LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 1993, n. 25

Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 1
 Finalità
1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, disciplina, con la presente legge, i criteri e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi nonché i casi di esclusione del medesimo, in attuazione del disposto di cui all' articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.
Art. 2
 Ambito di applicazione
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita nei confronti dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli enti individuati, ai sensi della normativa regionale vigente, quali Enti strumentali della Regione, da chiunque vi abbia interesse.
2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica di atti formali, anche interni, formati dai soggetti di cui al comma 1, o da essi utilizzati ai fini dell' attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso è esercitato, con riferimento agli atti del procedimento, anche durante lo svolgimento dello stesso, nei confronti della struttura che è competente a formare l' atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
4. L' accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge.
5. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti di cui sia consentito l' accesso.
Art. 3
 Accesso informale
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all' ufficio competente a formare l' atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l' individuazione e far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento cui si riferisce l' atto, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell' ufficio interessato o dal responsabile del procedimento.
Art. 4
 Accesso formale
1. Qualora non sia possibile l' accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi o sull' accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
2. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l' ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.
3. La richiesta formale presentata ad una struttura diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all' interessato.
4. Alle richieste formali di accesso si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3, commi 2 e 4.
5. Per richiesta formale si intende domanda presentata in carta semplice.
Art. 5
 Responsabile e termine del procedimento
1. L' accesso formale ai documenti amministrativi costituisce procedimento amministrativo il cui responsabile va individuato ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.
2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all' ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell' ipotesi disciplinata dall' articolo 4, comma 3.
3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l' ufficio è tenuto, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Art. 6
 Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
1. L' atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l' indicazione dell' ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
2. L' esame dei documenti avviene presso l' ufficio indicato nell' atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio ed alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
3. Fatta salva comunque l' applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
4. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente, o da persona da lui formalmente incaricata, con l' eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere o fotografare, in tutto od in parte, i documenti presi in visione.
5. L' esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono definite le tariffe dei costi di riproduzione, nonché i criteri e le modalità della loro riscossione.
Art. 7
 Differimento o non accoglimento della richiesta di accesso
1. Il differimento dell'accesso richiesto in via formale è disposto, dal responsabile del procedimento, con atto motivato ove sia necessario assicurare una temporanea tutela alla riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell' Amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti.
2. L' atto che dispone il differimento dell' accesso ne indica anche la durata.
3. Il diritto di accesso agli atti emanati dall'Ufficio legislativo e legale nell' esercizio delle funzioni di consulenza è differito, ove occorra, sino al termine stabilito in relazione alle esigenze di riservatezza riferite all' eventuale difesa in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
4. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso richiesto in via formale è disposto dal responsabile del procedimento, su determinazione motivata del Direttore regionale, Direttore di Ente o Direttore di Servizio autonomo competente, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all' Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all' accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
5. È comunque garantita ai richiedenti, in deroga alle disposizioni dei commi 1 e 4, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici; in tal caso le informazioni contenute negli atti in visione non possono essere divulgate.
6. L' Amministrazione regionale provvede a comunicare l'avvio del procedimento di accesso ai documenti riguardanti gli interessi di cui al comma 4, alle persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni di tali interessi concretamente titolari.
Art. 8
 Richiesta di accesso di portatori di
interessi pubblici e diffusi
1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni pubbliche, alle associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
Art. 9
 Pubblicità degli atti a carattere generale
1. L'Amministrazione regionale, gli Enti regionali e gli Enti strumentali della Regione provvedono a divulgare, mediante idonee pubblicazioni, i programmi, le direttive, le istruzioni, le circolari e ogni altro atto che dispone in generale sull' organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti di rispettiva competenza ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l' applicazione di esse.
2. La pubblicazione degli atti di cui al comma 1 può avvenire anche per estratto; in tal caso deve essere indicata anche la struttura presso la quale poter prendere visione dell' atto medesimo nella sua interezza.
Art. 10
 Pubblicità degli atti a mezzo albo
1. L'Amministrazione regionale, gli Enti regionali e gli Enti strumentali della Regione provvedono a rendere pubblici, mediante affissione presso le proprie sedi, gli oggetti delle proprie deliberazioni.
2. Con successivo regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare i modi ed i tempi per la pubblicazione di cui al comma 1, previa istituzione di un albo presso gli enti che ne siano sprovvisti.
Art. 11
 Accesso agli atti del Consiglio regionale
1. Il diritto di accesso ai documenti concernenti l' attività legislativa ed ai resoconti delle sedute del Consiglio regionale è disciplinato dagli articoli 3, 4, 6 ed 8; in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, commi 5 e 6, il rilascio della copia di tali atti è gratuito.
Art. 12
 Abrogazione di norme
Art. 13
 Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del DPR 27 giugno 1992, n. 352.
Art. 14
 Norma finanziaria
1. Per l' acquisizione delle somme derivanti dall' applicazione dell' articolo 6, comma 5, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è istituito - per memoria - al Titolo III - Categoria 3.5. - il capitolo 958 (3.5.0.) con la denominazione << Proventi e rimborsi per il rilascio di copie di documenti >>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 5, comma 3, fanno carico, per l' Amministrazione regionale, sul capitolo 1104 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 9, comma 1, fanno carico, per l' Amministrazione regionale, sul capitolo 1113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.