Art. 1
Controlli
1. L' Amministrazione regionale provvede a verificare il rispetto degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di contributi.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere annualmente ai beneficiari di contributi l' attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante la trasmissione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione di contributi fanno riferimento a tale onere di certificazione.
3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, l' Amministrazione regionale procede all' effettuazione di ispezioni e controlli.
Art. 2
Modifica dell' articolo 19 della legge
regionale 18 agosto 1980, n. 43
1.
Il terzo e
quarto comma dell'articolo 19 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come sostituiti dall'
articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23, sono così ulteriormente sostituiti:
<< I beneficiari dei contributi di cui al presente Capo sono tenuti a fornire, entro e non oltre il mese di febbraio dell' anno successivo a quello di erogazione, la dimostrazione del loro impiego con la presentazione di apposito bilancio consuntivo dal quale risulti la specifica destinazione indicata nel provvedimento di concessione.
Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, il bilancio consuntivo può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante dell' Ente. >>.
Art. 3
Sospensione dell' erogazione di contributi
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sospendere l'erogazione di contributi o sovvenzioni, qualora abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l' interesse pubblico perseguito attraverso l' erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.
2. La sospensione della erogazione è disposta, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione del contributo o della sovvenzione.
3. L' Amministrazione regionale provvede ad inviare immediatamente copia del decreto previsto dal comma 2 al Tesoriere al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.
4. Scaduto il termine di cui al comma 2, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, il contributo è revocato, a partire dal momento in cui l' interesse pubblico non è stato più perseguito, ovvero, nel caso contrario, il Tesoriere è autorizzato ad effettuare i pagamenti dovuti.
5. In casi eccezionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una proroga al termine previsto dal comma 2, per un periodo di tempo non superiore ad un ulteriore anno.
6. Qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall' accertamento giudiziario di fatti o diritti, l' Amministrazione regionale può disporre la sospensione dell'erogazione di contributi o sovvenzioni sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado.
Art. 4
Sospensione dell' erogazione di contributi
a fronte di procedure concorsuali
1. In caso di notizia di apertura di fallimento o liquidazione coatta amministrativa a carico di soggetti beneficiari di contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione regionale provvede a sospendere, in via cautelare, l' erogazione delle somme per un periodo di tempo non superiore a due anni.
2. La sospensione della erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione del contributo o della sovvenzione. Copia del decreto è immediatamente inviata al Tesoriere, al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.
3. Entro il termine di cui al comma 1, qualora si accerti che non sussiste o sia assolutamente incerta la prosecuzione dell' attività di impresa, i contributi o sovvenzioni sono revocati a partire dal momento in cui l' interesse pubblico non è stato più perseguito, ovvero, nel caso contrario, il Tesoriere è autorizzato, da parte degli organi competenti, ad effettuare i pagamenti dovuti.
4. In caso di domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata, a carico di soggetti beneficiari di contributi o sovvenzioni, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3.
Art. 5
Restituzione di somme erogate dall'Amministrazione regionale
1. Qualora il provvedimento di concessione di sovvenzioni o di contributi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza per inadempimento del beneficiario dal diritto al contributo o alla sovvenzione, l' Amministrazione regionale richiede, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.
2. Qualora il provvedimento di concessione di sovvenzioni o di contributi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all' Amministrazione regionale, quest' ultima richiede la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.
3. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 2, gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale.
4. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell' atto di concessione di contributi o sovvenzioni, in seguito al venir meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.
5. Sono fatte salve le diverse disposizioni ed, in particolare, quelle previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e dalla
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i maggiori tassi previsti da norme di settore.
6. Le Direzioni regionali e i Servizi autonomi che hanno disposto la revoca del contributo provvedono agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all' Amministrazione regionale.
Art. 6
Rateazione
1. Qualora l' importo dovuto sia inferiore a cinquanta milioni e per l' acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista una oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità, in un unica soluzione del credito, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, sentito il parere dell' Ufficio legislativo e legale, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite per un quarto entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione formale dell' autorizzazione alla rateazione, e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di dodici mesi.
2. Qualora per particolari circostanze non risulti applicabile la procedura di cui al comma 1, e per importi superiori a cinquanta milioni, la rateazione viene disposta, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ufficio legislativo e legale, ed è subordinata alla prestazione di idonee garanzie reali o personali.
3. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalla
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7
Anticipazioni
1. La concessione a soggetti privati di sovvenzioni in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a revocare la concessione di anticipazioni, qualora il beneficiario non provveda per il periodo di un anno al pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.
3. L' Amministrazione regionale provvede a stabilire un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, entro il quale i beneficiari che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino inadempienti ai sensi del comma 2 devono provvedere ad effettuare il pagamento delle somme dovute. Scaduto inutilmente tale termine, l' Amministrazione provvede alla revoca dei contributi concessi.
4. Alle anticipazioni previste dalla legislazione regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6.
Art. 8
Modificazioni alla legge regionale
1 settembre 1982, n. 75
2.
Il
secondo comma dell' articolo 96 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Nel caso di estinzione anticipata del debito, anche in conseguenza di quanto previsto dagli articoli 39 e 120, i beneficiari o gli operatori devono corrispondere in unica soluzione l'importo corrispondente alla quota capitale delle anticipazioni ancora da restituire, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale. Tale norma si applica anche alle anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 82. >>.
Art. 9
Compensazione
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a compensare le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito di origine contributiva nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.
Art. 10
Crediti di dubbia e difficile esazione
o assolutamente inesigibili
1. I crediti dell'Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l' impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati con decreto debitamente motivato del Direttore regionale competente, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a lire 1.200.000 sono emanati su conforme parere dell' Ufficio legislativo e legale e della Ragioneria Generale.
Art. 11
Crediti di modico valore
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore a lire 20.000.
Art. 12
Disposizioni concernenti i contributi erogati per
il recupero statico e funzionale degli edifici
colpiti dagli eventi tellurici
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore a lire 500.000, derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
Enti strumentali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 si applicano anche agli Enti individuati dalla normativa regionale quali Enti strumentali della Regione, secondo i rispettivi ordinamenti.