LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1993, n. 18

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/1993
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

TITOLO I
 Riassetto strutturale di Enti regionali
CAPO I
 Istituzione dell' Ente regionale per la promozione e lo
sviluppo dell' agricoltura (ERSA)
Art. 1
 
1. È istituito l' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura del Friuli-Venezia Giulia (ERSA).
2. L' ERSA è strumento operativo della Regione ed esercita le sue attribuzioni nel quadro della programmazione regionale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive della Regione, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della Comunità economica europea e con i piani nazionali agricolo ed agro-alimentare.
3. L' ERSA ha lo scopo di promuovere lo sviluppo razionale dell' agricoltura ed il potenziamento del comparto agro-alimentare nella regione, con interventi diretti:
a) al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie e alla loro riorganizzazione mediante una utilizzazione razionale delle risorse agricole ed un migliore impiego dei fattori di produzione anche alla luce della politica di sviluppo rurale;
b) ad assicurare un equo tenore di vita alle popolazioni interessate, tramite redditi adeguati, anche complementari;
c) a contribuire al ripristino dell' equilibrio tra produzione e capacità del mercato;
d) a contribuire allo sviluppo sociale delle zone rurali, alla conservazione delle risorse naturali dell' agricoltura e alla tutela dell' ambiente e della salute dei consumatori.

4. L' ERSA presta altresì, su richiesta, consulenza e assistenza per studi e progettazioni nelle materie agricola e agro-alimentare alle Comunità montane, agli altri Enti locali e ad altri organismi pubblici operanti in agricoltura. Per la definizione e l' attuazione di opere, interventi o programmi che richiedano, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più soggetti pubblici operanti in agricoltura, l' ERSA può promuovere accordi di programma con le Comunità montane, altri Enti locali ed altri organismi pubblici, in conformità con quanto stabilito dall' articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, ed in coerenza con l' articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 2
 
1. L' ERSA, avente sede in Gorizia, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.
2. L' esercizio dei compiti attribuiti all' ERSA dalla presente legge può essere affidato, in tutto od in parte, ad uno o più uffici periferici.
Art. 3
 
1. All' ERSA sono attribuiti compiti di organizzazione e coordinamento dei servizi di promozione e di sviluppo agricolo nonché di gestione degli stessi in forma sussidiaria rispetto agli altri soggetti pubblici e privati.
2. In particolare l' ERSA:
a) provvede alla redazione di singoli progetti di intervento secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale;
b) promuove e coordina, in collaborazione con il mondo della ricerca ed in particolare con le istituzioni universitarie della regione, la sperimentazione agraria, agro-alimentare ed agro-ambientale, effettua studi e prove utili al progresso tecnico dell' agricoltura e svolge, per conto dell' Amministrazione regionale, studi, ricerche ed indagini di laboratorio nel settore chimico-agrario ed ambientale, rilasciando le certificazioni di qualità dei prodotti;
c) promuove e favorisce l' aggiornamento tecnico degli imprenditori e degli operatori agricoli nell' ambito del comparto agro-alimentare, cura e coordina l' attività dei servizi di sviluppo agricolo di cui alla legge regionale 13 giugno 1988, n. 49;
d) cura la divulgazione per l' orientamento produttivo e di mercato delle aziende agricole ed agro-alimentari, svolge ricerche di mercato e coordina quelle svolte dalle associazioni di produttori e promuove, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le attività per favorire la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia ed all' estero, dei prodotti agricoli ed agro-alimentari regionali;
e) promuove e realizza interventi volti alla razionale utilizzazione delle risorse agricole e al miglioramento dell' efficienza delle strutture produttive; favorisce la formazione, l' organizzazione ed il consolidamento delle imprese agricole prevalentemente a carattere familiare, singole o associate;
f) promuove iniziative dirette a sviluppare la cooperazione e altre forme societarie ed associative per la realizzazione e la gestione di servizi comuni per gli imprenditori agricoli, per la produzione, la raccolta, la lavorazione ed il collocamento dei prodotti agricoli ed agro-alimentari all' interno ed all' estero;
g) svolge funzioni di supporto tecnico promozionale, di coordinamento e di valorizzazione del vivaismo viticolo regionale, provvede alla raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati relativi alle denunce di produzione, giacenze e altre competenze connesse, cura l' impostazione e la tenuta del catasto vitivinicolo regionale per quanto di competenza della Regione e fornisce assistenza giuridico-amministrativa specifica alle aziende vitivinicole;
h) assiste le aziende agricole, singole ed associate, in particolare quelle individuali, le cooperative e le società, nel ricorso al credito, agevolandone in particolare l' accesso alle provvidenze pubbliche; ha facoltà di prestare garanzie fidejussorie ad imprenditori agricoli singoli ed associati per il finanziamento di opere e di iniziative essenziali per la realizzazione di programmi, progetti ed interventi;
i) provvede all' avvio, allo sviluppo ed alla conduzione, anche mediante costituzione di organismi societari, di attività e di strutture tecnico scientifiche sia a carattere operativo che sperimentale e di ricerca in tutti i settori dei servizi all' agricoltura e dell' agrometeorologia, compresi lo sviluppo e l' applicazione di metodi di difesa antiparassitaria e di difesa attiva contro le avversità atmosferiche, anche in collaborazione con organismi regionali, statali ed internazionali;
l) svolge la propria attività quale unità operativa dell' Amministrazione regionale, nella realizzazione di programmi di cooperazione internazionale finanziati dal Ministero degli affari esteri, dalla Comunità economica europea, da altri organismi internazionali e istituzioni pubbliche per i settori agroalimentare e agroindustriale.

Art. 4
 
1. Per l' assolvimento delle proprie competenze l' ERSA predispone programmi di intervento in armonia con la programmazione regionale.
2. I programmi di intervento devono specificare le azioni da compiere, le zone geografiche ed i settori produttivi interessati, le necessità finanziarie, le modalità, i tempi, gli obiettivi perseguiti, i soggetti destinatari degli interventi pubblici, quali imprese individuali, anche familiari, cooperative ed altre società, anche di capitali, consorzi, associazioni.
3. I programmi di intervento redatti dall' ERSA devono essere trasmessi alla Direzione regionale dell' agricoltura, la quale li approva, ai fini della predisposizione del Piano regionale di sviluppo.
Art. 5
 
1. Su incarico della Direzione regionale dell' agricoltura l' ERSA redige progetti tecnici di intervento, quali quadri settoriali di riferimento per le singole tipologie di investimenti sovvenzionabili. In essi sono individuati, di volta in volta, i comparti destinatari dei finanziamenti pubblici e sono specificati i requisiti e le condizioni per la concessione dei finanziamenti, i contenuti e le modalità con cui i soggetti destinatari degli interventi di sostegno devono redigere i propri progetti di investimento da presentare ai fini del finanziamento, nonché l' entità percentuale della compartecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari, nel rispetto della legislazione vigente, e gli obiettivi da perseguire con gli investimenti proposti.
Art. 6
 
1. L' ERSA ha un patrimonio ed un bilancio propri. Alle spese per il funzionamento e l' attività dell' ERSA si provvede:
a) con il patrimonio di fondazione;
b) con le rendite patrimoniali;
c) con gli eventuali proventi dei servizi e delle attività;
d) con i finanziamenti stabiliti annualmente nel bilancio regionale e costituiti dai contributi regionali, statali e comunitari riferibili alle attività affidate all' ERSA;
e) con le oblazioni volontarie, le liberalità e le contribuzioni disposte da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;
f) con i proventi di particolari operazioni autorizzate a termini di legge.

Art. 7
 
1. Sono organi dell' ERSA:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8
 
1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da dieci membri, così individuati:
a) il Presidente dell' ERSA, che lo presiede;
b) due rappresentanti della Federazione regionale coltivatori diretti;
c) un rappresentante della Confederazione italiana agricoltori della regione Friuli-Venezia Giulia;
d) un rappresentante della Federazione regionale degli agricoltori, aderente alla Confagricoltura;
e) cinque esperti in agricoltura, di cui uno designato dall' Università degli studi di Udine, due designati congiuntamente dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, uno designato dall' Associazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo ed uno designato congiuntamente dagli ordini o collegi professionali dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari e degli agrotecnici.

2. Il Direttore dell' ERSA partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e ne controfirma i verbali.
3. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre adunanze consecutive possono essere sostituiti.
4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi o, in via straordinaria, quando ne sia stata fatta domanda motivata da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei revisori dei conti.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Al Presidente dell'ERSA ed ai membri del Consiglio di amministrazione sono dovuti, rispettivamente, un' indennità ed un gettone di presenza giornaliero da corrispondersi secondo quanto previsto dall' articolo 2, commi 1 e 2, e dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.
Art. 9
 
1. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell' ERSA e in particolare delibera:
a) i programmi di intervento e i piani dell' ERSA;
b) la predisposizione e l' approvazione dei progetti tecnici di intervento demandati all' ERSA dalla Direzione regionale dell' agricoltura, ai sensi dell' articolo 5;
c) il bilancio preventivo, le sue variazioni, il conto consuntivo e l' eventuale esercizio provvisorio;
d) i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l' ordinamento e l' attività dell' ERSA;
e) la realizzazione di programmi di cooperazione internazionale promossi e finanziati dal Ministero degli affari esteri, dalla Comunità economica europea, da altri organismi internazionali e istituzioni pubbliche per i settori agroalimentare ed agroindustriale;
f) le domande di concessione per l' esecuzione e la gestione di opere pubbliche;
g) le domande di concessione d' acqua;
h) l' acquisto e l' alienazione di beni immobili;
i) l' accensione, la cancellazione di ipoteche;
j) lo stare in giudizio, il resistervi e la stipulazione di transazioni;
k) le convenzioni con istituti di credito;
l) le accettazioni di eredità, di donazioni e legati disposti a favore dell' ERSA;
m) le convenzioni con altri enti ed organismi pubblici operanti in agricoltura e la stipulazione con i medesimi di accordi di programma di cui all' articolo 1, comma 4;
n) ogni altro atto che non rientri tra le competenze del Presidente dell' ERSA.

Art. 10
 
1. Il Presidente dell' ERSA è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, ha la rappresentanza legale dell' ERSA, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, attua le deliberazioni del medesimo, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell' ERSA e sovraintende alla gestione dell' ERSA.
2. Il Presidente designa un componente del Consiglio di amministrazione che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore ai trenta giorni, al componente medesimo spetta, a decorrere dal trentunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l' indennità di cui all' articolo 8, comma 7.
Art. 11
 
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Due revisori effettivi, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui uno con funzioni di Presidente, ed un revisore supplente sono designati dall' Assessore alle finanze; un revisore effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili, ed un revisore supplente sono designati dall' Assessore all' agricoltura.
3. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esamina il bilancio, il rendiconto generale e le relazioni che li accompagnano;
b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell' ERSA e trasmette alla Giunta regionale, almeno ogni sei mesi, una relazione sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' ERSA, ai fini di quanto previsto dall' articolo 234 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7;
c) assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione.

4. Per l' espletamento della propria attività ai revisori dei conti è dovuta un' indennità di carica, secondo quanto previsto dall' articolo 2, comma 3, e dagli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 45/1988.
5. In attesa della pubblicazione del registro dei revisori contabili ai sensi dell' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, possono essere designati quali revisori effettivi coloro che, già iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, abbiano presentato domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi dell' articolo 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 88/1992.
Art. 12
 
1. L'esercizio finanziario dell'ERSA coincide con quello della Regione.
2. Il bilancio annuale di previsione deve essere predisposto entro il mese di ottobre per l' esercizio successivo; entro il mese di aprile deve essere approntato il conto consuntivo per l' esercizio trascorso.
Art. 13
 
1. Per quanto riguarda il controllo di legittimità e l'approvazione degli atti dell'ERSA la menzione di Direzione regionale o Servizio autonomo competente, di cui agli articoli 230, come sostituito dell' articolo 46 della presente legge, 232 e 234 della legge regionale n. 7/1988, va riferita alla Direzione regionale dell' agricoltura.
Art. 14
 
1. La vigilanza ed il controllo sull'attività dell'ERSA sono esercitati dagli organi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 234, 235 e 236 della legge regionale n. 7/1988.
Art. 15
 
1. È istituito presso l'ERSA il Comitato tecnico per la vitivinicoltura.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Presidente dell' ERSA, che lo presiede;
b) dal consigliere dell' ERSA rappresentante dell' Associazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo della regione;
c) dal Direttore dell' ERSA;
d) da un rappresentante per ciascuno dei Consorzi di tutela vini a DOC;
e) da un rappresentante della Federazione cooperative agroalimentari della regione.

3. I membri non di diritto del Comitato restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
4. Funge da segretario il Direttore del Servizio per la vitivinicoltura.
5. Il Comitato esprime parere relativamente ai progetti e ai programmi dell' ERSA per la vitivinicoltura nonché quando ne sia richiesto dal Presidente, o da almeno un terzo dei componenti, su ogni altro argomento di rilievo in materia di vitivinicoltura.
Art. 16
 
1. In caso di estinzione dell' ERSA, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare è totalmente devoluto alla Regione.
CAPO II
 Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
n. 21/1965 (Ente per lo sviluppo dell' artigianato - ESA),
n. 7/1966 (Azienda regionale delle foreste),
n. 19/1971 (Ente tutela pesca),
n. 46/1990 (Ente regionale per i problemi dei migranti)
Art. 17
 
1.
L' articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 
1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore regionale all' artigianato ed è composto da undici membri, così individuati:
a) il Presidente dell' Ente, che lo presiede;
b) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato esperto in materia di artigianato;
c) sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative operanti nella regione, designati dalla Federazione regionale;
d) due rappresentanti designati dalle Università della regione scelti tra esperti delle discipline economiche, di marketing, bancarie, ingegneristiche;
e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

2. Il Direttore dell' Ente partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e ne controfirma i verbali.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Presidente designa un componente del Consiglio di amministrazione che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore ai trenta giorni, al componente medesimo spetta, a decorrere dal trentunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l' indennità prevista per il Presidente dell' Ente ai sensi dell' articolo 14. >>.

Art. 19
 
2. All' articolo 14 della legge regionale n. 21/1965 le parole << al Vice Presidente >> sono abrogate.
Art. 20
 
1.
L'articolo 7 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 38, è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 
1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o Assessore da lui delegato, in qualità di Presidente;
b) da due esperti, uno in campo forestale e uno in gestione immobiliare, designati dalla Giunta regionale. >>.


2. Con legge regionale, da approvarsi entro il 31 dicembre 1993, si dispone in merito alle modalità di ristrutturazione dell' Azienda regionale delle foreste.
Art. 21
 
1.
L'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, come da ultimo modificato dall' articolo 12 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
1. Il Consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Presidente dell' Ente, che lo presiede;
b) da due rappresentanti dell' Unione Province Italiane (UPI);
c) da quindici rappresentanti dei pescatori dilettanti;
d) da due esperti in idrobiologia delle acque interne designati dalle Università degli studi di Trieste e di Udine;
e) dal Direttore del laboratorio di ittiopatologia dell' Istituto zooprofilattico delle Venezie - Sezione del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;
f) dal Direttore del Servizio autonomo della caccia e della pesca.

2. Il Direttore dell' Ente partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo e ne controfirma i verbali. >>.

2. I rappresentanti di cui all' articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 19/1971, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono eletti dai pescatori dilettanti residenti nella regione con le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione.
Art. 22
 
1.
L' articolo 12 della legge regionale n. 19/1971 è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 
1. Il Presidente dell' Ente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta delle organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative.
2. Il Presidente designa un componente del Consiglio direttivo che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore ai trenta giorni, al componente medesimo spetta, a decorrere dal trentunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l' indennità prevista per il Presidente dell' Ente ai sensi dell' articolo 17. >>.

Art. 24
 
1.
All' articolo 14 della legge regionale n. 19/1971, il primo comma è sostituito dal seguente:
<< L' Ufficio di Presidenza è composto:
a) dal Presidente;
b) da quattro componenti del Consiglio direttivo designati dal Consiglio medesimo. >>.


Art. 26
 
Art. 27
 
Art. 28
 
1.
L'articolo 9 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 Organi
1. Sono organi dell' ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori dei conti. >>.


Art. 29
 
1.
Il comma 3 dell' articolo 10 della legge regionale n. 46/1990 è sostituito dal seguente:
<< 3. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, così individuati:
a) il Presidente dell' ente, che lo presiede;
b) sei rappresentanti designati dalle associazioni dell' emigrazione regionale riconosciute ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, che rappresentino comunque le tre espressioni tradizionali dell' emigrazione regionale: friulana, giuliano-istriana e slovena;
c) due rappresentanti designati dalle associazioni degli immigrati riconosciute ai sensi dell' articolo 5. >>.


Art. 30
 
1. All' articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 46/1990, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
<< b bis) le iniziative ammesse a contributo ed i relativi importi; >>

Art. 31
 
1. All' articolo 12, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 46/1990, le parole << l'Ufficio di Presidenza, >> sono abrogate.
2.
All' articolo 12 della legge regionale n. 46/1990, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da un componente del Consiglio di amministrazione designato dallo stesso Consiglio. Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore ai trenta giorni, al componente medesimo spetta, a decorrere dal trentunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l' indennità prevista per il Presidente dell'Ente ai sensi dell' articolo 16, comma 1. >>.

Art. 32
 
Art. 33
 
Art. 34
 
1. All' articolo 15, comma 9, della legge regionale n. 46/1990 le parole << e dell' Ufficio di Presidenza >> sono abrogate.
2. All' articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 46/1990 le parole << al Vice Presidente >> sono abrogate.
3. All' articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 46/1990 le parole << e l' Ufficio di Presidenza >> sono abrogate.
TITOLO II
 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988,
n. 7 (Ordinamento e organizzazione del Consiglio regionale,
dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali)
Art. 35
 
1.
L'articolo 199 della legge regionale n. 7/1988, come da ultimo modificato dalla legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:
<< Art. 199
 
1. Si intendono per enti regionali, ai sensi e per gli effetti della presente legge, i seguenti:
a) l' Azienda regionale delle foreste;
b) l' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura;
c) l' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato;
d) l' Agenzia regionale del lavoro;
e) l' Istituto regionale per la formazione professionale;
f) l' Azienda regionale per la promozione turistica;
g) l' Ente tutela pesca;
h) l' Ente regionale per i problemi dei migranti. >>.


Art. 36
 
1.
La rubrica del CAPO III, del TITOLO I, della PARTE IV della legge regionale n. 7/1988, è sostituita dalla seguente:
 << Ente regionale per la promozione e lo sviluppo
dell' agricoltura >>.

2.
L' articolo 204 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 204
 
1. L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura:
a) l' attività di segreteria e l' assistenza agli organi istituzionali dell' Ente;
b) il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare funzionamento;
c) gli affari generali di interesse dell' Ente medesimo e quelli non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi. >>.


Art. 37
 
1.
L' articolo 205 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 205
 
1. La Direzione dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio dei programmi, dei progetti e delle strutture produttive;
b) Servizio della divulgazione e dell' aggiornamento tecnico;
c) Servizio della cooperazione e dell' assistenza alle gestioni aziendali;
d) Servizio della sperimentazione agraria;
e) Servizio chimico-agrario e della certificazione;
f) Servizio della vitivinicoltura;
g) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

2. Per esigenze di funzionalità il Servizio della sperimentazione agraria ed il Servizio chimico-agrario e della certificazione hanno sede in Pozzuolo del Friuli, mentre il Servizio della vitivinicoltura ha sede in Udine.
3. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati la Direzione può avvalersi di centri zonali. >>.

Art. 38
 
1.
L' articolo 206 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 206
 
1. Il Servizio dei programmi, dei progetti e delle strutture produttive:
a) provvede alla programmazione dell' attività dell' Ente ed alla progettazione tecnica demandata all' Ente medesimo dalla Direzione regionale dell' agricoltura;
b) cura la raccolta, la elaborazione e la conservazione dei dati utili ai fini dello svolgimento delle attività dell' Ente;
c) provvede agli interventi per la razionale utilizzazione delle risorse agricole e per il miglioramento dell' efficienza delle strutture produttive;
d) provvede alla progettazione ed esecuzione di opere, anche in concessione o per conto di cooperative ed altre forme associative, curando la gestione tecnico- amministrativa dei lavori e l' eventuale direzione degli stessi. >>.


Art. 39
 
1.
Dopo l'articolo 208 della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:
<< Art. 208 bis
 
1. Il Servizio della sperimentazione agraria:
a) espleta la ricerca applicata e la sperimentazione nel campo agrario e sulle colture di preminente interesse per la regione;
b) effettua indagini, prove e ricerche atte a valorizzare le produzioni agrarie regionali e la loro trasformazione. >>.


Art. 40
 
1.
Dopo l' articolo 208 bis della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:
<< Art. 208 ter
 
1. Il Servizio chimico-agrario e della certificazione:
a) effettua gli studi, le analisi di laboratorio e le prove tecniche per la validazione e la certificazione dei prodotti agricoli;
b) effettua gli studi e le indagini di laboratorio per il settore ambientale. >>.


Art. 41
 
1.
Dopo l' articolo 208 ter della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:
<< Art. 208 quater
 
1. Il Servizio della vitivinicoltura:
a) promuove, attraverso la valorizzazione dell' immagine dei vini regionali, le attività volte a favorire la commercializzazione dei prodotti vinicoli regionali;
b) svolge funzioni di supporto tecnico promozionale del vivaismo viticolo regionale, nonché attività di controllo e certificazione di materiale di moltiplicazione della vite;
c) cura l' impostazione e la tenuta del Catasto vitivinicolo regionale per quanto di competenza della Regione;
d) svolge l' attività connessa alle dichiarazioni annuali di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli, di raccolta delle uve e di produzione di vino e prodotti vinicoli;
e) predispone gli atti relativi alle autorizzazioni, ai nulla osta, ai controlli, ai collaudi ed alla vigilanza riguardanti gli estirpi, i reimpianti ed i nuovi impianti di vigneti, da adottare in esecuzione delle normative nazionali e comunitarie;
f) fornisce assistenza giuridico-amministrativa specifica alle aziende vitivinicole;
g) cura gli adempimenti relativi alla gestione dell' Enoteca regionale << La Serenissima >> di Gradisca d' Isonzo. >>.


Art. 42
 
1.
L' articolo 209 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 209
 
1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:
a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico;
b) cura gli affari di economato e del personale, la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto e la segreteria del Consiglio di amministrazione. >>.


Art. 43
 
1.
L'articolo 227 della legge regionale n. 7/1988, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1990, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 227
 
1. L'Ente tutela pesca si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che:
a) cura la gestione degli allevamenti ittici dell' Ente;
b) coordina gli interventi sui corsi d' acqua per lavori e asciutte;
c) predispone gli atti per l' approvazione del programma annuale di semina, ripopolamento ittico e ne cura la relativa applicazione pratica;
d) predispone gli atti per l' approvazione del calendario annuale di pesca e attende alla tenuta del Registro dei pescatori;
e) cura la predisposizione ed il rilascio delle licenze di pesca e dei libretti delle catture, e i rapporti con i recapiti e società dei pescatori che collaborano in tale attività;
f) cura, per quanto di competenza dell' Ente, le pratiche relative alle concessioni di deviazioni di acque pubbliche e conseguenti obblighi ittiogenici;
g) coordina l' attività di vigilanza spettante alle guardie e marescialli ittici dipendenti ed alle guardie volontarie e cura il relativo contenzioso;
h) cura l' attività di segreteria e assistenza agli organi istituzionali dell' Ente;
i) tratta ogni questione amministrativa e contabile di competenza. >>.


2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dall' 1 gennaio 1994.
Art. 44
 
1. Gli articoli 227 bis, 227 ter e 227 quater della legge regionale n. 7/1988, come introdotti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 37/1990, sono abrogati a decorrere dall' 1 gennaio 1994.
Art. 45
 
Art. 46
 
1.
L' articolo 230 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 230
 
1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione degli enti regionali concernenti:
a) bilancio preventivo e conto consuntivo;
b) piani e programmi annuali e pluriennali di attività;
c) regolamenti ed atti di carattere generale concernenti l' ordinamento o l' attività dell' Ente;
d) acquisto ed alienazione di beni immobili;
e) convenzioni relative al servizio di tesoreria;
f) convenzioni stipulate dall' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura con le Comunità montane, altri enti locali ed organismi pubblici, sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, per il tramite della Direzione regionale competente, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale per essere sottoposte, entro trenta giorni, all' esame della Giunta regionale, e diventano esecutive soltanto a seguito dell' approvazione da parte della Giunta medesima.

2. Sono soggetti all' approvazione del Presidente della Giunta regionale gli accordi di programma stipulati con altri enti ed organismi pubblici.
3. Le deliberazioni di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 devono essere trasmesse, contestualmente, alla Ragioneria generale ed alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il parere di competenza. >>.

Art. 47
 
1.
All' articolo 232 della legge regionale n. 7/1988 il comma 1, come sostituito dall' articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 46/1990 è sostituito dal seguente:
<< 1. Le deliberazioni dei Consigli di amministrazione dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura, dell' Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato, dell' Istituto regionale per la formazione professionale, dell' Ente tutela pesca e dell' Ente per i problemi dei migranti, che non rientrano nella previsione degli articoli 230 e 231, sono trasmesse alla Direzione regionale o Servizio autonomo competente e diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell' approvazione da parte della Direzione regionale o Servizio autonomo stesso o dopo che siano trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia adottato alcun provvedimento. >>.

TITOLO III
 Soppressione del Consorzio regionale fra gli IACP
Art. 48
 
1. Il Consorzio regionale fra istituti autonomi per le case popolari del Friuli-Venezia Giulia di cui all' articolo 10 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è soppresso.
2. Lo IACP di Pordenone subentra al Consorzio di cui al comma 1 nella titolarità dei beni immobili e mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio presso il Consorzio viene assegnato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il personale medesimo, agli IACP del Friuli-Venezia Giulia.
3. Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, vengono disciplinati gli adempimenti conseguenti alla soppressione di cui al comma 1.
Art. 49
 
1. All'articolo 6, terzo comma, lettera b), della legge regionale n. 75/1982, le parole << e del loro Consorzio >> sono abrogate.
Art. 50
 
1. All' articolo 8, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale n. 75/1982, le parole << , sentito il Consorzio regionale fra gli IACP , >> e le parole << ed il Consorzio medesimo >> sono abrogate.
Art. 51
 
Art. 52
 
Art. 53
 
1. All' articolo 14, primo comma, della legge regionale n. 75/1982 le parole << del Consorzio fra gli IACP e >> sono abrogate.
Art. 54
 
1. All' articolo 15, primo comma, della legge regionale n. 75/1982 le parole << e del Consorzio >> sono abrogate.
Art. 55
 
1. All' articolo 16, primo comma, della legge regionale n. 75/1982 le parole << sul Consorzio degli IACP e >> sono abrogate; dopo le parole << i bilanci di previsione e consuntivi degli stessi. >> sono aggiunte le parole << I bilanci preventivi e consuntivi devono essere redatti, oltre che in termini economico-patrimoniali, anche in termini finanziari. >>.
2. All'articolo 16, secondo comma, della legge regionale n. 75/1982 le parole << al Consorzio ed >> sono abrogate.
3. All' articolo 16, terzo comma, della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall' articolo 6 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, le parole << del Consorzio regionale fra gli IACP e >> sono abrogate.
4. All'articolo 16, quarto comma, della legge regionale n. 75/1982 le parole << del Consorzio regionale fra gli IACP e >> sono abrogate.
5. All' articolo 16, sesto comma, della legge regionale n. 75/1982 le parole << Il Consorzio fra gli IACP e gli IACP >> sono sostituite dalle parole << Gli IACP >>.
6. All'articolo 16, settimo comma, della legge regionale n. 75/1982 le parole << o, limitatamente agli IACP, dalle direttive di cui al penultimo comma dell' articolo 10, il Consorzio e >> sono abrogate.
Art. 56
 
1. All' articolo 21 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall' articolo 7 della legge regionale n. 37/1988, al primo comma, le parole << dal Consorzio regionale fra gli IACP, >> sono abrogate.
2. All' articolo 21 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall' articolo 7 della legge regionale n. 37/1988, al secondo comma, le parole << dal Consorzio regionale fra gli IACP, >> sono abrogate.
Art. 57
 
1.
Il terzo comma dell'articolo 30 della legge regionale n. 75/1982 è sostituito dal seguente:
<< Il coordinamento tra le Commissioni al fine, in particolare, di uniformità interpretativa e di azione è affidato ad un apposito Comitato presieduto dall' Assessore all' edilizia ed ai servizi tecnici o suo delegato, e composto dai Presidenti delle Commissioni e dal Direttore regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici o da loro delegati. >>.

Art. 58
 
1.
L' articolo 32 della legge regionale n. 75/1982 è sostituito dal seguente:
<< Art. 32
 Commissione tecnica regionale
1. Presso la Direzione regionale dei servizi tecnici è costituita la Commissione tecnica così composta:
a) dall' Assessore regionale all' edilizia ed ai servizi tecnici, che la presiede;
b) dal Direttore regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici;
c) dai Direttori degli IACP o loro delegati;
d) dai Direttori provinciali dei servizi tecnici;
e) da un ingegnere, da un architetto, da un geometra o da un perito edile scelti dall'Assessore all' edilizia e ai servizi tecnici tra i professionisti segnalati a livello regionale dai rispettivi ordini o collegi professionali.

2. Alle sedute della Commissione possono partecipare in veste consultiva senza diritto di voto il progettista ed il responsabile dell' ufficio amministrativo, nonché quello dell' ufficio legale - ove esista - dell' Ente interessato.
3. In caso di assenza o di impedimento dell' Assessore, la Commissione è presieduta dal Direttore regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente, con qualifica non inferiore a consigliere, della Direzione regionale o provinciale dell' edilizia e dei servizi tecnici. >>.

2. Il trasferimento di competenze alla Commissione tecnica regionale di cui all' articolo 32 della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è disciplinato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore all' edilizia ed ai servizi tecnici.
Art. 59
 
1.
L'articolo 33 della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall' articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è sostituito dal seguente:
<< Art. 33
 Parere della Commissione tecnica regionale
1. La Commissione tecnica regionale esprime parere sui progetti, sulle varianti sostanziali degli stessi, nonché sugli altri atti stabiliti dalla normativa tecnica regionale di cui all' articolo 8, relativi alle iniziative di edilizia sovvenzionata.
2. Il parere sui progetti è preventivo rispetto all' inizio dei lavori e vincolante ed è diretto a verificare la rispondenza delle scelte progettuali alla normativa vigente nonché ad obiettivi di contenimento dei costi di costruzione e di miglioramento della qualità del prodotto edilizio.
3. L' attività istruttoria sugli atti di cui al comma 2 è svolta dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici e coordinata dalla Direzione regionale. >>.

Art. 60
 
1. All' articolo 47, terzo comma, della legge regionale n. 75/1982, come aggiunto dall' articolo 20 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, le parole << il Consorzio regionale tra >> sono abrogate.
Art. 62
 
1. All' articolo 65 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall' articolo 27 della legge regionale n. 37/1988, al sesto comma, le parole << sentito il Consorzio regionale fra gli IACP >> sono abrogate.
Art. 63
 
1.
L' articolo 68 della legge regionale n. 75/1982 è sostituito dal seguente:
<< Art. 68
 Anagrafe dell' utenza
1. È rimesso alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, anche per gli effetti di cui all' articolo 4, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il compito di formare e gestire a livello regionale l'anagrafe degli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata, avvalendosi a tal fine degli IACP territorialmente competenti. >>.

Art. 64
 
1. All' articolo 76, primo comma, della legge regionale n. 75/1982 le parole << ed al loro Consorzio >> sono abrogate.
Art. 66
 
1.
L' articolo 111 della legge regionale n. 75/1982 è sostituito dal seguente:
<< Art. 111
 Delega agli IACP
1. Per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, gli operatori possono avvalersi degli IACP.
2. Per le prestazioni di cui al comma 1 gli IACP hanno titolo ad un compenso non superiore all'8 per cento del costo delle opere nel caso di nuove costruzioni ed al 10 per cento nel caso di recupero.
3. Il costo delle opere è dato da tutte le voci del quadro economico con esclusione dell' IVA e delle spese tecniche. >>.

Art. 67
 
Art. 68
 
1. All'articolo 114, quarto comma, della legge regionale n. 75/1982 le parole << dal Consorzio regionale fra gli IACP e >> e le parole << del Consorzio regionale fra gli IACP e >> sono abrogate.
Art. 69
 
1. All'articolo 130, quarto comma, della legge regionale n. 75/1982 le parole << il Consorzio regionale fra gli IACP e >> sono abrogate.
Art. 70
 
TITOLO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 71
 
1. Il Presidente, i componenti dei Consigli di amministrazione ed i componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti regionali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
2. I Componenti del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del Collegio dei sindaci dell' ESA durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
3. Qualora taluno dei consiglieri di amministrazione e dei componenti il Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca debba essere sostituito, la sostituzione ha luogo per il tempo che rimane al compimento del quadriennio.
Art. 72
 
1. L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura subentra all'Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, al Centro regionale di sperimentazione agraria ed al Centro regionale vitivinicolo nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili ed immobili.
2. I Centri zonali già istituiti presso l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura sono posti alle dipendenze dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura.
3. L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura inizia la propria attività a partire dal novantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; entro tale termine si provvede altresì alla nomina del Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui all' articolo 8.
4. Fino alla nomina del Consiglio di amministrazione dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura, i Consigli di amministrazione dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, del Centro regionale di sperimentazione agraria e del Centro regionale vitivinicolo rimangono in carica provvedendo:
a) ad individuare lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili di proprietà dell' Ente operando altresì la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
b) a definire il conto consuntivo antecedente alla data di inizio dell' attività dell' ente subentrante.

5. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b).
6. I Consigli di amministrazione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, dell' Azienda regionale delle foreste, il Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca e il Consiglio di amministrazione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti, così come modificati dagli articoli 17, 20, 21 e 29, sono ricostituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In sede di prima applicazione i Consigli di amministrazione dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura, dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, dell' Azienda regionale delle foreste, il Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca e il Consiglio di amministrazione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti, da costituirsi o ricostituirsi secondo le modalità di cui agli articoli 8, 17, 20, 21 e 29, e nel rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 6, possono validamente riunirsi quando sia stato nominato un numero di componenti pari ad almeno la metà del numero complessivo dei componenti medesimi.
8. Nella prima ricostituzione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca, in deroga all' articolo 21, comma 2, sono confermati i rappresentanti di cui all' articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 19/1971, come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 21, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. In sede di prima costituzione e ricostituzione dei Consigli di amministrazione, rispettivamente, dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura e dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, qualora non si pervenga, entro venti giorni dalla data della richiesta, alle designazioni congiunte di cui all' articolo 8, comma 1, lettera e), della presente legge, e dell' articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 21/1965, come sostituito dall' articolo 17 della presente legge, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9.
Art. 73
 
1. Le denominazioni, contenute in leggi o regolamenti, di << Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura >>, << Centro regionale di sperimentazione agraria >> e di << Centro regionale vitivinicolo >> vanno intese e sostituite con quella di << Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) >>.
Art. 74
 
1. In fase di prima attuazione della presente legge, le assegnazioni del personale a seguito di istituzione e soppressione di Enti regionali, ovvero di Servizi nell' ambito degli Enti medesimi, avvengono con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione ed al personale, previa comunicazione alle rappresentanze sindacali; nell'ipotesi di trasferimento di sede al dipendente spetta l' indennità di cui all' articolo 133 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 75
 
1. Entro l' 1 gennaio 1994 l' Ente tutela pesca deve presentare alla Giunta regionale una proposta di ristrutturazione dei servizi e delle attività dell' Ente alla quale consegua una significativa riduzione del personale attualmente assegnato nonché l' affidamento della vigilanza ittica ai volontari; va prevista inoltre una graduale riduzione dei contributi regionali fino all' anno 1995, in quanto, a partire dal 1996, l' Ente provvederà a finanziarsi prevalentemente con i proventi dei canoni degli utenti.
Art. 76
 
1. Con successiva legge regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dispone in merito alle modalità di accorpamento dell'Agenzia regionale del lavoro e dell' Istituto regionale per la formazione professionale.
Art. 77
 
1. A seguito delle modifiche strutturali apportate dalla presente legge al Centro regionale vitivinicolo, continua a trovare applicazione il contratto di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalle norme dell' impiego privato, stipulato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 48, che viene fatto salvo in ogni sua disposizione.
2. Il dipendente assunto con il contratto di lavoro di cui al comma 1 assiste il Direttore dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura nella trattazione di tutti gli affari inerenti il settore della vitivinicoltura ed è preposto, per la durata del rapporto, al Servizio della vitivinicoltura di cui all' articolo 208 quater della legge regionale n. 7/1988, come aggiunto dall' articolo 41.
Art. 78
 
1. In via di sanatoria, per i bilanci di natura economico patrimoniale approvati dagli IACP e dal loro Consorzio prima dell'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti assessorili di presa d' atto producono gli effetti di cui all' articolo 16, primo comma, della legge regionale n. 75/1982.
Art. 79
 
1. Ferme restando le abrogazioni già disposte, si intendono inoltre abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, nonché le leggi regionali 18 luglio 1967, n. 15, 4 marzo 1971, n. 8, e 20 giugno 1988, n. 60.
TITOLO V
 Norme contabili e finanziarie
Art. 80
 
1. I finanziamenti ed i contributi previsti da disposizioni normative regionali a favore dell'<< Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura >>, del << Centro regionale di sperimentazione agraria >> e del << Centro regionale vitivinicolo >>, devono intendersi concessi a favore dell'<< Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura >> a decorrere dalla data prevista dall' articolo 72, comma 3.
2. Per le finalità previste dall' articolo 6, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.930 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.030 milioni per l'anno 1993 e lire 4.950 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - categoria 1.5. - sezione X - il capitolo 6698 (2.1.155.2.10.10) con la denominazione << Contributo per l' attività dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.930 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.030 milioni per l'anno 1993 e lire 4.950 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
4. Sul medesimo capitolo 6698 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.030 milioni.
5. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6698 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
6. All' onere complessivo di lire 11.930 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.030 milioni per l'anno 1993 e lire 4.950 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, in termini di competenza, si provvede mediante storno dai sottonotati capitoli dello stato di previsione precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati:
a) capitolo 6703: lire 1.560 milioni complessivi, suddivisi in ragione di lire 260 milioni per l'anno 1993 e lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
b) capitolo 6712: lire 3.130 milioni complessivi, suddivisi in ragione di lire 530 milioni per l'anno 1993 e lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
c) capitolo 6713: lire 7.240 milioni complessivi, suddivisi in ragione di lire 1.240 milioni per l' anno 1993 e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

7. All' onere di lire 2.030 milioni in termini di cassa si provvede mediante storno dai sottonotati capitoli dello stato di previsione precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati:
a) capitolo 6703: lire 260 milioni;
b) capitolo 6712: lire 530 milioni;
c) capitolo 6713: lire 1.240 milioni.

8. I precitati capitoli 6703, 6712 e 6713 vengono eliminati dall' elenco n. 1 allegato ai bilanci precitati.
9. Nelle denominazioni dei capitoli 6335, 6363, 6381, 6484, 6486, 6608, 6663, 6716, 6776 e 6829 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, le parole << Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura >> vengono sostituite dalla parola << ERSA >>.
Art. 81
 
1. Per gli eventuali oneri di cui all'articolo 48 viene autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 viene istituito alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - Spese correnti - categoria 1.5. - sezione VII - il capitolo 3224 (1.1.158.2.07.26) con la denominazione << Oneri derivanti da passività del soppresso Consorzio regionale degli IACP >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1993 in termini di competenza e di cassa.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni per l'anno 1993 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8840.
Art. 82
 
1. L'Ente tutela pesca è autorizzato a costituire una o più gestioni fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, al fine di affidare a terzi la gestione degli allevamenti ittici.
2. In relazione al disposto di cui all' articolo 75, lo stanziamento del capitolo 4252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 viene ridotto dell' importo complessivo di lire 450 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1994 e lire 250 milioni per l' anno 1995.
3. Lo stanziamento complessivo del capitolo 8840 dello stato di previsione precitato viene incrementato di lire 450 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 250 milioni per l' anno 1995.