LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3

Ulteriori provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 Modifica dell' articolo 1 della legge
regionale 18 marzo 1991, n. 12
1.
Il comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:
<< 1. Gli interventi previsti a favore delle imprese del settore industriale sono riferiti alle imprese aventi non più di 250 addetti e 20 milioni di ECU di fatturato o un totale dell' attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti, non superiore a 10 milioni di ECU, le quali facciano capo per non più del 25 per cento ad imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli indicati dal presente comma, salvo che non si tratti di società finanziarie pubbliche, di società a capitale di rischio o, purché non esercitino il controllo, di investitori istituzionali, fatto salvo per le province di Trieste e Gorizia il disposto di cui al successivo articolo 9. >>.

Art. 2
 Modifica dell' articolo 9 della legge
regionale 18 marzo 1991, n. 12
1.
I commi 3 e 4 dell' articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:
<< 3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono prevedere una maggiorazione del 5 per cento in equivalente sovvenzione lorda a favore delle imprese, a valere sull' intero territorio regionale, che non abbiano più di 50 addetti e 5 milioni di ECU di fatturato o un totale dell' attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti, non superiore a 2 milioni di ECU e che facciano capo per non più del 25 per cento a imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli fissati dal presente comma, fatto salvo che non si tratti di società finanziarie pubbliche, di società a capitale di rischio o, purché non esercitino il controllo, di investitori istituzionali.
4. Gli aiuti all' investimento - sotto forma di contributi sugli interessi, credito agevolato o interventi in conto capitale - a favore di imprese che superano i requisiti dimensionali di cui all' articolo 1, comma 1, della presente legge, sono limitati alle imprese aventi sede nelle province di Trieste e di Gorizia e non possono superare cumulativamente l' intensità del 15 per cento in equivalente sovvenzione lorda. >>.

Art. 3
 Modifica dell' articolo 18 della legge
regionale 20 gennaio 1992, n. 2
1. La lettera b) del comma 1 dell' articolo 18 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituita dalla seguente:
<< b) contributi, sino alla misura massima del cinquanta per cento, per la realizzazione di progetti finalizzati agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e) e f), comma 1, dell' articolo 17. >>

Art. 4
 Modifica dell' articolo 25 della legge
regionale 20 gennaio 1992, n. 2
1.
Il comma 2 dell' articolo 25 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< 2. Tra le iniziative ammesse a contributo rientrano quelle concernenti studi di mercato e studi preparatori finalizzati all' organizzazione di reti di vendita e di assistenza all' estero, pubblicità, promozione, spese di partecipazione a mostre, rassegne e fiere che si svolgano all' estero. >>

Art. 5
 Modifica dell' articolo 34 della legge
regionale 20 gennaio 1992, n. 2
1.
Il comma 1 dell' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall' articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< 1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, in attività da almeno due anni, che intendono attivare o modificare processi ed impianti produttivi al fine di ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, rifiuti ed emissioni prodotti o l' inquinamento acustico o di migliorare qualitativamente l' ambiente di lavoro, conformemente a nuovi standards stabiliti dalla legislazione di settore, contributi fino al 20 per cento in equivalente sovvenzione lorda della spesa riconosciuta ammissibile. >>

Art. 6
 Modifica dell' articolo 35 della legge
regionale 20 gennaio 1992, n. 2
1.
L' articolo 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall' articolo 35 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< Art. 16
 
1. Al fine di favorire l' attuazione da parte delle imprese industriali della regione di progetti di riconversione o di rilocalizzazione di attività produttive non compatibili con le esigenze di tutela ambientale o della salute e della integrità fisica dei lavoratori, in coerenza con gli obiettivi delle normative nazionali e comunitarie in campo ambientale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in misura non superiore alle intensità fissate dall' articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificato dall' articolo 42, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e dall' articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3. >>

Art. 7
 Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, come sostituita dall' articolo 3, fanno carico al capitolo 7290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 25, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, come sostituito dall' articolo 4, fanno carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 5, fanno carico al capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Per le finalità derivanti dall' applicazione dell' articolo 16, comma 1, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 7595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. Al predetto onere di lire 100 milioni per l' anno 1994 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7594 dello stato di previsione precitato.