LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 1993, n. 22

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 
1.
All' articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
<< Dell' occupazione dei terreni per gli scopi di cui al comma precedente, con eccezione delle operazioni di estinzione, è data notizia agli interessati mediante affissione all' Albo pretorio del Comune, almeno quindici giorni prima, di apposito avviso recante la descrizione sommaria delle opere e la individuazione dei terreni. >>.

Art. 2
 
1.
Il comma 1 dell' articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come sostituito dall' articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, è sostituito dal seguente:
<< 1. Ai dipendenti regionali, ai componenti le squadre antincendio ed ai volontari comunque impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi, spetta un' indennità oraria di rischio secondo criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale della protezione civile. >>.

Art. 3
 
1. Gli interventi disposti dalla Regione, tramite la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, o dagli enti titolari di funzioni delegate o trasferite dalla Regione a favore delle opere di rimboschimento e degli impianti di pioppeti sono disciplinati, per quanto riguarda le modalità di erogazione e liquidazione dei contributi e l' effettuazione delle operazioni colturali, dalle disposizioni del DPR 22 maggio 1967, n. 446, e dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, salvo quanto diversamente disposto dalle specifiche norme che prevedono gli interventi.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso o comunque non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.