000  milioni  per  l'anno 1994.
 
          
          
          
            2.  È revocata la spesa di lire 500 milioni autorizzata per  l'anno  1994  dall'articolo 35, comma  1,  della  legge regionale n.  5/1994, a carico del capitolo 2402 dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni  1994-1996  e  del bilancio per  l'anno  1994,  il  cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994,  è revocato nella misura di lire 500 milioni.
          
          
          
            3.   Lo  stanziamento del capitolo 1650 dello  stato  di previsione  dell'entrata del bilancio  pluriennale  per  gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è ridotto, in termini  di  competenza, di lire 2.500  milioni  per  l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   20
          
       Opere idraulico-forestali.
Revoca di interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 1.3.2.)
          
          
          
            1.    È  revocata la spesa di complessive lire  2.000 milioni per l'anno 1994, come rideterminata per la quota  di lire  1.000 milioni dall'
articolo 92, comma 10, della  legge regionale 1 febbraio 1993, n.  1, ed autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni dall'
articolo 48 della legge regionale 28  aprile  1994, n.  5, a carico del capitolo corrispondente al  capitolo 2937 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  per  l'anno 1994, è revocato nella  misura  di lire 2.000 milioni.
 
          
          
          
            2.   Lo  stanziamento del capitolo 1650 dello  stato  di previsione   dell'entrata del bilancio pluriennale  per  gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è ridotto, in termini  di  competenza, di lire 2.000  milioni  per  l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   21
          
          
          
          
            1.  Nell'ambito degli interventi per la protezione delle foreste    dall'inquinamento   atmosferico   previsti    dal 
Regolamento  CEE n.  3528 del 17 novembre 1986, e successive modificazioni,  per  l'attuazione  del  programma  regionale << Sperimentazioni sul terreno per migliorare  le  conoscenze sull'inquinamento  delle  foreste >>  denominato  << PACID-FVG II >>, approvato con deliberazione della Giunta regionale  n. 5642   del   21  ottobre  1993  ed  ammesso  al   contributo comunitario con decisione della Commissione CEE del 14 marzo 1994  con  il  n.  94.60.IT.004.0, è autorizzata  la  spesa complessiva  di lire 675.000.000, suddivisa  in  ragione  di lire  474.037.000 per l'anno 1994 e di lire 200.963.000  per l'anno 1995.
 
          
          
          
            2.  L'onere complessivo di lire 675.000.000, suddiviso in ragione  di  lire  474.037.000 per l'anno  1994  e  di  lire 200.963.000 per l'anno 1995 fa carico, nella misura a fianco di  ciascuno indicata, ai seguenti capitoli dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996   e   del  bilancio  per  l'anno  1994,   il   cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato  di  pari importo per ciascuno degli anni ivi indicati:
a)  al capitolo 2863 nella misura complessiva  di lire  375.491.468, suddiviso in ragione di lire  269.167.468 per l'anno 1994 e di lire 106.324.000 per l'anno 1995;
b)  al capitolo 2861 nella misura complessiva  di lire  299.508.532, suddiviso in ragione di lire  204.869.532 per l'anno 1994 e di lire 94.639.000 per l'anno 1995.
 
          
          
          
            3.  All'onere complessivo, in termini di competenza,  di lire 675.000.000 si provvede come segue:
a) per complessive lire 375.491.468, suddiviso  in ragione  di  lire  269.167.468 per l'anno  1994  e  di  lire 106.324.000 per l'anno 1995, mediante prelevamento  di  pari importo  dall'apposito fondo globale  iscritto  al  capitolo 8920  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994  (Rubrica  n.  29 - Partita n.  12 - dell'elenco  n.  5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per complessive lire 299.508.532, suddiviso  in ragione  di  lire  204.869.532 per l'anno  1994  e  di  lire 94.639.000 per l'anno 1995, con la maggiore entrata di  pari importo   accertata,   in   corrispondenza   al   contributo comunitario   assegnato  ai  sensi  della  decisione   della Commissione  CEE del 14 marzo 1994, sul capitolo  577  dello stato  di  previsione dell'entrata dei bilanci predetti,  il cui  stanziamento, in termini di competenza, è  elevato  di pari importo.
 
         
        
        
        
          Art.   22
          
       Contributi una tantum a Comuni per il completamento
di opere pubbliche già finanziate
(programmi 1.1.2. e 1.4.2.)
          
          
          
            1.  Per le finalità previste dall'
articolo 6 della legge regionale   29   dicembre  1976,  n.  68,  come   sostituito dall'
articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1983, n.  27, ed  integrato  dall'
articolo 42  della  legge  regionale  20 giugno 1983, n.  64, limitatamente al completamento di opere già finanziate, è autorizzata, in deroga all'
articolo  50, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n.  10, la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
 
          
          
          
            2.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994  è  istituito alla Rubrica n.  12 - Programma 1.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII  -  il capitolo   2328   (2.1.232.3.08.16)  con  la   denominazione << Contributi  una  tantum  ai  Comuni  per  opere  igienico- sanitarie  già finanziate >> e con lo stanziamento  di  lire 300 milioni per l'anno 1994.
          
          
          
          
          
          
            4.   Nello stato di previsione della spesa del  bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994  è istituito, alla rubrica n.  14 - programma 1.4.2. - spese  d'investimento - Categoria 2.2. - Sezione VIII  -  il capitolo   3330   (2.1.232.3.08.27)  con  la  denominazione: << Contributo una tantum per interventi a favore  dei  centri storici  di  Grado  e di Sauris >> e con lo stanziamento,  in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   23
          
       Opere di viabilità di interesse regionale
(programma 1.5.1.)
          
          
          
          
          
          
            2.   L'onere  di lire 200 milioni fa carico al  capitolo 3714  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994,  il  cui  stanziamento, in termini di  competenza,  è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   24
          
       Acquisto di scuola-bus
(Programma 1.5.5.)
          
          
          
          
          
          2    Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione  della spesa del bilancio regionale nella  misura di  lire  250  milioni per ciascuno degli anni dal  1994  al 1998.
          
          
          
            3.     L'onere  complessivo  di  lire  750   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1994  al  1996,  fa carico al capitolo 4005 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
          
          
          
            4.   Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e  1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
         
        
        
        
          Art.   25
          
          
          ( ABROGATO )
          
          
          Note:
          
          
          
            1Articolo abrogato da art. 77, comma 5, L. R. 42/1996
 
         
        
        
        
          Art.   26
          
       Modifica ed integrazione alle leggi regionali
14 agosto 1987, n.  21, e 2 settembre 1991, n.  40
          
          
          
          
          
          
         
        
        
        
       
      
        CAPO V
        
       INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
        
        
        
          Art.   28
          
       Strutture socio-assistenziali
(programma 2.2.2.)
          
          
          
            1.  Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e   3  della  
legge  regionale  14  dicembre  1987,  n.  44, relativamente alle strutture destinate all'assistenza  degli anziani,  è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni  per l'anno 1994.
 
          
          
          
            2.    L'onere  di  lire  2.000 milioni  fa  carico  al capitolo  4850  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  è  elevato di lire 2.000  milioni  per  l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   29
          
       Intervento a sostegno di attività culturali
(programma 2.4.3.)
          
          
          
          
          
          
            2.  L'onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 5718 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994,  il  cui  stanziamento, in termini di  competenza,  è elevato di lire 30 milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   30
          
       Interventi di edilizia pubblica
per l'istruzione superiore
(Programma 2.3.2.)
          
          
          
            1.    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere  al Consorzio Master International Business  (MIB) contributi   pluriennali  costanti,  per  una   durata   non superiore  a  dieci anni, nella misura massima prevista  dal comma  5,  a  sollievo  degli oneri, in  linea  capitale  ed interessi,  derivanti dall'ammortamento del mutuo  contratto per  la  ristrutturazione  e  l'adeguamento  funzionale  del complesso denominato Ferdinandeo.
          
          
          
            2.   La Giunta regionale, con propria deliberazione,  su proposta  dell'Assessore  alle  finanze,  determina  in  via preventiva  le condizioni relative al mutuo da stipulare  ai sensi del comma 1.
          
          
          
            3.   La domanda per la concessione dei contributi di cui al   comma   1   è  presentata  alla  Direzione   regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da una  relazione illustrativa  e dal preventivo della spesa degli  interventi da realizzare.
          
          
          
            4.  Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 500 milioni.
          
          
          
            5.  Le annualità sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire  500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
          
          
          
            6.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli  anni  1994-1996  è  istituito,  alla Rubrica  n.  20 - programma 2.3.2. - spese d'investimento  - Categoria   2.4.   -   Sezione  VI  -   il   capitolo   5207 (2.1.242.4.06.06)   con   la   denominazione:   << Contributi pluriennali   costanti  al  Consorzio  Master  International Business  (MIB)  per  la  ristrutturazione  e  l'adeguamento funzionale del complesso denominato Ferdinandeo >> e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni  per ciascuno  degli  anni  1995  e  1996,  corrispondente   alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
          
          
          
            7.   Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997  al 2004  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
         
        
        
        
          Art.   31
          
       Edilizia universitaria
(Programma 2.3.2.)
          
          
          
          
          
          
            2.    Le annualità relative sono ridotte nella misura di lire 504.507.586 per ciascuno degli anni da 1994 al 2007.
          
          
          
            3.  Per le finalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3,   della   
legge  regionale  n.  4/1992  sono  autorizzati rispettivamente nell'anno 1994 il limite d'impegno  di  lire 404.507.586 e nell'anno 1995 l'ulteriore limite d'impegno di lire 100.000.000.
 
          
          
          
            4.  Le annualità relative sono iscritte nello stato  di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
a) lire 404.507.586 per l'anno 1994;
b) lire 504.507.586 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2008;
c) lire 100.000.000 per l'anno 2009.
 
          
          
          
            5.     L'onere  complessivo  di  lire  1.413.522.758, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1994  al  1996,  fa carico al capitolo 5198 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996   e   del  bilancio  per  l'anno  1994,   il   cui stanziamento   presenta   sufficiente   disponibilità    in relazione al disposto di cui al comma 1.
          
          
          
            6.   Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997  al 2009  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
          
          
          
          
          
          
            8.    Le annualità relative sono ridotte nella misura di  lire  1.000 milioni per ciascuno degli anni da  1994  al 2008.
          
          
          
            9.  Per le finalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3,  della 
legge regionale n.  4/1992 è autorizzato nell'anno 1995 l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
 
          
          
          
            10. Le annualità relative sono iscritte nello stato  di previsione  della spesa del bilancio regionale nella  misura di  lire  1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995  al 2009.
          
          
          
            11.   L'onere   complessivo  di  lire   2.000   milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1995  al  1996  fa carico al capitolo 5198  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996   il   cui   stanziamento   presenta   sufficiente disponibilità in relazione al disposto di cui al comma 7.
          
          
          
            12.  Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997  al 2009  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
         
        
        
        
          Art.   32
          
          
          
          
            1.
            
            
               I  commi  10, 11 e 12 dell'
articolo 92 della  legge regionale  28  aprile  1994,  n.  5,  sono  sostituiti   dai seguenti:
<<        10.    L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere  alla  Camera di Commercio di  Gorizia  contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore  a  dieci anni, in misura non superiore al dieci per cento annuo della spesa  ritenuta ammissibile, e comunque nella misura massima prevista dal comma 14 per far fronte agli oneri necessari al completamento   e   alla   ristrutturazione    della    sede universitaria di Trieste, nella città di Gorizia.
11.   La domanda per la concessione dei contributi  di cui  al  comma  10  è  presentata alla Direzione  regionale dell'istruzione  e della cultura corredata dal  piano  degli investimenti   e   dal  relativo  piano  di   finanziamento; l'erogazione  di  ciascuna annualità  del  contributo  può essere   disposta   in  via  anticipata   ed   in   un'unica soluzione. >>.
 
            
           
          
          
          
            2.    In  relazione al disposto di cui al comma  1  la denominazione  del capitolo 5206 dello stato  di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 è  sostituita  con  la  seguente: << Contributi  pluriennali costanti  alla  Camera  di  commercio  di  Gorizia  per   il completamento e la ristrutturazione della sede universitaria di Trieste, nella città di Gorizia >>.
         
        
        
        
          Art.   33
          
       Intervento nei servizi museali
(Programma 2.4.2.)
          
          
          
          
          
          
            2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo  5511  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   34
          
       Modifica della destinazione del contributo di cui
all'articolo 38 della legge regionale 11 agosto
1986, n.  33.
Interventi finanziati con fondi statali
(Programma 2.4.3.)
          
          
          
            1.    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  direttamente all'Istituzione permanente istituita ai   sensi  dell'
articolo  5,  secondo  comma,  della  legge regionale 20 giugno 1983, n.  62, il contributo straordinario di  lire  250  milioni,  già ad analogo  scopo  finalizzato dall'
articolo  38 della legge regionale 11 agosto  1986,  n. 33,  per  l'acquisizione, la sistemazione, il riattamento  e l'arredamento  dell'edificio  da  destinare  a   sede,   con finalità  di  carattere  educativo,  culturale  e  sociale, dell'Istituzione stessa.
 
          
          
          
            2.   La domanda per la concessione del contributo di cui al   comma   1   è  presentata  alla  Direzione   regionale dell'istruzione e della cultura, corredata di una  relazione illustrativa  degli  interventi  da  effettuare  e   da   un preventivo di massima della spesa. Il finanziamento predetto può  essere  erogato  in  via  anticipata  ed  in  un'unica soluzione.  Il  decreto  di concessione  del  contributo  ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
          
          
          
            3.  L'onere di lire 250 milioni di cui al comma 1 rimane a  carico del capitolo 5703 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e  del bilancio  per  l'anno  1994,  il cui  stanziamento  presenta sufficiente  disponibilità  nello  stanziamento   di   pari importo,  corrispondente alla quota  non  utilizzata  al  31 dicembre  1993  e  trasferita, ai  sensi  dell'
articolo  11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10, con  decreto dell'Assessore alle finanze del 3 maggio  1994, n. 24.
 
          
          
          
            4.   In  relazione  al disposto di cui  al  comma  1  la denominazione  del capitolo 5703 dello stato  di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e  del  bilancio  per  l'anno  1994  è  sostituita  con  la seguente:    << Contributo   straordinario    all'Istituzione permanente  istituita  ai  sensi  dell'
articolo  5,  secondo comma, della legge regionale n.  62/1983, per l'acquisizione, la    sistemazione,   il   riattamento    e    l'arredamento dell'edificio da destinare a sede dell'Istituzione stessa >>.
 
         
        
        
        
          Art.   35
          
       Modificazione della destinazione del finanziamento di cui
all'articolo 98, commi 3 e 4 della legge regionale 28 aprile
1994, n.  5
(Programma 2.4.3.)
          
          
          
            1.    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere il finanziamento di cui all'articolo 98, commi 3 e 4,  della 
legge regionale 28 aprile 1994, n.  5, al sodalizio indicato,  a  sostegno  delle  passività  che  gravano  sul medesimo.
 
          
          
          
            2.   La domanda per la concessione del finanziamento  di cui  al  comma  1  è  presentata alla  Direzione  regionale dell'istruzione  e  della  cultura,  corredata   dal   conto consuntivo  dell'esercizio 1993 del sodalizio,  regolarmente approvato,   dal   quale  risulti  la  relativa   situazione finanziaria.
          
          
          
            3.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
          
          
          
            4.   Nello stato di previsione della spesa del  bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994  è istituito, alla rubrica n.  20 - programma 2.4.3. - spese  correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il  capitolo 5721 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Lega Nazionale di Trieste  e  Gorizia   a sostegno delle passività che gravano sul sodalizio >> e  con lo  stanziamento,  in  termini di competenza,  di  lire  200 milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   36
          
       Impianti sportivi di interesse
regionale ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
          
          
          
            1.  Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia   di   infrastrutture  sportive,  come   individuate dall'
articolo  37,  comma 1, della legge regionale  9  marzo 1988,  n.  10, così come modificato dall'
articolo 25, comma 4,   della  legge  regionale  9  luglio  1990,  n.  29,   è autorizzato  nell'anno 1994 l'ulteriore limite d'impegno  di lire  1.500  milioni per le finalità previste dall'
articolo 5,  comma  1,  lettera a), della legge regionale  18  agosto 1980, n.  43, come da ultimo sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n.  23.
 
          
          
          
            2.    Le annualità relative sono iscritte nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  regionale  nella misura  di  lire 1.500 milioni per ciascuno degli  anni  dal 1994 al 2003.
          
          
          
            3.   L'onere  complessivo  di  lire  4.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1994  al  1996,  fa carico al capitolo 6137 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996   e   del  bilancio  per  l'anno  1994,   il   cui stanziamento  complessivo è elevato di lire 4.500  milioni, suddivisi  in  ragione  di lire 1.500 milioni  per  ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
          
          
          
            4.   Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2003  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
          
          
          
            5.   Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in  materia  di  infrastrutture sportive,  come  individuate dall'
articolo 37, comma 1, della legge regionale n.  10/1988, così come modificato dall'
articolo 25, comma 4, della legge regionale  n.  29/1990, è autorizzata la spesa di lire  200 milioni   per   l'anno   1994  per  le  finalità   previste dall'articolo  5,  commi 1, lettera b),  e  3,  della  
legge regionale    n.   43/1980,   come   da   ultimo   sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale n.  23/1993.
 
          
          
          
            6.   Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico  al capitolo  6139  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1994.
          
          
          
          
          
          
            8.   Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico  al capitolo  6135  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1994.
         
       
      
        CAPO VI
        
       INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
        
        
        
          Art.   37
          
       Interventi nel settore delle bonifiche
(programmi 3.1.1. e 3.1.4.)
          
          
          
          
          
          
            2.    In  relazione al disposto di cui al comma  1  è autorizzato, nell'anno 1994, un limite d'impegno di lire 200 milioni.
          
          
          
            3.    Le  annualità  sono  iscritte  nello  stato  di previsione  della spesa del bilancio regionale nella  misura di  lire  200  milioni per ciascuno degli anni dal  1994  al 2003.
          
          
          
            4.     L'onere  complessivo  di  lire  600   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1994  al  1996,  fa carico al capitolo 6778 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
          
          
          
            5.   Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2003  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
          
          
          
          
          
          
            7.   Le   annualità  relative  al  predetto  limite, autorizzate per gli anni dal 1994 al 2003, sono  ridotte  di lire 200 milioni per ciascuno degli anni medesimi.
          
          
          
            8.  Lo  stanziamento del capitolo 6546  del  precitato stato  di  previsione  della spesa è  ridotto  dell'importo complessivo  di lire 600 milioni, suddiviso  in  ragione  di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
          
          
          
            9.  Le  riduzioni relative agli anni dal 1997 al  2003 vanno apportate sui corrispondenti capitoli di bilancio  per gli anni medesimi.
         
        
        
        
          Art.   38
          
       Provvedimenti per le produzioni vitivinicole
(programma 3.1.4.)
          
          
          
          
          
          
            2.  Le annualità relative sono iscritte nello stato  di previsione  della spesa del bilancio regionale nella  misura di  lire  230  milioni per ciascuno degli anni dal  1994  al 2008.
          
          
          
            3.  A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994  è  istituito -  alla  Rubrica  n.  24  - programma 3.1.4. - spese d'investimento - Categoria  2.4.  - Sezione  X  -  il  capitolo 6529 (2.1.243.4.10.10.)  con  la denominazione << Contributi negli interessi su mutui  per  la realizzazione di strutture e per l'acquisto di macchinari ed attrezzature   destinati  alla  manipolazione,  lavorazione, trasformazione e conservazione delle produzioni vitivinicole -  fondi  regionali >> e con lo stanziamento  complessivo  di lire 690 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996.
          
          
          
            4.   Al  predetto onere di lire 690 milioni si provvede, relativamente  a lire 230 milioni per l'anno 1994  ai  sensi dell'articolo  8 e per lire 230 milioni per  ciascuno  degli anni  1995  e  1996  mediante storno di pari  importo  dallo stanziamento  iscritto  al  capitolo  6460  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996,  intendendosi ridotta la relativa  autorizzazione di spesa.
          
          
          
            5.   Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997  al 2008  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
         
        
        
        
          Art.   39
          
       Avversità atmosferiche
(Programma 3.1.5)
          
          
          
          
          
          
            2.   Nello stato di previsione della spesa del  bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994  è istituito, alla rubrica n.  24 - programma 3.1.5. - spese  d'investimento  - Categoria 2.6  -  Sezione  X  -  il capitolo   6604   (2.1.264.3.10.10)  con  la  denominazione: << Anticipazioni  a  favore  dei  consorzi   dei   produttori agricoli  e  degli organismi per la difesa delle  produzioni agricole  del  concorso dello Stato di cui all'
articolo  10, comma  7,  della legge 14 febbraio 1992, n.  185 >> e con  lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  5.000 milioni per l'anno 1994.
 
          
          
          
            3.   Al  predetto onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1994  si  provvede  mediante storno di  pari  importo  dallo stanziamento iscritto sul capitolo 6413 del precitato  stato di  previsione della spesa, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
         
        
        
        
          Art.   40
          
       Programmi organici di sviluppo del settore agricolo
nei territori montani.
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 3.1.7.)
          
          
          
            1.    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo agricolo (ERSA) un  contributo  straordinario  di  lire  2.500  milioni  per l'attuazione  di  un  programma  organico  di  sviluppo  del settore agricolo nei territori montani di cui all'
articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n.  35, nell'ambito di quanto  disposto dall'
articolo 7, comma 2,   della  legge  9 gennaio 1991, n.  19, come sostituito dall'
articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n.  149, convertito con modifiche nella 
legge 19 luglio 1993, n.  237.
 
          
          
          
            2.   Il contributo di cui al comma 1 è erogato all'ERSA in  via  anticipata  ed in un'unica soluzione,  ad  avvenuta approvazione    da    parte   della   Direzione    regionale dell'agricoltura del programma degli interventi  di  cui  al comma  1,  che l'ERSA è tenuto a presentare alla  Direzione stessa,   sulla  base  dei  criteri  fissati  dalla   Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura.
          
          
          
            3.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.
          
          
          
            4.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  è  istituito,  alla  Rubrica  n.  24  - programma 3.1.7. - spese d'investimento - Categoria  2.3.  - Sezione  X  -  il  capitolo  6796 (2.1.235.3.10.12)  con  la denominazione  << Finanziamento  straordinario  all'ERSA  per l'attuazione  di  un  programma  organico  di  sviluppo  del settore   agricolo  nei  territori  montani >>   e   con   lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.
          
          
          
          
          
          
            6.  Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
          
          
          
            7.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno 1994 è istituita alla Rubrica n.  24 - programma 3.1.7. Spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X  - il  capitolo  6797  (2.1.243.3.10.10) con  la  denominazione << Contributo  straordinario  all'Agenzia  per  lo   sviluppo economico  della  montagna SpA per la  partecipazione  quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi >> e con  lo stanziamento in termini di competenza di lire  1.000 milioni per l'anno 1994.
          
          
          
            8.  All'onere  complessivo  di  lire  3.500  milioni  si provvede  per lire 500 milioni mediante storno dal  capitolo 6443,  e per lire 3.000 milioni mediante storno dal capitolo 6445  del precitato stato di previsione della spesa, di pari importo  corrispondente  alle quote  non  utilizzate  al  31 dicembre 1993 e trasferite ai sensi dell'
articolo 11, ottavo comma,  della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10,  con decreto dell'Assessore alle finanze n.  25 del 3 maggio 1994.
 
          Note:
          
          
          
            1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 49, comma 4, L. R. 9/1999
 
          
          
          
            2Integrata la disciplina del comma 5 da art. 3, comma 53, L. R. 12/2009
 
         
        
        
        
          Art.   41
          
       Finanziamenti straordinari all'ERSA
(programma 3.1.7.)
          
          
          
          
          
          
            2.   Il  predetto onere di lire 2.300 milioni per l'anno 1994  fa  carico al capitolo 6744 dello stato di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e  del  bilancio  per l'anno 1994, il cui  stanziamento,  in termini di competenza, è elevato di lire 2.300 milioni  per l'anno 1994.
          
          
          
            3.   Al  predetto onere di lire 2.300 milioni per l'anno 1994  si  provvede  mediante storno di  pari  importo  dallo stanziamento iscritto sul capitolo 6747 del precitato  stato di  previsione della spesa, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
          
          
          
          Note:
          
          
          
            1Comma 4 abrogato implicitamente da  art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
         
        
        
        
          Art.   42
          
       Programmi di lotta fitopatologica integrata
(programma 3.1.7.)
          
          
          
            1.  Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di lotta  fitopatologica  integrata ai sensi  dell'articolo  4, commi  1  e 2, lettera a), della 
legge 8 novembre  1986,  n. 752,  è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1994.
 
          
          
          
            2.   Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico  al capitolo  6774  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   43
          
       Contributi per il miglioramento della
produzione zootecnica
(programma 3.1.7.)
          
          
          
          
          
          
            2.  Il  predetto onere di lire 895 milioni fa carico  al capitolo  6780  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 895 milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   44
          
       Interventi e contributi nel settore agricolo
(programma 3.1.7.)
          
          
          
          
          
          
            2.  Il  predetto onere di lire 300 milioni fa carico  al capitolo  6794  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1994.
          
          
          
          
          
          
            4.   Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al  capitolo 6795 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  è  elevato di lire 1.500  milioni  per  l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   45
          
          
          ( ABROGATO )
          
          
          Note:
          
          
          
            1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
 
          
          
          
            2Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
 
         
        
        
        
          Art.   46
          
          
          ( ABROGATO )
          
          
          Note:
          
          
          
            1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
         
        
        
        
          Art.   47
          
       Consorzi garanzia fidi fra le piccole
e medie imprese industriali
(programma 3.2.2.)
          
          
          
            1.   Per le finalità previste dalla 
legge regionale 6 luglio    1970,   n.   25,   e   successive   modificazioni, l'Amministrazione  regionale è autorizzata  a  concedere  a favore  dei << Fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi  fra le  piccole  e medie imprese industriali e di servizio  alla produzione  un contributo di lire 1.600 milioni  per  l'anno 1994.
 
          
          
          
            2.    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1  è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1994.
          
          
          
            3.  L'onere di lire 1.600 milioni per l'anno  1994  fa carico  al  capitolo  7339 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e  del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza,  è  elevato di lire 1.600  milioni  per  l'anno 1994.
          
          
          
            4.    Al  predetto  onere  di lire  1.600  milioni  si provvede  mediante storno dagli stanziamenti dei sottonotati capitoli  del precitato stato di previsione della spesa  per gli  importi  a  fianco  di ciascuno indicati,  intendendosi ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:
a) capitolo 7359 - lire 1.000 milioni;
b) capitolo 7593 - lire  600 milioni.
 
         
        
        
        
          Art.   48
          
       Contributi straordinari ai Consorzi
di sviluppo industriale fra Enti locali
(programma 3.2.3.)
          
          
          
            1.   In  attesa  della riforma in materia di  promozione dello   sviluppo  industriale  nel  Friuli-Venezia   Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere  in via  straordinaria ai Consorzi di sviluppo  industriale  tra enti  locali  i contributi previsti dal 
Capo V  della  legge regionale 3 giugno 1978, n.  47 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
          
          
          
            2.   Le domande di cui al comma 1 vanno presentate  alla Direzione regionale dell'industria entro dieci giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          
          
          
            3.  Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 390 milioni per l'anno 1994.
          
          
          
            4.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  è  istituito,  alla  Rubrica  n.  25  - programma 3.2.3. - spese correnti - categoria 1.5. - Sezione X  - il capitolo 7392 (2.1.154.2.10.28) con la denominazione << Contributi straordinari per il funzionamento dei  Consorzi di   sviluppo  industriale  tra  Enti  locali >>  e  con   lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 390  milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   49
          
       Interventi per la realizzazione di
infrastrutture nel settore industriale
(programma 3.2.3.)
          
          
          
          
          
          
            2.   Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo  7433  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1994.
          
          
          
          
          
          
            4.   Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo  7434  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 350 milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   50
          
          
          ( ABROGATO )
          
          
          Note:
          
          
          
            1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
 
         
        
        
        
          Art.   51
          
       Ricerca applicata
(Programma 3.2.4.)
          
          
          
          
          
          
            2.   Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico  al capitolo  7477  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   52
          
       Sottoscrizione di azioni dell'Agenzia per lo sviluppo
economico della montagna SpA
(Programmi 3.5.1. e 1.6.2.)
          
          
          
          
          
          
            2.  Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
          
          
          
            3.  Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico ai sottonotati  capitoli dello stato di previsione della  spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1994-1996  e  del bilancio  per  l'anno  1994, per gli  importi  a  fianco  di ciascuno indicati:
a) capitolo 1551 - lire 500 milioni;
b) capitolo 1588 - lire 1.500 milioni;
i  cui  stanziamenti, in termini di competenza, sono elevati rispettivamente di lire 500 e 1.500 milioni per l'anno 1994.
 
          
          
          
            4.   Al  predetto onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1994  si provvede, rispettivamente per la quota di lire  500 milioni  a carico del capitolo 1551 e per la quota  di  lire 1.500 milioni a carico del capitolo 1588, mediante storno di pari  importo  dallo stanziamento dei seguenti capitoli  del citato stato di previsione della spesa:
a)  capitolo 7204 - lire 500 milioni, corrispondente alla  quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai   sensi  dell'articolo  6,  secondo  comma,  della  legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10, con decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n.  13;
b) capitolo 1594 - lire 1.500 milioni;
intendendosi   corrispondentemente   ridotte   le   relative autorizzazioni di spesa.
 
         
        
        
        
          Art.   53
          
       Contributo forfettario all'istituto
<<  Mediocredito Friuli-Venezia Giulia SpA  >>
per interventi a favore delle imprese industriali
(programma 3.5.1.)
          
          
          
          
          
          
            2.  Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo  1597  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   54
          
       Rimborsi alle Comunità montane e ad altri Enti locali
per l'occupazione giovanile.
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 2.5.3.)
          
          
          
          
          
          
            2.  Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo  7861  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  è  elevato di lire 5.000  milioni  per  l'anno 1994.
          
          
          
            3.  Al predetto onere di lire 5.000 milioni si provvede, in  relazione al disposto di cui all'
articolo 1 della  legge regionale 29 dicembre 1990, n.  58, mediante prelevamento di pari  importo dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà  per la  ricostruzione,  lo sviluppo economico  e  sociale  e  la rinascita  del  Friuli-Venezia  Giulia,  costituito  con   i contributi  speciali  pluriennali  assegnati  dallo  Stato >> dello   stato   di  previsione  precitato  e  tale   importo corrisponde  a  parte  della  quota  non  utilizzata  al  31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 22  della legge   regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto dell'Assessore alle finanze n.  22 del 26 aprile 1994.
 
         
        
        
        
          Art.   55
          
       Attuazione programma comunitario << Perifra >>
(Programma 2.5.3.)
          
          
          
          
          
          
            2.   Nello stato di previsione della spesa del  bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994  è istituito, alla rubrica n.  26 - programma 2.5.3. - spese  d'investimento - Categoria 2.3.  -  Sezione  X  -  il capitolo   7864   (2.1.235.3.10.12)  con  la  denominazione: << Finanziamento  straordinario  all'Agenzia  regionale   del lavoro  da  utilizzare  a  supporto delle  nuove  iniziative imprenditoriali promosse nel quadro del progetto  mirato  al recupero e al riutilizzo a fini produttivi di infrastrutture ed  opere  già  di  pertinenza  di  installazioni  militari dismesse nel comune di Paularo - fondi regionali >> e con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 148  milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   56
          
       Incentivi agli investimenti
delle imprese artigiane nelle zone montane
(programma 3.3.2.)
          
          
          
          
          
          
            2.   Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico  al capitolo  8042  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   57
          
       Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
          
          
          
          
          
          
            2.   Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al  capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  è  elevato di lire 2.000  milioni  per  l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   58
          
       Promozione dello sviluppo dell'artigianato
(programma 3.1.3.)
          
          
          
            1.  Nell'ambito delle finalità previste dall'
articolo 20 della    legge   regionale   29   gennaio   1985,   n.    8, l'Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere  un contributo  straordinario di lire 30 milioni a favore  della Comunità  Collinare  del  Friuli per  la  promozione  della Mostra dell'artigianato collinare a Majano.
 
          
          
          
            2.   Il  contributo di cui al comma  1  è  concesso  su presentazione   alla   direzione   regionale   del   lavoro, artigianato e cooperazione, entro trenta giorni dall'entrata in   vigore  della  presente  legge,  di  apposita   domanda corredata dalla relazione illustrativa dell'iniziativa e  di un preventivo sommario di spesa.
          
          
          
            3.   Per le finalità di cui al comma 1 è destinata  la spesa  di lire 30 milioni autorizzata, tra le variazioni  in aumento  di cui alla annessa tabella B a carico del capitolo 7960 dello stato di previsione del bilancio pluriennale  per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   59
          
       Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
          
          
          
          
          
          
            2.   Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico  al capitolo  8294  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   60
          
       Incentivi agli investimenti
delle imprese commerciali nelle zone montane
(programma 3.4.2.)
          
          
          
          
          
          
            2.  Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo  8311  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  è  elevato di lire 1.000  milioni  per  l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   61
          
       Programmi di penetrazione commerciale
nei paesi extracomunitari
(programma 3.2.1.)
          
          
          
          
          
          
            2.   Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico  al capitolo  7259  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   62
          
       Interventi per la promozione della candidatura dei
Giochi Olimpici invernali del 2002
(programma 3.4.3.)
          
          
          
          
          
          
            2.   Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la quota  di lire 350 milioni della spesa, autorizzata  tra  le variazioni in aumento di cui all'annessa tabella B a  carico del  capitolo 8358 dello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   63
          
       Interventi a favore della promozione
dello sviluppo turistico
(programma 3.4.3.)
          
          
          
            1.    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  alle  Aziende di promozione  turistica  (APT)  un contributo  straordinario  di  lire  1.500  milioni  per  la promozione dello sviluppo turistico.
          
          
          
            2.   Le modalità e le condizioni per l'erogazione sono fissate con deliberazione della Giunta regionale.
          
          
          
            3.    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1  è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.
          
          
          
            4.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno 1994, alla Rubrica 27 - programma 3.4.3. - spese correnti  -  Categoria 1.5. - Sezione X -  è  istituito  il capitolo   8379   (2.1.155.2.10.24)  con  la   denominazione << Contributo   straordinario  alle  Aziende  di   promozione turistica  (APT) per la promozione dello sviluppo  turistico nella  Regione >>  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   64
          
       Finanziamenti straordinari per la
promozione turistica
(programma 3.4.3.)
          
          
          
            1.  Nell'ambito delle finalità previste dall'
articolo 2, quarto  comma, della legge regionale 9 maggio 1981,  n.  26, così  come sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 13  giugno  1983,  n.  50,  l'Amministrazione  regionale  è autorizzata  a  concedere, tramite  l'Azienda  regionale  di promozione  turistica,  finanziamenti  anche  alle  seguenti iniziative  ritenute  di  rilevante valore  promozionale  in deroga  ai  criteri fissati con deliberazione  della  Giunta regionale dell'11 febbraio 1993, n.  587:
a) Festival e premio Internazionale G. Tartini;
b) RCT - Restauro, Conservazione e Tutela dei beni ambientali,   architettonici,  archeologici,   artistici   e storici a cura dell'Ente Fiera di Udine;
c) Manifestazione calcistica << Si fa...gol >> della Squadra nazionale italiana cantanti;
d) Celebrazioni per il Centenario della nascita di Ottavio Bottecchia.
 
          
          
          
            2.   Alle  finalità di cui al comma 1 si  fa  fronte  a valere  sulla spesa autorizzata tra le variazioni in aumento di  cui  all'annessa tabella B a carico  del  capitolo  8358 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   65
          
       Contributi in conto capitale
per strutture turistiche nelle zone montane
(programma 3.4.4.)
          
          
          
          
          
          
            2.  Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo  8439  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1994-1996 e del  bilancio per  l'anno  1994,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  è  elevato di lire 1.000  milioni  per  l'anno 1994.
         
        
        
        
          Art.   66
          
          
          
          
          
          
          
            2.   Gli oneri derivanti dall'integrazione prevista  dal comma  1  fanno  carico  al capitolo  8532  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996   e   del   bilancio  per   l'anno   1994.   Nella denominazione  del capitolo 8532 dello stato  di  previsione precitato  è  aggiunta  la  locuzione  << nonché   per   la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o  turistico  ed  all'acquisto delle  attrezzature  e  degli arredi ad essi relativi >>.
         
        
        
        
          Art.   67
          
          
          ( ABROGATO )
          
          
          Note:
          
          
          
            1Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 17/1997
 
         
        
        
        
          Art.   68
          
          
          
          
          
          
          
            2.   In  relazione al disposto di cui  al  comma  1,  la denominazione  del capitolo 7364 dello stato  di  previsione del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1994-1996  e  del bilancio per l'anno 1994 è così sostituita:  <<  Contributi all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per favorire la commercializzazione del marmo - fondi statali >>.
         
        
        
        
          Art.   69
          
          
          ( ABROGATO )
          
          
          Note:
          
          
          
            1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
 
         
        
        
        
          Art.   70
          
          
          ( ABROGATO )
          
          
          Note:
          
          
          
            1Articolo abrogato da art. 13, comma 8, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
 
         
        
        
        
          Art.   71
          
       Entrata in vigore
          
          
          
            1.  La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.