Art. 1
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina, in armonia con le direttive comunitarie e gli accordi internazionali concernenti la materia e nel rispetto dei principi della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, la cattura, la detenzione e la cessione senza fini di lucro di uccelli appartenenti alle specie indicate all'
articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, da utilizzare come richiami vivi per l'esercizio venatorio da appostamenti e la cattura temporanea per l' inanellamento a scopo scientifico.
Art. 2
1. L'attività di cattura degli esemplari da utilizzare come richiami è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione con le modalità di cui al comma 2.
2. L' autorizzazione regionale ha validità triennale ed è rilasciata alle Amministrazioni provinciali con deliberazione della Giunta regionale, sentito l'Osservatorio faunistico competente per territorio. Tale autorizzazione individua il numero degli impianti da attivare e le caratteristiche tecniche delle aree nelle quali gli stessi vanno installati, ferme restando le disposizioni degli articoli 4 e 5 della
legge regionale 24 luglio 1969, n. 17.
3. Il numero degli impianti autorizzati non può essere superiore a quello degli impianti in funzione nella provincia nell' anno 1989.
Art. 3
1. Le Amministrazioni provinciali provvedono alla individuazione degli impianti e ne affidano la gestione in concessione a soggetti abilitati all' esercizio di tale attività ai sensi del comma 3, con precedenza per i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17, e 8 maggio 1978, n. 39.
2. La concessione di cui al comma 1 ha validità corrispondente a quella dell' autorizzazione di cui all' articolo 2.
3. L'esercizio dell'attività di cattura di uccelli è subordinato alla frequenza di specifici corsi organizzati dalle Amministrazioni provinciali d' intesa con l' Istituto nazionale per la fauna selvatica ed al superamento del relativo esame finale, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Sono altresì autorizzati all' esercizio dell' attività di cattura coloro che, precedentemente all' entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato l' attività predetta, in base ad autorizzazioni rilasciate ai sensi della legislazione regionale, per almeno un biennio.
4. Il provvedimento di affidamento della gestione può prevedere un sostituto del titolare, sempre che il sostituto sia in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
5. Nessuno può essere titolare o sostituto di più di un impianto.
6. Per ciascun impianto l' Amministrazione provinciale determina annualmente, in base alle previsioni del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il numero di esemplari catturabili distinto per specie.
Art. 4
1. Con il regolamento di esecuzione della presente legge, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentiti il Comitato regionale della caccia, la Commissione regionale di studio sull'avifauna e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, sono disciplinati:
a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti che devono nel loro complesso assicurare il carattere selettivo dell'attività di cattura;
b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale; tale numero è stabilito annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale e deve comunque concernere piccole quantità di uccelli;
c) i controlli sull' attività di cattura;
d) le modalità per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. La detenzione di esemplari catturati è consentita soltanto a coloro che li abbiano appresi in conformità alle disposizioni vigenti ed ai soggetti di cui all'
articolo 5, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e per finalità di allevamento ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 5.
3. Ove i mezzi di cattura comportino l' uso di reti, quelle verticali devono essere rese inidonee alla cattura dopo la cessazione della attività giornaliera; quelle orizzontali possono essere dotate di dispositivi esclusivamente meccanici.
4. Gli impianti di cattura, una volta attivati, non possono essere lasciati incustoditi.
Art. 5
1. Il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore delegato, sentiti il Comitato regionale della caccia, la Commissione regionale di studio sull' avifauna e l' Istituto nazionale per la fauna selvatica, determina, entro il 15 giugno, il calendario dell' attività di cattura per specie.
2. I termini devono essere comunque contenuti tra l' 1 settembre ed il 15 dicembre.
3. Il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale delegato può vietare o ridurre la cattura per periodi prestabiliti, anche per singole specie, sull' intero territorio regionale o su parte di esso, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica ed alla sua conservazione o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
Art. 6
1. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale, o dell' Assessore delegato, su conforme parere dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'
articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità di cattura ed inanellamento e rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica.
Art. 7
1. Il rilascio del provvedimento di concessione di cui all' articolo 3, comma 1, è subordinato al pagamento di una tassa di concessione annuale di lire 100 mila.
2. I proventi della tassa di concessione spettano alla Provincia che ha rilasciato il provvedimento.
3. Il rilascio dell' autorizzazione di cui all' articolo 6 è gratuito.
Art. 8
1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione, sentiti il Comitato regionale della caccia, la Commissione regionale di studio sull' avifauna e gli Osservatori faunistici di cui alla
legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, predispone una relazione sull' applicazione della presente legge, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi, tramite il Ministero competente, alla Commissione delle Comunità Europee, ai sensi dell'
articolo 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979.
Art. 9
3. Il richiamo alla licenza o alla licenza di porto di fucile nelle norme di cui ai commi 1 e 2 si intende riferito alla concessione di cui all' articolo 3, comma 1, della presente legge.
4. La concessione di cui all'articolo 3, comma 1, viene revocata per un periodo non inferiore a due anni in caso di detenzione a seguito di cattura di uccelli di specie non consentite.
5. L' abbandono dell' impianto in funzione da parte del tenditore autorizzato comporta la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la revoca della concessione per un periodo non inferiore a due anni.
Art. 10
1. Per assicurare la conservazione di uccellande, roccoli e bressane, che non siano più utilizzabili per l' attività di cattura di uccelli, e che siano stati vincolati ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, è autorizzata la concessione di contributi annuali ai proprietari di fondi per la manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti. Le funzioni medesime sono esercitate dalle Province secondo le disposizioni del presente articolo e della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
2. A tal fine i proprietari di impianti di cui al comma 1 presentano domanda di contributo corredata da copia del decreto istitutivo del vincolo.
3. La Provincia concede il contributo in misura pari al 60 per cento della spesa ammissibile, fino ad un massimo di lire 1.000.000 per impianto.
4. Ad avvenuta ultimazione dell' intervento, da effettuare nei termini previsti dal provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario trasmette alla Provincia la documentazione prevista dal provvedimento medesimo necessaria ad attestare l' avvenuta manutenzione.
Art. 11
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 5 dell' articolo 10 fanno carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 12
1. Sono abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge ed in particolare le leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39, per le parti non espressamente richiamate dalla presente legge.
Art. 13
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all' articolo 4.