LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1994, n. 13

Modifiche alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 28 giugno 1994, n. 10, in materia di attività estrattive.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/09/1994
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 1
 
1.
L'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
1. Al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero dell'area interessata, la continuazione delle attività estrattive di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata all'adeguamento o all'intera prestazione di una garanzia finanziaria provvisoria, da costituirsi a favore del Comune o Comuni interessati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 ter della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come introdotto dall'articolo 7, in misura pari al quindici per cento del valore venale del materiale escavato alla data di entrata in vigore delle presente legge, arrotondato alle centinaia di metri cubi, con deduzione dei volumi riferiti ai lotti per i quali si sia già provveduto alla risistemazione ambientale. Ove alla medesima data siano state accertate e contestate violazioni all'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 35/86, in misura inferiore ai limiti di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge e all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 25/92, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, la garanzia finanziaria provvisoria è commisurata altresì al valore venale del materiale estratto in eccedenza. Il valore venale di riferimento è quello determinato con il vigente decreto del Presidente della Giunta regionale, assunto ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 35/86, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale n. 25/92.
2. Per le sole cave di pietra ornamentale la percentuale di cui al comma 1, relativa alla quantificazione della garanzia finanziaria provvisoria, è fissata al tre per cento.
3. Le garanzie finanziarie di cui al comma 1 non possono comunque superare l'importo di lire 1.500 milioni, ridotto a lire 300 milioni per le sole cave di pietra ornamentale di cui al comma 2.
4. La continuazione dell'attività nelle cave di pietra ornamentale a valenza storica, da individuarsi con apposita motivata deliberazione della Giunta regionale, per le quali il ripristino deve venir sostituito da adeguate ipotesi di valorizzazione socio-culturale ed ambientale dell'area, non è soggetta alla prestazione della garanzia provvisoria, mentre rimane l'obbligo di quella definitiva riferita al valore del precitato progetto di valorizzazione.
5. Copia degli atti di integrazione della garanzia ovvero di prestazione della stessa devono pervenire alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 ottobre 1994, pena la decadenza dalla facoltà di continuazione dell'attività estrattiva. Ai precitati atti deve altresì unirsi apposita dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, attestante il materiale complessivamente escavato di cui al comma 1. Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
6. La garanzia di cui al presente articolo viene rideterminata, ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale n. 35/86, in sede di emissione del formale provvedimento autorizzativo ovvero in sede di integrazione dello stesso ad avvenuto esame favorevole del progetto di risistemazione ambientale, presentato ai sensi dell'articolo 2, comma 2. >>.

Art. 2
 
1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto dal 30 luglio 1994. Conseguentemente, dalla medesima data, non opera la decadenza dalla facoltà di continuazione dell'attività estrattiva, disposta dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
 
1. All'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, il secondo periodo, come aggiunto dall'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, è sostituito dal seguente: << Detto parere, qualora non venga espresso entro centottanta giorni, si intende reso favorevolmente. >>.
Art. 4
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.