LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 36

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6 << Interventi regionali per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 1
 
1.
L' articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 Attività di ricerca scientifica
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti finalizzati - sulla base di progetti specifici - all' Università degli Studi di Udine, alla Società Filologica Friulana << G.I.Ascoli >> di Udine - in relazione alla particolare funzione riconosciutale ai sensi della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 - e ad altri organismi legalmente riconosciuti, per lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione, sperimentazione su problemi riguardanti la storia, l' economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano, con riferimento alle esigenze didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.
2. È fatto obbligo agli Enti beneficiari dei finanziamenti di fornire, entro il mese di maggio dell' anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego nei limiti dell' importo del contributo effettivamente erogato. >>.

Art. 2
 
1.
All'articolo 3 della legge regionale n. 6/1992, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
<< 2 bis. Per la ripartizione dei finanziamenti alle Province sopra citate si provvede sulla base della popolazione residente risultante dall' ultimo censimento. >>.

2.
All' articolo 3 della legge regionale n. 6/1992, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. Per la presentazione delle domande di contributo, per la commisurazione e l' utilizzo dei finanziamenti previsti dal comma 1 si applicano le disposizioni enunciate negli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 68/1981. >>.

Art. 3
 
1.
All'articolo 5 della legge regionale n. 6/1992, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
<< 2. Per particolari progetti editoriali ed audiovisivi diretti alla promozione ed alla diffusione della cultura friulana - rientranti nei settori di cui all' articolo 4 - possono beneficiare dei contributi anche le imprese editoriali e cine-audiovisive. >>.

Art. 4
 Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, come sostituito dall' articolo 1, fanno carico al capitolo 5609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, la cui classificazione finanziaria e denominazione vengono conseguentemente così sostituite : (2.1.162.2.06.06) - << Finanziamenti all' Università degli Studi di Udine, alla Società Filologica Friulana << G.I.Ascoli >> di Udine e ad altri organismi legalmente riconosciuti, per lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione, sperimentazione su problemi riguardanti la storia, l' economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano >>.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 5 della legge regionale n. 6/1992, come integrato dall'articolo 3, fanno carico al capitolo 408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio di previsione per l' anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.