LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 giugno 1994, n. 10

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, recanti norme in materia di attività estrattive.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/06/1994
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

CAPO I
 REGIME TRANSITORIO PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI CUI AGLI
ARTICOLI 1 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 25/92
Art. 1
 
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, è consentita la continuazione delle attività estrattive per le quali sia stato ottemperato al disposto dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 25/92 e sia stata presentata, entro il 30 giugno 1994, l'istanza di rilascio di nuova autorizzazione ai sensi del citato articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 25/92 corredata dalla documentazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 1986, n. 35.
2. Qualora l'istanza risulti carente della documentazione prescritta, la stessa dovrà essere presentata entro novanta giorni dalla richiesta d'integrazione, pena la decadenza della facoltà di continuazione dell'attività prevista dal comma 1.
3. La procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera d bis), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come introdotta dall'articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 27, non si applica alle istanze regolamentate dal presente articolo.
4. La continuazione delle attività di cui al comma 1, da svolgersi nei limiti quantitativi e di superficie e secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi in scadenza, è assentita a decorrere dall'1 luglio 1994 e sino all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta ovvero al formale diniego della stessa.
5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 è condizionato all'accertamento dell'insussistenza di violazioni alle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione originaria che comportino un'eccedenza del materiale escavato rispetto a quello autorizzato superiore al quindici per cento.
Art. 2
 
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, è consentita, nei limiti quantitativi e di superficie e secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi originari, la continuazione delle attività estrattive per le quali sia stato ottemperato, o lo sia entro il 30 giugno 1994, al disposto di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 25/92, a decorrere dall'1 luglio 1994 e fino all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta ovvero al formale diniego della stessa e comunque non oltre i limiti temporali fissati dai provvedimenti originari.
2. Qualora le originarie autorizzazioni non prevedano la realizzazione di adeguati interventi di risistemazione ambientale, le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 25/92 devono imporre termini di presentazione e modalità di predisposizione di idoneo progetto di risistemazione ambientale, da sottoporsi all'esame della Sezione terza del Comitato tecnico regionale al fine dell'integrazione del precitato atto autorizzativo. La mancata integrazione del progetto nei termini comporta la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 25/92.
3.
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 25/92 è sostituito dal seguente comma:
<< 3. Il rilascio della precitata autorizzazione, non comportando modifiche rispetto all'ambito territoriale interessato, né alle modalità di escavazione, assume carattere confermativo e, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge, è vincolato al solo accertamento dell'insussistenza di violazioni alle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione originaria che comportino un'eccedenza del materiale escavato rispetto a quello autorizzato superiore al quindici per cento. >>.

Art. 3
 
1. Al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero dell'area interessata, la continuazione delle attività di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata all'adeguamento o all'intera prestazione di una garanzia finanziaria provvisoria, da costituirsi a favore del Comune o Comuni interessati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 ter della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come introdotto dall'articolo 7, in misura pari al quindici per cento del valore venale del materiale complessivamente autorizzato, arrotondato alle centinaia di metri cubi, con deduzione dei volumi riferiti ai lotti per i quali si sia già provveduto alla risistemazione ambientale. Ove il volume del materiale autorizzato non sia indicato dall'autorizzazione o non sia desumibile dal progetto di coltivazione, si applica alla superficie autorizzata una profondità pari a metri dieci. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge siano state accertate e contestate violazioni all'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 35/86, in misura inferiore ai limiti di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 25/92, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, la garanzia finanziaria provvisoria è commisurata altresì al valore venale del materiale escavato in eccedenza. Il valore venale di riferimento è quello determinato con il decreto del Presidente della Giunta regionale vigente, assunto ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 35/86, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25.
2. Per le sole cave di pietra ornamentale la percentuale di cui al comma 1, relativa alla quantificazione della garanzia finanziaria provvisoria, è fissata al tre per cento.
3. Copia degli atti di integrazione della garanzia ovvero di prestazione della stessa devono pervenire alla Direzione regionale dell'ambiente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza della facoltà di continuazione dell'attività estrattiva. Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
4. La garanzia di cui al presente articolo viene rideterminata, ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, in sede di emissione del formale provvedimento autorizzativo ovvero in sede di integrazione dello stesso ad avvenuto esame favorevole del progetto di risistemazione ambientale, presentato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
Art. 4
 
1. Le attività estrattive di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1, sono comunque assoggettate all'assunzione di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca, nonché all'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al Titolo IV della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni.
CAPO II
 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 35/86
Art. 5
 
1. All'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 18 agosto 1986 n. 35, è aggiunto il seguente periodo: << Detto parere, qualora non venga espresso entro centoventi giorni dalla richiesta, si intende reso favorevolmente. >>.
Art. 6
 
1.
L'articolo 11 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
 Istanze di autorizzazione
1. Le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 2 vanno presentate alla Direzione regionale dell'ambiente ed ai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati.
2. Le istanze di autorizzazione devono contenere l'impegno a stipulare con i Comuni territorialmente interessati la convenzione di cui all'articolo 13, nonché l'indicazione:
a) delle generalità del richiedente e della sua residenza e/o domicilio nonché delle aree in disponibilità;
b) dell'ubicazione della cava, con planimetria indicante i limiti di superficie e di profondità della cava stessa e le previsioni dei piani urbanistici comunali vigenti nella zona interessata dall'intervento estrattivo preventivato;
c) del materiale oggetto della coltivazione e della quantità di materiale di cui si preventiva annualmente, e per il periodo richiesto, l'escavazione;
d) della durata presunta della coltivazione.

3. L'istanza deve essere corredata dal progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale, redatto da un professionista abilitato e articolato, se del caso, per fasi e lotti d'intervento, e da ogni altro elemento, compresa la documentazione tecnica, indispensabile per l'esame della istanza.
4. La risistemazione deve prevedere:
a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione del terreno atta ed evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
b) la sistemazione paesaggistica, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento.

5. All'istanza deve essere altresì allegata l'attestazione di conformità dell'intervento estrattivo agli strumenti urbanistici rilasciata dal Sindaco del Comune territorialmente interessato.
6. Qualora l'attestazione non sia stata resa dal Sindaco entro 30 giorni dalla domanda, il richiedente l'autorizzazione lo dichiara nell'istanza allegando copia della domanda presentata al Comune. In tale caso la verifica di conformità urbanistica viene eseguita d'ufficio dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale. >>.

Art. 7
 
1.
Dopo l'articolo 12 bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come inserito dall'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 12 ter
 Garanzia finanziaria
1. L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva è condizionata alla prestazione, nei modi e nei tempi previsti dall'autorizzazione stessa, di apposita garanzia finanziaria a favore dei Comuni interessati a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività.
2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 deve essere costituita esclusivamente con le modalità previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.
3. La garanzia finanziaria deve espressamente indicare che la stessa viene prestata per coprire i costi degli eventuali interventi di cui al comma 1 e che si intende svincolata dopo il formale accertamento da parte dell'ente garantito dell'avvenuta risistemazione ambientale come prevista nell'atto autorizzativo. Detto accertamento deve intervenire entro novanta giorni dalla richiesta del soggetto autorizzato, pena lo svincolo automatico della garanzia finanziaria. Detto termine può essere formalmente interrotto dall'ente garantito qualora l'accertamento non sia possibile per fatti imputabili al soggetto autorizzato.
4. Qualora il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale sia articolato in lotti, lo svincolo della garanzia è concesso con le modalità di cui al comma 3, a seguito dell'accertamento dell'avvenuta risistemazione ambientale dei singoli lotti, in misura proporzionale ai lotti risistemati.
5. L'ammontare della garanzia finanziaria, da definirsi nel provvedimento di autorizzazione regionale, viene determinato in misura pari ad una volta e mezza il costo reale dell'intervento di risistemazione, come progettualmente proposto e favorevolmente esaminato dalla competente sezione del Comitato tecnico regionale, e deve essere adeguato ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita.
6. L'ammontare della garanzia finanziaria viene individuato in sede di stipula della convenzione con il Comune ai sensi dell'articolo 13. Qualora in detta convenzione gli importi e le modalità di costituzione della garanzia risultino difformi o incongrui, deve provvedersi al loro adeguamento secondo le previsioni e nei termini posti nel provvedimento autorizzativo. >>.

Art. 8
 
1. All'articolo 13, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, la lettera b) è sostituita dalla seguente: << b) viene individuato l'ammontare della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 12 ter. >>.
Art. 9
 
1. All'articolo 14 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, sono abrogati il secondo ed il terzo comma.
Art. 10
 
1.
Dopo l'articolo 18 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 18 bis
 Inoltro stato di fatto
1. I soggetti autorizzati sono tenuti a presentare alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 maggio di ogni anno, a decorrere dal 1995, uno stato di fatto, in scala non inferiore a 1:1000 e riportante i riferimenti planoaltimetrici (capisaldi) in quote assolute sul livello del mare, riferito all'attività estrattiva svolta a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, corredandolo con planimetrie e relative sezioni, nonché informazioni relative alle quantità di materiale escavato e ancora da scavare e sulle attività di risistemazione poste in essere.
2. Nella lettera di trasmissione dello stato di fatto di cui al comma 1 è fatto obbligo all'interessato di evidenziare esplicitamente eventuali difformità fra escavazione attuata e gli obblighi previsti nell'atto autorizzativo.
3. La mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a lire 5 milioni. Contestualmente all'avvio del procedimento sanzionatorio la Direzione regionale dell'ambiente fissa un termine perentorio per la presentazione del precitato stato di fatto, pena la decadenza di diritto del provvedimento autorizzativo. >>.

CAPO III
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 11
 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come sostituito dall'articolo 6, si applicano ai progetti di risistemazione ambientale presentati dopo l'1 luglio 1994.
Art. 12
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.