<< Art. 11
1. La Commissione regionale per la cooperazione è composta:
a) dall' Assessore regionale al lavoro, cooperazione e artigianato, che la presiede;
b) dal Direttore regionale del lavoro, cooperazione e artigianato;
c) dal Direttore del Servizio della cooperazione;
d) da un rappresentante effettivo ed uno supplente delle Direzioni regionali dell' agricoltura, dell' industria, del commercio e turismo, dell' edilizia e servizi tecnici, dell' Ufficio di piano, di qualifica non inferiore a funzionario;
e) da un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) e dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato (ESA) e dell' Agenzia regionale del lavoro, di qualifica non inferiore a funzionario;
f) da sei rappresentanti effettivi e sei supplenti designati dalle tre Associazioni regionali di cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma dell' articolo 16, ripartiti nella misura di tre, due ed uno fra le citate Associazioni secondo una graduatoria formata in base al numero di società cooperative aderenti alle stesse;
g) da venti componenti effettivi e venti supplenti, designati dalle tre Associazioni regionali di cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma dell' articolo 16, in rappresentanza delle cooperative di settore secondo la seguente suddivisione:
1) 5 effettivi e 5 supplenti per il settore agricolo;
2) 5 effettivi e 5 supplenti per il settore edilizio;
3) 5 effettivi e 5 supplenti per il settore consumo, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all' art. 2512 del codice civile;
4) 5 effettivi e 5 supplenti per il settore produzione-lavoro, trasporto, pesca e miste.
2. Le nomine dei componenti di cui alla lettera g) del comma 1 avvengono, nell' ambito di ciascun settore, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle rispettive Associazioni, nel modo seguente:
a) un componente effettivo ed un componente supplente per ciascuna delle tre associazioni cooperative;
b) un componente effettivo ed un componente supplente per l' associazione di cooperative che al 31 dicembre dell' anno precedente abbia nell' ambito regionale il maggior numero di enti cooperativi associati;
c) un componente effettivo ed un componente supplente per l' associazione di cooperative che al 31 dicembre dell' anno precedente abbia nell' ambito regionale il maggior numero di enti cooperativi, considerandosi, in questa ipotesi, soltanto il 50%, degli enti cooperativi aderenti per quella associazione che, in base alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, abbia già ottenuto due componenti effettivi e due componenti supplenti.
3. Le funzioni di presidente sono svolte, in caso di assenza dell' Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, dal Direttore regionale del lavoro, cooperazione e artigianato.
4. Quando tratta argomenti attinenti alle cooperative sociali, la Commissione è integrata dai seguenti componenti:
a) un rappresentante dell' Ufficio regionale del lavoro;
b) un rappresentante della Direzione regionale della sanità;
c) un rappresentante della Direzione regionale dell' assistenza sociale;
d) tre rappresentanti delle cooperative sociali designati dalle associazioni di cooperative più rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili. >>.